Gazzetta n. 272 del 15 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TURISMO
DECRETO 10 settembre 2021, n. 160
Regolamento recante disposizioni applicative concernenti il Fondo per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.


IL MINISTRO DEL TURISMO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLE MOBILITA' SOSTENIBILI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'articolo 88-bis, commi 12-bis e 12-ter;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni gia' esercitate dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo in materia di turismo;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2) che modifica l'articolo 18 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, inserendo il comma 3-bis;
Visti gli articoli 6, 7 e 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che hanno trasferito al Ministero del turismo le competenze in materia di turismo gia' facenti capo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021, n. 102, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Considerato che le risorse stanziate per l'anno 2020, pari a 5 milioni di euro, non risultano disponibili, in quanto non tempestivamente impegnate entro il 31 dicembre 2020, termine di chiusura dell'esercizio finanziario;
Ritenuto di procedere, ai sensi dell'articolo 88-bis, comma 12-ter, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, alla definizione dei criteri, delle modalita' di attuazione e della misura dell'indennizzo, per la restante somma del fondo pari a 1 milione di euro, stanziata per l'annualita' 2021;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato n. 992/2021, assunto all'esito dell'Adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato dell'11 maggio 2021;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 luglio 2021;
Vista la comunicazione del 3 agosto 2021, prot. n. 1408, eseguita ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla quale e' seguito il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2021;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalita' per l'erogazione delle risorse di cui al Fondo istituito dall'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, nonche' la misura per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi del medesimo articolo 88-bis, non utilizzati alla scadenza di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».
- Si riporta il testo dell'art. 88-bis, commi 12-bis e
12 - ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020,
n. 110, S.O.:
«12-bis. La durata della validita' dei voucher pari a
diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica
anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata in vigore
della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto
mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti ne'
impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente
articolo e' corrisposto, entro quattordici giorni dalla
scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente
ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in
relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario,
marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di
cui al secondo periodo puo' essere richiesto decorsi dodici
mesi dall'emissione ed e' corrisposto entro quattordici
giorni dalla richiesta.
12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito
un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno
2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per
l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai
sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza
di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del
fallimento dell'operatore turistico o del vettore.
L'indennizzo e' riconosciuto nel limite della dotazione del
fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le
modalita' di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui
al presente comma sono definiti con regolamento adottato,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Si riporta il testo dell'art. 54-bis del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203:
«Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del turismo,
cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti,
anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad
agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite
dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le
funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo in materia di turismo».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
S.O.
- Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2020,
n. 180, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, lettera
h), numero 2) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
(Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178), convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 settembre 2020, n.
228, S.O., che modifica l'art. 18 della citata legge 7
agosto 1990, n. 241:
«2). dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che
hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici
comunque denominati, indennita', prestazioni previdenziali
e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni,
finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di
pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di
autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le
dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2
e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante
tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla
normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto
delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159».
- Si riporta il testo degli articoli 6, 7 e 10 del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2021, n. 102:
«Art. 6 (Ministeri della cultura e del turismo). - 1.
Il «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo» e' ridenominato «Ministero della cultura».
2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica e'
sostituita dalla seguente: «Ministero della cultura»;
b) all'art. 52, comma 1, le parole «per i beni e le
attivita' culturali» sono sostituite dalle seguenti: «della
cultura» e le parole «, audiovisivo e turismo» sono
sostituite dalle seguenti: «e audiovisivo»;
c) all'art. 53, comma 1, il secondo periodo e'
soppresso;
d) dopo il Capo XII del Titolo IV e' aggiunto il
seguente:
«Capo XII-bis (Ministero del turismo);
Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e
attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del turismo,
cui sono attribuiti le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di turismo, eccettuati quelli attribuiti,
anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad
agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite
dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.
2. Al Ministero del turismo sono trasferite le
funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo in materia di turismo.
Art. 54-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero cura
la programmazione, il coordinamento e la promozione delle
politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e
i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni
con l'Unione europea e internazionali in materia di
turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale; esso
cura altresi' i rapporti con le associazioni di categoria e
le imprese turistiche e con le associazioni dei
consumatori.
Art. 54-quater (Ordinamento). - 1. Il Ministero si
articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un
segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il
numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il
segretario generale, e' pari a 4».
3. Le denominazioni «Ministro della cultura» e
«Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e
ovunque presenti, le denominazioni «Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo». Con
riguardo alle funzioni in materia di turismo, le
denominazioni «Ministro del turismo» e «Ministero del
turismo» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni «Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo» e «Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo».
4.
5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2,
lettera d), capoverso «Art. 54-quater», e' autorizzata la
spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500
annui a decorrere dall'anno 2022.»
«Art. 7 (Disposizioni transitorie concernenti il
Ministero del turismo). - 1. Al Ministero del turismo sono
trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie,
compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio
delle funzioni di cui all'art. 54-bis del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotto dal presente
decreto.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la Direzione generale Turismo
del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo e' soppressa e i relativi posti funzione di un
dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello
non generale sono trasferiti al Ministero del turismo. La
dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura
resta determinata per le posizioni di livello generale ai
sensi all'art. 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e
quanto alle posizioni di livello non generale in numero di
192. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 337.500 per
l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno
2022.
3. La dotazione organica del personale del Ministero
del turismo e' individuata nella Tabella A, seconda
colonna, allegata al presente decreto. Il personale
dirigenziale e non dirigenziale e' inserito nei rispettivi
ruoli del personale del Ministero. La dotazione organica
dirigenziale del Ministero del turismo e' determinata per
le posizioni di livello generale ai sensi dell'art.
54-quater del decreto legislativo n. 300 del 1999,
introdotto dal presente decreto, e quanto alle posizioni di
livello non generale in numero di 17, incluse due posizioni
presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
4. Le competenti articolazioni amministrative del
Ministero del turismo, ferma l'operativita' del
Segretariato generale mediante due uffici dirigenziali non
generali, perseguono le seguenti missioni: a) reclutamento
e gestione del personale; relazioni sindacali; gestione del
bilancio; acquisizione di beni e servizi; supporto
tecnologico ed informatico; adempimenti richiesti dalla
normativa in materia di salute e sicurezza sul posto di
lavoro, e in materia di trasparenza e anticorruzione; b)
attuazione del piano strategico e rapporti con le Regioni e
le autonomie territoriali; attuazione di piani di sviluppo
delle politiche turistiche nazionali; gestione delle
relazioni con l'Unione europea e internazionali;
coordinamento e integrazione dei programmi operativi
nazionali e di quelli regionali; promozione delle politiche
competitive; c) promozione turistica; attuazione delle
misure di sostegno agli operatori del settore;
programmazione e gestione degli interventi finanziati
mediante fondi strutturali; promozione di investimenti di
competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e
vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero; raccordo con
altri Ministeri e agenzie, in relazione alle funzioni dagli
stessi esercitate in materie di interesse per il settore
turistico; coordinamento, in raccordo con le regioni e con
l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni
statistiche di interesse per il settore turistico.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero
del turismo le risorse umane, assegnate presso la Direzione
generale turismo del Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo, individuate nella Tabella A,
prima colonna, allegata al presente decreto, in servizio
alla data del 13 febbraio 2021, con le connesse risorse
strumentali e finanziarie. La dotazione organica del
Ministero della cultura e le relative facolta' assunzionali
riconducibili al Ministero per i beni e le attivita'
culturali e per il turismo sono conseguentemente ridotte in
misura corrispondente alla dotazione organica del personale
non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo 13 gennaio 2021
per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Il
trasferimento riguarda il personale del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo a tempo
indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione
temporanea presso altre amministrazioni, nonche' il
personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai
sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi
contratti gia' stipulati. La revoca dell'assegnazione
temporanea presso altre amministrazioni del personale
trasferito, gia' in posizione di comando, rientra nella
competenza del Ministero del turismo.
6. Al personale delle qualifiche non dirigenziali
trasferito ai sensi del presente articolo si applica il
trattamento economico, compreso quello accessorio,
stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua
ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad
personam riassorbibile secondo i criteri e le modalita'
gia' previsti dalla normativa vigente. Al personale delle
qualifiche non dirigenziali e' riconosciuta l'indennita' di
amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero
della cultura.
7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al
comma 8, terzo periodo, il Ministero della cultura
corrisponde il trattamento economico spettante al personale
trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo,
le risorse finanziarie destinate al trattamento economico
del personale, compresa la quota del Fondo risorse
decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti
nello stato di previsione della spesa del Ministero del
turismo. Tale importo considera i costi del trattamento
economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto
delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei
buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e
del trattamento economico di cui al Fondo risorse
decentrate.
8. Fino alla data di adozione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente
comma, il Ministero del turismo si avvale, per lo
svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle
competenti strutture e delle relative dotazioni organiche
del Ministero della cultura. Fino alla medesima data, la
gestione delle risorse finanziarie relative alla materia
del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e
perenti, e' esercitata dal Ministero della cultura. Entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi
comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di
missioni e programmi. Nelle more dell'adozione del
regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo
stesso puo' avvalersi, nei limiti strettamente
indispensabili per assicurare la funzionalita' del
Ministero, delle risorse strumentali e di personale
dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. A decorrere dalla data di adozione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i
rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al
Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il
turismo in materia di turismo, transitano al Ministero del
turismo.
10. In fase di prima applicazione, per
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, al
Ministero del turismo si applica il regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
dicembre 2019, n. 169.
11. Nelle more dell'adozione del regolamento di
organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del
Ministro del turismo, e nell'ambito del contingente di cui
al comma 3, il contingente numerico del personale degli
uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo
e' stabilito in sessanta unita', ferma restando
l'applicazione dell'art. 5, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n.
169, e, in aggiunta a detto contingente, il Ministro del
turismo puo' procedere immediatamente alla nomina dei
responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Ai
fini di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 2.233.780 per l'anno 2021 e di euro 2.680.000 annui a
decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore
dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo
indipendente di valutazione previsto dall'art. 11 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
dicembre 2019, n. 169, opera per il Ministero del turismo e
per il Ministero della cultura.
12. Per le finalita' di cui al presente articolo, il
Ministero del turismo e' autorizzato ad assumere a tempo
indeterminato fino a 136 unita' di personale non
dirigenziale, di cui 123 di area terza e 13 di area
seconda, e fino a 14 unita' di personale dirigenziale di
livello non generale, mediante l'indizione di apposite
procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di
graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche
amministrazioni in corso di validita' , o mediante
procedure di mobilita' , ai sensi dell'art. 30, comma 1,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more
dell'assunzione del personale di cui al primo periodo, il
Ministero puo' avvalersi di personale proveniente da altre
amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale
docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche, collocato in posizione di
comando, al quale si applica la disposizione di cui
all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Presso il Ministero, che ne supporta le attivita', hanno
sede e operano il Centro per la promozione del Codice
mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito
dell'Organizzazione mondiale del turismo, Agenzia
specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente di
promozione del turismo di cui all'art. 58 del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di euro 4.026.367
per l'anno 2021 e di euro 8.052.733 annui a decorrere
dall'anno 2022, cui si provvede, per l'importo di euro
3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459
annui a decorrere dall'anno 2022, a valere sulle facolta'
assunzionali trasferite dal Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo e, per l'importo di
euro 739.195 per l'anno 2021 e per l'importo di euro
4.519.275 annui a decorrere dall'anno 2022, ai sensi
dell'art. 11.
13. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito
della Direzione generale turismo del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo appartenenti ai
ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al
Ministero del turismo ai sensi del comma 5 possono optare
per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle
more della conclusione delle procedure concorsuali per il
reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021,
per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello
generale presso il Ministero del turismo, non si applicano
i limiti percentuali di cui all'art. 19, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il
conferimento di incarichi dirigenziali di livello non
generale, i limiti percentuali di cui all'art. 19, commi
5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30
per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non
generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei
ruoli del personale del Ministero del turismo, dei
vincitori delle predette procedure concorsuali.
14. Le funzioni di controllo della regolarita'
amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia
e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del
turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte
dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in
materia alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare
l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del
Ministero del turismo, e' istituito nell'ambito dello
stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di
bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette
finalita' sono, altresi', istituiti due posti di funzione
dirigenziale di livello non generale e il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire
apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in
deroga ai vigenti limiti assunzionali due unita' di livello
dirigenziale non generale e dieci unita' di personale a
tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza,
posizione economica F1. Conseguentemente le predette
funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero
della cultura continuano ad essere svolte dall'esistente
Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e' autorizzata la
spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro
annui a decorrere dall'anno 2022.
15. Per le spese di locazione e' autorizzata la spesa
di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui
a decorrere dall'anno 2022.
16. Per le spese di funzionamento e' autorizzata la
spesa di euro 600.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100
annui a decorrere dall'anno 2022.
17. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia
nazionale del turismo e' modificato al fine di armonizzarlo
con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del
Ministro del turismo, nonche' per assicurare un adeguato
coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie
territoriali».
«Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei
Ministeri). - 1. Ai fini di quanto disposto dal presente
decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 30
giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri
dello sviluppo economico, della transizione ecologica,
della cultura, delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici
di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio
dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del
Consiglio di Stato.
1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di
organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, compresi quelli di diretta
collaborazione, e' adottato con la medesima procedura di
cui al comma 1».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O..
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 maggio 2021, n. 102 e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 luglio 2021, n. 163.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 88-bis, comma 12-ter, del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si veda nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 88-bis del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18:
«Art. 88-bis (Rimborso di titoli di viaggio, di
soggiorno e di pacchetti turistici). - 1. Ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1463 del codice civile, ricorre la
sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in
relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario,
marittimo, nelle acque interne o terrestre, ai contratti di
soggiorno e ai contratti di pacchetto turistico stipulati:
a) dai soggetti nei confronti dei quali e' stata
disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
da parte dell'autorita' sanitaria competente, in attuazione
dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'art.
2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai
contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o
permanenza domiciliare;
b) dai soggetti residenti, domiciliati o
destinatari di un provvedimento di divieto di
allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come
individuate dai decreti adottati dal Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'art.
2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai
contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti
decreti;
c) dai soggetti risultati positivi al virus
COVID-19 per i quali e' disposta la quarantena con
sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare
fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorita'
sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture
sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel
medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;
d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o
viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal
contagio come individuate dai decreti adottati dal
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 3
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'art.
2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, con riguardo ai
contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti
decreti;
e) dai soggetti che hanno programmato la
partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione
pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo
pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico,
sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi
aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle
autorita' competenti in attuazione dei provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13, e dell'art. 2 del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, con riguardo ai contratti da eseguire nel
periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;
f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio o
acquirenti di pacchetti turistici, acquistati in Italia,
aventi come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o
vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della
situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.
2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano al vettore
o alla struttura ricettiva o all'organizzatore di pacchetti
turistici il ricorrere di una delle situazioni di cui al
medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante il
titolo di viaggio o la prenotazione di soggiorno o il
contratto di pacchetto turistico e, nell'ipotesi di cui
alla lettera e) del comma 1, la documentazione attestante
la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni,
iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e).
Tale comunicazione e' effettuata entro trenta giorni
decorrenti:
a) dalla cessazione delle situazioni di cui al
comma 1, lettere da a) a d);
b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del
concorso o della procedura selettiva, della manifestazione,
dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma
1, lettera e);
c) dalla data prevista per la partenza,
nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).
3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al
rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio
e per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di
pari importo da utilizzare entro diciotto mesi
dall'emissione.
4. In relazione ai contratti stipulati dai soggetti
di cui al comma 1, il diritto di recesso puo' essere
esercitato dal vettore, previa comunicazione tempestiva
all'acquirente, quando le prestazioni non possono essere
eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle
autorita' nazionali, internazionali o di Stati esteri, a
causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali
casi il vettore ne da' tempestiva comunicazione
all'acquirente e, entro i successivi trenta giorni, procede
al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di
viaggio oppure all'emissione di un voucher di pari importo
da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione.
5. Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato
l'attivita', in tutto o in parte, a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 possono offrire all'acquirente
un servizio sostitutivo di qualita' equivalente, superiore
o inferiore con restituzione della differenza di prezzo,
oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti,
possono emettere un voucher, da utilizzare entro diciotto
mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso
spettante.
6. I soggetti di cui al comma 1 possono esercitare,
ai sensi dell'art. 41 del codice di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso
dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei
periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva,
di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza
attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come
individuate dai decreti adottati dal Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 3 del
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli
Stati dove e' impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o
l'arrivo in ragione della situazione emergenziale
epidemiologica da COVID-19. In tali casi l'organizzatore,
in alternativa al rimborso previsto dall'art. 41, commi 4 e
6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011,
n. 79, puo' offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo
di qualita' equivalente o superiore o inferiore con
restituzione della differenza di prezzo oppure puo'
procedere al rimborso o, altrimenti, puo' emettere, anche
per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da
utilizzare entro diciotto mesi dalla sua emissione, di
importo pari al rimborso spettante. In deroga all'art. 41,
comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il
rimborso e' corrisposto e il voucher e' emesso appena
ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di
servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data
prevista di inizio del viaggio.
7. Gli organizzatori di pacchetti turistici possono
esercitare, ai sensi dell'art. 41, comma 5, lettera b), del
codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79,
il diritto di recesso dai contratti stipulati con i
soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto
turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia
impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in
ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e
comunque quando l'esecuzione del contratto e' impedita, in
tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale
emergenza dalle autorita' nazionali, internazionali o di
Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa
al rimborso previsto dall'art. 41, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 23 maggio 2011, n. 79, puo' offrire al
viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualita'
equivalente o superiore o inferiore con restituzione della
differenza di prezzo oppure puo' procedere al rimborso o,
altrimenti, puo' emettere, anche per il tramite
dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro
diciotto mesi dalla sua emissione, di importo pari al
rimborso spettante. In deroga all'art. 41, comma 6, del
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso e'
corrisposto e il voucher e' emesso appena ricevuti i
rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e
comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di
inizio del viaggio.
8. Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative
di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,
si applica l'art. 1463 del codice civile nonche' quanto
previsto dall'art. 41, comma 4, del codice di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al
diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del
pacchetto di viaggio. Il rimborso puo' essere effettuato
dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher
di pari importo in favore del proprio contraente, da
utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione. In deroga
all'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio
2011, n. 79, l'organizzatore corrisponde il rimborso o
emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher
dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre
sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
E' sempre corrisposto il rimborso con restituzione della
somma versata, senza emissione di voucher, quando il
viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola
dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonche'
per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno
delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei
programmi internazionali di mobilita' studentesca riferiti
agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Sono fatti
salvi, con effetto per l'anno scolastico 2020/2021, i
rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli
istituti scolastici committenti con gli organizzatori
aggiudicatari. Nell'ambito degli stessi rapporti con
ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti
possono modificare le modalita' di svolgimento di viaggi,
iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche
comunque denominate, anche riguardo alle classi di
studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.
9. Nei casi di cui ai commi 6, 7 e 8, il vettore e la
struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo
versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il
pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher
di pari importo da utilizzare entro diciotto mesi
dall'emissione.
10. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o
il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati
acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di
viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga
alle condizioni pattuite.
11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque
per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al
presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020
al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro
il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere
all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti
provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono
rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione
gia' ricevuta puo' essere restituita mediante un voucher di
pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di
esercizio del recesso e valido per diciotto mesi
dall'emissione.
12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso
esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna
forma di accettazione da parte del destinatario. Il voucher
puo' essere emesso e utilizzato anche per servizi resi da
un altro operatore appartenente allo stesso gruppo
societario. Puo' essere utilizzato anche per la fruizione
di servizi successiva al termine di validita', purche' le
relative prenotazioni siano state effettuate entro il
termine di cui al primo periodo.
12-bis. La durata della validita' dei voucher pari a
diciotto mesi prevista dal presente articolo si applica
anche ai voucher gia' emessi alla data di entrata in vigore
della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto
mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti ne'
impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente
articolo e' corrisposto, entro quattordici giorni dalla
scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente
ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in
relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario,
marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di
cui al secondo periodo puo' essere richiesto decorsi dodici
mesi dall'emissione ed e' corrisposto entro quattordici
giorni dalla richiesta.
12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo e' istituito
un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno
2020 e di 1 milione di euro per l'anno 2021, per
l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai
sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza
di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del
fallimento dell'operatore turistico o del vettore.
L'indennizzo e' riconosciuto nel limite della dotazione del
fondo di cui al periodo precedente. I criteri e le
modalita' di attuazione e la misura dell'indennizzo di cui
al presente comma sono definiti con regolamento adottato,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, dal Ministro per i beni
e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.
12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter,
pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di
euro per l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2020,
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
promozione del turismo in Italia di cui all'art. 179, comma
1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante
corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'art. 2,
comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286.
13. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi
dell'art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e
dell'art. 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008».
 
