Gazzetta n. 276 del 19 novembre 2021 (vai al sommario)
LEGGE 8 novembre 2021, n. 163
Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1
Lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di
odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria - classe LM-46, in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 e in medicina veterinaria - classe LM-42 nonche' della laurea magistrale in psicologia - classe LM-51 abilita all'esercizio delle professioni, rispettivamente, di odontoiatra, di farmacista, di medico veterinario e di psicologo.
2. Nell'ambito delle attivita' formative professionalizzanti previste per le classi di laurea magistrale di cui al comma 1, almeno 30 crediti formativi universitari sono acquisiti con lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi di studio. Le specifiche modalita' di svolgimento, certificazione e valutazione, interna al corso di studi, del tirocinio sono previste nell'ambito della disciplina delle citate classi e dei regolamenti didattici di ateneo dei relativi corsi di studio.
3. Con riferimento alla professione di psicologo, una parte delle attivita' formative professionalizzanti di cui al comma 2 puo' essere svolta all'interno del corso di studio della laurea in scienze e tecniche psicologiche - classe L-24. L'adeguamento della classe di laurea di cui al presente comma, limitatamente al tirocinio pratico-valutativo, e' operato con le modalita' di cui all'articolo 3.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
Art. 2
Lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni
di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale

1. L'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio - classe LP-01, in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali - classe LP-02 e in professioni tecniche industriali e dell'informazione - classe LP-03 abilita all'esercizio delle professioni, correlate ai singoli corsi di studio, di geometra laureato, di agrotecnico laureato, di perito agrario laureato e di perito industriale laureato.
 
Art. 3

Adeguamento dei corsi di studio delle classi di laurea
magistrale e di laurea professionalizzante abilitanti

1. Gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 e delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione. A tal fine, la commissione giudicatrice dell'esame finale e' integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dalle rappresentanze nazionali dell'ordine o del collegio professionale di riferimento.
2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' adeguata la disciplina delle classi di laurea magistrale e di laurea professionalizzante di cui agli articoli 1 e 2. Con il decreto di cui al presente comma sono altresi' disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalita' di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonche' la composizione paritetica della commissione giudicatrice di cui al comma 1 del presente articolo. Sul decreto di cui al presente comma non e' richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
3. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le universita' adeguano i regolamenti didattici di ateneo, con riferimento ai corsi di studio delle classi di laurea di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 95, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo
snellimento dell'attivita' amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo». Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 17 maggio 1997:
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi
universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e'
disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui
all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel
rispetto della normativa comunitaria vigente in materia,
sentiti il Consiglio universitario nazionale e le
Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati,
limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i
quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
al presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al presente
comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche
eventualmente comprensiva del percorso formativo gia'
svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei
relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della
spendibilita' a livello internazionale, nonche' la
previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli
universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli
determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli
ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di
attivita' didattiche di base, specialistiche, di
perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente
e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per
favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e
telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di universita'
italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al
Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, commi 1 e 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti
didattici universitari», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 23 novembre 1990:
«Art. 11. - 1. L'ordinamento degli studi dei corsi di
cui all'articolo 1, nonche' dei corsi e delle attivita'
formative di cui all'articolo 6, comma 2, e' disciplinato,
per ciascun ateneo, da un regolamento degli ordinamenti
didattici, denominato "regolamento didattico di ateneo". Il
regolamento e' deliberato dal senato accademico, su
proposta delle strutture didattiche, ed e' inviato al
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il
CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal
ricevimento, decorsi i quali senza che il Ministro si sia
pronunciato il regolamento si intende approvato. Il
regolamento e' emanato con decreto del rettore.
2. I consigli delle strutture didattiche determinano,
con apposito regolamento, in conformita' al regolamento
didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di
insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma
universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e
di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi
insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici,
la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle
dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le
prove di valutazione della preparazione degli studenti e la
composizione delle relative commissioni, le modalita' degli
obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione
degli studenti lavoratori, i limiti delle possibilita' di
iscrizione ai fuori corso, fatta salva la posizione dello
studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il
conseguimento di diplomi, nonche' la propedeuticita' degli
insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche
e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti
didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti
con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di
quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera d).».
 
