Gazzetta n. 269 del 11 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA CULTURA
DECRETO 1 settembre 2021, n. 158
Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


IL MINISTRO DELLA CULTURA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 35-bis, che al comma 1, lettera c), recita: «Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)» e, in particolare, l'articolo 2, comma 197, che recita: «il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002;
Vista la legge di contabilita' e finanza pubblica 31 dicembre 2009, n. 196, e, in particolare, l'articolo 24, comma 5-bis, che recita: «Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e, in particolare, l'articolo 113, rubricato «Incentivi per funzioni tecniche», che al comma 2 recita: «le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche» e, al comma 3, prevede che «L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che, all'articolo 6, comma 3, recita: «Le denominazioni "Ministro della cultura" e "Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo"»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance»;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016 - 2018, firmato il 12 febbraio 2018;
Visto l'Accordo concernente le modalita' e i criteri di erogazione delle risorse di cui al citato articolo 113 del decreto legislativo n. 50 del 2016, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 10 luglio 2019 al fine di coinvolgere le organizzazioni sindacali nella fase ascendente di definizione del regolamento e pervenire a un testo condiviso, individuando in particolare gli intervalli di valori, in termine di percentuale, distinti per i lavori o per i servizi e le forniture;
Ritenuto di dover procedere ai sensi di quanto previsto dal succitato articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 febbraio 2021;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con note prot. 11400 del 16 aprile 2021 e prot. n. 21971 del 27 luglio 2021;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Ai fini del presente regolamento trovano applicazione le definizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato «Codice dei contratti pubblici»).
2. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, le modalita' e i criteri di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche (di seguito denominato «Fondo») destinata all'erogazione degli incentivi al personale del Ministero della cultura (di seguito denominato «Ministero») che svolge le funzioni individuate dall'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
3. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione delle professionalita' interne e all'incremento della produttivita', nonche' al contenimento delle spese tecniche generali.
4. Il presente regolamento non si applica qualora siano in essere contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai dipendenti.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n.
250.
- Si riporta il testo dell'articolo 35-bis, comma 1,
lettera c) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
S.O.:
«Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione
nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli
uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni
direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la
scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 197, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.:
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis).
197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 5-bis,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009, n. 303, S.O.:
«Art. 24 (Integrita', universalita' ed unita' del
bilancio). - (Omissis).
5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro competente, le variazioni di bilancio
occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione
della spesa interessati delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento
di specifici interventi o attivita'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 113, commi da 2 a
5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91,
S.O.:
«Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). -
(Omissis).
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e' previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di
dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei
contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite
convenzioni con le Universita' e gli istituti scolastici
superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di
altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
2.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2021, n. 102:
«Art. 6 (Ministeri della cultura e del turismo). -
(Omissis).
3. Le denominazioni "Ministro della cultura" e
"Ministero della cultura" sostituiscono, ad ogni effetto e
ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i beni e
le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo". Con
riguardo alle funzioni in materia di turismo, le
denominazioni "Ministro del turismo" e "Ministero del
turismo" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti,
rispettivamente, le denominazioni "Ministro per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i
beni e le attivita' culturali e per il turismo".
(Omissis).».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 dicembre 2019, n. 169, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 gennaio 2020, n. 16.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 113, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai dipendenti delle strutture centrali e periferiche del Ministero, con esclusione del personale appartenente all'Area della dirigenza, che per ciascun appalto di lavoro, servizio o fornitura svolge le seguenti attivita':
a) programmazione della spesa per investimenti;
b) valutazione preventiva dei progetti;
c) responsabile unico del procedimento;
d) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
e) direzione dei lavori o, per i contratti di fornitura e servizi, direzione dell'esecuzione;
f) collaudo tecnico amministrativo o verifica di conformita';
g) collaudo statico, ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti;
2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti che collaborano direttamente alle attivita' di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall'articolo 5, nel rispetto di un'equa ripartizione degli incarichi.
3. Le funzioni tecniche di cui al comma 1 che danno titolo alla corresponsione degli incentivi riguardano le attivita' svolte per la realizzazione di lavori e, nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione, per l'acquisizione di servizi e forniture a seguito di contratti affidati mediante procedure di gara.
4. Il presente regolamento si applica anche ai contratti per lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
 
