Gazzetta n. 271 del 13 novembre 2021 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' TELEMATICA LEONARDO DA VINCI |
DECRETO 21 ottobre 2021 |
Emanazione del nuovo statuto. |
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IL PRESIDENTE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante l'autonomia statutaria e regolamentare degli atenei ed in particolare l'art. 6, comma 9; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di universita' non statali legalmente riconosciute; Visto il decreto 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle universita' telematiche; Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, numero 269 del 16 novembre 2004, con il quale e' stata istituita l'Universita' telematica «Leonardo da Vinci» ed approvato il relativo statuto; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Vista la delibera n. 25/2021 del 3 maggio 2021 con la quale il Senato accademico ha approvato le proposte di modifica dello statuto vigente da sottoporre al consiglio di amministrazione; Vista la delibera n. 36/2021 del 5 maggio 2021 con la quale il consiglio di amministrazione ha approvato le proposte di modifica dello statuto vigente; Visto che la Fondazione Universita' «G. d'Annunzio», quale ente promotore dell'Universita' telematica «Leonardo da Vinci», ha approvato le proposte di modifica dello statuto vigente ed, in data 20 maggio 2021, ha disposto l'inoltro del nuovo testo al MUR per il controllo di legittimita' e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la nota del MUR, Registro Ufficiale.U. 0010115 del 19 luglio 2021, con la quale la direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ha fatto pervenire le proprie osservazioni in merito alle modifiche statutarie proposte dall'Ateneo; Considerate le proposte di adeguamento alle osservazioni richieste dal MUR; Vista la delibera n. 45/2021 del 29 settembre 2021 con la quale il Senato accademico, preso atto dei rilievi mossi dal MUR, ha espresso parere positivo in ordine all'approvazione del nuovo statuto dell'Universita' telematica «Leonardo da Vinci» nella versione riformulata secondo le modifiche richieste; Vista la delibera n. 65/2021 del 4 ottobre 2021 con la quale il consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, ha recepito le suddette osservazioni ed ha approvato il nuovo statuto dell'Universita' telematica «Leonardo da Vinci» nella versione riformulata secondo le modifiche proposte dal MUR; Vista la delibera n. 32/2021 del consiglio di amministrazione della Fondazione Universita' «G. d'Annunzio» assunta in data 5 ottobre 2021 con la quale e' stato approvato il nuovo statuto dell'Universita' telematica «Leonardo da Vinci» nella versione approvata anche degli organi di Governo dell'Ateneo telematico; Visto che il nuovo statuto, nella versione riformulata, e' stato trasmesso al MUR in data 7 ottobre 2021; Preso atto della conseguente necessita' di provvedere alla emanazione del nuovo statuto di Ateneo e alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale; Valutato ogni altro elemento opportuno;
Decreta:
Art. 1
E' emanato il nuovo statuto dell'Universita' Telematica «Leonardo da Vinci» secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Allegato
STATUTO UNIVERSITA' DEGLI STUDI TELEMATICA «LEONARDO DA VINCI»
Art. 1. Istituzione
1.1 E' istituita, ai sensi del decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Universita' telematica «Leonardo da Vinci», di seguito denominata Ateneo, con sede legale in Torrevecchia Teatina (Chieti), piazza San Rocco, n. 2. 1.2 L'Ateneo e' promosso e sostenuto dalla Fondazione Universita' «Gabriele d'Annunzio». |
| Art. 2
Il nuovo statuto dell'Universita' telematica «Leonardo da Vinci» entrera' in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale. Torrevecchia Teatina, 21 ottobre 2021
Il Presidente: Chiavaroli |
| Art. 2. Personalita' giuridica
2.1 L'Ateneo ha personalita' giuridica ed e' ente senza scopo di lucro. Il presente statuto si configura come l'espressione fondamentale del suo ordinamento autonomo, secondo i principi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti e modalita' stabiliti dalle leggi dello Stato. 2.2 Delegazioni e rappresentanze possono essere costituite in Italia e all'estero, al fine di svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalita' dell'Ateneo, attivita' di promozione e sviluppo della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali. |
| Art. 3. Autonomie