Art. 4

Ulteriori titoli universitari abilitanti

1. Ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non e' richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, possono essere resi abilitanti, con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, previa richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di riferimento, oppure su iniziativa del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo ordine o collegio professionale.
2. Con i medesimi regolamenti di cui al comma 1 sono disciplinati gli esami finali, con lo svolgimento di una prova pratica valutativa per il conseguimento delle lauree abilitanti, prevedendo che i titoli universitari conclusivi dei corsi di studio abbiano valore abilitante all'esercizio della professione, previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi. I medesimi regolamenti prevedono altresi' le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa nonche' la composizione della commissione giudicatrice, che e' integrata da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi professionali o dalle relative federazioni nazionali.
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
a) riordino della disciplina di cui ai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, al fine dell'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge;
b) semplificazione delle modalita' di svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e della prova pratica valutativa;
c) determinazione dell'ambito dell'attivita' professionale in relazione alle rispettive classi di laurea;
d) eventuale istituzione o soppressione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla lettera c), indicando i necessari raccordi con la piu' generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
e) uniformita' dei criteri di valutazione del tirocinio e della prova pratica di cui alla lettera b);
f) composizione paritetica delle commissioni giudicatrici dell'esame finale.
4. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti incompatibili con essi e con la presente legge, la cui ricognizione e' rimessa ai regolamenti medesimi.
5. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e' adeguata la disciplina delle classi dei titoli universitari individuati ai sensi del presente articolo. Con decreto rettorale, da adottare ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le universita' adeguano i regolamenti didattici di ateneo.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del
12 settembre 1988:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 18, della
legge 14 gennaio 1999, n. 4, «Disposizioni riguardanti il
settore universitario e della ricerca scientifica, nonche'
il servizio di mensa nelle scuole», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1999:
«18. Con uno o piu' regolamenti adottati, a norma
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi
direttivi degli ordini professionali, con esclusivo
riferimento alle attivita' professionali per il cui
esercizio la normativa vigente gia' prevede l'obbligo di
superamento di un esame di Stato, e' modificata e integrata
la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi albi,
ordini o collegi, nonche' dei requisiti per l'ammissione
all'esame di Stato e delle relative prove, in conformita'
ai seguenti criteri direttivi:
a) determinazione dell'ambito consentito di
attivita' professionale ai titolari di diploma
universitario e ai possessori dei titoli istituiti in
applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15
maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
b) eventuale istituzione di apposite sezioni degli
albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla
lettera a), indicando i necessari raccordi con la piu'
generale organizzazione dei predetti albi, ordini o
collegi;
c) coerenza dei requisiti di ammissione e delle
prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi
della lettera a).».
- Per il comma 95, dell'art. 17 della legge 15 maggio
1997, n. 127, si veda nelle note all'art. 3.
- Per il testo dell'art. 11, commi 1 e 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, si veda nelle note all'art. 3.
 
Art. 5

Disposizioni specifiche in materia
di taluni titoli universitari abilitanti

1. Le professioni di chimico, fisico e biologo sono esercitate previo superamento dell'esame finale per il conseguimento delle rispettive lauree magistrali abilitanti. La disciplina delle classi di laurea magistrale abilitanti di cui al presente comma prevede lo svolgimento di un tirocinio pratico-valutativo interno ai corsi e il superamento di una prova pratica valutativa.
2. Per l'adeguamento della disciplina delle classi di laurea magistrale di cui al comma 1 nonche' per l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo, si applicano le disposizioni dell'articolo 4. In tali casi, i regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 sono adottati, fermo restando il concerto del Ministro vigilante sull'ordine o collegio professionale, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio professionale.
 
Art. 6

Disposizioni transitorie e finali

1. L'adeguamento della disciplina disposto ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali di cui ai medesimi articoli 3, 4 e 5 e riguarda i corsi di studio attivati dalle universita' statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le universita' telematiche, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale competente, sentite le rappresentanze nazionali del medesimo ordine o collegio, sono stabilite modalita' semplificate di espletamento dell'esame di Stato per coloro che hanno conseguito o che conseguono i titoli di laurea di cui alla presente legge in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti. A tal fine, le universita' riconoscono le attivita' formative professionalizzanti svolte durante il corso di studio o successivamente al medesimo.
3. I finanziamenti, previsti da accordi di programma o da provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria, per le universita' che non adeguano i regolamenti didattici entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 5, sono sospesi fino all'adozione dei predetti regolamenti e al loro invio al Ministero dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 7
Specifiche disposizioni transitorie per la laurea magistrale
abilitante all'esercizio della professione di psicologo

1. Coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono stabilite la durata e le modalita' di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo nonche' le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova pratica valutativa. Ai fini della valutazione del tirocinio di cui al presente comma, le universita' riconoscono le attivita' formative professionalizzanti svolte successivamente al corso di studi.
2. Coloro che hanno concluso il tirocinio professionale di cui all'articolo 52, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di una prova orale su questioni teorico-pratiche relative all'attivita' svolta durante il medesimo tirocinio professionale nonche' su aspetti di legislazione e deontologia professionale. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono stabilite le modalita' di svolgimento e di valutazione della prova orale di cui al presente comma nonche' la composizione paritetica della commissione giudicatrice.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 52, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328 «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle
relative prove per l'esercizio di talune professioni,
nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17 agosto
2001:
«2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto
il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S -
Psicologia, oltre a un tirocinio della durata di un anno.».
 
Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Messa, Ministro dell'universita' e
della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Cartabia