Gazzetta n. 275 del 18 novembre 2021 (vai al sommario)
LEGGE 5 novembre 2021, n. 162
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunita' tra uomo e donna in ambito lavorativo.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'articolo 20 del codice
delle pari opportunita'

1. All'articolo 20 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La consigliera o il consigliere nazionale di parita', anche sulla base del rapporto di cui all'articolo 15, comma 7, nonche' delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all'articolo 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una relazione contenente i risultati del monitoraggio sull'applicazione della legislazione in materia di parita' e pari opportunita' nel lavoro e sulla valutazione degli effetti delle disposizioni del presente decreto».
2. In sede di prima applicazione dell'articolo 20, comma 1, del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, la consigliera o il consigliere nazionale di parita' presenta la relazione di cui al medesimo comma entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUUE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 20 (Relazione al Parlamento). - 1. La
consigliera o il consigliere nazionale di parita', anche
sulla base del rapporto di cui all'art. 15, comma 7,
nonche' delle indicazioni fornite dal Comitato di cui
all'art. 8, presenta al Parlamento, ogni due anni, una
relazione contenente i risultati del monitoraggio
sull'applicazione della legislazione in materia di parita'
e pari opportunita' nel lavoro e sulla valutazione degli
effetti delle disposizioni del presente decreto».
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 25 del codice
delle pari opportunita'

1. All'articolo 25 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «discriminando» sono inserite le seguenti: « le candidate e i candidati, in fase di selezione del personale,»;
b) al comma 2, dopo le parole: «o un comportamento » sono inserite le seguenti: «, compresi quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di lavoro,» e dopo la parola: «mettere» sono inserite le seguenti: «i candidati in fase di selezione e»;
c) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento o modifica dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro che, in ragione del sesso, dell'eta' anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato di gravidanza nonche' di maternita' o paternita', anche adottive, ovvero in ragione della titolarita' e dell'esercizio dei relativi diritti, pone o puo' porre il lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:
a) posizione di svantaggio rispetto alla generalita' degli altri lavoratori;
b) limitazione delle opportunita' di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali;
c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di avanzamento e di progressione nella carriera».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 25 (Discriminazione diretta e indiretta (legge
10 aprile 1991, n. 125, art. 4, commi 1 e 2). - 1.
Costituisce discriminazione diretta, ai sensi del presente
titolo, qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto,
patto o comportamento, nonche' l'ordine di porre in essere
un atto o un comportamento, che produca un effetto
pregiudizievole discriminando le candidate e i candidati,
in fase di selezione del personale, le lavoratrici o i
lavoratori in ragione del loro sesso e, comunque, il
trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra
lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga.
2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi del
presente titolo, quando una disposizione, un criterio, una
prassi, un atto, un patto o un comportamento, compresi
quelli di natura organizzativa o incidenti sull'orario di
lavoro, apparentemente neutri mettono o possono mettere i
candidati in fase di selezione e i lavoratori di un
determinato sesso in una posizione di particolare
svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo
che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa, purche' l'obiettivo sia
legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento
siano appropriati e necessari.
2-bis. Costituisce discriminazione, ai sensi del
presente titolo, ogni trattamento o modifica
dell'organizzazione delle condizioni e dei tempi di lavoro
che, in ragione del sesso, dell'eta' anagrafica, delle
esigenze di cura personale o familiare, dello stato di
gravidanza nonche' di maternita' o paternita', anche
adottive, ovvero in ragione della titolarita' e
dell'esercizio dei relativi diritti, pone o puo' porre il
lavoratore in almeno una delle seguenti condizioni:
a) posizione di svantaggio rispetto alla
generalita' degli altri lavoratori;
b) limitazione delle opportunita' di partecipazione
alla vita o alle scelte aziendali;
c) limitazione dell'accesso ai meccanismi di
avanzamento e di progressione nella carriera».
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 46 del codice
delle pari opportunita'

