Gazzetta n. 279 del 23 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 ottobre 2021
Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, concernente «Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 161, con cui e' stata definita la nuova struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1037 a 1050, concernenti l'istituzione del Fondo di rotazione recante le risorse finanziarie per l'attuazione dell'iniziativa della Commissione europea «Next generation UE» e, in particolare, del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza - PNRR;
Visto il comma 1042 del citato art. 1 della legge n. 178/2020 che prevede quanto segue: «con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037»;
Visto l'art. 15, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale «Le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR sono stabilite in sede di emanazione dei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e, in particolare, l'art. 6 con il quale e' istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
Viste le istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che ha reso parere favorevole nella seduta del 22 settembre 2021;
Considerata la necessita' di procedere alla definizione delle procedure amministrativo-contabili concernenti la gestione delle risorse del citato Fondo di rotazione, ivi comprese le modalita' della relativa rendicontazione ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

Decreta:

Art. 1
Gestione del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next
Generation EU - Italia

1. Le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonche' le risorse del Fondo sviluppo e coesione destinate ad interventi del PNRR, sono versate, entro il 15 febbraio di ciascun anno, distintamente per la parte relativa a contributi a fondo perduto o prestiti, sui due seguenti conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato denominati, rispettivamente, «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» (n. 25091) e «Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito» (n. 25092), alla cui gestione provvede il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR. Per l'esercizio 2021, il predetto versamento viene effettuato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
2. Le risorse affluite· in ciascun anno nei conti correnti di cui al comma 1 sono assegnate dal Servizio centrale del PNRR agli interventi che compongono l'iniziativa Next Generation EU ed in particolare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per quest'ultimo distintamente per la parte relativa ai contributi a fondo perduto (grants) e per la parte relativa ai prestiti (loans), sulla base del rispettivo cronoprogramma di spesa.
 
Art. 2
Gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione
dell'iniziativa Next Generation EU - Italia

1. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia assegnate, in particolare, a ciascun intervento del PNRR ai sensi dell'art. 1, comma 2, fino alla concorrenza della relativa spesa totale, sulla base delle richieste presentate dalle rispettive amministrazioni centrali titolari, attestanti lo stato di avanzamento finanziario ed il grado di conseguimento dei relativi target e milestone in coerenza con i dati risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalita':
anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR, tenuto conto del relativo cronoprogramma di spesa e, comunque, nel limite della disponibilita' di cassa assegnata ai sensi dell'art. 1, comma 2. L'importo dell'anticipazione puo' essere maggiore al citato 10 per cento in casi eccezionali, debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. Ai fini dell'erogazione dell'anticipazione, l'amministrazione titolare dell'intervento deve attestare l'avvio di operativita' dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operativita';
una o piu' quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonche' il raggiungimento dei relativi target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
3. Le quote di risorse di cui al comma 1 sono trasferite o direttamente alle amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti su indicazione delle amministrazioni titolari e secondo le modalita' indicate al comma 4, ovvero alle amministrazioni titolari di interventi su apposite contabilita' speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato intestate alle medesime amministrazioni.
4. Le amministrazioni titolari di interventi, utilizzando le funzionalita' del sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria attivato dal Servizio centrale per il PNRR che assicura il costante monitoraggio e la tracciabilita' dei relativi movimenti finanziari, dispongono i relativi pagamenti in favore dei destinatari finali delle risorse, ovvero i trasferimenti in favore delle altre amministrazioni/enti responsabili dell'attuazione dei singoli progetti, sui rispettivi conti di Tesoreria unica per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Per le amministrazioni statali i trasferimenti sono disposti su apposite contabilita' speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato. Per i soggetti non intestatari di conti di Tesoreria, i trasferimenti sono disposti sui rispettivi conti correnti bancari/postali.
 
