Gazzetta n. 283 del 27 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 10 agosto 2021
Gestione dei reclami, ai sensi del regolamento (UE) 2017/352, relativi ai servizi tecnico-nautici di ormeggio, pilotaggio e rimorchio nonche' individuazione dell'autorita' preposta.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

Visto il regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;
Visti, in particolare, gli articoli 16 e 17 del citato regolamento (UE) 2017/352 in materia, rispettivamente, di gestione dei reclami derivanti dalla sua applicazione e di informazioni da fornire agli utenti del porto e alle altre parti interessate circa le «autorita' pertinenti» di cui agli articoli 11, paragrafo 5, 12, paragrafo 3, 13, paragrafo 6, del medesimo regolamento;
Considerata la necessita', ai sensi dell'art. 16 del menzionato regolamento, di individuare le autorita' preposte alla gestione dei reclami, nonche' la procedura di gestione di questi ultimi, garantendo un'effettiva separazione funzionale tra la gestione dei reclami, da un lato, e la proprieta' e la gestione di porti, la fornitura di servizi portuali e l'utilizzo del porto, dall'altro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 - «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili)» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 15, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, che istituisce l'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi, con compiti di vigilanza e controllo intersettoriali, operante alle dirette dipendenze del Ministro;
Viste le interlocuzioni con la Commissione europea circa la notifica effettuata il 18 dicembre 2019 per l'individuazione delle autorita' preposte alla gestione dei predetti reclami e delle relative procedure;
Considerato che, nell'ambito della suindicata notifica, e' stata individuata l'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, quale Autorita' preposta alla gestione dei reclami derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) 2017/352 relativamente agli specifici settori del trasporto passeggeri e della movimentazione di merci, rinviando l'individuazione dell'Autorita' preposta a gestire i reclami per i servizi tecnico-nautici (ormeggio, pilotaggio e servizi di rimorchio) all'atto dell'istituzione, in sede di riorganizzazione del Ministero, di una struttura indipendente con specifici compiti di vigilanza e controllo intersettoriali;
Ritenuto necessario procedere all'individuazione di quest'ultima Autorita' e della procedura di gestione dei reclami per i predetti servizi tecnico-nautici;

Decreta:

Art. 1
Autorita' preposta alla gestione dei reclami di cui all'art. 16 del
regolamento (UE) 2017/352, relativamente ai servizi tecnico-nautici

1. L'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi, istituito ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni, svolge le funzioni di autorita' preposta alla gestione dei reclami derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017 relativamente ai servizi tecnico-nautici di ormeggio, pilotaggio e di rimorchio.
 
Art. 2
Procedura di gestione dei reclami - presentazione del reclamo
all'Autorita'

1. L'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi di cui all'art. 1 gestisce i reclami ivi indicati secondo la seguente procedura:
a. il reclamo e' proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto oggetto del reclamo o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
b. il reclamo e' presentato al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi (Autorita' preposta) sulla base del modello predisposto dallo stesso Ufficio.
 
Art. 3

Procedura di gestione dei reclami - attivita' preistruttoria

1. L'autorita' preposta comunica il reclamo, entro cinque giorni dal suo ricevimento, agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto oggetto del reclamo, qualora non vi abbia gia' provveduto il soggetto reclamante.
2. Entro quindici giorni dalla comunicazione del reclamo, gli interessati possono presentare osservazioni e documenti.
3. L'autorita' dispone l'archiviazione immediata del reclamo nei casi di inammissibilita' o irricevibilita' di cui all'art. 9, nonche' nei casi di manifesta infondatezza del reclamo per palese assenza di presupposti di fatto.
4. In caso di dichiarazione di inammissibilita' o irricevibilita' del reclamo all'autorita', resta impregiudicata la possibilita' per il reclamante di ripresentare il reclamo in forma completa.
5. L'avvenuta archiviazione del reclamo con motivazione e' comunicata al soggetto che lo ha presentato.
 