Art. 2

Presentazione delle domande

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo pubblica sul sito istituzionale del Ministero del turismo (https://www.ministeroturismo.gov.it/) un apposito avviso contenente le modalita' di presentazione delle domande e di erogazione dell'indennizzo, senza prevedere oneri o aggravi ulteriori rispetto a quanto stabilito nel presente regolamento.
2. Per i voucher emessi ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, che non sono stati utilizzati entro la scadenza di validita' e non sono stati rimborsati a causa dell'insolvenza o del fallimento dell'operatore turistico o del vettore, i consumatori presentano la domanda di indennizzo esclusivamente in via telematica.
3. Sono prese in considerazione e valutate esclusivamente le domande pervenute entro le ore 12,00 del 31 dicembre 2021.
4. Nella domanda i consumatori di cui al comma 2 indicano l'atto con cui e' dichiarato il fallimento o e' altrimenti accertato lo stato di insolvenza e autocertificano, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la propria data e il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il numero del codice fiscale ed, eventualmente, della partita IVA, il fatto di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. I consumatori autocertificano, inoltre, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, il mancato utilizzo o il mancato rimborso del voucher.
5. I consumatori allegano alla domanda:
a) i voucher scaduti emessi in loro favore ai sensi dell'articolo 88-bis del decreto-legge n. 18 del 2020, da operatori turistici o vettori;
b) la richiesta di rimborso inoltrata agli operatori turistici o ai vettori decorsi diciotto mesi dall'emissione oppure decorsi dodici mesi dall'emissione per i voucher relativi ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 88-bis del citato
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si veda nelle note
all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 46 e 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445:
«Art. 46 (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
j) appartenenza a ordini professionali;
k) titolo di studio, esami sostenuti;
l) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
m) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
n) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
o) possesso numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
p) stato di disoccupazione;
q) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
r) qualita' di studente;
s) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
t) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali
di qualsiasi tipo;
u) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato»;
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato dichiarazione sostitutiva».
 
Art. 3

Misura ed erogazione dell'indennizzo

1. La Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo cura l'istruttoria di tutte le domande pervenute entro il termine di cui all'articolo 2, comma 3.
2. L'indennizzo e' erogato in misura pari al valore monetario del voucher, con provvedimento della Direzione generale di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, ai consumatori aventi titolo sono erogati gli indennizzi in misura ridotta, mediante riparto proporzionale al totale degli indennizzi riconosciuti.
 
Art. 4

Verifiche e controlli

1. Nel caso in cui le indicazioni e le autocertificazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, non risultino veritiere, la Direzione generale di cui all'articolo 2, comma 1, dispone la revoca dell'indennizzo, con recupero delle somme versate, maggiorate degli interessi e fatte salve le sanzioni di legge.
2. La medesima Direzione generale effettua controlli sulla veridicita' delle suddette attestazioni, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 71 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
«Art. 71 (Modalita' dei controlli). - 1. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui
sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive
di certificazione sono effettuati dall'amministrazione
procedente con le modalita' di cui all'art. 43 consultando
direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante
ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso
strumenti informatici o telematici, conferma scritta della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei
registri da questa custoditi.
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni
rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il
funzionario competente a ricevere la documentazione da'
notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e'
tenuto alla regolarizzazione o al completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui
all'art. 2, l'amministrazione competente per il rilascio
della relativa certificazione, previa definizione di
appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante,
conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti
informatici o telematici, della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.»
 
Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 88-bis, comma 12-ter, del decreto-legge n. 18 del 2020, sono allocate sul pertinente capitolo di bilancio 4202, pg. 1, per l'anno 2021, nell'ambito del centro di responsabilita' 4 «Direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo» dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 settembre 2021

Il Ministro del turismo
Garavaglia

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 936

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 88-bis, comma 12-ter, del
citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si veda nelle
note alle premesse.