Art. 3

Trasferimenti alle regioni, Province autonome
di Trento e Bolzano e altri enti locali

1. Per i progetti del PNRR alla cui attuazione provvedono le regioni, le province autonome e/o altri enti locali (province, comuni, citta' metropolitane, ecc.), i trasferimenti delle risorse effettuati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto confluiscono sui rispettivi conti di Tesoreria unica ovvero, se non intestatari di conti di Tesoreria unica, sui rispettivi conti correnti bancari/postali.
2. Al fine di favorire l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari, le risorse trasferite a tale titolo agli enti territoriali e ai loro enti e organismi strumentali possono essere:
a) utilizzate in deroga ai limiti previsti dall'art. 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) accertate sulla base delle delibere di riparto o assegnazione, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante. Tali accertamenti sono imputati all'esercizio di esigibilita' indicato nella delibera di riparto o di assegnazione.
3. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali in contabilita' finanziaria accendono appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico. Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
4. Gli enti di cui al comma 1 che provvedono all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR per il tramite di altre amministrazioni o enti pubblici, comprese le societa' partecipate, trasferiscono le risorse in favore dei predetti soggetti attuatori, sui rispettivi conti di Tesoreria unica per gli enti assoggettati alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. Per le amministrazioni statali i trasferimenti sono disposti su apposite contabilita' speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato. Per i soggetti non intestatari di conti di Tesoreria, i trasferimenti sono disposti sui rispettivi conti correnti bancari/postali.
 
Art. 4
Risorse relative agli interventi che comportano minori entrate o
riguardano assunzioni di personale dei ministeri.

1. Le risorse destinate in favore di interventi aventi natura di crediti d'imposta o che comunque comportino minori entrate per il bilancio dello Stato sono assegnate dal Servizio centrale per il PNRR in favore del singolo intervento sulla base delle indicazioni fomite dalle amministrazioni interessate e conseguentemente registrate nel sistema contabile del Servizio centrale per il PNRR.
2. Le medesime risorse sono versate dal Servizio centrale per il PNRR in favore della contabilita' speciale n. 1778 intestata «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio», ovvero versate all'entrata del bilancio dello Stato.
3. Le risorse destinate in favore di interventi che comportino assunzioni di personale autorizzate a favore dei ministeri sono iscritte su appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei ministeri interessati, in misura pari all'onere da sostenere nei corrispondenti anni, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo NGEU che, a tal fine, vengono versate dai conti correnti di tesoreria di cui all'art. 1 all'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 5

Flusso degli accrediti UE
per l'iniziativa Next Generation EU

1. Le risorse erogate dall'Unione europea in favore dell'Italia per la realizzazione del Next Generation EU sono accreditate sul conto corrente di tesoreria centrale n. 23211 intestato «Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti CEE» gestito dall'IGRUE. Le risorse destinate al PNRR sono versate dall'IGRUE, tramite girofondo, sulla base delle indicazioni fornite dal Servizio centrale del PNRR, sui due conti correnti di tesoreria intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 1:
attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a fondo perduto» (n. 25091);
attuazione del Next Generation EU-Italia - Contributi a titolo di prestito» (n. 25092).
2. Il Servizio centrale per il PNRR provvede a registrare nel sistema contabile i singoli accrediti imputandoli al PNRR con distinzione tra la quota di contributo a fondo perduto e la quota di contributo a titolo di prestito, ed eventualmente ad iniziative NGEU laddove applicabile.
3. Le risorse contabilizzate ai sensi del precedente comma 2 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1041, della legge n. 178/2020, attraverso apposite disposizioni di pagamento, che indicano i due capitoli di entrata dedicati ai contributi a fondo perduto ed ai contributi a titolo di prestito.
4. Le altre risorse europee del dispositivo NGEU, accreditate secondo le procedure ordinarie sul conto corrente di tesoreria centrale n. 23211, sono trasferite dall'IGRUE in favore del conto corrente n. 25091 MEF - NGEU Italia Contributo a fondo perduto, sulla base delle richieste inoltrate dal Servizio centrale per il PNRR, che provvede alla loro contabilizzazione ed al relativo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nei seguenti casi:
a) nel caso di anticipazioni nazionali di cui all'art. 1, comma 1041, della legge n. 178/2020;
b) nel caso di accrediti europei riconducibili. a rendicontazione di spese connesse con le misure contenute nella legge di bilancio 2021 con copertura a carico dell'iniziativa ReactUE, tenuto conto delle informazioni fornite dalle Autorita' di gestione dei programmi dei fondi strutturali europei ovvero dalle Autorita' nazionali capofila o di coordinamento dei medesimi fondi.
 