3.1 L'Ateneo ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa e patrimoniale disciplinata da appositi regolamenti approvati dagli organi accademici competenti. |
| Art. 4. Fini istituzionali
4.1 L'Ateneo ha come proprio fine istituzionale lo svolgimento di corsi universitari a distanza, ai sensi del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999 e successive modificazioni, nonche' il rilascio dei titoli accademici ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto interministeriale del 17 aprile 2003. 4.2 L'Ateneo svolge e promuove attivita' di ricerca, sostenendone lo sviluppo. 4.3 L'Ateneo svolge e promuove attivita' inerenti alla «Terza missione» anche connettendosi, mediante appositi strumenti convenzionali, con realta' produttive e di ricerca del proprio territorio. |
| Art. 5. Perseguimento delle finalita'
5.1 Per il perseguimento delle finalita' di cui all'art. 4, l'Ateneo puo': a. accedere a fondi pubblici e privati, nazionali ed internazionali; b. stipulare contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati, anche ai fini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale 17 aprile 2003; c. amministrare e gestire i beni di cui ha la proprieta', il possesso o la detenzione nonche' le strutture ed infrastrutture universitarie e le risorse strumentali affidate alla sua gestione con atto convenzionale; d. sostenere lo svolgimento di attivita' di ricerca e sviluppo tecnologico, formazione e alta formazione, anche in cooperazione con universita' italiane e universita' straniere nonche' partecipare a consorzi, associazioni e fondazioni, che condividano le medesime finalita'. 5.2 L'Ateneo cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti dalla legge. Opera, inoltre, nel campo della formazione superiore anche attraverso corsi di perfezionamento e di aggiornamento. 5.3 L'Ateneo conferisce i seguenti titoli: laurea (L); laurea magistrale (LM); dottorato di ricerca (DR); master universitario di primo e secondo livello. |
| Art. 6. Patrimonio e mezzi finanziari
6.1 L'Ateneo utilizza per le sue attivita' istituzionali i beni di proprieta' nonche' quelli messi a disposizione, anche a titolo oneroso, dall'Universita' «Gabriele d'Annunzio» o da altri soggetti nelle modalita' stabilite attraverso appositi atti convenzionali. 6.2 Al mantenimento dell'Ateneo sono destinati i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti, i proventi delle attivita' istituzionali, nonche' tutti i beni e i fondi che ad essa saranno conferiti a qualsiasi titolo. 6.3 Allo sviluppo dell'Ateneo possono concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dell'ente promotore. |
| Art. 7. Organi di Ateneo
7.1 Sono organi di governo dell'Ateneo: il Presidente del consiglio di amministrazione; il rettore; il Senato accademico; il consiglio di amministrazione. 7.2 E' organo di gestione: il direttore generale. 7.3 Sono organi di controllo e di valutazione il Collegio dei revisori; il Nucleo di valutazione. |
| Art. 8. Presidente del consiglio di amministrazione
8.1 Il Presidente del consiglio di amministrazione e' il Presidente della Fondazione Universita' «Gabriele d'Annunzio». 8.2 Il Presidente e' il rappresentante legale dell'Ateneo, sovrintende a tutte le attivita', esercita funzione di iniziativa, di coordinamento e di attuazione, convoca e presiede le riunioni del consiglio di amministrazione e ne redige i punti all'ordine del giorno. |
| Art. 9. Funzioni del Presidente
9.1 Il Presidente promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali ed internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo dell'Ateneo. 9.2 Il Presidente provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie. 9.3 Il Presidente assicura i rapporti tra Universita' telematica «Leonardo da Vinci», la Fondazione Universita' «Gabriele d'Annunzio» e l'Universita' «Gabriele d'Annunzio». |
| Art. 10. Rettore
10.1 Il rettore, proposto dal Presidente, e' nominato dal consiglio di amministrazione dell'Ateneo, con il favore di almeno due terzi degli aventi diritto al voto, tra personalita' rilevanti del mondo accademico, scientifico o culturale nazionale ed internazionale. 10.2 Il rettore dura in carica un triennio e puo' essere riconfermato una sola volta. 10.3 Il rettore, in caso di impedimento o assenza, e' sostituito dal prorettore o in assenza di quest'ultimo dal professore piu' anziano nel ruolo componente del Senato accademico. |
| Art. 11. Funzioni del rettore
