IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarieta' nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita' naturali e da eventi climatici avversi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) del 15 dicembre 2006 n. 1857, della Commissione; Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato; Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalita' degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonche' la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarieta' nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 - ed in particolare l'art. 1, comma 130 dove stabilisce che «al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversita' atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1° gennaio 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarieta' nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'art. 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di settanta milioni di euro per l'anno 2021; Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» cosi' come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53; Vista la proposta della Regione Emilia-Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale, in conformita' al regime de mi ni mi s nel settore agricolo: infezioni di Stemphylium vesicarium dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020 nelle provincie di Citta' metropolitana di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio nell'Emilia; Dato atto alla Regione Emilia-Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004; Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia-Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarieta' nazionale, in conformita' al regime de minimis nel settore agricolo, nelle aree colpite per i danni alle produzioni agricole;
Decreta:
Art. 1 Declaratoria del carattere di eccezionalita' delle infezioni causate dal microrganismo fungino Stemphylium vesicarium - (maculatura bruna)
E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita' degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto-indicate province per i danni causati alle produzioni agricole, nei sotto-elencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in conformita' al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo: Citta' metropolitana di Bologna: infezioni di Stemphylium vesicarium dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c) e d), nel territorio dei comuni di Argelato, Baricella, Bentivolglio, Budrio, Castel Maggiore, Castello D'Argile, Crevalcore, Galliera, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Molinella, Pieve Di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese. Ferrara: infezioni di Stemphylium vesicarium dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c) e d), nel territorio dei comuni di Argenta, Bondeno, Cento, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Fiscaglia, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Riva del Po', Terre del Reno, Tresignana, Vigarano Mainarda, Voghiera. Modena: infezioni di Stemphylium vesicarium dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c) e d), nel territorio dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Modena, Nonantola, Novi di Modena, Ravarino, San Cesario sul Panaro, San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto. Reggio nell'Emilia: infezioni di Stemphylium vesicarium dal 1° luglio 2020 al 30 settembre 2020; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c) e d), nel territorio dei comuni di Casalgrande, Correggio, Fabbrico, Reggio nell'Emilia, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, Scandiano. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 2021
Il Ministro: Patuanelli |