Art. 6

Sistema informatico di supporto alla gestione del Fondo

1. Il Servizio centrale per il PNRR provvede alle operazioni di gestione delle risorse affluite sui conti correnti di tesoreria di cui all'articolo I, comma I, attraverso apposite funzionalita' del sistema informatico di supporto alla gestione finanziaria del Fondo Next Generation EU.
2. Nell'ambito del sistema di cui al comma 1, sono censiti i singoli interventi del PNRR e Programmi che compongono l'iniziativa Next Generation EU, con la relativa dotazione finanziaria, a cui sono imputate le operazioni analitiche di assegnazione, a titolo di anticipazione, pagamento intermedio e saldo effettuate dal Servizio centrale per il PNRR, distintamente per la quota di contributi a fondo perduto e per la quota di contributi a titolo di prestito, nonche' i pagamenti o trasferimenti effettuati dalle amministrazioni.
3. Il sistema informativo di cui al presente articolo supporta, con apposite funzionalita', la gestione delle risorse da parte delle amministrazioni che, attraverso utenze specificamente profilate, potranno effettuare le operazioni di gestione finanziaria di rispettiva competenza.
4. I dati relativi alla gestione finanziaria a livello di ciascun intervento sono altresi' resi disponibili nell'ambito del citato sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, al fine di supportare il processo di monitoraggio e rendicontazione finanziaria, nonche' l'elaborazione delle analisi dell'unita' di Missione istituita presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 1050 della medesima legge.
 
Art. 7

Richiesta di pagamento alla Commissione europea

1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241, il Servizio centrale per il PNRR presenta alla Commissione europea la richiesta semestrale di pagamento della quota di contributo a carico dell'Unione europea, corredata della situazione sul conseguimento dei relativi target e milestone, nonche' dell'attestazione prevista nell'annex III dell'Accordo di finanziamento sottoscritto con l'UE.
2. Ai fini della presentazione della richiesta di pagamento di cui al comma 1, le amministrazioni titolari dell'intervento presentano al Servizio centrale per il PNRR un'attestazione contenente i seguenti elementi:
a) il raggiungimento dei target e milestone per gli interventi di competenza, stabiliti per la data di rendicontazione in scadenza, fornendo la relativa documentazione;
b) lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di competenza, con separata evidenza della spesa sostenuta per gli interventi cui e' stato assegnato un marcatore climatico positivo in base alla metodologia del regolamento RRF, in quanto contribuisce agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici;
c) una dichiarazione di gestione debitamente firmata;
d) una sintesi degli esiti dei controlli effettuati da parte dell'amministrazione titolare dell'intervento, compresi i punti deboli identificati e le eventuali azioni correttive adottate.
Contestualmente le amministrazioni presentano una dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni collegate al principio del DNSH (Do No Significant Harm) previsto dall'all'art. 17 del sistema di «Tassonomia per la finanza sostenibile» (regolamento UE 2020/852), secondo quanto dichiarato dalle stesse nelle schede di valutazione trasmesse alla Commissione europea come parte integrante del PNRR.
Le amministrazioni adottano ogni iniziativa necessaria per assicurare· il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle richieste di pagamento all'Unione europea secondo il calendario indicativo stabilito nell'Accordo operativo.
Nel caso di ritardi riscontrati nel corso dell'attuazione, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano tempestivamente al Servizio centrale per il PNRR i dati relativi a:
gli scostamenti temporali/o quantitativi;
le conseguenze degli scostamenti individuati;
l'individuazione delle cause degli scostamenti;
le azioni correttive adottate.
 
