Gazzetta n. 274 del 17 novembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016
ORDINANZA 29 maggio 2021
Interventi di realizzazione di un nuovo polo scolastico - scuola di infanzia «G. Ciarlantini», scuola primaria «F. Allevi», istituto di istruzione superiore «A. Gentili», istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «R. Frau», e sistemazione area sportiva Via dei Tiratori nel Comune di San Ginesio. (Ordinanza n. 9/2021).


Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la deliberazione del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta deliberazione del 25 agosto 2016;
Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater e' inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e' stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario puo' nominare fino a due sub-Commissari, responsabili di uno o piu' interventi;
Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;
Vista l'ordinanza del 9 aprile 2021, n. 115, con la quale e' stata disciplinata l'organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo con contestuale abrogazione dell'ordinanza n. 106 del 17 settembre 2020;
Visto in particolare l'art. 4 della richiamata ordinanza n. 115 del 2021;
Vista l'ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante «Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120», come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;
Visti il decreto in data 15 gennaio 2021, n. 3, e i decreti in data 18 gennaio 2021, n. 7 e n. 8, con cui il Commissario ha rispettivamente nominato i sub-Commissari e gli esperti per il supporto e la consulenza al Commissario straordinario per tutte le attivita' connesse alla realizzazione degli interventi di cui al richiamato art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 110 del 2020, come modificata con ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, «Tramite le ordinanze in deroga di cui al comma 2, il Commissario straordinario: a) individua le opere e i lavori, pubblici e privati, urgenti e di particolare criticita', con il relativo cronoprogramma; b) individua il soggetto attuatore idoneo alla realizzazione dell'intervento; c) determina le modalita' accelerate di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, nel rispetto dei principi di cui al successivo art. 2; d) individua il sub-Commissario competente, ai sensi del successivo art. 4 della presente ordinanza»;
ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Ai fini di quanto previsto al comma 1, per ciascun intervento il Commissario straordinario adotta specifica ordinanza, d'intesa con i presidenti di regione, con la quale indica le normative che si possono derogare per pervenire ad una immediata attuazione degli interventi, la copertura finanziaria, il relativo soggetto attuatore ai sensi del successivo art. 6 e ogni altra disposizione necessaria per l'accelerazione degli interventi di ricostruzione. Tale ordinanza assumera' la denominazione di "ordinanza speciale ex art. 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020" e avra' una propria numerazione»;
ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Fermo restando quanto previsto all'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il Commissario straordinario, d'intesa con i presidenti di regione e su proposta dei sindaci per quanto di loro competenza, puo' disporre, mediante le ordinanze di cui all'art. 1, ulteriori semplificazioni e accelerazioni nelle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione degli interventi e delle opere urgenti e di particolare criticita', anche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE»;
ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga, anche ove contengano semplificazioni procedurali, sono emanate in forza delle necessita' e urgenza della realizzazione degli interventi di ricostruzione, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli 4 e 30 del codice dei contratti pubblici e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori»;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «Le ordinanze in deroga possono altresi' riguardare le norme organizzative, procedimentali e autorizzative, anche stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, che determinano adempimenti non strettamente richiesti dai principi inderogabili del diritto europeo, tra cui le normative urbanistiche e tecniche, di espropriazione e occupazione di urgenza e di valutazione ambientale, di usi civici e demani collettivi, nel rispetto dei principi inderogabili di cui al comma 1; possono inoltre riguardare le previsioni della contrattazione collettiva nazionale (CCNL) con riferimento alla possibilita' di impiegare i lavoratori su piu' turni al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Le previsioni del presente comma rivestono carattere di generalita' ai fini dell'adozione delle specifiche ordinanze derogatorie di cui all'art. 1, che hanno carattere di specialita'»;
ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «al fine di accelerare la ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, individuati dall'ordinanza n. 101 del 2020, il Commissario straordinario puo' disporre, con l'ordinanza di cui all'art. 1, sulla base di una proposta da approvare con apposita delibera consiliare, anche ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 3, dell'ordinanza 22 agosto 2020, n. 107, le procedure necessarie per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori dei centri storici, o di parti di essi, e dei nuclei urbani identificati dai comuni con il programma straordinario di ricostruzione. Con la medesima ordinanza di cui all'art. 1 e' altresi' possibile approvare il bando di gara unitario, distinto per lotti, di opere e lavori pubblici comunali nonche' individuare le modalita' di coinvolgimento dei soggetti proprietari»;
ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 110 del 2020 «con le ordinanze commissariali in deroga e' determinata ogni misura necessaria per l'approvazione del progetto complessivo da porre in gara e sono definite le procedure di affidamento dei lavori, il programma di cantierizzazione dell'intervento unitario, gli eventuali indennizzi e le compensazioni da riconoscere in favore dei proprietari di unita' immobiliari non ricostruite o delocalizzate»;
ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020, «con le ordinanze di cui all'art. 1 e' altresi' possibile, anche attraverso un concorso di progettazione di cui all'art. 152 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento contestuale della progettazione e, analogamente, dei lavori di esecuzione per singoli lotti degli interventi pubblici individuati come prioritari con delibera del consiglio comunale»;
Vista l'ordinanza n. 112 del 23 dicembre 2020 recante «Approvazione degli schemi di convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia e con Fintecna S.p.a. per l'individuazione del personale da adibire alle attivita' di supporto tecnico-ingegneristico e di tipo amministrativo - contabile finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;
Vista l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, in particolare, l'art. 2;
