Gazzetta n. 267 del 9 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 23 dicembre 2020
Programma per il reclutamento di giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini». (Decreto n. 929).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio finanziario 2020 destinato al funzionamento delle universita' e dei consorzi interuniversitari;
Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2020 (prot. n. 442), relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario delle universita' per l'anno 2020, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2020, Reg. 1802, e in particolare l'art. 6 con il quale vengono destinati euro 7.000.000 per la prosecuzione del programma denominato «Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini» a favore di giovani studiosi ed esperti italiani e stranieri, in possesso di titolo di dottore di ricerca o equivalente da non piu' di sei anni e impegnati stabilmente all'estero in attivita' di ricerca o didattica da almeno un triennio, finalizzato alla realizzazione di programmi di ricerca autonomamente proposti presso universita' italiane, attraverso la stipula di contratti ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sulla base di criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare l'art. 24 - Ricercatori a tempo determinato:
comma 2, lettera b) e comma 3, lettera b);
comma 4, come modificato dall'art. 5, comma 5-bis, della legge 28 giugno 2019, n. 58: «I contratti di cui al comma 3, lettere a) e b), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e' pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito»;
comma 5: «nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'universita' valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro»;
comma 5-bis: «l'universita', qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto»;
comma 8, secondo periodo: «Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera b), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo e' pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento»;
Ritenuto che per i vincitori del «Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini» il cui trattamento economico onnicomprensivo e' determinato, ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge n. 240 del 2010, in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, sia necessaria l'opzione del regime a tempo pieno per tutta la durata del contratto;
Visto l'art. 29, comma 7, della citata legge n. 240 del 2010, che, modificando l'art. 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, attribuisce al Ministro il potere di identificare, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, i programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, i cui vincitori possono essere destinatari di chiamata diretta per la copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore a tempo determinato da parte delle universita';
Visto l'art. 3, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale 28 dicembre 2015 (prot. n. 963), come integrato dal decreto ministeriale 8 agosto 2016 (prot. n. 635), recante «Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», il quale prevede che i vincitori del Programma per giovani ricercatori «Rita Levi Montalcini», ai fini dell'espletamento del programma, sono inquadrati per chiamata diretta in qualita' di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010;
Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni in merito alle modalita' di presentazione delle domande, alla selezione delle proposte e alla erogazione delle risorse a disposizione ai sensi dell'art. 6 del predetto decreto ministeriale 10 agosto 2020 (prot. n. 442);

Decreta:

Art. 1

1. Il programma per il reclutamento di giovani ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 6 del decreto 10 agosto 2020, prot. n. 442 (FFO 2020), si rivolge a studiosi di ogni nazionalita' in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, che stiano svolgendo all'estero da almeno un triennio, attivita' didattica o di ricerca post dottorale.
2. Possono presentare domanda di partecipazione coloro che sono in possesso di entrambi i seguenti requisiti, a pena di esclusione:
a) abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o equivalente, successivamente al 31 ottobre 2014 ed entro il 31 ottobre 2017. La data di conseguimento del titolo di dottorato corrisponde con il giorno del superamento dell'esame finale come previsto dall'art. 6, comma 3, del regolamento di cui al decreto 30 aprile 1999, n. 224, o con il giorno della discussione pubblica della tesi approvata ai sensi dell'art. 8, comma 6, del regolamento di cui al decreto 8 febbraio 2013, n. 45. Il limite temporale del 31 ottobre 2014 puo' essere anticipato di un periodo pari alla durata degli eventuali periodi di sospensione del corso di dottorato, disposti dall'amministrazione universitaria con provvedimento dell'Ateneo, per maternita' e paternita', per grave e documentata malattia e per servizio nazionale, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del citato decreto n. 224 del 1999 o ai sensi dell'art. 12, comma 6, del decreto n. 45 del 2013 nonche' del regolamento interno di Ateneo dei dottorati di ricerca ex art. 5 del medesimo decreto, fatto comunque salvo che in tal caso il conseguimento del titolo di dottore di ricerca o equivalente non puo' essere anteriore al 30 aprile 2013;
b) risultino, al momento di presentazione della domanda, stabilmente impegnati all'estero da almeno un triennio in attivita' didattica o di ricerca presso qualificate istituzioni universitarie o di ricerca. Con il termine «stabilmente» si fa riferimento a un impegno attivo e continuativo di almeno trenta mesi nell'arco del triennio. I servizi prestati all'estero in ragione di borse di studio o di finanziamenti ottenuti in Italia non sono computabili ai fini della maturazione del triennio di attivita' di ricerca o di didattica svolto all'estero. Nel corso del triennio precedente alla presentazione della domanda, gli studiosi non devono aver ricoperto alcuna posizione (ricercatori a tempo determinato, assegnisti, contrattisti, dottorandi anche iscritti a corsi di dottorato in co-tutela con universita' e centri di ricerca stranieri, titolari di borse di studio) presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato italiano.
 
