Gazzetta n. 266 del 8 novembre 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 28 ottobre 2021 |
Ulteriori disposizioni di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia. (Ordinanza n. 803). |
|
|
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, con la quale e' stato dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 dicembre 2020, n. 732 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2021 con cui lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, e' stato integrato di euro 25.122.462,32 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018; Viste le note del 6 luglio 2021 e del 9 agosto 2021 con cui la Regione Emilia-Romagna ha chiesto di integrare la sopra richiamata ordinanza con le disposizioni relative agli oneri per le prestazioni di lavoro straordinario da riconoscere al personale direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione e nelle attivita' connesse all'emergenza; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna con nota del 30 settembre 2021; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Oneri per prestazioni di lavoro straordinario
1. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 732 del 31 dicembre 2020, opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 maggio 2021. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite. 2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attivita' connesse all'emergenza, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva, ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego per il periodo dal 1° dicembre 2020 al 31 maggio 2021, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di euro 121.825,19, a carico delle risorse stanziate per l'emergenza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 ottobre 2021
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
|
|
|