Art. 4

Procedura di gestione dei reclami -
avvio del procedimento

1. Nei casi in cui l'autorita' non ritenga di disporre, con motivazione, l'archiviazione del reclamo, sulla base degli elementi raccolti in seguito all'attivita' di cui all'art. 3, e valutati gli elementi comunque in suo possesso o portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, quando ravvisa i presupposti per un intervento sanzionatorio e/o l'adozione di una decisione, delibera l'avvio del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento e' nominato tra i funzionari dell'Ufficio di controllo e gestione dei rischi.
3. L'atto di contestazione, che avvia il procedimento sanzionatorio e/o decisorio, e' notificato all'ente di gestione del porto / prestatore dei servizi portuali / soggetto che ha prodotto l'atto oggetto del reclamo con le modalita' di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro trenta giorni dalla data di ricezione del reclamo; l'Autorita' ne informa, altresi', i soggetti che abbiano presentato reclamo. In caso di numero elevato di soggetti reclamanti, l'avvio del procedimento e' reso noto mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
4. L'atto di contestazione contiene:
a. una sommaria esposizione dei fatti;
b. l'indicazione della violazione contestata;
c. l'indicazione del responsabile del procedimento;
d. il riferimento alla sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento;
e. l'Ufficio ove e' possibile presentare memorie difensive, documenti, presentare proposte di impegni e avere accesso agli atti;
f. il termine entro cui gli interessati possono esercitare le facolta' di cui alla lettera e);
g. l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento sanzionatorio e/o dell'adozione della decisione finale decorrenti dalla notifica dell'atto di contestazione.
 
Art. 5

Procedura di gestione dei reclami -
termini del procedimento

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell'atto di contestazione di cui all'art. 4, il responsabile del procedimento conclude l'attivita' istruttoria relativa ai fatti oggetto di contestazione e trasmette gli atti di cui all'art. 8 al Capo dell'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi, competente per l'irrogazione della sanzione e/o per l'adozione della decisione finale.
2. Il termine per l'adozione del provvedimento finale e' di quarantacinque giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto di contestazione di cui all'art. 4.
3. I termini del procedimento sono sospesi nel caso in cui sia necessario svolgere ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi dell'art. 6.
 
Art. 6

Procedura di gestione dei reclami - attivita' istruttoria

1. Qualora sia necessario acquisire informazioni o ulteriori elementi di valutazione, il responsabile del procedimento puo' disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini della decisione del reclamo, chiedendo ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria, anche mediante audizioni.
2. La richiesta di informazioni e documenti di cui al comma 1 deve indicare:
a. i fatti e le circostanze in ordine alle quali si chiedono i chiarimenti;
b. lo scopo della richiesta;
c. il termine entro il quale deve pervenire la risposta o deve essere trasmesso il documento;
d. le modalita' con cui fornire le informazioni e il Responsabile del procedimento;
e. le sanzioni eventualmente applicabili.
3. La sospensione dei termini per ulteriori esigenze istruttorie, che in ogni caso non puo' essere superiore a quindici giorni, opera:
a. dalla data di protocollo della richiesta alla data di protocollo in cui l'autorita' riceve le informazioni o gli ulteriori elementi di valutazione oppure:
b. dalla data di protocollo della convocazione in audizione alla data dello svolgimento dell'audizione dinanzi all'autorita'.
 
Art. 7

Procedura di gestione dei reclami -
partecipazione al procedimento

1. L'ente di gestione del porto / prestatore dei servizi portuali / soggetto destinatario dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio e/o decisorio invia le proprie deduzioni scritte e i documenti entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica della contestazione.
2. L'ente di gestione del porto / prestatore dei servizi portuali / soggetto destinatario dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio e/o decisorio puo' chiedere, con istanza separata, di avere accesso agli atti del procedimento.
3. L'ente di gestione del porto / prestatore dei servizi portuali / soggetto destinatario dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio e/o decisorio puo' chiedere, con istanza separata, l'audizione personale in merito agli addebiti contestati. L'audizione viene comunicata con un preavviso di almeno sette giorni e si tiene dinanzi al responsabile del procedimento. L'ente di gestione del porto / prestatore dei servizi portuali / soggetto destinatario dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio e/o decisorio che ne faccia richiesta puo' comparire tramite legale rappresentante o procuratore speciale informati sui fatti. Il verbale dell'audizione e' redatto e sottoscritto dal responsabile del procedimento o da altro funzionario all'uopo delegato nonche' dal rappresentante e/o procuratore della parte. Una copia del verbale viene consegnata alla parte sentita in audizione.
4. I soggetti che hanno presentato il reclamo, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui puo' derivare un pregiudizio diretto, immediato e attuale dai fatti per i quali e' stato avviato il procedimento o dal provvedimento che puo' essere adottato all'esito di quest'ultimo, hanno facolta' di accedere agli atti del procedimento e di intervenire, presentando memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, inoltrando un'apposita istanza contenente:
a. nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del richiedente nonche' recapiti telefonici, di posta elettronica;
b. adeguata motivazione in ordine all'interesse ad intervenire, anche con specifico riferimento al contributo che il richiedente puo' apportare all'istruttoria.
5. Il responsabile del procedimento, valutate la fondatezza e la completezza della richiesta di partecipazione, dispone, considerate le eventuali esigenze di riservatezza, l'accesso agli atti del procedimento e comunica la possibilita' di presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri.
 