1. All'articolo 46 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «oltre cento dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «oltre cinquanta dipendenti» e la parola: «almeno» e' soppressa;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria, redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalita' previste dal presente articolo»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il rapporto di cui al comma 1 e' redatto in modalita' esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di un modello pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parita', che accedono attraverso un identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o al consigliere nazionale di parita', al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei rapporti e' consentito altresi' alle consigliere e ai consiglieri di parita' delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di quelle che non lo hanno trasmesso»;
d) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunita', definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 1:
a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonche' l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle componenti accessorie del salario, delle indennita', anche collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non devono indicare l'identita' del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre specificando il sesso dei lavoratori, possono altresi' essere raggruppati per aree omogenee;
b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per l'accesso alla qualificazione professionale e alla formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera;
c) le modalita' di accesso al rapporto da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali, al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del presente decreto»;
e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce altresi' le modalita' di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale di parita', entro il 31 dicembre di ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonche' le modalita' di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31 dicembre di ogni anno»;
f) al comma 4, terzo periodo, le parole: «Nei casi piu' gravi puo' essere disposta» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, e' disposta»;
g) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle sue attivita', verifica la veridicita' dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro».
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 46 del decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 46 (Rapporto sulla situazione del personale
(legge 10 aprile 1991, n. 125, art. 9, commi 1, 2, 3 e 4).
- 1. Le aziende pubbliche e private che occupano oltre
cinquanta dipendenti sono tenute a redigere un rapporto
ogni due anni sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione
professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita', dell'intervento
della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta.
1-bis. Le aziende pubbliche e private che occupano
fino a cinquanta dipendenti possono, su base volontaria,
redigere il rapporto di cui al comma 1 con le modalita'
previste dal presente articolo.
2. Il rapporto di cui al comma 1 e' redatto in
modalita' esclusivamente telematica, attraverso la
compilazione di un modello pubblicato nel sito internet
istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e trasmesso alle rappresentanze sindacali
aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di
parita', che accedono attraverso un identificativo univoco
ai dati contenuti nei rapporti trasmessi dalle aziende
aventi sede legale nel territorio di competenza, elaborano
i relativi risultati trasmettendoli alle sedi territoriali
dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla consigliera o
al consigliere nazionale di parita', al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le
pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei
ministri, all'Istituto nazionale di statistica e al
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. L'accesso
attraverso l'identificativo univoco ai dati contenuti nei
rapporti e' consentito altresi' alle consigliere e ai
consiglieri di parita' delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,
con riferimento alle aziende aventi sede legale nei
territori di rispettiva competenza. Il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione
del proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle
aziende che hanno trasmesso il rapporto e l'elenco di
quelle che non lo hanno trasmesso.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, di
concerto con il Ministro delegato per le pari opportunita',
definisce, ai fini della redazione del rapporto di cui al
comma 1:
a) le indicazioni per la redazione del rapporto,
che deve in ogni caso indicare il numero dei lavoratori
occupati di sesso femminile e di sesso maschile, il numero
dei lavoratori di sesso femminile eventualmente in stato di
gravidanza, il numero dei lavoratori di sesso femminile e
maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno, le
differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di
ciascun sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione
svolta da ciascun lavoratore occupato, anche con
riferimento alla distribuzione fra i lavoratori dei
contratti a tempo pieno e a tempo parziale, nonche'
l'importo della retribuzione complessiva corrisposta, delle
componenti accessorie del salario, delle indennita', anche
collegate al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio
in natura ovvero di qualsiasi altra erogazione che siano
stati eventualmente riconosciuti a ciascun lavoratore. I
dati di cui alla presente lettera non devono indicare
l'identita' del lavoratore, del quale deve essere
specificato solo il sesso. I medesimi dati, sempre
specificando il sesso dei lavoratori, possono altresi'
essere raggruppati per aree omogenee;
b) l'obbligo di inserire nel rapporto informazioni
e dati sui processi di selezione in fase di assunzione, sui
processi di reclutamento, sulle procedure utilizzate per
l'accesso alla qualificazione professionale e alla
formazione manageriale, sugli strumenti e sulle misure resi
disponibili per promuovere la conciliazione dei tempi di
vita e di lavoro, sulla presenza di politiche aziendali a
garanzia di un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso e
sui criteri adottati per le progressioni di carriera;
c) le modalita' di accesso al rapporto da parte dei
dipendenti e delle rappresentanze sindacali dell'azienda
interessata, nel rispetto della tutela dei dati personali,
al fine di usufruire della tutela giudiziaria ai sensi del
presente decreto.
3-bis. Il decreto di cui al comma 3 definisce
altresi' le modalita' di trasmissione alla consigliera o al
consigliere nazionale di parita', entro il 31 dicembre di
ogni anno, dell'elenco, redatto su base regionale, delle
aziende tenute all'obbligo di cui al comma 1, nonche' le
modalita' di trasmissione alle consigliere e ai consiglieri
di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,
degli elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro il 31
dicembre di ogni anno.
4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui
al comma 1 non trasmettano il rapporto, la Direzione
regionale del lavoro, previa segnalazione dei soggetti di
cui al comma 2, invita le aziende stesse a provvedere entro
sessanta giorni. In caso di inottemperanza si applicano le
sanzioni di cui all'art. 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Qualora
l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, e'
disposta la sospensione per un anno dei benefici
contributivi eventualmente goduti dall'azienda.
4-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro,
nell'ambito delle sue attivita', verifica la veridicita'
dei rapporti di cui al comma 1. Nel caso di rapporto
mendace o incompleto si applica una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.».
- La legge 7 aprile 2014, n. 56 reca: «Disposizioni
sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni».
 