Art. 2

1. A valere sulle disponibilita' di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 10 agosto 2020 (prot. n. 442), sono banditi trenta posti da ricercatore a tempo determinato in regime di tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
 
Art. 3

1. Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica con riferimento alle universita' che hanno dichiarato la disponibilita' a partecipare al bando, utilizzando l'apposito sito web MUR-CINECA (https://bandomontalcini.cineca.it), entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. La domanda deve contenere tassativamente:
il curriculum vitae dell'interessato;
l'elenco delle pubblicazioni scientifiche;
una pubblicazione realizzata nell'ultimo triennio;
l'autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di stabile permanenza all'estero, con impegno in attivita' didattiche o di ricerca, da almeno un triennio al momento di presentazione della domanda e con interruzioni massime complessive di non oltre sei mesi, unitamente alla dichiarazione di non aver ricoperto alcuna posizione presso enti/istituzioni universitarie e non, nel territorio dello Stato italiano come previsto dall'art. 1, comma 2;
il programma di ricerca, che deve specificare: il contesto in cui la ricerca si inserisce, la metodologia prevista, i risultati che si intendono conseguire e l'articolazione in fasi, i costi della ricerca che devono essere direttamente correlati all'attivita' dello studioso nella sede di svolgimento del contratto;
il nominativo, l'istituzione di appartenenza e l'indirizzo di posta elettronica di due esperti stranieri, o italiani in ruolo presso istituzioni estere, ai quali verranno richieste lettere di presentazione confidenziali;
l'indicazione, in ordine di preferenza, di cinque universita' statali - con eccezione di quelle che hanno dichiarato la propria indisponibilita' ad accogliere ricercatori del presente bando - ivi compresi gli istituti ad ordinamento speciale, presso le quali il candidato intende svolgere l'attivita' di ricerca. L'elenco delle sedi e' portato a conoscenza del comitato di cui all'art. 4 una volta completata la graduatoria finale di merito;
l'autocertificazione, ovvero la certificazione, ai sensi dell'art. 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, degli eventuali periodi di sospensione del dottorato di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto;
la copia del titolo di dottore di ricerca in caso di dottorato conseguito all'estero, corredata dalla documentazione attestante l'equipollenza o l'equivalenza con il predetto titolo ai sensi della normativa vigente. Nel caso di non disponibilita' al momento della presentazione della domanda, tale documentazione dovra' essere prodotta al momento dell'accettazione da parte del candidato vincitore ai sensi dell'art. 4 del presente decreto.
 
Art. 4

1. La selezione delle proposte e' affidata a un comitato composto dal Presidente della Conferenza dei rettori delle universita' italiane e da quattro studiosi di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica dei candidati e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi competenti in materia. La ripartizione per macroarea dei posti disponibili e' effettuata in base alla numerosita' delle domande, alla qualita' dei candidati e alla significativita' dei progetti.
2. Al termine della fase di valutazione il comitato ordina, secondo liste di priorita', una per macroarea, tutte le domande valutate positivamente e propone al Ministero quelle da finanziare in relazione allo stanziamento disponibile.
3. Le liste di priorita' e il risultante elenco dei trenta vincitori sono approvate dal Ministro e pubblicate sul sito del Ministero. Dalla data di pubblicazione, il Ministero prende contatto con i vincitori per l'accettazione che deve avvenire entro quindici giorni. E' possibile, in casi eccezionali e a seguito di apposita richiesta con specifica motivazione, entro il predetto termine di quindici giorni, indicare una sede universitaria diversa dalle cinque precedentemente individuate, in sostituzione della prima sede scelta, nonche' modificare l'ordine di preferenza delle istituzioni universitarie indicate in sede di domanda.
4. Successivamente il Ministero prende contatto con le istituzioni, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato dai candidati selezionati.
5. Queste ultime, entro quarantacinque giorni, devono inviare al Ministero la delibera del consiglio di amministrazione contenente l'impegno alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 e l'attestazione dell'impegno del Dipartimento a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto, ovvero la dichiarazione che non intendono accogliere la richiesta.
6. I vincitori stipulano il contratto e prendono servizio presso l'Ateneo entro gli otto mesi successivi all'assunzione della delibera del consiglio di amministrazione.
7. In caso di mancata accettazione del contratto o mancata presa di servizio da parte del vincitore nei tempi previsti, nonche' in caso di non accettazione da parte di tutte le cinque universita' statali indicate dal vincitore, in ordine di preferenza, lo stesso e' dichiarato decaduto. In tal caso la graduatoria puo' essere utilizzata a scorrimento entro i dodici mesi successivi dalla pubblicazione della stessa sul sito del Ministero.
8. Il Ministero provvede altresi' al finanziamento del costo ritenuto ammissibile per l'esecuzione del programma di ricerca, che non potra' comprendere oneri relativi all'utilizzo di personale esterno.
9. Il contratto stipulato con l'ateneo disciplina l'impegno esclusivo e a tempo pieno del ricercatore presso l'universita' ai sensi della legge n. 240 del 2010. Qualora, nel corso del contratto, il ricercatore risulti vincitore di altri programmi di ricerca, e' necessario un addendum al contratto che, in ogni caso, non potra' comportare incremento della retribuzione ma solo una rimodulazione dell'impegno sul progetto, il quale comunque deve essere almeno pari al 70 per cento dell'impegno complessivo. Tale rimodulazione deve essere comunicata al Ministero che, al termine del triennio, procedera' al recupero delle eventuali somme (quota parte del costo del contratto) rendicontate in altri progetti di ricerca.
 