Vista l'ordinanza n. 14 del 2017, come modificata con ordinanze n. 18 del 2017, n. 28 del 2017 e n. 35 del 2017, con la quale e' stato approvato il «Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018» ed e' stato individuato l'elenco delle scuole dislocate nei territori dei comuni del cratere, fra le quali il nuovo polo scolastico sede della scuola per l'infanzia «G. Ciarlantini», scuola primaria «F. Allevi», Istituto di istruzione superiore «A. Gentili» e Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «R. Frau», nel Comune di San Ginesio (MC);
Vista la nota n. 4594 del 15 aprile 2021 del sindaco del Comune di San Ginesio e relativo allegato, con cui e' stata richiesta l'attivazione dei poteri speciali con riguardo agli interventi di realizzazione dei due poli scolastici oggetto della presente ordinanza;
Visto quanto evidenziato dalla relazione istruttoria del sub-Commissario (Allegato n. 1) in merito alle vicende soggettive occorse con riguardo all'originario aggiudicatario della gara per la realizzazione del polo scolastico unico e all'impossibilita' di realizzare il progetto originariamente predisposto, di cui vengono di seguito richiamati i principali aspetti evidenziando le due problematiche che si sono sovrapposte e che hanno portato all'interruzione della realizzazione dell'intervento:
a) quanto all'iter progettuale:
il Ministero per i beni culturali e ambientali, con decreto ministeriale 13 luglio 1984, vincola l'area compresa fra le Mura urbiche, risalenti al secolo XIII-XIV, e l'Ospedale dei pellegrini, risalente al secolo XIII, tutelata ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1089 del 1939, abrogata dall'art. 166, comma 1 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e confluita nel codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo n. 42 del 2004, all'art. 45 in quanto zona di rispetto interna alle mura «fortemente permeata dal rapporto, tutt'ora conservato, con tali mura», le cui aree a verde formano con il complesso delle mura orientali «un imprescindibile insieme anche per una percezione visiva costante in rapporto anche con l'adiacente tessuto urbano storico». Nel corso della realizzazione dei campi da tennis, centro FIT, il decreto di vincolo viene aggiornato due volte, prima con decreto ministeriale 15 giugno 1985 e poi con decreto ministeriale 7 settembre 1987, e vengono riportate prescrizioni d'uso differenziate in relazione ad una suddivisione dell'area tutelata in «zona A» e «zona B». In particolare nella «zona B» sono ammissibili solo opere di contenimento del terreno, le cui strutture «non devono fuoriuscire dal piano della quota soprastante per piu' di cm 30 e ulteriori delimitazioni dei piani alle diverse quote potranno essere effettuate con siepi costituite da vegetazione a basso fusto o con strutture trasparenti»;
il 23 dicembre 2016 il Comune di San Ginesio affida ad un gruppo di progettisti, «la redazione dello studio di fattibilita' del nuovo polo scolastico all'interno nel centro storico da destinarsi a sede della scuola primaria «F. Allevi» e dell'infanzia «G. Costantini», ad Istituto magistrale «A. Gentili» e ad Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato - I.P.S.I.A. «R. Frau»;
con nota del 23 gennaio 2017 il sindaco del Comune di San Ginesio dichiara la conformita' urbanistica e specifica che la scuola da realizzare «andra' ad occupare parte di suolo che necessita di variante urbanistica e che sara' approvata in sede di conferenza dei servizi permanente ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 229/2016»;
il 2 febbraio 2017 viene sottoscritta una convenzione tra il Commissario alla ricostruzione pro tempore e l'Universita' Politecnica delle Marche avente ad oggetto lo svolgimento, da parte dell'Universita', del supporto scientifico di studio e ricerca all'attivita' di progettazione, da realizzarsi con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, cemento prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla normativa sismica, a quella sul risparmio energetico, sulla sicurezza antincendio ed alla disciplina delle norme tecniche per le costruzione per gli edifici di classe d'uso IV;
il progetto definitivo posto a base di selezione secondo l'ordinanza n. 14 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni, contempla la realizzazione di un polo scolastico contermine alla via Roma, all'Ospedaletto dei pellegrini, alla strada dei Tiratori, fiancheggiante le mura urbiche, e all'area che ospita il centro sportivo FIT, federazione italiana tennis, di San Ginesio, caratterizzato da un sedime piu' ampio di quello dell'edificio scolastico demolito perche' gravemente danneggiato. L'ordinanza n. 14 del 2017 stabilisce all'art. 2, comma 3-bis, che la verifica ai fini della validazione e la validazione stessa, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, possono essere acquisite sul progetto esecutivo tramite la determinazione conclusiva espressa dalla Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 229 del 2016;
il responsabile unico del procedimento, di seguito, per brevita', RUP, della struttura commissariale, in data 7 agosto 2017 valida il progetto definitivo;
il 13 dicembre 2017 Invitalia, nominata centrale di committenza ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 50 del 2016, aggiudica per l'esecuzione dei lavori e contestuale progettazione esecutiva al raggruppamento temporaneo di professionisti, di seguito, per brevita', RTI Costituendo Sikelia Costruzioni S.p.a. (mandataria) - Consorzio Ciro Menotti soc. coop. P.A. (mandante) - Mosaico Lavoro societa' coop. (mandante);
il 19 febbraio 2018 il RUP sottoscrive verbale di consegna dell'area con l'aggiudicatario della gara per l'esecuzione lavori alla presenza del vice sindaco e del responsabile dell'area tecnica del Comune di San Ginesio;
il 9 maggio 2018, nel corso della conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, per l'approvazione del progetto esecutivo predisposto dal RTP indicato dal RTI, la Soprintendenza della Regione Marche, tramite il funzionario del Ministero dei beni delle attivita' culturali e del turismo (MIBACT), «Esprime delle perplessita' in merito alle altezze dell'edificio adiacente alle mura ed al posizionamento della scala esterna di sicurezza per la quale, preso atto della non delocalizzabilita' per problematiche di sicurezza, auspica una sua adeguata schermatura al fine di limitarne l'impatto visivo per la parte prospiciente la piazza»;
il 5 giugno 2018 vengono impartite indicazioni da parte del MIBACT «sulla necessita' di procedere all'apertura di trincee e modalita' di esecuzione»;
il 6 giugno 2018 il RUP ordina al RTI l'avvio delle lavorazioni propedeutiche alla verifica dell'interesse archeologico, ex art. 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
l'11 giugno 2018 il RUP propone alla Soprintendenza di eseguire prioritariamente le indagini limitatamente alle zone fortemente indiziate, allegando planimetria che le rappresenta e da' disposizione al RTI di eseguire delle trincee come individuate nella planimetria allegata dalla Soprintendenza;
il 12 giugno 2018 la Soprintendenza delle Marche emana parere negativo in merito al progetto esecutivo esaminato in Conferenza permanente;