Art. 3

Composizione del Fondo per gli incentivi
per le funzioni tecniche

1. Il Fondo e' costituito da una percentuale pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara dal Ministero per lavori, servizi o forniture. In sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, l'effettiva misura del Fondo da costituire puo' essere rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento, applicando le seguenti percentuali:
a) per i lavori di importi fino a 1 milione di euro: 2 per cento;
b) per i lavori di importi superiori a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria determinate dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici: 1,9 per cento;
c) per i lavori di importi superiori alle soglie di rilevanza comunitaria determinate dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici e fino a 25 milioni di euro: 1,8 per cento;
d) per i lavori di importi superiori a 25 milioni e fino a 50 milioni di euro: 1,7 per cento;
e) per i lavori di importi superiori a 50 milioni di euro: 1,6 per cento;
f) per i servizi e le forniture di importi fino a 500.000 euro: 2 per cento;
g) per i servizi e le forniture di importi superiori a 500.000 euro, per la quota parte fino a 500.000 euro: 2 per cento e per la quota parte superiore a 500.000 euro: 1,5 per cento.
2. Sono escluse dalla base di calcolo dell'incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizioni ed espropri di immobili, nonche' l'IVA.
3. L'importo dell'incentivo non e' soggetto a rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
4. L'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo e' ripartito tra i soggetti indicati dall'articolo 5, con le modalita' e i criteri ivi stabiliti. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Ministero. Le spese di trasferta o missione non sono a carico del Fondo.
5. L'utilizzo del restante 20 per cento delle risorse finanziarie del Fondo e' disciplinato dall'articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti pubblici.
6. Il Fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico nell'ambito delle somme a disposizione della singola procedura di lavori, forniture o servizi. A tal fine, ciascuna struttura ministeriale che opera come stazione appaltante provvede al versamento delle risorse di cui ai commi 4 e 5 in entrata al bilancio dello Stato, sul Capo 29, Capitolo 2584 «Entrate di pertinenza del Ministero della cultura», articolo 23 di nuova istituzione.
7. Il versamento di cui al comma 6 e' effettuato in relazione all'avanzamento dei lavori, utilizzando gli stanziamenti iscritti nelle diverse annualita', nel rispetto della vigente normativa in materia di riassegnazione alla spesa delle somme versate in entrata solo nell'esercizio in cui sono versate, salvo i versamenti disposti nell'ultimo bimestre dell'anno che possono essere riassegnati nell'esercizio successivo.
8. Per la realizzazione di interventi in convenzione con altre pubbliche amministrazioni il Fondo incentivante resta costituito dalla somma delle quote delle prestazioni svolte dal personale del Ministero in nome e per conto della pubblica amministrazione convenzionata. Sono pertanto riconosciuti al personale dipendente esclusivamente i compensi previsti dal presente regolamento. L'insieme degli incentivi non puo' comunque superare la misura del 2 per cento.
9. Nell'ambito degli accordi o convenzioni stipulati con altre pubbliche amministrazioni o con soggetti terzi le strutture ministeriali che operano come stazione appaltante indicano espressamente gli incentivi per funzioni tecniche riconosciuti al personale dipendente del Ministero, ai fini della liquidazione da parte degli uffici competenti. I dati relativi ai compensi e agli incarichi sono comunicati all'Anagrafe delle prestazioni come previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 entro quindici giorni dalla stipula dell'accordo o della convenzione, con il provvedimento di individuazione del personale incaricato.
10. La ripartizione del Fondo avviene, con cadenza semestrale, previa contrattazione collettiva integrativa con le organizzazioni sindacali. Tali accordi sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - ai fini dell'attivazione della procedura prevista dall'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'articolo 35, comma 1,
lettera a), del citato decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50:
«Art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di
calcolo del valore stimato degli appalti). - 1. Ai fini
dell'applicazione del presente codice, le soglie di
rilevanza comunitaria sono:
a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori
e per le concessioni;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 40-bis, comma 2,
del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 40-bis (Controlli in materia di contrattazione
integrativa).
2. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento
autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici e per
gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore
a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti,
corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed
una relazione illustrativa certificate dai competenti
organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi del presente
articolo e dell'articolo 40, comma 3-quinquies. Decorso
tale termine, che puo' essere sospeso in caso di richiesta
di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
(Omissis).».
 