Art. 4

Certificazione della parita' di genere

1. Dopo l'articolo 46 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' inserito il seguente:
«Art. 46-bis (Certificazione della parita' di genere). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e' istituita la certificazione della parita' di genere al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunita' di crescita in azienda, alla parita' salariale a parita' di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternita'.
2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:
a) i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parita' di genere da parte delle aziende di cui all'articolo 46, commi 1 e 1-bis, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta, alle opportunita' di progressione in carriera e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche con riguardo ai lavoratori occupati di sesso femminile in stato di gravidanza;
b) le modalita' di acquisizione e di monitoraggio dei dati trasmessi dai datori di lavoro e resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) le modalita' di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, nel controllo e nella verifica del rispetto dei parametri di cui alla lettera a);
d) le forme di pubblicita' della certificazione della parita' di genere.
3. E' istituito, presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato tecnico permanente sulla certificazione di genere nelle imprese, costituito da rappresentanti del medesimo Dipartimento per le pari opportunita', del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico, delle consigliere e dei consiglieri di parita', da rappresentanti sindacali e da esperti, individuati secondo modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le pari opportunita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dello sviluppo economico.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato tecnico di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 46 del codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto
legislativo 11 aprile 2006, n. 198 si veda nelle note
all'art. 3.
 
Art. 5

Premialita' di parita'

1. Per l'anno 2022, alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e' concesso, nel limite di 50 milioni di euro, un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
2. L'esonero di cui al comma 1 e' determinato in misura non superiore all'1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per le pari opportunita', da adottare entro il 31 gennaio 2022, assicurando il rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro di cui al comma 1.
3. Alle aziende private che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, siano in possesso della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, e' riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorita' titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di aiuti di Stato a cofinanziamento degli investimenti sostenuti. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parita' di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalita', le amministrazioni aggiudicatrici indicano nei bandi di gara, negli avvisi o negli inviti relativi a procedure per l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al possesso da parte delle aziende private, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, della certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, introdotto dall'articolo 4 della presente legge. Per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonche' dal Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante riduzione, per 70 milioni di euro per l'anno 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. I benefici di cui al comma 1 possono essere previsti anche per gli anni successivi al 2022, previa emanazione di apposito provvedimento legislativo che stanzi le occorrenti risorse finanziarie, anche sulla base dell'andamento dei benefici riconosciuti ai sensi del medesimo comma 1.