il 9 gennaio 2019 la Soprintendenza delle Marche invia nota di vincolo n. 2 del 2019, in cui dichiara il vincolo indiretto ex art. 45 del decreto legislativo n. 42/2004 sull'area di sedime del plesso scolastico stabilendone le limitazioni geometriche della sagoma e fornendo ulteriori indicazioni di tutela;
il combinato disposto del vincolo di inedificabilita' assoluta su un'ampia porzione dell'area, meglio specificata nell'allegato 1, e di quello indiretto sopraggiunto rende irrealizzabile il progetto originariamente predisposto;
b) Quanto alle vicende soggettive dell'aggiudicatario e alle conseguenti problematiche relative alla stipula del contratto d'appalto:
il 4 settembre 2017 Invitalia, designata centrale unica di committenza, indice la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori del polo scolastico unitario CIG: 71826752EB - CUP: J47E17000040001;
il 13 dicembre 2017 Invitalia approva la proposta di aggiudicazione dell'intervento al RTI Costituendo Sikelia Costruzioni S.p.a. (mandataria) - Consorzio Ciro Menotti soc. coop. P. A. (mandante) - Mosaico Lavoro societa' coop. (mandante), che ha indicato quali progettisti il costituendo RTP composto da 1AX Architetti associati (mandataria), VIA Ingegneria S.r.l. (mandante), Proimpianti S.r.l. Limes soc. coop. (mandante), per un importo totale offerto di euro 9.823.723,04 (ribasso offerto pari a 14,08700%) al netto di IVA, di cui euro 9.262.262.300 per l'esecuzione dei lavori, euro 230.000,00 per la progettazione esecutiva ed euro 331.460,74 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
il 15 febbraio 2018 Invitalia comunica che, all'esito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti e sull'assenza di cause di esclusione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di aggiudicazione prot. 0029507/CT del 13 dicembre 2017 e' divenuto efficace;
il 28 gennaio 2020 il Tribunale di Catania con sentenza pubblica n. 16/2020, rep. n. 20018/2020, dichiara il fallimento della Sikelia Costruzioni S.p.a.;
la Mosaico Lavoro soc. coop. e' in stato di scioglimento e liquidazione coatta dal 30 gennaio 2020;
il 29 febbraio 2020 il Tribunale di Catania, con nota n. 9 del 2020, comunica l'affitto del ramo di azienda della Sikelia Costruzioni S.p.a. al Consorzio Stabile Costruendo S.r.l. e determina, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, il subentro nella titolarita' di tutti i rapporti ed i diritti inerenti il suddetto ramo d'azienda;
il 23 marzo 2020 la societa' «Consorzio Stabile Costruendo S.r.l.» con sede in Puegnago del Garda (BS), formula proposta irrevocabile di affitto del ramo aziendale di Sikelia Costruzioni S.p.a. denominato «Ramo 1», di cui fa parte anche l'appalto in questione, e dichiara la propria disponibilita' per le eventuali ulteriori attivita' da porre in essere, indicando comunque la consorziata LE.IL. come soggetto esecutore;
con la nota prot. CGRTS-0025302-A-22/10/2020 il Consorzio Costruendo comunica che «facendo seguito a tutte le comunicazioni pregresse, a seguito di determinazioni assunte congiuntamente, il Consorzio Costruendo, nella qualita' di capogruppo della costituenda ATI ed il Consorzio Ciro Menotti nella qualita' di mandante confermano di essere pronti a dare corso alle prestazioni progettuali avviate e sospese e si danno disponibili a collaborare all'individuazione della migliore soluzione da adottare per consentire l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto»; con la medesima comunicazione il consorzio Costruendo, in qualita' di affittuario del ramo di azienda della Sikelia S.p.a., indica la consorziata LE.IL. come soggetto esecutore e chiede il subentro alla stessa Sikelia S.p.a. in qualita' di mandataria;
in considerazione della disposizione di cui all'art. 30, comma 14, del decreto-legge n. 189 del 2016, ai sensi del quale «In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell'affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1, nonche' in tutti gli altri casi previsti dall'art. 80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la struttura dispone l'esclusione dell'impresa dall'Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra», non e' stato dato corso alla stipula del contratto, e la procedura risulta allo stato ancora pendente;
Considerato che, a seguito dei fatti su richiamati, il Comune di San Ginesio:
con delibera del consiglio comunale n. 28 del 2 ottobre 2020, preso atto dei vincoli culturali richiamati, ha disposto di realizzare presso l'area di via Roma solo una parte delle scuole, identificate in: scuola dell'infanzia, scuola primaria con annesse mensa scolastica e palestra, Istituto di istruzione superiore «A. Gentili» Liceo linguistico e scienze umane (denominato Lotto A, e dislocare presso l'area delle S.A.E. l'Istituto secondario I.P.S.I.A. «R. Frau» settori meccanica - elettronica - automazione e di arredi e forniture d'interni ed annessa palestra, (denominato Lotto B);
con delibera di giunta comunale n. 11 del 21 gennaio 2021 ha approvato il documento di sintesi di fattibilita' che delinea le nuove previsioni progettuali dei due plessi scolastici, Lotti A e B su richiamati, alternativi al polo unico e le prime disposizioni sull'esproprio per realizzare l'edificio scolastico Lotto B;
con nota del 12 marzo 2021, ha chiesto alla struttura commissariale lo svincolo dell'area prospiciente il plesso scolastico sul Lotto A, su cui insistono i campi da tennis, (Lotto C) e la definitiva sistemazione dell'area gravemente distrutta dal passaggio dei mezzi durante le fasi di demolizione del vecchio edificio scolastico e dalla realizzazione delle trincee finalizzate alle indagini archeologiche;
con delibera di giunta comunale n. 44 del 22 aprile 2021 lo stesso comune ha approvato la modifica al documento di sintesi di fattibilita' approvato in data 21 gennaio 2021 definendo i quadri economici dei tre interventi con i seguenti importi:
Lotto A - Realizzazione Polo Scolastico Via Roma euro 12.769.057,87;
Lotto B - Realizzazione plesso scolastico «Zona SAE» euro 7.453.035,50;
Lotto C - Sistemazione area sportiva in via dei Tiratori euro 622.283,36;
totale euro 20.844.376,73.
Tali importi devono intendersi come stime di previsione ai fini della programmazione suscettibili di variazione, secondo criteri di economicita', a seguito della approvazione dei progetti e dell'esatta definizione dei costi della progettazione e dei lavori, nei limiti dell'importo massimo stabilito dall'art. 12 della presente ordinanza.
Considerato che la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza risulta di particolare criticita' ed urgenza ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, in quanto:
a) la realizzazione dell'opera in un unico plesso scolastico nel sito inizialmente individuato, e secondo i termini di cui all'ordinanza n. 14 del 2017, e' divenuta impossibile per la presenza di un vincolo di inedificabilita' assoluta ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 esistente dal 1984 emerso solo durante la conferenza speciale del 12 giugno 2018 e per il successivo vincolo indiretto di cui all'art. 45 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 apposto il 9 gennaio 2019;