Art. 4

Conferimento degli incarichi e individuazione
del personale per la ripartizione dell'incentivo

1. Gli incarichi relativi alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, sono conferiti con provvedimento del dirigente o del responsabile di servizio preposto alla struttura competente, garantendo la rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, e tenendo conto delle professionalita' presenti all'interno del Ministero.
2. Per ciascun lavoro, servizio o fornitura, il dirigente o il responsabile di servizio della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante nomina il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito denominato «RUP») tra i dipendenti di ruolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del Codice dei contratti pubblici.
3. Nei casi di modifica o revoca dell'incarico di RUP o di qualsiasi altro incarico, consentiti dalla normativa vigente, il dirigente o il responsabile di servizio con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonche' alla causa della modifica o della revoca, stabilisce l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attivita' che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento. Il dirigente o il responsabile di servizio verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonche' il raggiungimento degli obiettivi fissati.
4. Il dirigente o il responsabile di servizio, su proposta del RUP, individua con apposito decreto, il personale incaricato delle funzioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 1, attingendo prioritariamente alle risorse umane del Ministero, tenendo conto:
a) della necessita' di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia di lavoro da realizzare o di servizio e fornitura da acquisire;
b) delle esperienze professionali acquisite;
c) dell'espletamento di attivita' analoghe con risultati positivi;
d) della consequenzialita' e complementarieta' con altri incarichi, eventualmente gia' ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
e) del principio di incentivazione della produttivita', sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.
5. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare l'importo posto a base di gara sulla base del quale e' determinato l'importo dell'incentivo e, su indicazione del RUP, il nominativo dei dipendenti incaricati, i compiti affidati a ciascuno e i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni per ciascun incaricato.
6. Il provvedimento di individuazione degli incarichi per ciascun lavoro, servizio o fornitura e' comunicato dal dirigente o dal responsabile di servizio della struttura ministeriale che opera come stazione appaltante all'Anagrafe delle prestazioni tempestivamente e comunque non oltre quindici giorni dalla emanazione dello stesso.
7. Non possono essere conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. E' fatto obbligo per il dirigente o il responsabile di servizio che conferisce l'incarico o autorizza il dipendente a svolgere prestazioni presso altre pubbliche amministrazioni di accertare preventivamente la insussistenza di carichi pendenti per i reati di cui all'art. 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche mediante ricorso alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Il dirigente o il responsabile di servizio della struttura ministeriale che funge da stazione appaltante, qualora, ai fini della individuazione delle figure professionali necessarie, non possa ricorrere al personale del proprio ufficio, puo' attingere, per il conferimento dell'incarico, ad appositi elenchi predisposti dalla Direzione generale Organizzazione a seguito di interpello ministeriale, previo nulla osta del dirigente della struttura presso cui il dipendente prescelto presta servizio reso sulla base dell'impegno previsto per lo svolgimento dell'incarico.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'articolo 31 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni). - 1. Per
ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
una concessione le stazioni appaltanti individuano,
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di
cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio
relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non
incluse in programmazione, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le
stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e
di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del
procedimento che assume specificamente, in ordine al
singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP
e' nominato con atto formale del soggetto responsabile
dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita'
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui e' nominato; la sostituzione
del RUP individuato nella programmazione di cui
all'articolo 21, comma 1, non comporta modifiche alla
stessa. Laddove sia accertata la carenza nell'organico
della suddetta unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra
gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile
unico del procedimento e' obbligatorio e non puo' essere
rifiutato.
2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o avviso
con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto
di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in
cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara,
nell'invito a presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241,
svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre
disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al
fine della predisposizione del programma triennale dei
lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali,
nonche' al fine della predisposizione di ogni altro atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di
forniture e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione;
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di
qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla copertura
finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle
procedure;
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti,
ritardi nell'attuazione degli interventi;
e) accerta la libera disponibilita' di aree e
immobili necessari;
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati
e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per
l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua
competenza e sorveglia la efficiente gestione economica
dell'intervento;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la
conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle
norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni
contrattuali nelle concessioni.
5. Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio
sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle
modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di
professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente
codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con il
medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma
27-octies, sono determinati, altresi', l'importo massimo e
la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il
RUP puo' coincidere con il progettista, con il direttore
dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la
disposizione transitoria ivi prevista.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e
all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia
presente tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
lavoro da realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in
relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita'
della fornitura o del servizio, che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche, il responsabile unico del procedimento
propone alla stazione appaltante di conferire appositi
incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di
essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,
direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli incarichi che
la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell'attivita' del responsabile unico del procedimento,
vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente
codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di
40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai
sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario
non puo' avvalersi del subappalto, fatta eccezione per
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi,
rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di
elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione
delle relazioni geologiche, nonche' per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma
la responsabilita' esclusiva del progettista.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la
qualita' della progettazione e della programmazione
complessiva, puo', nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla
vigente normativa, istituire una struttura stabile a
supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
della pubblica amministrazione di riferimento. Con la
medesima finalita', nell'ambito della formazione
obbligatoria, organizza attivita' formativa specifica per
tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento
idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in
materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche
amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i
propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i
compiti propri del responsabile del procedimento,
limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto
alla cui osservanza sono tenute.
11. Nel caso in cui l'organico della stazione
appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti
propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP
possono essere affidati, con le procedure previste dal
presente codice, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali
come previsto dall'articolo 24, comma 4, assicurando
comunque il rispetto dei principi di pubblicita' e di
trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento
artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle
disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei
servizi di supporto di cui al presente comma si applicano
le disposizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 24,
comma 7, comprensive di eventuali incarichi di
progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell'unita' organizzativa
competente in relazione all'intervento, individua
preventivamente le modalita' organizzative e gestionali
attraverso le quali garantire il controllo effettivo da
parte della stazione appaltante sull'esecuzione delle
prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del
direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione sul
luogo dell'esecuzione stessa, nonche' verifiche, anche a
sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a tutte le misure
mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia
ambientale, paesaggistica, storico-architettonica,
archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli
enti e dagli organismi competenti. Il documento di
programmazione, corredato dalla successiva relazione su
quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo
strategico nell'ambito del piano della performance
organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente
se ne tiene conto in sede di valutazione dell'indennita' di
risultato. La valutazione di suddetta attivita' di
controllo da parte dei competenti organismi di valutazione
incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui
all'articolo 113.
13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori
aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle
altre formule di partenariato pubblico-privato,
l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del
procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o
soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato
pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di
stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di
propria competenza con i compiti e le funzioni determinate
dalla specificita' e complessita' dei processi di
acquisizione gestiti direttamente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 35-bis del citato
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
«Art. 35-bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione
nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli
uffici). - 1. Coloro che sono stati condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
a) non possono fare parte, anche con compiti di
segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a
pubblici impieghi;
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni
direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse
finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni,
contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di
vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
c) non possono fare parte delle commissioni per la
scelta del contraente per l'affidamento di lavori,
forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari,
nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere.
2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi
e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni
e la nomina dei relativi segretari.».
- Si riporta il testo dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n.
42, S.O.:
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
 