11.1 Il rettore: rappresenta l'Ateneo nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici; vigila, coadiuvato dal Presidente, sull'espletamento dell'attivita' didattica e scientifica; convoca e presiede il Senato accademico e ne assicura il coordinamento con il consiglio di amministrazione; formula proposte sentito il Presidente e riferisce al Senato accademico e al consiglio di amministrazione sull'attivita' didattica e scientifica dell'Ateneo; esercita l'attivita' disciplinare del corpo docente per sanzioni non superiori alla censura e sugli studenti; propone, sentito il Presidente, la costituzione di commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali. 11.2 Il rettore conferisce le lauree ed i diplomi conseguiti. |
| Art. 12. Senato accademico
12.1 Il Senato accademico e' costituito: dal rettore che lo presiede; da tutti i coordinatori dei corsi di laurea e dai direttori di Dipartimento; da un rappresentante degli studenti; da un rappresentante dei ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato. I membri del Senato accademico durano in carica tre anni e la loro permanenza in Senato non puo' superare in nessun caso i sei anni consecutivi. 12.2 Al Senato accademico partecipa il direttore generale o suo delegato, con voto consultivo; puo' partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del consiglio di amministrazione su richiesta del Senato accademico. 12.3 In caso di assenza o impedimento del rettore, il Senato accademico e' presieduto e convocato dal professore con la maggiore anzianita' di ruolo. 12.4 Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attivita' didattico-formative e di ricerca svolte nell'Ateneo e delibera in merito alle seguenti materie: a. regolamento didattico di Ateneo ed ogni altro eventuale regolamento di Ateneo in tema di ricerca, didattica e attivita' autogestite dagli studenti, compresi i regolamenti elaborati dalle strutture didattiche e di ricerca; b. manifesto annuale degli studi; c. criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione; d. attivazione di convenzioni con universita' italiane e straniere per attivita' didattiche e scientifiche. 12.5 Il Senato accademico ha competenza propositiva nei confronti del consiglio di amministrazione in merito a: a. attivazione, modificazione e disattivazione dei corsi di studio a distanza; b. redazione del programma triennale di reclutamento del personale docente, ricercatore, e del personale amministrativo e tecnico-scientifico e dei criteri di attribuzione dei posti; c. copertura di posti di ruolo di professori e ricercatori universitari, nonche' in materia di supplenze, affidamenti e contratti di insegnamento; d. criteri per la distribuzione delle risorse materiali e finanziarie tra le strutture didattiche e scientifiche; e. programmi di sviluppo dell'Ateneo. 12.6 Al Senato accademico compete inoltre: a. verificare annualmente, ricevuta la relazione del Nucleo di valutazione, i risultati delle attivita' di didattica e di ricerca, svolte nell'Ateneo e l'impiego delle relative risorse; b. proporre al Ministro la richiesta di conferimento delle lauree ad honorem ai sensi della vigente normativa. |
| Art. 13. Consiglio di amministrazione
13.1 Il consiglio di amministrazione e' composto: a. dal Presidente della Fondazione «Universita' Gabriele d'Annunzio», che lo presiede; b. dal rettore; c. da due professori di ruolo dell'Universita' degli studi «Gabriele d'Annunzio», designati dal consiglio di amministrazione della Fondazione previa autorizzazione dell'Universita' «G. d'Annunzio»; d. da due componenti scelti dal consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi «Gabriele d'Annunzio»; e. da un rappresentante del MUR. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, rinnovabili per un ulteriore triennio. 13.2 Il consiglio di amministrazione puo' essere integrato da Partecipanti Istituzionali che contribuiscono, con mezzi e risorse ritenuti congrui dallo stesso consiglio di amministrazione, alla realizzazione delle finalita' dell'Ateneo, per numero complessivo non superiore a tre. 13.3 Le delibere del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal Presidente del consiglio di amministrazione. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. In ogni caso, le delibere del Consiglio relative dello statuto sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti. |
| Art. 14. Funzioni del consiglio di amministrazione
14.1 Il consiglio di amministrazione programma e coordina le attivita' dell'Ateneo e, in particolare, delibera in merito a: a. nomina del rettore; b. approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo dell'Ateneo; c. adozione della Carta dei servizi; d. adozione dello schema di contratto da stipulare con ciascuno studente al momento dell'iscrizione; e. ammontare dei contributi annuali da versarsi da parte degli studenti; f. stipula di convenzioni con enti pubblici e privati e/o la costituzione o adesione a consorzi o fondazioni; g. promozione di iniziative in materia di innovazione tecnologica; h. affidamento, su proposta del Senato accademico, dell'insegnamento delle discipline di studio, anche mediante contratto di diritto privato; i. determinazione, su proposta del Senato accademico, dell'organico del personale docente e ricercatore, da coprirsi mediante procedure concorsuali ex lege; j. redazione della pianta organica dell'ente e ricorso alla copertura dell'organico, anche sulla base del piano di reclutamento triennale proposto dal Senato accademico, mediante chiamate di professori di ruolo e ricercatori secondo la normativa vigente; k. affidamento di incarichi di collaborazione professionale tecnico-amministrativa; l. affidamento di incarichi per attivita' di tutorato; m. attivazione dei corsi di studio, nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente; n. modifiche dello statuto, sentito il Senato accademico; o. assunzione del personale non docente anche con qualifica dirigenziale; p. ammontare delle indennita' di carica e dei gettoni di presenza per tutti gli incarichi e le funzioni istituzionali, sentito il Collegio dei revisori; q. approvazione o soppressione di corsi di studio, sentito il Senato accademico e sentite le relative strutture didattiche; r. nomina dei membri del Nucleo di valutazione e del Presidio della qualita' dell'Ateneo; s. approvazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Ateneo secondo le leggi vigenti; t. attivazione di eventuali sedi decentrate, la costituzione di sedi all'estero, nel rispetto delle leggi vigenti; u. nomina del prorettore; v. ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente statuto. 14.2 Il consiglio di amministrazione e' convocato almeno due volte all'anno, ovvero ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita'. |
| Art. 15. Dipartimenti
15.1 L'Ateneo e' organizzato in dipartimenti cui e' demandata la disciplina dell'attivita' didattica e di ricerca, che costituiscono la struttura di riferimento ai fini del conseguimento dei titoli accademici. 15.2 Sono organi dei dipartimenti il direttore; il consiglio di dipartimento; il consiglio di corso di laurea. |
| Art. 16. Direttore di Dipartimento
16.1 Il direttore e' eletto dai professori di ruolo e dai ricercatori universitari anche strutturati presso altri atenei, purche' titolari di contratto di insegnamento, tra i professori di ruolo. 16.2 La seduta per l'elezione del direttore e' presieduta dal docente con la maggiore anzianita' di ruolo di prima fascia del dipartimento. 16.3 Le modalita' di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo. 16.4 Il direttore rappresenta il dipartimento ne promuove e coordina l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento dello stesso. 16.5 Il direttore dura in carica tre anni e puo' essere rieletto per un ulteriore triennio. 16.6 Il direttore convoca e presiede il Consiglio di dipartimento, vigila sulle attivita' didattiche e di ricerca, assume iniziative tese al miglior andamento del dipartimento ed organizza lo svolgimento dei relativi servizi e delle attivita' formative. 16.7 Il direttore partecipa al Senato accademico. |
| Art. 17. Consiglio di Dipartimento
17.1 Il Consiglio di dipartimento e' composto dai professori di ruolo, ricercatori universitari, anche strutturati presso altri atenei, purche' titolari di contratto di insegnamento. 17.2 Le modalita' di funzionamento di ciascun Consiglio di dipartimento sono stabilite dal regolamento di dipartimento, deliberato dal Consiglio. 17.3 Sono compiti del Consiglio di dipartimento: a. la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo del Dipartimento; b. la programmazione e l'organizzazione delle attivita' didattiche, in conformita' alle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del Senato accademico; c. la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio; d. la nomina dei tutor, con preliminare individuazione dei requisiti formali e sostanziali da possedersi, nonche' la programmazione e organizzazione delle attivita' di tutorato, di cui all'art. 13 della legge n. 341/90. |
| Art. 18. Consiglio di corso di laurea