b) in relazione alle specificita' degli interventi in oggetto, si rende necessario un programma di recupero coordinato per le ineliminabili interazioni tra gli edifici interessati, originariamente ricompresi in un unico progetto, al fine di pervenire a una razionale distribuzione dei locali adibiti alla didattica e ai servizi connessi, ricollocando in spazi adeguati aule, uffici e altri servizi, attualmente ospitati in strutture temporanee o altri spazi, cosi' da consentire la ripresa dell'attivita' didattica e amministrativa connessa nel minor tempo possibile, garantendo spazi adeguati a contrastare e limitare i rischi di contagio da COVID-19 e ricostituire il tessuto sociale della citta';
c) l'esecuzione degli interventi relativi ai campi sportivi di cui al Lotto C deve avvenire entro il mese di luglio 2021 per consentirne l'uso durante il periodo estivo in cui il Comune di San Ginesio e' animato da un numero consistente di turisti, e quindi per favorire la ripresa socio-economica della citta';
d) a seguito delle vicende soggettive gia' richiamate, e in mancanza della stipula del contratto di appalto, si e' in presenza della necessita' di individuare i soggetti subentranti a quelli originariamente aggiudicatari;
Ritenuto pertanto che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'ordinanza n. 110 del 2020, in quanto gli interventi di realizzazione delle sopracitate sedi del polo scolastico del Comune di San Ginesio si qualificano come opere e lavori urgenti e di particolare criticita';
Vista la nota a firma congiunta della costituenda ATI Consorzio Stabile Costruendo S.r.l. e del Consorzio Ciro Menotti soc. coop. per azioni, con la quale, nel confermare la disponibilita' gia' manifestata con nota del 22 ottobre 2020, «di dare corso alle prestazioni progettuali avviate e sospese», rendendosi «disponibili a collaborare nella individuazione della migliore soluzione da adottare per consentire l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto», le predette societa' chiariscono la composizione della compagine della costituenda ATI, e confermano che «lo studio di progettazione, come in sede di gara, e' RTP 1AX e che l'ATI si fara' carico del rimborso degli oneri del primo progetto esecutivo, rimasto bloccato per le note vicende»;
Considerato che sono inseriti nell'ordinanza n. 14 del 2017 gli interventi relativi ai seguenti edifici di proprieta' del Comune di San Ginesio: scuola di infanzia «G. Ciarlantini», scuola primaria «F. Allevi», Istituto di istruzione superiore «A. Gentili», Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «R. Frau» con e relativa stima previsionale di spesa: euro 13.614.320,43;
Considerato che dall'istruttoria compiuta dalla struttura commissariale e' emersa l'esigenza di ripristinare l'area sportiva Via dei Tiratori gia' oggetto delle indagini archeologiche preliminari alla progettazione esecutiva del polo scolastico per un importo stimato nel sopracitato documento di sintesi di fattibilita' pari euro 622.283,60, fermo restando che l'importo definitivo sara' stabilito solo a seguito del progetto come approvato nel livello di progettazione previsto per ciascun intervento;
Ritenuto opportuno, per ragioni di unitarieta', individuare il Comune di San Ginesio come soggetto attuatore dell'intero intervento, secondo quanto previsto dall'ordinanza 110 del 2020, in deroga all'art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuto che, ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalita' esterne di complemento per le attivita' di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione degli interventi con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;
Considerato che l'art. 32 della direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie la semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione delle scuole e della sistemazione dei campi sportivi;
Ritenuto, pertanto, al fine di ridurre i tempi di affidamento, di derogare all'art. 36 del decreto legislativo n. 50 del 2016 consentendo, per gli importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento diretto del progetto di fattibilita' tecnica ed economica dei servizi relativi ai Lotti B e C, nonche' della progettazione esecutiva di cui al Lotto C, nonche' dei lavori di cui al Lotto C;
Considerato che esula dalla disciplina del decreto legislativo n. 50 del 2016 il contratto di donazione di cui all'art. 769 del codice civile, in quanto contratto altruistico sorretto da scopi mutualistici o sociali e che, pertanto, il soggetto attuatore puo' avvalersi di donazioni da parte di soggetti non partecipanti ad alcuna delle procedure di gara e senza alcun vantaggio ne' utilita' economica per tale soggetto; pertanto, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' acquisire, tramite donazioni, elaborati progettuali;
Ritenuto, per ragioni di tempestivita' e continuita', di consentire per i lavori di cui al Lotto A la stipula del contratto d'appalto con l'impresa che acquisira' il ramo d'azienda della mandataria del RTI aggiudicatario, in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e in deroga all'art. 30, comma, 14 del decreto-legge n. 189 del 2016;
Ritenuto a tal fine che non rilevino eventuali interruzioni intercorse prima della stipula del contratto nel possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che tali requisiti sussistano al momento della stipula del contratto relativo al Lotto A e per tutta la durata del contratto;
Ritenuto di attenersi alle condizioni di affidamento del Lotto A stabilendo che i corrispettivi sono determinati applicando alle somme di cui al quadro economico, delibera di giunta comunale n. 44 del 2021 sopra richiamata, lo sconto del 14.087% per i lavori, come da ribasso di aggiudicazione, e del 40% per le prestazioni integrative di progettazione di fattibilita' tecnica ed economica e definitiva come da media risultante da fonti ufficiali;
Ritenuto necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare agli articoli 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione del prezzo piu' basso anche sopra le soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 del 2020 consente ai soggetti attuatori di cui all'art. 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, ove i progetti siano in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. - di seguito GSE -, di proporre al Vice Commissario di ricalcolare la somma assegnata, il quale provvede alla rideterminazione affinche' il concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico non superi il totale complessivo delle spese ammissibili e a riservare al progetto la cifra decurtata nelle more del perfezionamento della richiesta del conto termico;
Considerato che la realizzazione degli interventi di ricostruzione deve essere effettuata in modo da rendere compatibili gli interventi strutturali con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali e assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico e che a tal fine con decreto n. 135 del 25 marzo 2021 e' stato approvato il protocollo d'intesa tra il Commissario alla ricostruzione e il Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE) per la promozione di interventi di riqualificazione energetica nei comuni delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nell'ambito dei lavori di ripristino, riparazione e ricostruzione degli edifici pubblici coinvolti dai suddetti eventi;
Ritenuto di dover derogare all'art. 8, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 2020, consentendo l'impiego del sistema cd. di inversione procedimentale anche per le procedure negoziate applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
Considerato che l'art. 63, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, consente alle stazioni appaltanti di introdurre un limite al subappalto soltanto in ragione della particolare natura delle prestazioni oggetto di gara, e non pone limiti quantitativi al subappalto;
Dato atto che il Commissario straordinario, avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 3, comma 3, dell'«Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma» sottoscritto in data 2 febbraio 2021, ha richiesto all'ANAC un parere preventivo sullo schema di ordinanza avente ad oggetto gli interventi di realizzazione di un nuovo polo scolastico nel Comune di San Ginesio, giusta nota in data 30 aprile 2021 prot. n. CGRTS - 12853;
Vista la nota acquisita al protocollo in data 7 maggio 2021 al n. CGRTS 13423, con la quale l'ANAC ha rappresentato alcune osservazioni in merito al predetto schema di ordinanza;
Vista la nota in data 24 maggio 2021 prot. n. CGRTS 15686, con la quale il Commissario straordinario, nel riscontrare il parere formulato dall'ANAC, ha evidenziato l'avvenuto recepimento di quanto da quest'ultima fatto oggetto di osservazioni, e ha trasmesso il nuovo testo della bozza di ordinanza speciale;
Vista la nota acquisita al protocollo in data 27 maggio 2021 n. CGRTS-0016060, con la quale l'ANAC ha riscontrato la sopra richiamata nota del Commissario straordinario e, nell'evidenziare l'avvenuto superamento dei rilievi precedentemente formulati in merito al Lotto A, rileva tuttavia come nella nuova bozza di ordinanza speciale, in merito alle vicende soggettive riguardanti sempre il predetto Lotto A, non venga detto nulla in merito alle sorti della «dell'altra mandante - la Mosaico Lavoro soc. coop.»;
Dato atto che, con riguardo all'ulteriore rilievo formulato dall'ANAC, lo stesso possa ritenersi superato alla luce della nota a firma del RUP della procedura di gara, acquisita al protocollo della struttura commissariale in data 28 maggio 2021 al n. CGRTS-0016145-A, nella quale si chiarisce che la Mosaico Lavoro soc. coop., nei verbali di gara e nei provvedimenti successivi, e' stata indicata, per mero errore materiale, quale mandante mentre, di contro, nell'ambito della predetta procedura di gara, era stata indicata dal Consorzio Ciro Menotti soc. coop. come consorziata esecutrice;
Considerato che, alla luce della specificita' della vicenda relativa alla realizzazione del nuovo polo scolastico nel Comune di San Ginesio, il Commissario straordinario ha richiesto e ottenuto dalla cabina di coordinamento l'autorizzazione ad apportare le necessarie modifiche all'ordinanza a seguito di osservazioni da parte di ANAC;
Ritenuto di estendere fino alla conclusione degli interventi la disciplina di cui all'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati;
Ritenuto, ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, di derogare alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 prevedendo che gli interventi costituiscano variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri siano acquisiti nell'ambito della Conferenza speciale di cui all'art. 10 della presente ordinanza;
Vista la relazione della Direzione generale della struttura commissariale, che attesta la necessaria disponibilita' delle risorse sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;
Raggiunta l'intesa nella cabina di coordinamento del 30 aprile 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;
Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attivita' scolastica e sportiva giovanile, in ragione delle vicende esposte in premessa e dell'impossibilita' di realizzare l'opera in presenza dei vincoli di inedificabilita' di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sulla base della deliberazione del consiglio comunale di San Ginesio con cui, preso atto dei vincoli richiamati, e' stato disposto di realizzare presso l'area di via Roma solo una parte delle scuole, denominata Lotto A, e di dislocare presso l'area delle S.A.E. l'altra parte, denominata Lotto B, per la realizzazione di un nuovo polo scolastico all'interno del centro storico, e' individuato e approvato il complesso degli interventi unitari e coordinati, identificati di seguito con relativa stima previsionale;
a) Lotto A: realizzazione del plesso scolastico, conforme alla classificazione di edificio strategico di classe d'uso IV ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, comprensivo della scuola dell'infanzia «G. Ciarlantini», della scuola primaria «F. Allevi», dell'Istituto di istruzione superiore «A. Gentili», con annessi mensa, palestra e sala convegni, situato nell'area adiacente la Via Roma e le mura urbiche di Via dei Tiratori, nonche' contermine all'Ospedaletto dei pellegrini, per un importo stimato di euro 12.769.057,87 di cui al documento di sintesi di fattibilita' redatto secondo criteri di tipo parametrico e approvato dal Comune di San Ginesio;
b) Lotto B: realizzazione dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «R. Frau» e annessa palestra, anch'essi conformi alla classificazione di edificio strategico di classe d'uso IV ai sensi della disciplina delle norme tecniche per le costruzioni, per un importo stimato di euro 7.453.035,50 di cui al documento di sintesi di fattibilita' redatto secondo criteri di tipo parametrico e approvato dal Comune di San Ginesio;
c) Lotto C: ripristino dell'area sportiva di Via dei Tiratori contermine al Lotto A, per un importo stimato di euro 622.283,36 di cui al documento di sintesi di fattibilita' redatto secondo criteri di tipo parametrico e approvato dal Comune di San Ginesio.
2. L'ubicazione, la natura e tipologia degli interventi, i relativi oneri, comprensivi di quelli afferenti all'attivita' di progettazione e alle prestazioni specialistiche relative a ciascun intervento di cui al comma 1 sono indicati nell'Allegato n. 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
3. Ferma restando la valutazione da parte delle Autorita' competenti in merito alle eventuali responsabilita' sulle vicende pregresse relative alla realizzazione dell'intervento aggiudicato con procedura negoziata CIG: 71826752EB - CUP: J47E17000040001, si determina di procedere secondo le modalita' di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente ordinanza ai fini di risolvere le criticita' e in relazione alla estrema urgenza dell'intervento, nonche' per evitare o contenere eventuali controversie, ivi incluse quelle risarcitorie che, qualora dovessero comunque insorgere, saranno definite con le modalita' di cui alla parte VI del decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle determinazioni preventive del collegio tecnico consultivo, previsto ai sensi dell'art. 6 del decreto- legge n. 76 del 2020.
 
Art. 2

Individuazione dell'intervento
di particolare criticita' ed urgenza

1. Gli interventi di cui all'art. 1 richiedono un programma di recupero unitario e coordinato in relazione alle loro specificita', alle ineliminabili interazioni funzionali tra le attivita' svolte negli edifici oggetto di intervento e alle seguenti ragioni di urgenza e criticita' ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, relative alla realizzazione del complesso scolastico:
a) intervenuta variazione dell'area di sedime disponibile per la realizzazione del plesso scolastico Lotto A in relazione al vincolo di inedificabilita' di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 su un'ampia porzione dell'area contermine alle mura urbiche, discendente sia dal diniego della Soprintendenza Marche espresso in seno alla conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 229 del 2016 in merito al progetto esecutivo elaborato dall'aggiudicatario RTI, selezionato secondo le procedure dell'ordinanza n. 14 del 2017, sia dal successivo vincolo indiretto ex art. 45 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
b) necessita' di velocizzare l'iter realizzativo del Lotto A mediante la piu' celere individuazione del soggetto esecutore dei lavori a seguito delle vicende di cui in premessa;
c) interesse pubblico alla rapida ripresa dell'attivita' didattica e sportiva in spazi idonei, anche ai fini di garantire condizioni salubri con riguardo all'emergenza COVID-19, attraverso il completamento di una razionale distribuzione degli ambienti adibiti alla didattica e ai servizi connessi, quali uffici, palestre e aule convegni, attualmente ospitati in strutture temporanee o altri spazi;
d) sulla base della deliberazione del consiglio comunale di San Ginesio, delocalizzare il polo scolastico in modo da adeguare le dimensioni del plesso Lotto A, contermine all'area con vincolo di inedificabilita' assoluta, alle prescrizioni imposte dai vincoli, traslando la parte di scuola eccedente in un'area adiacente a quella delle S.A.E. e al campo sportivo di San Ginesio, denominato Lotto B;
e) ricostituzione e sistemazione delle recinzioni, del verde, dei campi, ed in generale dell'intera area adibita a tennis, determinata dalla demolizione del vecchio plesso scolastico che sorgeva su una porzione del Lotto A e dalla consegna delle aree in pendenza di contratto al RTI per lo svolgimento delle trincee finalizzate all'approfondimento dell'interesse archeologico dell'area.
 
Art. 3

Designazione e compiti del sub-Commissario

1. Per il coordinamento degli interventi e' individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'ing. Gianluca Loffredo quale sub-Commissario.
2. Ai fini dell'attuazione della presente ordinanza, il sub-Commissario coordina l'intervento in oggetto.
3. Il sub-Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'art. 5 dell'ordinanza 110 del 2020:
a) cura i rapporti con le amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione degli interventi, nonche' le relazioni con le autorita' istituzionali e supporta il soggetto attuatore nelle attivita' necessarie;
b) coordina l'attuazione degli interventi assicurando il rispetto del cronoprogramma;
c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'art. 10 della presente ordinanza;
d) provvede all'espletamento di ogni attivita' amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.
 
Art. 4

Individuazione e compiti del soggetto attuatore

1. Per gli interventi di cui ai Lotti A, B e C, il Comune di San Ginesio e' individuato come soggetto attuatore dell'intervento, secondo quanto previsto dall'ordinanza n. 110 del 2020, in deroga all'art. 14, comma 3-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. Il soggetto attuatore provvede ad affidare la progettazione definitiva per il Lotto A, ai sensi dell'art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, tenendo conto del calcolo parametrico risultante dal documento di sintesi di pre-fattibilita' gia' approvato dal comune, con affidamento diretto, entro la soglia di cui all'art. 35 del medesimo decreto, ovvero con la procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge 16 settembre 2020, n. 120, per importi superiori alla predetta soglia.
3. Il soggetto attuatore provvede altresi', ai sensi dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, all'affidamento degli incarichi per i progetti di fattibilita' tecnica ed economica per i Lotti B e C, nonche' a quello per il progetto esecutivo di cui al Lotto C tramite affidamento diretto, nei limiti di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera a-bis) del decreto-legge n. 76 del 2020. Per l'affidamento degli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva relativa al Lotto B, il soggetto attuatore provvede tramite la procedura negoziata di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con legge 16 settembre 2020, n. 120, mentre, per il Lotto A, la progettazione esecutiva sara' realizzata ai sensi dell'art. 5.
4. L'approvazione da parte del soggetto attuatore dei progetti di fattibilita' di cui al presente articolo deve avvenire, previo parere della conferenza speciale dei servizi di cui all'art. 10, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dall'affidamento della progettazione.
5. Il soggetto attuatore puo' porre a base delle procedure di affidamento di servizi di progettazione o di lavori progetti donati quale mero atto di liberalita' da soggetti terzi senza alcun vantaggio ne' utilita' economica per tali soggetti, e redatti da progettisti esterni per conto di questi, previa approvazione e validazione dei progetti stessi. In tali ipotesi, i soggetti che hanno redatto il progetto non possono partecipare all'appalto di servizi di ingegneria e architettura o di lavori connessi. Ai medesimi appalti non puo' partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonche' agli affidatari di attivita' di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
6. Il soggetto attuatore provvede altresi' all'affidamento dell'esecuzione dei lavori relativi ai tre Lotti, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 5, 6, 7, e 8 della presente ordinanza.
7. Per le attivita' di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore puo' avvalersi, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, di professionalita' individuate con le modalita' di cui al comma 8 dell'art. 31 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
 
Art. 5

Realizzazione degli interventi di cui al Lotto A

1. L'esecuzione dei lavori di cui al Lotto A puo' essere affidata, anche in deroga all'art. 30, comma 14, del decreto-legge n. 189 del 2016, dal soggetto attuatore alla costituenda ATI Consorzio Stabile Costruendo S.r.l (mandataria) e Consorzio Ciro Menotti soc. coop. per azioni (mandante), selezionata sulla base della procedura di gara svolta ai sensi dell'ordinanza n. 14 del 2017 (CIG: 71826752EB) e delle successive trasformazioni soggettive descritte nelle premesse con cui il Consorzio Stabile Costruendo S.r.l. e' subentrato all'originario mandatario Sikelia Costruzioni S.p.a. L'affidamento deve avvenire previa verifica dei requisiti ed acquisizione dell'atto di acquisto, conseguente alla aggiudicazione dell'asta fallimentare, del compendio aziendale di Sikelia Costruzioni S.p.a da parte del Consorzio Stabile Costruendo S.r.l.. La progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2018, e' realizzata a cura della predetta costituenda ATI per il tramite del RTP gia' indicato in sede di aggiudicazione. I progettisti affidatari devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016 e devono obbligarsi ad ottemperare alle prescrizioni vincolistiche della Soprintendenza e alle determinazioni della delibera di giunta comunale n. 44 del 22 febbraio 2021, con cui e' stato approvato il documento di sintesi di fattibilita' che delinea le nuove previsioni progettuali alternative al polo unico. Le imprese realizzatrici dei lavori dovranno essere preventivamente indicate dalla costituenda ATI ed essere in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 45, 48, 80 e 83 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' di quelli previsti dall'accordo di collaborazione con il Ministero dell'interno su legalita' e monitoraggio sottoscritto in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016.
2. In alternativa, in caso di eventuale indisponibilita' del Consorzio Stabile Costruendo S.r.l., che dovra' essere verificata dal sub-Commissario con apposito verbale sottoscritto dal Consorzio medesimo, ovvero in caso di mancato perfezionamento dell'acquisto del ramo di azienda di Sikelia Costruzioni S.p.a. da parte del medesimo Consorzio Costruendo, il contratto potra' essere stipulato, anche in deroga all'art. 30, comma 14, del decreto-legge n. 189 del 2016, con la mandante che si costituisca mandataria della costituenda ATI, purche' in possesso dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in applicazione dell'art. 48, comma 17, del citato decreto legislativo, previa ridefinizione ai sensi di legge della sua quota di partecipazione al raggruppamento, ovvero, in mancanza della costituzione della mandataria, il soggetto attuatore affidera' i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in deroga allo stesso decreto legislativo n. 50 del 2016, con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi di cui all'art. 30 del medesimo decreto legislativo.
3. Sulla base della progettazione definitiva vengono determinati i costi dei lavori, a cui si applicano i seguenti sconti:
a) relativamente alle prestazioni professionali connesse ai servizi di architettura e ingegneria prendendo a base la stima dei lavori effettuata nel documento di sintesi di pre-fattibilita' predisposto dal comune e applicando a tale importo stimato le tariffe di cui al decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016, con applicazione di un ribasso medio rilevato da dati ufficiali del 40%;
b) relativamente ai lavori, prendendo a base l'importo definitivo del progetto definitivo applicando il ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara pari al 14,087%.
4. L'esatto importo del contratto di esecuzione dei lavori sara' determinato sulla base della validazione e dell'approvazione del progetto esecutivo.
5. In deroga all'art. 8, comma 7, lettera c), del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con legge 16 settembre 2020, n. 120, il soggetto attuatore puo' decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneita' degli offerenti applicando la procedura di cui all'art. 133, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche per le procedure di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e oltre i termini ivi previsti, fermo restando che tale facolta' puo' essere esercitata se specificamente prevista negli inviti. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacita' economico-finanziaria e tecnico-professionale, il soggetto attuatore verifica la sussistenza dei requisiti sul primo classificato e provvede, mediante un meccanismo casuale, ad effettuare un sorteggio tra gli altri operatori che partecipano alla procedura sui quali effettuare i controlli, segnalando immediatamente le eventuali irregolarita' riscontrate all'ANAC. Dei risultati del sorteggio viene data immediata evidenza a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, al fine di ridurre i tempi di gara e in deroga agli articoli 95, comma 4, e 148, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il soggetto attuatore puo' adottare, indipendentemente dall'importo posto a base di gara, il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso e la facolta' di esclusione automatica per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, per appalti che non abbiano carattere transfrontaliero, fino a quando il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a cinque, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 97, comma 2 e 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
7. La Conferenza speciale dei servizi esprime la determinazione conclusiva di approvazione dei progetti di fattibilita' tecnica ed economica, definitivi ed esecutivi, previa acquisizione dei pareri, nullaosta o autorizzazioni occorrenti. Il Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, acquisita la determinazione conclusiva della conferenza speciale dei servizi, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo.
 
Art. 6

Realizzazione degli interventi di cui al Lotto B

1. Ferma restando la possibilita' di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 50 del 2016, dal decreto-legge n. 76 del 2020 e dalle ordinanze del Commissario straordinario n. 109 e n. 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore puo' affidare la progettazione definitiva ed esecutiva del Lotto B, per un importo superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la procedura negoziata con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, in deroga all'art. 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 76 del 2020, come convertito nella legge n. 120 del 2020.
2. Per l'esecuzione dei lavori e fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' consentito ricorrere, in deroga all'art. 36, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016, alla procedura negoziata con almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
 
Art. 7

Realizzazione degli interventi di cui al Lotto C

3. Allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento alla tempistica di realizzazione degli interventi, il soggetto attuatore dell'intervento di cui al Lotto C, in attuazione dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito con legge n. 120 del 2020, puo' procedere all'affidamento diretto ad operatore economico idoneo dei contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e fino alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
 
Art. 8

Disposizioni comuni ai Lotti A, B e C

1. Entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione dei progetti da parte della conferenza di servizi speciale, il soggetto attuatore autorizza la consegna dei lavori sotto riserva di legge.
2. Gli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura e di progettazione per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo piu' omogeneita' tipologiche e funzionali, siano relativi ad attivita' autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalita' o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo parzialmente fruibile in tempi piu' rapidi.
3. Il soggetto attuatore puo' ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 560 del 2017.
4. Al fine di garantire massima capacita' produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore puo' inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuita' dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.
5. Al fine di incrementare la produttivita' nei cantieri degli interventi di cui all'art. 1, l'operatore economico esecutore puo' stipulare contratti di subappalto oltre i limiti di cui all'art. 105, comma 2, terzo periodo, e comma 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016, tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 27 settembre 2019 C-63.
6. Al fine di portare a compimento i lavori nei tempi programmati, l'art. 5 del decreto-legge n. 76 del 2020 si applica fino a conclusione degli interventi di cui all'ordinanza in oggetto.
7. Il soggetto attuatore puo' prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub-Commissario.
8. Ai fini della concreta e immediata attuazione degli interventi, in deroga alle procedure di cui all'art. 19, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, gli interventi di cui alla presente ordinanza costituiscono, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici vigenti e gli eventuali pareri sono acquisiti nell'ambito della conferenza speciale di cui all'art. 10 della presente ordinanza.
9. Al fine di accelerare l'ultimazione dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto, il contratto puo' prevedere che all'esecutore sia applicata, in caso di ritardo, una penale in misura superiore a quella di cui all'art. 113-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell'intervento, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte.
10. La progettazione, oltre a quanto previsto dal comma 1, dell'art. 23, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e' intesa ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.
 