Art. 5

Modalita' e criteri di ripartizione delle risorse
del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche

1. Le modalita' e i criteri di ripartizione del Fondo sono indicati nei commi 2 e 3. L'importo da corrispondere al personale e' ripartito, nei limiti percentuali di cui alle tabelle incluse nei commi 2 e 3.
2. Il 96,5 per cento della quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 4, e' ripartito in favore dei dipendenti da parte del dirigente o del responsabile di servizio competente nella misura determinata ai sensi del comma 6. La misura del beneficio e' determinata tenendo conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonche' dell'entita' e complessita' dell'opera, servizio o fornitura da realizzare, all'interno degli intervalli di valori percentuali di seguito indicati:

===========================================================
|  LAVORI |  Percentuale |
+===============================+=========================+
| RUP |  15-20% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Collaboratori RUP (personale | |
|amministrativo e tecnico di | |
|staff) |  7-15% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Direttore Lavori |  20-25% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Direttori operativi e | |
|collaboratori della direzione | |
|lavori |  10-20% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Collaudatore tecnico | |
|amministrativo e collaboratori |  10-15% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Collaudatore statico e | |
|collaboratori |  10-12% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Incaricato della valutazione | |
|preventiva dei progetti e | |
|collaboratori |  5-8% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Incaricato della | |
|programmazione della spesa per | |
|investimenti e collaboratori |  2-4% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Incaricati della | |
|predisposizione e del controllo| |
|delle procedure di bando e di | |
|esecuzione dei contratti e | |
|collaboratori |  3-5% |
+-------------------------------+-------------------------+
===========================================================
|  SERVIZI E FORNITURE |  Percentuale |
+===============================+=========================+
| RUP |  20-25% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Collaboratori RUP (personale | |
|amministrativo e tecnico di | |
|staff) |  15-25% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Direttori della esecuzione dei| |
|contratti di servizi - | |
|Incaricato o commissione della | |
|verifica di conformita' nei | |
|contratti di forniture |  20-25% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Collaboratori del direttore | |
|dell'esecuzione - collaboratori| |
|dell'incaricato o commissione | |
|della verifica dei contratti di| |
|forniture |  5-15% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Incaricati della | |
|predisposizione e del controllo| |
|delle procedure di bando e | |
|collaboratori |  5-10% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Incaricato della | |
|programmazione della spesa per | |
|investimenti e collaboratori |  5-10% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Collaudatore tecnico | |
|amministrativo e collaboratori |  8-12% |
+-------------------------------+-------------------------+

3. Nei casi in cui le attivita' di programmazione - anche avente carattere straordinario - della spesa per investimenti siano svolte, pro quota, dal personale appartenente ai segretariati regionali, alle direzioni regionali musei e alle strutture centrali del Ministero, il 3,5% del totale delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, e' ripartito tra tale personale, tenendo conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nelle misure percentuali di seguito indicate:

===========================================================
| PROGRAMMAZIONE DELLA SPESA PER| |
| INVESTIMENTI |  Percentuale |
+===============================+=========================+
| Personale appartenente ai | |
|segretariati regionali o alle | |
|direzioni regionali musei |  1,5% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Personale appartenente alle | |
|strutture centrali del | |
|Ministero che esprimono il | |
|parere di competenza |  0,5% |
+-------------------------------+-------------------------+
| Personale appartenente alle | |
|strutture centrali del | |
|Ministero che svolgono | |
|attivita' di programmazione | |
|della spesa per investimenti |  1,5% |
+-------------------------------+-------------------------+

4. Nei casi in cui il personale appartenente, rispettivamente, ai segretariati regionali, alle direzioni regionali musei e alle strutture centrali del Ministero non sia coinvolto nello svolgimento delle attivita' di programmazione - anche avente carattere straordinario - della spesa per investimenti, le quote percentuali spettanti a tali soggetti riportate nella tabella di cui al comma 3 incrementano la percentuale di cui al comma 2.
5. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo stesso e' riconosciuta la percentuale massima prevista per quella funzione. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, o altra figura tecnica, a esso compete una quota non inferiore a un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata integrativa.
6. L'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessita' dei singoli appalti e' demandata alla contrattazione decentrata integrativa. L'articolazione delle percentuali di cui al primo periodo non deve superare il totale delle somme disponibili.
7. In caso di incarico di funzioni tecniche conferito congiuntamente a piu' dipendenti, la ripartizione interna dell'importo da corrispondere e' definita nel decreto di cui all'articolo 4, comma 4, tenendo conto del ruolo, delle responsabilita', della complessita' e della natura delle attivita' da svolgere.
8. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, qualora le strutture ministeriali svolgano i compiti della centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti puo' essere riconosciuta ai dipendenti una quota parte, non superiore a un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo 113. Le modalita' di attribuzione degli incentivi ai destinatari sono stabilite in sede di contrattazione decentrata integrativa.
9. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purche' in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante e' corrisposto proporzionalmente solo per le attivita' espletate e certificate dal RUP.
10. Per gli appalti misti, ai sensi dell'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante scelga di aggiudicare un appalto unico, se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili la quantificazione del fondo avviene pro quota in relazione agli importi posti a base di gara relativi a lavori e a servizi e forniture, applicando per ciascuno di essi la ripartizione percentuale come definita per le singole tipologie di appalto, se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili e' applicata la ripartizione percentuale definita in base all'oggetto principale del contratto in questione. Per gli appalti suddivisi in lotti, la quantificazione del Fondo avviene per singolo lotto.

