Gazzetta n. 275 del 18 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 settembre 2021
Struttura e modalita' di aggiornamento del registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali del 22 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 1998, recante «Procedura per l'ottenimento e l'iscrizione di selezioni clonali di varieta' di vite al Catalogo nazionale delle varieta' di vite»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, relativo all'istituzione di un organo collegiale denominato «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625».
Visto in particolare l'art. 9, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 16/2021, con il quale e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite (di seguito denominato «Registro») per la identificazione delle varieta' e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione e' ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione, nonche' l'art. 9, comma 2, che dispone che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono stabilite la struttura e le modalita' di aggiornamento del menzionato registro;
Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale, tra cui il coordinamento tecnico-amministrativo e tecnico-scientifico relativo all'attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di materiali di moltiplicazione;
Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorita' unica di coordinamento, si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - Sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione europea di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante «Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625» ed in particolare l'art. 3, che identifica tra le attivita' di protezione delle piante lo sviluppo di sistemi di certificazione dei materiali di moltiplicazione e l'art. 5, che identifica le competenze del Servizio fitosanitario centrale;
Considerata la necessita' di definire la struttura e le modalita' di aggiornamento del menzionato registro;
Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso nella seduta del 13 settembre 2021;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, nel corso della riunione del 15 settembre 2021;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce la struttura e le modalita' di aggiornamento del registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite in applicazione dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16.
 
Art. 2

Struttura del Registro nazionale delle varieta'
e dei cloni di vite

1. Il registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite, istituito ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, contiene le informazioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo medesimo.
2. L'informazione relativa all'utilizzo della varieta' e' riferita alle seguenti categorie:
a) da vino;
b) da tavola (consumo fresco);
c) da portinnesti;
d) per destinazioni particolari.
3. Nel registro di cui al comma 1, su parere del gruppo di lavoro protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite di cui all'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, di seguito «Gruppo di lavoro», possono essere inserite ulteriori informazioni derivanti da specifiche esigenze o da altre normative nazionali.
 
Art. 3

Periodo di validita' della registrazione
di una varieta' o di un clone

1. L'iscrizione di una varieta' o di un clone al registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite ha una durata di trenta anni e puo' essere rinnovata per ulteriori periodi di trenta anni, purche' siano ancora disponibili i materiali di moltiplicazione della varieta' o del clone.
2. Il responsabile della conservazione di una varieta' o di un clone inoltra la domanda di rinnovo al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, a mezzo PEC, utilizzando l'indirizzo aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it entro e non oltre l'anno solare precedente la scadenza dell'iscrizione della varieta'.
3. La domanda di cui al comma 2 e' corredata di elementi di prova attestanti che sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 1.
4. Nel caso di assenza di domanda di rinnovo l'Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, con propria iniziativa o su richiesta di soggetti pubblici o privati, puo' disporre il rinnovo della registrazione di una varieta' o di un clone, qualora questi rivestano particolare interesse per la viticoltura nazionale, per preservare la diversita' genetica o per qualunque altro interesse generale.
 
Art. 4

Cancellazione dal registro nazionale
di una varieta' o di un clone

1. Una varieta' o un clone sono cancellati dal registro nazionale delle varieta' e cloni di vite, su parere del gruppo di lavoro, qualora:
a) in sede di esame o di ulteriori controlli ufficiali, risulti che detta varieta' o clone non e' piu' distinta, stabile o sufficientemente omogenea;
b) all'atto della presentazione della domanda di iscrizione o nel corso della procedura di esame, siano state fornite indicazioni false o fraudolente in merito ai fatti in base ai quali la varieta' o il clone sono stati registrati;
c) il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta;
d) risulti, dopo l'iscrizione, la mancata osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;
e) la validita' dell'iscrizione e' giunta a scadenza senza che sia stata presentata alcuna domanda di rinnovo.
 
Art. 5
Aggiornamento delle informazioni del registro nazionale delle
varieta' e dei cloni di vite

1. Al fine di modificare i dati di propria pertinenza presenti nel registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite, il richiedente inoltra apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, a mezzo PEC, utilizzando l'indirizzo aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it.
2. L'aggiornamento del registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite, a cura dell'Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, e' effettuato con provvedimento della Direzione generale dello sviluppo rurale, su parere del gruppo di lavoro.
 
Art. 6
Pubblicazione del registro nazionale delle varieta' e dei cloni di
vite

1. Il Registro nazionale delle varieta' e dei cloni di vite, aggiornato sul portale SIAN, e' integralmente pubblicato e reso consultabile nel sito web del Servizio fitosanitario nazionale alla pagina https://www.protezionedellepiante.it
Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 30 settembre 2021

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 940