Gazzetta n. 272 del 15 novembre 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 settembre 2021 |
Aggiornamento dei criteri, delle modalita' e dell'entita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare, l'art. 10, comma 11, che stabilisce che i criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale e, in particolare, la parte III relativa a norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche; Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l'art. 1, comma 6, che prevede una dotazione originaria di 54.810 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, destinata a sostenere interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord; e l'art. 1, comma 111, come modificato dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192; Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive e, in particolare, l'art. 7, comma 2, che prevede che a partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite Accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero della transizione ecologica e che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica e che a partire dalla programmazione 2015 le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico siano prioritariamente destinate ad interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita' ovvero che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE. Lo stesso art. 7, comma 2, stabilisce che agli interventi descritti nel medesimo comma, dovra' essere destinata in ciascun Accordo di programma una percentuale minima del 20 per cento delle risorse in esso previste; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2015; Visto il decreto del Ministero della transizione ecologica n. 43 del 26 febbraio 2019, recante la direttiva generale contenente le priorita' politiche e l'indirizzo per lo svolgimento dell'azione amministrativa e per la gestione del Ministero e, in particolare, l'Obiettivo strategico 5 (Potenziamento delle politiche di prevenzione mitigazione e rimozione del rischio idrogeologico) e la previsione concernente la revisione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2015 con la collaborazione delle regioni e delle autorita' di bacino distrettuali al fine di rendere piu' efficaci e piu' snelle le procedure per l'individuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico; Vista la nota n. 6049/C5AMB del 14 dicembre 2018, con la quale il Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha comunicato le designazioni dei rappresentanti regionali nel Gruppo di lavoro sul dissesto idrogeologico per le macroaree nord, centro e sud, nonche' della regione Sardegna; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, l'art. 2, comma 4, che prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri possa sottoporre alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano qualsiasi oggetto di interesse regionale, anche su richiesta della Conferenza delle regioni e delle province autonome; Considerato che l'«Aggiornamento dei criteri e delle modalita' di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico da ammettere a finanziamento», allegato al presente decreto, e' stato redatto all'esito dei lavori del gruppo di lavoro sul dissesto idrogeologico istituito presso il Ministero della transizione ecologica con la partecipazione dei suddetti rappresentanti regionali e delle autorita' di bacino distrettuali; Acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili con nota prot. 23157 del 16 giugno 2021; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che ha espresso il parere nella seduta del 4 agosto 2021; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli, e' stata conferita la delega alla firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Ministro della transizione ecologica;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni con legge 11 agosto 2014, n. 116, l'allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, detta i criteri e le modalita' di individuazione degli interventi prioritari di mitigazione del rischio idrogeologico ai fini dell'ammissione a finanziamento. 2. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano il presente decreto si applica nel rispetto e fatte salve le competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti, nonche' nel rispetto della normativa europea di settore. |
| ALLEGATO 1 (ARTICOLO 1)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Abrogazioni e disposizioni finali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2015. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni comunicano al Ministero della transizione ecologica il nominativo del Soggetto responsabile della programmazione regionale, nonche' dei soggetti da questo abilitati all'accesso alla piattaforma ReNDiS per l'espletamento delle disposizioni, con relativo onere di comunicare tempestivamente ogni successiva variazione. 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se successiva, dalla data di pubblicazione dell'avviso sul sito del Ministero della transizione ecologica degli avvenuti adeguamenti della piattaforma ReNDiS alle disposizioni, le regioni procedono all'aggiornamento dei dati relativi alle richieste di finanziamento degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico gia' presentate seguendo le procedure e le modalita' di cui all'allegato I e, in caso di difetto o incompleto aggiornamento, le richieste gia' presentate si intendono ritirate. 4. L'alimentazione del sistema ReNDiS avviene assicurando il principio di unicita' dell'invio previsto dall'art. 3, comma 1, lettera gggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e garantendo l'interoperabilita' con il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 5. I dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi, qualora riferiti a interventi finanziati da risorse comunitarie o da Fondo sviluppo e coesione, devono essere trasmessi al Sistema di monitoraggio nazionale cosi' come previsto dall'art. 1, comma 245, legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 1, comma 703, lettera l), legge 23 dicembre 2014, n. 190. 6. E' fatto salvo dall'applicazione del presente decreto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 giugno 2021 recante il riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento di interventi per la messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 settembre 2021
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Sottosegretario di Stato Garofoli
Il Ministro della transizione ecologica Cingolani
Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2648 |
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