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'articolo 113, comma 5, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle
premesse.
- Per l'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse;
- Si riporta il testo dell'articolo 28 del citato
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
«Art. 28 (Contratti misti di appalto). - 1. I
contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o
le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad
oggetto due o piu' tipi di prestazioni, sono aggiudicati
secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che
caratterizza l'oggetto principale del contratto in
questione. Nel caso di contratti misti, che consistono in
parte in servizi ai sensi della parte II, titolo VI, capo
II, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti
comprendenti in parte servizi e in parte forniture,
l'oggetto principale e' determinato in base al valore
stimato piu' elevato tra quelli dei rispettivi servizi o
forniture. L'operatore economico che concorre alla
procedura di affidamento di un contratto misto deve
possedere i requisiti di qualificazione e capacita'
prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di
lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.
2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei
settori speciali, aventi per oggetto gli appalti
contemplati nel presente codice e in altri regimi
giuridici, si applicano i commi da 3 a 8.
3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7.
Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente non separabili, si applica il comma 9.
4. Se una parte di un determinato contratto e'
disciplinata dall'articolo 346 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea o dal decreto legislativo
15 novembre 2011, n. 208, si applica l'articolo 160.
5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti
disciplinati dal presente codice nonche' appalti che non
rientrano nell'ambito di applicazione del medesimo codice,
le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le
parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori
scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti
distinte, la decisione che determina quale regime giuridico
si applica a ciascuno di tali appalti distinti e' adottata
in base alle caratteristiche della parte distinta di cui
trattasi.
6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, il
presente decreto si applica, salvo quanto previsto
all'articolo 160, all'appalto misto che ne deriva, a
prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un
diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali
parti sarebbero state altrimenti soggette.
7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi
di appalti di forniture, lavori e servizi nei settori
ordinari e di concessioni, il contratto misto e'
aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente
codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari,
purche' il valore stimato della parte del contratto che
costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni,
calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla
soglia pertinente di cui al medesimo articolo 35.
8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti
nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali, le
norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi 5,
6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12.
9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono
oggettivamente non separabili, il regime giuridico
applicabile e' determinato in base all'oggetto principale
del contratto in questione.
10. Nei settori speciali, nel caso di contratti
destinati a contemplare piu' attivita', gli enti
aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti
distinti per ogni attivita' distinta o di aggiudicare un
appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di
aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il
regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti
distinti e' adottata in base alle caratteristiche
dell'attivita' distinta di cui trattasi. In deroga ai commi
da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti
aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si
applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle
attivita' interessate e' disciplinata dall'articolo 346 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o dal
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica
l'articolo 160. La decisione di aggiudicare un unico
appalto e di aggiudicare piu' appalti distinti non puo'
essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere
l'appalto o gli appalti dall'ambito di applicazione del
presente codice.
11. A un appalto destinato all'esercizio di piu'
attivita' si applicano le disposizioni relative alla
principale attivita' cui e' destinato.
12. Nel caso degli appalti per cui e' oggettivamente
impossibile stabilire a quale attivita' siano
principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono
determinate come segue:
a) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del presente codice che disciplinano gli appalti nei
settori ordinari se una delle attivita' cui e' destinato
l'appalto e' disciplinata dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e
l'altra dalle disposizioni relative all'aggiudicazione
degli appalti;
b) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del presente codice che disciplinano gli appalti se una
delle attivita' cui e' destinato l'appalto e' disciplinata
dalle disposizioni relative all'aggiudicazione degli
appalti e l'altra dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione delle concessioni;
c) l'appalto e' aggiudicato secondo le disposizioni
del presente codice che disciplinano gli appalti nei
settori speciali se una delle attivita' cui e' destinato
l'appalto e' disciplinata dalle disposizioni relative
all'aggiudicazione degli appalti e l'altra non e' soggetta
ne' a tali disposizioni, ne' a quelle relative
all'aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o
alle disposizioni relative all'aggiudicazione delle
concessioni.
12-bis. Nel caso di contratti misti che contengono
elementi di appalti di forniture, lavori e servizi nei
settori speciali e di concessioni, il contratto misto e'
aggiudicato in conformita' con le disposizioni del presente
codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali,
purche' il valore stimato della parte del contratto che
costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni,
calcolato secondo l'articolo 35, sia pari o superiore alla
soglia pertinente di cui all'articolo 35.
13.».
 