Art. 5

1. Il Ministero, successivamente alla stipula del contratto, provvede al trasferimento all'universita' dell'intero ammontare dell'importo accordato per l'esecuzione dell'attivita' di ricerca e per la corresponsione del trattamento economico onnicomprensivo, determinato in misura pari al 120 per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno attribuito all'interessato ai sensi dell'art. 24, comma 8, della legge n. 240 del 2010. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il Ministero provvedera' al recupero dell'importo residuo non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario dell'universita'.
 
Art. 6

1. Entro i novanta giorni antecedenti la scadenza di ciascun anno di durata del contratto il ricercatore presenta al Dipartimento dell'universita' presso cui svolge la propria attivita' una dettagliata relazione sull'attivita' di ricerca svolta nel periodo di riferimento e, al termine della durata complessiva del contratto, una relazione finale. La predetta relazione finale, unitamente al parere espresso dal Dipartimento, e' trasmessa al Ministero entro trenta giorni. Al termine del contratto il Dipartimento e' inoltre tenuto a presentare al Ministero il rendiconto finanziario del progetto.
2. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge n. 240 del 2010, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno del contratto l'universita' valuta il titolare del contratto stesso che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della legge n. 240 del 2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e), della medesima legge. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, e' inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformita' agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di Ateneo nell'ambito dei criteri fissati dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344.
3. Ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis, della legge n. 240 del 2010, l'universita', qualora abbia le necessarie risorse nella propria programmazione, nei limiti delle risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente per l'inquadramento nella qualifica di professore associato, ha facolta' di anticipare, dopo il primo anno del contratto di cui al comma 3, lettera b), l'inquadramento di cui al comma 5, previo esito positivo della valutazione. In tali casi la valutazione comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto. In tal caso il Ministero provvedera' al recupero dell'importo residuo non utilizzato a valere sul fondo di finanziamento ordinario dell'universita'.
4. Il Ministero, tenendo conto dei risultati relativi ai precedenti bandi del programma «Rita Levi Montalcini», svolge un'attivita' di monitoraggio sugli esiti del reclutamento di ricercatori ai sensi del presente decreto, nei dodici mesi successivi al termine dei relativi contratti, anche al fine di verificare l'idoneita' dello strumento a perseguire obiettivi di qualita' e attrattivita' del sistema universitario e in previsione dell'adozione dei successivi bandi.
 
Art. 7

1. Per il funzionamento del comitato di cui all'art. 4, non sono previsti oneri a carico del bilancio di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
 
Art. 8

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento UE 679/2016, e' titolare del trattamento dei dati personali forniti dai candidati al «Programma per giovani ricercatori Rita Levi Montalcini» il Ministero dell'universita' e della ricerca - Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio - via Michele Carcani n. 61 - 00153 Roma. Tali dati sono raccolti, per le finalita' di gestione delle proposte presentate dagli studiosi, dai titolari del trattamento, secondo le modalita' previste dal presente decreto, per il tramite del Consorzio CINECA - via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO). Il responsabile del trattamento dei dati personali e' individuato nel Direttore del CINECA.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio per la valutazione dei candidati ai fini dell'individuazione dei trenta soggetti vincitori di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto e per la gestione delle relative procedure.
3. Le predette informazioni sono diffuse esclusivamente nei casi e secondo le modalita' previste dal presente decreto.
4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del regolamento UE 679/2016 nei confronti dei soggetti di cui sopra.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarita' contabile, nonche' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero.
Roma, 23 dicembre 2020

Il Ministro: Manfredi

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 116