Note all'art. 5:
- Il regolamento (UE) 2021/240 del 10 febbraio 2021,
del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce uno
strumento di sostegno tecnico, e' pubblicato nella G.U.U.E.
18 febbraio 2021 L 57/1;
- Il regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021,
del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza, e' pubblicato
nella G.U.U.E. 18 febbraio 2021 L 57/17;
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108
(Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure):
«Art. 47 (Pari opportunita' e inclusione lavorativa
nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC). - 1. Per
perseguire le finalita' relative alle pari opportunita',
generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione
lavorativa delle persone disabili, in relazione alle
procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati,
in tutto o in parte, con le risorse previste dal
Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12
febbraio 2021, nonche' dal PNC, si applicano le
disposizioni seguenti.
2. Gli operatori economici tenuti alla redazione del
rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art.
46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
producono, a pena di esclusione, al momento della
presentazione della domanda di partecipazione o
dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con
attestazione della sua conformita' a quello trasmesso alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita' ai sensi del secondo comma
del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei
termini previsti dal comma 1 del medesimo art. 46, con
attestazione della sua contestuale trasmissione alle
rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al
consigliere regionale di parita'.
3. Gli operatori economici, diversi da quelli
indicati nel comma 2 e che occupano un numero pari o
superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla
conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla
stazione appaltante una relazione di genere sulla
situazione del personale maschile e femminile in ognuna
delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni,
della formazione, della promozione professionale, dei
livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri
fenomeni di mobilita', dell'intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo
periodo e' tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali
e alla consigliera e al consigliere regionale di parita'.
3-bis. Gli operatori economici di cui al comma 3
sono, altresi', tenuti a consegnare, nel termine previsto
dal medesimo comma, alla stazione appaltante la
certificazione di cui all'art. 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento
degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali
sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel
triennio antecedente la data di scadenza di presentazione
delle offerte. La relazione di cui al presente comma e'
trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di
gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole
dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come
ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri
orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile,
l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parita'
di genere e l'assunzione di giovani, con eta' inferiore a
trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole e'
determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di
libera concorrenza, proporzionalita' e non discriminazione,
nonche' dell'oggetto del contratto, della tipologia e della
natura del singolo progetto in relazione ai profili
occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea,
degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di
occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione
delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei
corrispondenti valori medi nonche' dei corrispondenti
indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i
progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, e'
requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al
momento della presentazione dell'offerta stessa, agli
obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e
l'assunzione dell'obbligo di assicurare , in caso di
aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30
per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del
contratto o per la realizzazione di attivita' ad esso
connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia
all'occupazione femminile.
5. Ulteriori misure premiali possono prevedere
l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o
al candidato che:
a) nei tre anni antecedenti la data di scadenza del
termine di presentazione delle offerte, non risulti
destinatario di accertamenti relativi ad atti o
comportamenti discriminatori ai sensi dell'art. 44 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'art. 4 del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell'art. 4 del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, dell'art. 3
della legge 1° marzo 2006, n. 67, degli articoli 35 e
55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.
198, ovvero dell'art. 54 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151;
b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici
strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita
e di lavoro per i propri dipendenti, nonche' modalita'
innovative di organizzazione del lavoro;
c) si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima
percentuale prevista come requisito di partecipazione,
persone disabili, giovani, con eta' inferiore a trentasei
anni, e donne per l'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita' ad esso connesse o strumentali;
d) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato i
principi della parita' di genere e adottato specifiche
misure per promuovere le pari opportunita' generazionali e
di genere, anche tenendo conto del rapporto tra uomini e
donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e nel
conferimento di incarichi apicali;
d-bis) abbia, nell'ultimo triennio, rispettato gli
obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
e) abbia presentato o si impegni a presentare per
ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata
del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di
carattere non finanziario ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
6. I contratti di appalto prevedono l'applicazione di
penali per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi
di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4,
commisurate alla gravita' della violazione e proporzionali
rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del
contratto, nel rispetto dell'importo complessivo previsto
dall'art. 51 del presente decreto. La violazione
dell'obbligo di cui al comma 3 determina, altresi',
l'impossibilita' per l'operatore economico di partecipare,
in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per
un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di
affidamento afferenti agli investimenti pubblici
finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al
comma 1.
7. Le stazioni appaltanti possono escludere
l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli
inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o
stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica
motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia
o la natura del progetto o altri elementi puntualmente
indicati ne rendano l'inserimento impossibile o
contrastante con obiettivi di universalita' e socialita',
di efficienza, di economicita' e di qualita' del servizio
nonche' di ottimale impiego delle risorse pubbliche.
8. Con linee guida del Presidente del Consiglio dei
Ministri ovvero dei Ministri o delle autorita' delegati per
le pari opportunita' e della famiglia e per le politiche
giovanili e il servizio civile universale, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per le disabilita', da adottarsi
entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono definiti)) le modalita' e i criteri
applicativi delle misure previste dal presente articolo,
indicate misure premiali e predisposti modelli di clausole
da inserire nei bandi di gara differenziati per settore,
tipologia e natura del contratto o del progetto.
9. I rapporti e le relazioni previste dai commi 2, 3
e 3-bis sono pubblicati sul profilo del committente, nella
sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art.
29 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
comunicati alla Presidenza del consiglio dei ministri
ovvero ai Ministri o alle autorita' delegati per le pari
opportunita' e della famiglia e per le politiche giovanili
e il servizio civile universale.».
- Si riporta il testo dell'art. 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2
(Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione
anti-crisi il quadro strategico nazionale):
«Art. 18 (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione,
che e' istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali nel
quale affluiscono anche le risorse del Fondo per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in
deroga alla normativa vigente e quelle destinate in via
ordinaria dal CIPE alla formazione.».
 
Art. 6

Equilibrio di genere negli organi delle societa' pubbliche

1. Le disposizioni di cui al comma 1-ter dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applicano anche alle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati.
2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, le modifiche conseguenti alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 147-ter, comma 1-ter,
del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli
articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52):
«Art. 147-ter (Elezione e composizione del consiglio
di Amministrazione). - 1. - 1-bis (omissis);
1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto
degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a
un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il
genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti
degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si
applica per sei mandati consecutivi. Qualora la
composizione del consiglio di amministrazione risultante
dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto
dal presente comma, la Consob diffida la societa'
interessata affinche' si adegui a tale criterio entro il
termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di
inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000,
secondo criteri e modalita' stabiliti con proprio
regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad
adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a
tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla
carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalita' di
formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso
di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di
riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in
ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto
delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con
riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da
adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni
recate dal presente comma. Le disposizioni del presente
comma si applicano anche alle societa' organizzate secondo
il sistema monistico».
- Si riporta il testo dell'art. 2359, commi primo e
secondo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
(Approvazione del testo del Codice civile):
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate). - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante
di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30
novembre 2012, n. 251 reca: «Regolamento concernente la
parita' di accesso agli organi di amministrazione e di
controllo nelle societa' costituite in Italia, controllate
da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359,
commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in
mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, comma 2,
della legge 12 luglio 2011, n. 120.».