Art. 6

Definizione delle modalita'
di erogazione dell'incentivo

1. Predisposti gli atti di programmazione, la struttura centrale o periferica competente avvia la procedura di assegnazione delle risorse stanziate per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture, mediante ordine di accreditamento, ovvero ordine di pagamento, in favore delle stazioni appaltanti.
2. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il dirigente o il responsabile di servizio preposto alla struttura ministeriale che opera come stazione appaltante, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP in cui sono asseverate le specifiche attivita' svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, provvede a versare una quota parte delle risorse di cui al comma 1, pari al 2 per cento o alla diversa percentuale stabilita in sede di contrattazione decentrata dell'importo posto a base di gara, al Conto entrate Ministero Capo 29, Capitolo 2584 «Entrate di pertinenza del Ministero della cultura», articolo 23 all'uopo istituito.
3. La Direzione generale Bilancio del Ministero, accertate le entrate sul predetto capitolo, ne richiede la riassegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze su un apposito piano gestionale dei capitoli di spesa inerenti le competenze fisse e accessorie del personale dei diversi centri di responsabilita' dove prestano servizio i dipendenti destinatari dell'incentivo.
4. Una volta riassegnate le risorse ai sensi del comma 3, la Direzione generale Bilancio del Ministero attribuisce l'80 per cento delle risorse finanziarie del Fondo, mediante apposito piano di riparto, alle strutture ministeriali che svolgono funzione di stazione appaltante, per consentire il pagamento degli incentivi in favore del personale coinvolto nelle attivita' incentivate, tramite l'applicativo «cedolino unico» di NoiPa di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
5. Il 96,5 per cento delle risorse di cui al comma 4 spetta ai dipendenti di cui all'articolo 5, comma 2.
6. Il restante 3,5 per cento delle risorse di cui al comma 4 e' corrisposto al personale di cui all'articolo 5, comma 3, incaricato di svolgere le attivita' di programmazione della spesa per investimenti.
7. Ove le attivita' di programmazione della spesa per investimenti non siano svolte anche dal personale di cui all'articolo 5, comma 3, la percentuale di cui al comma 5 del presente articolo e' incrementata fino a raggiungere il 100 per cento del totale delle risorse di cui al comma 4.
8. In presenza di incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche e' individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle pubbliche amministrazioni che conferiscono gli incarichi sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento secondo le rispettive disposizioni in materia. Il compenso, al lordo degli oneri a carico del Ministero, una volta riconosciuto, e' versato in conto entrata sul pertinente piano gestionale del succitato Capitolo 2584 per essere riassegnato sui capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse e accessorie del personale. Le risorse da destinare al Fondo non possono comunque superare, nel complesso, il limite del 2 per cento.
9. Se l'incentivo per funzioni tecniche e' a carico di soggetti terzi, diversi dalle pubbliche amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
10. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Ministero oppure prive dell'accertamento positivo delle attivita' svolte, nonche' le quote eccedenti i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di trattamento economico, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 113, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, nei limiti e per le finalita' di cui al comma 4 del medesimo articolo 113; la residua quota costituisce economia di bilancio.
11. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno solare al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. Il Ministero effettua adeguate misure di controllo a campione sul rispetto del limite di cui al primo periodo.

Note all'art. 6:
- Per l'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, si vedano le note alle premesse.
- Per l'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'articolo 113, comma 4, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle
premesse.
 
Art. 7

Riduzione dell'incentivo in caso
di incrementi dei tempi o dei costi

1. L'importo da corrispondere ai dipendenti, a valere sulla quota del Fondo, e' ridotto nella misura prevista dal comma 3 in caso di incrementi dei tempi non conformi alle norme del Codice dei contratti pubblici, ai contratti, ai provvedimenti emessi dal dirigente della struttura nel conferimento degli incarichi per l'espletamento delle attivita' incentivate e ai provvedimenti emessi dal RUP. La riduzione di cui al primo periodo si applica quando gli incrementi dei tempi sono determinati da condotte imputabili ai destinatari dell'incentivo.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 e' di competenza del dirigente o del responsabile di servizio che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonche' dell'attivazione del contraddittorio.
3. Nel caso di incrementi dei tempi di cui al comma 1, l'incentivo spettante viene ridotto mediante l'applicazione, da parte del dirigente o del responsabile di servizio della struttura ministeriale, nei confronti dei dipendenti responsabili, di una penale settimanale, pari all'1 per cento dell'importo spettante, fino ad un massimo del 20 per cento di tale importo.
4. Nel caso di incrementi dei tempi di cui al comma 1, tali da determinare l'applicazione di una penale superiore al 20 per cento dell'importo spettante o in mancanza di concreta attivita' da parte del dipendente incaricato, il dirigente o il responsabile di servizio della struttura ministeriale procede alla revoca dell'incarico. La revoca dell'incarico, tempestivamente comunicata all'Anagrafe delle prestazioni, determina la perdita del diritto all'incentivo.
5. Non hanno diritto a percepire l'incentivo i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per il Ministero ovvero incremento dei costi contrattuali. Qualora le violazioni e le responsabilita' del soggetto incaricato non siano tali da configurare la fattispecie di cui al primo periodo, il compenso incentivante e' ridotto mediante l'applicazione di una penale non inferiore al dieci per cento dell'importo spettante e non superiore al trenta per cento del suddetto importo, proporzionata alla gravita' dell'inadempimento.
6. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 5 e' di competenza del dirigente o del responsabile di servizio della struttura ministeriale che ha affidato l'incarico che vi provvede previa comunicazione al personale interessato, ai fini dell'attivazione del contraddittorio.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il dipendente responsabile e' tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di compenso. Ove il dipendente non provveda spontaneamente alla restituzione, il Ministero procede in via giudiziale con aggravio di spese a carico del dipendente e comunque non puo' erogare ulteriori incentivi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.
 
Art. 8

Modifiche e varianti contrattuali

1. In caso di modifiche o varianti dei contratti di appalto in corso di validita', nelle ipotesi previste dall'articolo 106 del Codice dei contratti pubblici, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il Fondo e' riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del Fondo a seguito di variante deve corrispondere a un incremento dell'importo a base di gara sul quale e' stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del 2 per cento di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.
2. La liquidazione degli incentivi, come ricalcolati a seguito dell'incremento del Fondo ai sensi del comma 1, e' effettuata, secondo le aliquote gia' definite, a favore di tutti i soggetti aventi diritto.

Note all'art. 8:
- Per l'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 9

Trasparenza

1. Al fine della verifica dell'applicazione del principio di rotazione degli incarichi e di informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e alle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, ciascuna struttura del Ministero che espleta le funzioni di stazione appaltante provvede alla pubblicazione, sul sito istituzionale, dei risultati del monitoraggio dell'incentivo, indicando gli incarichi e i contratti affidati, il relativo importo a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato e pagato con la denominazione dei destinatari e l'indicazione della ripartizione adottata, nonche' delle eventuali economie prodotte. I dati pubblicati sono costantemente aggiornati.
 
Art. 10

Monitoraggio

1. Il dirigente o il responsabile di servizio della struttura ministeriale che espleta le funzioni di stazione appaltante comunica ai segretariati regionali i nominativi dei dipendenti destinatari degli incentivi e l'elenco degli importi, al fine di verificare che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da amministrazioni diverse, non superino l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
2. A tal fine, i segretariati regionali comunicano ogni sei mesi i dati del monitoraggio alla Direzione generale Bilancio e alla Direzione generale Organizzazione del Ministero, evidenziando anche le eventuali criticita', ai fini di consentire gli adempimenti di competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° settembre 2021

Il Ministro: Franceschini
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 2725