Art. 8

Irregolarita' e recuperi

1. Le amministrazioni responsabili dei singoli interventi del PNRR provvedono ad adottare ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali frodi, irregolarita', conflitti di interesse, assicurando il corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate ed il conseguimento dei relativi target e milestone intermedi e finali, necessari a garantire il corrispondente rimborso delle spese da parte della Commissione europea, anche ai sensi dell'art. 8, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
2. Le amministrazioni responsabili dei singoli interventi del PNRR provvedono a rimuovere/correggere eventuali irregolarita' e/o non conformita' rilevate nella fase di realizzazione dell'intervento, ovvero in esito ad audit, suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi target e milestone intermedi e/o finali ed il rimborso delle spese da parte della Commissione europea.
3. Nel caso di persistenza della situazione di non regolarita' nonche' del mancato conseguimento dei target e milestone con impatto diretto sul rimborso delle spese da parte della Commissione europea, l'amministrazione titolare dell'intervento, su richiesta del Servizio centrale del PNRR, provvede a restituire gli importi eventualmente percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori.
4. Se le risorse non possono essere recuperate nonostante l'amministrazione titolare dell'intervento abbia attivato tutte le iniziative necessarie, l'importo in questione puo' essere addebitato all'Amministrazione mediante compensazione con altre risorse dovute, prioritariamente: per interventi del PNRR, per altri programmi europei.
5. Le risorse oggetto di recupero e restituzione ai sensi dei commi precedenti sono riassegnate nella disponibilita' finanziaria dell'iniziativa Next Generation EU per essere riprogrammate a favore di altri interventi secondo le specifiche procedure di riprogrammazione previste per gli strumenti inclusi nell'iniziativa Next Generation EU.
6. Il responsabile dell'esecuzione del PNRR presso ciascuna amministrazione monitora la situazione delle irregolarita', dei recuperi e delle restituzioni ed assume le relative determinazioni, dandone apposita comunicazione al Servizio centrale per il PNRR per gli adempimenti di competenza.
7. Per quanto attiene ai programmi a gestione concorrente inclusi nell'iniziativa Next Generation si applica per la disciplina delle irregolarita' e recuperi la normativa UE pertinente e l'ulteriore regolamentazione nazionale e regionale integrativa inclusa nei sistemi di gestione e controllo adottati per i rispettivi programmi.
 
Art. 9

Controlli di regolarita' amministrativo contabile

1. Agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU a titolarita' delle amministrazioni centrali si applica l'art. 5, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo 30 giugno 2011. n. 123, in base al quale sono soggetti a controllo preventivo i contratti passivi, le convenzioni, i decreti e gli altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarita' delle amministrazioni centrali, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione. europea. Ai predetti interventi si applicano, altresi', gli articoli 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
2. Agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU a titolarita' o attuazione di altre amministrazioni dello Stato, organi di rilevanza costituzionale, regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, comuni, province, citta' metropolitane o altri organismi pubblici si applicano i controlli amministrativo contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.
 
Art. 10

Modalita' di rendicontazione dei conti correnti
di Tesoreria centrale e delle contabilita' speciali

1. I conti correnti di tesoreria di cui all'art. 1 del presente decreto hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689.
2. Per ciascuno dei predetti conti correnti di tesoreria il Servizio centrale per il PNRR provvede a predisporre il relativo rendiconto ed all'invio alla Corte dei conti ed all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Il rendiconto e' predisposto utilizzando le funzionalita' del sistema informatico del Dipartimento della RGS - Servizio centrale per il PNRR.
4. Nel caso di gestione delle risorse attraverso apposite contabilita' speciali da aprire presso la Tesoreria dello Stato, alla relativa rendicontazione provvedono le singole amministrazioni intestatarie delle stesse, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Alle rendicontazioni predisposte dalle amministrazioni, organismi e organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile si applicano i controlli amministrativo-contabili previsti dai rispettivi ordinamenti.
5. Alle contabilita' speciali intestate alle Presidenza del Consiglio dei ministri per la gestione delle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 2 del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2021

Il Ministro: Franco

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1518