Gazzetta n. 277 del 20 novembre 2021 (vai al sommario)
LEGGE 28 ottobre 2021, n. 164
Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Istituzione della Giornata nazionale dello spettacolo

1. La Repubblica riconosce il giorno 24 ottobre quale Giornata nazionale dello spettacolo, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di celebrare lo spettacolo in tutte le sue forme, gli artisti e i lavoratori del settore, di promuovere lo sviluppo, la diffusione e la fruizione dello spettacolo e di riconoscere il suo ruolo sociale e il suo contributo allo sviluppo della cultura e all'arricchimento dell'identita' culturale e del patrimonio spirituale della societa' italiana.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in
materia di ricorrenze festive) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 124 del 31 maggio 1949.
 
Art. 2

Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale

1. In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attivita' e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione dello spettacolo in tutte le sue forme.
2. Le iniziative, gli spettacoli, le attivita' e gli altri incontri di cui al comma 1 possono essere promossi, in particolare, nel rispetto della normativa vigente e delle specifiche esigenze dei soggetti coinvolti, in strutture sanitarie e case di cura, all'interno di istituti penitenziari, anche minorili, e nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60.

Note all'art. 2:
- Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60 (Norme
sulla promozione della cultura umanistica, sulla
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali
e sul sostegno della creativita', a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n.
107) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16
maggio 2017, S.O.
 
Art. 3

Premio nazionale per lo spettacolo

1. E' istituito, a decorrere dall'anno 2021, il Premio nazionale per lo spettacolo, consistente in un attestato, conferito annualmente in occasione della Giornata nazionale. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i requisiti per concorrere, per le diverse categorie, al Premio nazionale e sono determinate le modalita' per la sua attribuzione.

Note all'art. 3:
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono mediante l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 ottobre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia