Gazzetta n. 273 del 16 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TURISMO
DECRETO 29 settembre 2021, n. 161
Regolamento recante modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.


IL MINISTRO DEL TURISMO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», e, in particolare, l'articolo 13-quater, comma 4, come modificato dall'articolo 1, comma 597, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che stabilisce che «Ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni che vi sono contenute»;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante «Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio»;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», e, in particolare, l'articolo 4 che disciplina il regime fiscale delle locazioni brevi;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, con il quale e' stato istituito il Ministero del turismo;
Visto l'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che ha introdotto nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 gli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater, e, in particolare, il comma 3, il quale stabilisce che, con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo»;
Visto, altresi', l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale prevede che il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, avente ad oggetto il «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Considerata la necessita' di procedere, al fine di migliorare la qualita' dell'offerta turistica, assicurando la tutela del consumatore e della concorrenza, alla definizione delle modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, di accesso alle informazioni ivi contenute, nonche' di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, nella seduta del 20 maggio 2021, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 1055, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 giugno 2021;
Visto il parere n. 263, espresso dall'Autorita' per la protezione dei dati personali nella seduta dell'8 luglio 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1454, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2021;
Vista la comunicazione del 28 settembre 2021, eseguita ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla quale e' seguito il nulla osta in pari data della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle
locazioni brevi

1. In attuazione dell'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il presente decreto stabilisce le modalita' di realizzazione e di gestione della banca di dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, di seguito banca dati, le modalita' di accesso alle informazioni ivi contenute, nonche' di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.
2. Nella banca dati sono raccolte e ordinate le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi:
a) tipologia di alloggio;
b) ubicazione;
c) capacita' ricettiva;
d) estremi dei titoli abilitativi richiesti, ai fini dello svolgimento dell'attivita' ricettiva, dalla normativa nazionale, regionale e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, in materia urbanistica, edilizia, ambientale, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) soggetto che esercita l'attivita' ricettiva, anche in forma di locazione breve;
f) codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico di cui al comma 3.
3. Per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una regione o in una provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, sulla base dei dati di cui al comma 2, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l'indicazione della tipologia di alloggio, della regione o della provincia autonoma e del comune di ubicazione.
4. Se la regione o la provincia autonoma adotta un proprio codice identificativo successivamente alla generazione del codice alfanumerico di cui al comma 3, il codice identificativo regionale sostituisce il codice alfanumerico precedentemente generato.

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 13-quater, commi 4,
8 e 9, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,
n. 58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2019,
n. 151:
«Art. 13-quater (Disposizioni in materia di locazioni
brevi e attivita' ricettive). - (Omissis).
4. Ai fini della tutela dei consumatori, presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' istituita una banca di dati delle strutture
ricettive, nonche' degli immobili destinati alle locazioni
brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, identificati mediante un codice da
utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e
alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando
quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca
di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle
strutture ricettive e agli immobili di cui al presente
comma. Le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture
ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i
relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con
decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e
per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite le modalita' di realizzazione e di gestione della
banca di dati e di acquisizione dei codici identificativi
regionali nonche' le modalita' di accesso alle informazioni
che vi sono contenute.
(Omissis).
8. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma
7 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500
euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della
violazione, la sanzione e' maggiorata del doppio.
9. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni del comma 4, pari a 1 milione di euro per
l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo di conto capitale di cui al comma 5 dell'articolo
34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 aprile 2017, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 2017, n. 96, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 23 giugno 2017, n. 144, S.O.:
«Art. 4 (Regime fiscale delle locazioni brevi). - 1.
Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni
brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli
che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di
biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone
fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,
direttamente o tramite soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca
di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare.
2. A decorrere dal 1° giugno 2017, ai redditi
derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a
partire da tale data si applicano le disposizioni
dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, con l'aliquota del 21 per cento in caso di opzione per
l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai
corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione
e dai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario
aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di
terzi, stipulati alle condizioni di cui al comma 1.
3-bis.
4. I soggetti che esercitano attivita' di
intermediazione immobiliare, nonche' quelli che gestiscono
portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca
di un immobile con persone che dispongono di unita'
immobiliari da locare, trasmettono i dati relativi ai
contratti di cui ai commi 1 e 3 conclusi per il loro
tramite entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello a
cui si riferiscono i predetti dati. L'omessa, incompleta o
infedele comunicazione dei dati relativi ai contratti di
cui ai commi 1 e 3 e' punita con la sanzione di cui
all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471. La sanzione e' ridotta alla meta' se
la trasmissione e' effettuata entro i quindici giorni
successivi alla scadenza, ovvero se, nel medesimo termine,
e' effettuata la trasmissione corretta dei dati.
5. I soggetti residenti nel territorio dello Stato
che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare,
nonche' quelli che gestiscono portali telematici, mettendo
in contatto persone in ricerca di un immobile con persone
che dispongono di unita' immobiliari da locare, qualora
incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti
di cui ai commi 1 e 3, ovvero qualora intervengano nel
pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, operano, in
qualita' di sostituti d'imposta, una ritenuta del 21 per
cento sull'ammontare dei canoni e corrispettivi all'atto
del pagamento al beneficiario e provvedono al relativo
versamento con le modalita' di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e alla relativa
certificazione ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322. Nel caso in cui non sia esercitata l'opzione
per l'applicazione del regime di cui al comma 2, la
ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
5-bis. I soggetti di cui al comma 5 non residenti in
possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi
dell'articolo 162 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, qualora incassino i canoni o i
corrispettivi relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 3,
ovvero qualora intervengano nel pagamento dei predetti
canoni o corrispettivi, adempiono agli obblighi derivanti
dal presente articolo tramite la stabile organizzazione. I
soggetti non residenti riconosciuti privi di stabile
organizzazione in Italia, ai fini dell'adempimento degli
obblighi derivanti dal presente articolo, in qualita' di
responsabili d'imposta, nominano un rappresentante fiscale
individuato tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, i
soggetti residenti nel territorio dello Stato che
appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al
periodo precedente sono solidalmente responsabili con
questi ultimi per l'effettuazione e il versamento della
ritenuta sull'ammontare dei canoni e corrispettivi relativi
ai contratti di cui ai commi 1 e 3.
5-ter. Il soggetto che incassa il canone o il
corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei
predetti canoni o corrispettivi, e' responsabile del
pagamento dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e del
contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16,
lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento
comunale. La dichiarazione deve essere presentata
cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro
il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificato il presupposto impositivo, secondo le modalita'
approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa
o infedele presentazione della dichiarazione da parte del
responsabile si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per
cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o
parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del
contributo di soggiorno si applica la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le disposizioni
di attuazione dei commi 4, 5 e 5-bis del presente articolo,
incluse quelle relative alla trasmissione e conservazione
dei dati da parte dell'intermediario.
7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno
facolta' di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14,
comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1,
comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 96, istituire o
rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di
soggiorno medesimi.
7-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si interpreta nel
senso che i soggetti che hanno optato, ai sensi del
predetto comma 4, per il regime agevolativo previsto per i
lavoratori impatriati dal comma 1 del medesimo articolo,
decadono dal beneficio fiscale laddove la residenza in
Italia non sia mantenuta per almeno due anni. In tal caso,
si provvede al recupero dei benefici gia' fruiti, con
applicazione delle relative sanzioni e interessi.».
- Il decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2011, n. 129,
S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 1 e 3, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2021, n. 102:
«Art. 6 (Ministeri della cultura e del turismo). - 1.
Il "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo" e' ridenominato "Ministero della cultura".
(Omissis).
3. Le denominazioni "Ministro della cultura" e
"Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto e
ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo". Con
riguardo alle funzioni in materia di turismo, le
denominazioni "Ministro del turismo" e "Ministero del
turismo" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni "Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo".
(Omissis).».
- Si riporta il testo degli articoli 54-bis, 54-ter e
54-quater, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
«Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del turismo,
cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti,
anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad
agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite
dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le
funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo in materia di turismo.»;
«Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero
cura la programmazione, il coordinamento e la promozione
delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le
regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le
relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia
di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; esso
cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
le imprese turistiche e con le associazioni dei
consumatori.»;
«Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un
segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il
numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il
segretario generale, e' pari a 4.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 maggio 2021, n. 102, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 luglio 2021, n. 163.
- Si riporta il testo dell'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato - citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato -
citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato - regioni.
2. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il
presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci
designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono
essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 13-quater, comma 4 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si vedano
le note alle premesse.
 
Art. 2

Costituzione e gestione della banca dati

1. La banca dati e' realizzata e gestita, attraverso apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato secondo le procedure previste dalla normativa vigente, al quale le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della banca dati. Il trasferimento dei dati dalle banche dati avviene senza oneri per le regioni e le province autonome.
2. Per generare i codici della banca dati e per definire le modalita' di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome contenenti le informazioni di cui all'articolo 1, comma 2, relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, ai fini dell'alimentazione della piattaforma di cui al comma 1, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri: servizi offerti per l'ospitalita', ivi compresi quelli inerenti all'accessibilita'; numero dei posti letto e relative dotazioni; attrezzature e strutture a carattere ricreativo; attivita' legate al benessere della persona; aree di sosta e assistenza per autovetture e imbarcazioni. Il protocollo prevede anche la cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, ove necessario per il piu' efficiente scambio di informazioni, e disciplina, anche attraverso la collaborazione con il Sistema Camerale, il contenuto e le modalita' di trasmissione dei dati, le modalita' di aggiornamento della banca di dati, il monitoraggio dell'efficacia delle soluzioni tecniche prescelte e le modalita' di conoscenza del codice identificativo o alfanumerico e il momento di decorrenza dell'obbligo di indicazione in ogni comunicazione, offerta e promozione.
3. Le regioni e le province autonome che non sottoscrivono il protocollo d'intesa, forniscono, direttamente al gestore della banca dati, i dati di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' i relativi aggiornamenti, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
4. Il Ministero del turismo - Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo provvede al monitoraggio relativo all'attuazione del presente regolamento, con cadenza almeno annuale, al fine di verificare l'idoneita' della banca di dati a perseguire gli obiettivi di tutela dei consumatori e della concorrenza, il miglioramento dell'offerta turistica e la riduzione dell'offerta turistica irregolare.
 
Art. 3

Accessibilita', obblighi di pubblicita' e sanzioni

1. Le informazioni contenute nella banca di dati, nonche' il codice alfanumerico di cui all'articolo 1, comma 3, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del turismo. Le informazioni sono accessibili agli utenti previa registrazione degli stessi e la riutilizzazione dei dati avviene nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. I titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia, i soggetti che esercitano attivita' di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l'offerta di alloggi a fini turistici sono tenuti a indicare il codice identificativo regionale o, in mancanza, il codice alfanumerico di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza. Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilita' e un facile accesso da parte dell'utenza.
3. Al procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 13-quater, comma 8, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si applicano gli articoli 17 e 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Note all'art. 3:
- Per il testo dell'articolo 13-quater, comma 8, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si vedano
le note alle premesse.
- Si riporta il testo degli articoli 17 e 18, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia
stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il
funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,
salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'articolo 24, deve
presentare rapporto, con la prova delle eseguite
contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui
sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella
cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce
la violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico
per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8
dicembre 1933, numero 1740, e dalla legge 20 giugno 1935,
numero 1349, sui servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e
comunali il rapporto e' presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'articolo 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente
della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti
abbiano regolato diversamente la competenza.
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'articolo 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.»;
«Art. 18 (Ordinanza - ingiunzione). - Entro il
termine di trenta giorni dalla data della contestazione o
notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto a
norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e
possono chiedere di essere sentiti dalla medesima
autorita'.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati, ove
questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti
inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se
ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza
motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese, all'autore della
violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di
archiviazione degli atti comunicandola integralmente
all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la
restituzione, previo pagamento delle spese di custodia,
delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo
stesso provvedimento. La restituzione delle cose
sequestrate e' altresi' disposta con l'ordinanza di
archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
Il pagamento e' effettuato all'ufficio del registro o
al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione,
entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di
detto provvedimento, eseguita nelle forme previste
dall'articolo 14; del pagamento e' data comunicazione,
entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha
ricevuto, all'autorita' che ha emesso l'ordinanza.
Il termine per il pagamento e' di sessanta giorni se
l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione puo' essere
eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le
modalita' di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Tuttavia, l'ordinanza che dispone la confisca diventa
esecutiva dopo il decorso del termine per proporre
opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione e' proposta,
con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale
si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale
viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato
il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o e'
dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la
stessa.».
 
Art. 4

Trattamento dei dati personali

1. In relazione alle finalita' previste dall'articolo 13-quater, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2019, e' consentito il trattamento dei dati personali presenti nelle informazioni previste dalle lettere d) ed e) dell'articolo 1, comma 2 e, in particolare, delle generalita' dei titolari delle strutture ricettive e dei soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Il Ministero del turismo e' il titolare del trattamento dei dati personali di cui al comma 1.
3. Il gestore della banca dati assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati. Nell'atto di affidamento del servizio di gestione della banca di dati il Ministero del turismo individua gli obblighi facenti capo al predetto gestore nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 28 del regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
4. Con provvedimento da emanare entro quarantacinque giorni dalla stipula del protocollo d'intesa di cui all'articolo 2, comma 2, la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo definisce le modalita' attraverso le quali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e seguenti del regolamento UE n. 2016/679, sono fornite agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti a loro spettanti, tra cui, a titolo esemplificativo, i diritti all'accesso ai dati personali, di rettifica, di cancellazione, di limitazione al trattamento, di portabilita' dei dati e di opposizione.
5. Il provvedimento di cui al comma 4, conformemente agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), 29 e 32 del regolamento UE n. 2016/679, disciplina anche i tempi di conservazione dei dati personali all'interno della banca di dati, gli effetti conseguenti alla scadenza di tali termini, la gestione degli accessi da parte delle persone autorizzate e la sicurezza del trattamento.

Note all'art. 4:
- Per il testo dell'articolo 13-quater, comma 4, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si vedano
le note alle premesse.
- Il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e' pubblicato
nella GUUE 4 maggio 2016, n. L 119.
 
Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le risorse finanziarie destinate al funzionamento della banca dati, di cui all'articolo 13-quater, comma 9, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono iscritte in conto residui di provenienza anno 2020, sul capitolo 8511, piano gestionale 4, «Spese per l'istituzione e la gestione della banca dati delle strutture ricettive nonche' degli immobili destinati alle locazioni brevi, presenti nel territorio nazionale ecc.», dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro del turismo: Garavaglia Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 946

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2019, n.
272, S.O.:
«Art. 1 (Trasferimento al Ministero per i beni e le
attivita' culturali delle funzioni esercitate dal Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo in materia di turismo). - (Omissis).
7. Sino al 31 dicembre 2019 la gestione delle risorse
finanziarie relative alle politiche in materia di turismo,
compresa la gestione dei residui passivi e perenti, e'
esercitata dal Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo. Con la legge di
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022
ovvero con successivo decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze si provvede ad effettuare le occorrenti
variazioni di bilancio, in termini di residui, di
competenza e di cassa, tra gli stati di previsione
interessati.
(Omissis).».
- Per il testo dell'articolo 13-quater, comma 9, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si vedano
le note alle premesse.