Art. 8

Procedura di gestione dei reclami -
conclusione dell'istruttoria

1. Il responsabile del procedimento trasmette al Capo dell'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi la proposta di schema di provvedimento unitamente a una dettagliata relazione relativa all'istruttoria condotta.
2. Il Capo dell'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi, esaminata la relazione e valutata la proposta, adotta il provvedimento sanzionatorio e/o decisorio o dispone l'archiviazione del procedimento con motivazione.
3. Il Capo dell'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi puo' disporre ulteriori approfondimenti istruttori, ove ne ravvisi la necessita'. In casi particolari, la richiesta di approfondimenti puo' essere reiterata, comunque non piu' di una volta. La richiesta di approfondimenti determina la proroga di ulteriori trenta giorni del termine di cui all'art. 5, comma 2.
4. Il provvedimento sanzionatorio e/o decisorio, adeguatamente motivato, diffida il trasgressore ad eliminare la violazione entro il termine massimo di trenta giorni e dispone le eventuali sanzioni di legge applicabili, con l'espressa indicazione del termine per ricorrere all'autorita' giurisdizionale. Il medesimo provvedimento e' notificato entro il termine di cinque giorni dalla sua adozione, a cura del responsabile del procedimento, all'ente di gestione del porto / prestatore dei servizi portuali / soggetto destinatario del procedimento sanzionatorio e/o decisorio con le modalita' di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
Art. 9

Cause di inammissibilita' e irricevibilita'

1. Il reclamo presentato all'autorita' e' inammissibile:
a. qualora sia proposto non compilando il modulo di reclamo a tal fine predisposto dall'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi;
b. qualora sia carente degli elementi essenziali per l'identificazione del soggetto che presenta il reclamo o qualora il reclamo contenga denunce generiche, aventi ad oggetto fatti non circostanziati.
2. L'Ufficio di controllo interno e gestione dei rischi (Autorita' preposta) definisce le modalita' con cui i soggetti interessati dovranno trasmettere i reclami (es. raccomandata/ posta elettronica certificata etc.), che dovranno essere rispettate a pena di irricevibilita' del reclamo.
 
Art. 10

Segreto d'ufficio

1. Le informazioni raccolte nel corso del procedimento e nello svolgimento delle attivita' istruttorie sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere utilizzate soltanto per l'esercizio dei poteri attribuiti all'autorita' dalla legge, fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge.
 
Art. 11

Monitoraggio e indagini conoscitive

1. L'autorita' puo' in ogni momento, anche con cadenza periodica, monitorare l'adempimento ad opera dell'ente di gestione del porto / prestatore dei servizi portuali / soggetto destinatario del procedimento sanzionatorio e/o decisorio della disciplina oggetto del regolamento (UE) 2017/352 e dell'oggetto dell'intimazione di cui all'art. 8, comma 4. A tal fine puo' avviare anche indagini conoscitive.
 
Art. 12

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si fa rinvio ai principi della legge 8 agosto 1990, n. 241, ove applicabili, alla legge 14 novembre 1995, n. 481, alle disposizioni del capo I, sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili, nonche' alle specifiche norme previste dal Codice della Navigazione in quanto applicabili.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 agosto 2021

Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2799