18.1. Il consiglio di corso di laurea e' composto da professori di ruolo, ricercatori universitari, anche strutturati presso altri atenei purche' titolari di contratto di insegnamento, e titolari di contratto d'insegnamento afferenti allo stesso. Ne fanno parte, inoltre, un rappresentante dei tutor e un rappresentante degli studenti, entrambi designati secondo modalita' e termini stabiliti dal regolamento generale di Ateneo. 18.2 Presiede il consiglio di corso di laurea un docente di ruolo, eletto dal Consiglio stesso tra i propri componenti con le procedure previste dal regolamento generale di Ateneo. 18.3 Al consiglio di corso di laurea compete l'approvazione dei piani di studio o stati curriculari individuali rassegnati dagli studenti iscritti. |
| Art. 19. Direttore generale
19.1 Il consiglio di amministrazione delibera le modalita' di selezione del direttore generale secondo quanto previsto dalla normativa vigente Il direttore generale dell'Ateneo e' scelto, su proposta del Presidente, con delibera del consiglio di amministrazione tra persone dotate di esperienza manageriale. |
| Art. 20. Funzioni del direttore generale
20.1 Il direttore generale e' responsabile dell'esecuzione di tutte le attivita' di amministrazione, organizzazione e gestione dell'Ateneo. 20.2 Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del Senato accademico e del consiglio di amministrazione. |
| Art. 21. Collegio dei revisori
21.1. Al Collegio dei revisori dei conti e' affidato il controllo della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo. 21.2 Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi di cui uno con funzione di Presidente e due supplenti. 21.3 Il Collegio e' composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. 21.4 Il Collegio dura in carica tre anni e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo. Il mandato puo' essere rinnovato una sola volta. 21.5 Le modalita' di funzionamento del Collegio sono definite nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' adottato dal consiglio di amministrazione. |
| Art. 22. Nucleo di valutazione
22.1 L'Ateneo adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti. 22.2 L'Ateneo assicura al Nucleo di valutazione interno l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy. 22.3 Il Nucleo di valutazione di ateneo ha il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, la produttivita' della ricerca e della didattica. 22.4 Il Nucleo e' composto da cinque membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. I componenti sono nominati dal rettore su designazione del consiglio di amministrazione, che individua anche il Presidente. Durano in carica tre anni, rinnovabili. 22.5 Il Nucleo di valutazione di Ateneo riferisce con relazione annuale agli organi centrali di governo dell'Ateneo. |
| Art. 23. Presidio della qualita'
23.1 L'Ateneo si dota di una struttura organizzativa di servizio a supporto del processo di certificazione di qualita' della sede e dei corsi di studio, denominata Presidio della qualita'. 23.2 Il Presidio della qualita' e' costituito da un minimo di cinque docenti (interni ed esterni) di cui uno con funzioni di coordinatore designato dal rettore, sentito il Presidente del consiglio di amministrazione ed un segretario amministrativo collegato ad un ufficio di supporto agli organi di controllo. 23.3 Il Presidio della qualita' assume un ruolo centrale nella promozione della cultura della qualita' e nell'Assicurazione di qualita' (AQ) di Ateneo, garantendo il rispetto dei requisiti di assicurazione della Qualita' di cui alla normativa vigente. 23.4 Ai fini della AQ dei corsi di studio, in particolare, organizza e verifica l'aggiornamento delle informazioni contenute nella SUA-CdS di ciascun corso di studio dell'Ateneo; sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attivita' didattiche in conformita' a quanto programmato e dichiarato; regola e verifica le attivita' periodiche di riesame dei corsi di studio; valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche docenti-studenti. 23.5 Ai fini della AQ della ricerca dipartimentale, in particolare, verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento; sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attivita' di ricerca in conformita' a quanto programmato e dichiarato; assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di valutazione. |
| Art. 24. Rinvio
24.1 Per quanto non riportato nel presente statuto si applica il decreto interministeriale del 17 aprile 2003 e la legge n. 240/2010 nonche' la normativa vigente. |
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