Gazzetta n. 272 del 15 novembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 11 novembre 2021 |
Adozione del «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Visto il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche', alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 1, comma 14; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e successive modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9 e seguenti; Visto, altresi', l'art. 10-bis, del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il quale prevede che: «I protocolli e le linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome»; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»; Visto l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; Visto, altresi', l'allegato 14 al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica», e il relativo allegato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, e successive modificazioni, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell' 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 17 marzo 2021, n. 751, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», concernente la costituzione del Comitato tecnico scientifico; Vista la nota prot. n. 40216 del 3 novembre 2021, con la quale il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ha trasmesso il documento recante «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» ai fini dell'adozione dello stesso ai sensi dell'art. 10bis del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in sostituzione dell'allegato 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; Visto il parere del Comitato tecnico scientifico espresso nella seduta del 15 ottobre 2021 e preso atto che il citato Protocollo risulta coerente con le osservazioni fornite nel predetto parere; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello nazionale e internazionale e l' andamento della campagna vaccinale; Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell'art. 10-bis del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, il documento recante «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica», che aggiorna e sostituisce il documento di cui all'allegato 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonche' il relativo allegato;
Emanano
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus SarsCov2, le attivita' relative al trasporto e alla logistica devono svolgersi nel rispetto del documento recante «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica», che costituisce parte integrante della presente ordinanza. 2. Il documento di cui al comma 1 aggiorna e sostituisce, ai sensi dell'articolo 10-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica», di cui all'allegato 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, nonche' il relativo allegato. |
| Allegato 14
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
1. La presente ordinanza produce effetti a decorrere dalla data della sua adozione. 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 2021
Il Ministro della salute Speranza Il Ministro delle infrastrutture e delle mobilita' sostenibili Giovannini
Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2821 |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
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