Art. 9

Struttura di monitoraggio e supporto
al complesso degli interventi

1. Per il monitoraggio ed il supporto dei processi tecnici e amministrativi di attuazione del complesso degli interventi, presso il soggetto attuatore, opera una struttura coordinata dal sub-Commissario e composta da professionalita' qualificate, ove occorresse anche dotate di competenze con riguardo ai beni culturali, individuate ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 110 del 2020, il cui costo e' ricompreso nel limite del 2% dell'importo dei lavori. I soggetti individuati ai sensi del comma seguente operano in funzione di consulenti del sub-Commissario in relazione allo specifico intervento e coadiuvano il soggetto attuatore.
2. Le professionalita' di cui al comma 1, nelle more dell'attivazione delle convenzioni cui all'art. 8, ultimo capoverso, dell'ordinanza n. 110 del 2020, possono essere individuate dal sub-Commissario:
a) mediante affidamento diretto dei servizi di supporto nel limite di euro 150.000 nel caso di affidamento di servizi ad operatori economici;
b) mediante avviso da pubblicarsi per almeno dieci giorni e valutazione comparativa dei curricula nel caso di contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. A seguito dell'individuazione delle professionalita' di cui al comma 1 il sub-Commissario, su delega alla stipula da parte del Commissario, provvede, previa verifica dei requisiti, alla stipula dei relativi contratti o a conferire appositi incarichi di lavoro autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto delle norme vigenti in tema di incompatibilita' e conflitti di interesse. I relativi oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
 
Art. 10

Conferenza dei servizi speciale

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attivita' amministrativa, in deroga all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, e' istituita la conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza e' indetta dal sub-Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalita' telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalita' sincrona. La conferenza dei servizi speciali puo' essere indetta anche sul solo progetto di fattibilita' tecnica ed economica e, in tal caso, e' finalizzata a indicare al progettista, prima della presentazione del progetto definitivo, le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati. Le determinazioni espresse in sede di conferenza dei servizi speciale indetta sul progetto di fattibilita' tecnica ed economica possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento, anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo.
3. I lavori della conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal sub-Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso, o del superamento del dissenso, sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
5. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la questione, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, e' rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la regione o le regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra piu' enti locali. Se l'intesa non e' raggiunta entro sette giorni successivi, il Commissario puo' comunque adottare la decisione.
6. I pareri, le autorizzazioni, i nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione degli interventi successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.
7. La conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata degli interventi di cui all'art. 1.
 
Art. 11

Collegio consultivo tecnico

1. Per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura che dovessero insorgere in corso di esecuzione dei singoli contratti relativi all'intervento unitario, e per l'intera durata degli interventi, il soggetto attuatore, sentito il sub-Commissario, puo' costituire il collegio consultivo tecnico di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, con le modalita' ivi previste, anche per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
2. Allo scopo di garantire unitarieta' e continuita' nella gestione dell'intervento complessivo, ai fini della composizione del collegio consultivo tecnico di ciascun contratto di cui alla presente ordinanza, il soggetto attuatore preferibilmente designa sempre i medesimi soggetti quali propri componenti per la partecipazione alle relative sedute, in deroga al comma 8, dell'art. 6, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
3. In caso di disaccordo tra le parti, il presidente del collegio consultivo tecnico e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020; in caso di mancata costituzione dell'elenco previsto dal richiamato art. 5, comma 3, dell'ordinanza n. 109 del 2020, il presidente e' nominato dal Commissario straordinario secondo le modalita' dal medesimo individuate.
4. Alle determinazioni del collegio consultivo tecnico si applica la disciplina di cui al comma 3, dell'art. 6, del decreto legislativo n. 76 del 2020.
5. La struttura commissariale individua, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, le specifiche funzioni e i compiti del collegio consultivo tecnico. Con riferimento al compenso da riconoscere ai componenti del collegio consultivo tecnico, trova applicazione l'art. 5, comma 5, dell'ordinanza n. 109 del 2020. I compensi dei membri del collegio sono computati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce «spese impreviste».
 
Art. 12

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 20.844.376,73, di cui euro 12.769.057,87 per il Lotto A, euro 7.453.035,50 per il Lotto B, euro 622.283,36 per il Lotto C. La spesa per gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) della presente ordinanza, di importo pari a euro 20.222.093,37 trova copertura quanto ad euro 13.614.320,43 nell'ordinanza n. 14 del 2017; l'ulteriore spesa per i suddetti interventi, nonche' per l'intervento di cui alla lettera c) all'interno delle risorse a valere sulla contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilita'.
2. Gli importi da finanziare per singolo intervento, entro i limiti massimi di cui al comma 1, sono determinati all'esito dell'approvazione del progetto definitivo e disposti con decreto del sub-Commissario.
3. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di gara ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione del singolo lotto, le eventuali disponibilita' finanziarie sui singoli lotti possono essere utilizzate:
a) per il completamento di un lotto da cui le stesse si sono generate; in tal caso il sub-Commissario autorizza i soggetti attuatori all'utilizzo delle predette disponibilita' finanziarie;
b) per il completamento degli interventi di uno degli altri lotti tra quelli di cui all'art. 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli lotti; in tal caso il sub-Commissario autorizza, con proprio decreto e su delega del Commissario straordinario, l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie disponibili, su proposta dei soggetti attuatori;
4. Ai fini di quanto previsto al comma 3:
a) le disponibilita' finanziarie su interventi relativi a singoli lotti derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili;
b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le disponibilita' finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico.
5. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie di cui al comma 3 non fossero sufficienti a coprire gli scostamenti tra gli importi degli interventi programmati e quelli effettivamente derivanti dall'approvazione dei progetti, dai relativi computi metrici e dall'esito del collaudo, ai relativi oneri si provvede con le risorse del «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021; in tal caso, il Commissario straordinario, con proprio decreto, attribuisce le risorse necessarie per integrare la copertura finanziaria degli interventi programmati.
6. Ove non ricorra l'ipotesi di cui al comma 5, le eventuali economie che residuano al termine degli interventi di cui all'art. 1, tornano nella disponibilita' del Commissario straordinario.
7. Agli interventi in possesso dei requisiti per il riconoscimento degli incentivi del decreto interministeriale 16 febbraio 2016 da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.a. si applica l'art. 8 dell'ordinanza n. 109 ai fini della rideterminazione degli importi e del concorso alla copertura finanziaria conseguente agli incentivi provenienti dal conto termico.
 
Art. 13

Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

1. In considerazione della necessita' di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticita', la presente ordinanza e' dichiarata immediatamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita', e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed e' pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.
Roma, 29 maggio 2021

Il Commissario straordinario: Legnini

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 1620

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Avvertenza:
La «Relazione istruttoria all'ordinanza speciale Comune di San Ginesio (MC)», e gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze-speciali/