Gazzetta n. 266 del 8 novembre 2021 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Disposizioni sulle informazioni e i documenti da trasmettere per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate in banche, intermediari ex art. 106 del TUB, IMEL, IP, SGR, SICAV e SICAF.


Con il presente provvedimento si emanano le disposizioni della Banca d'Italia che individuano le informazioni e i documenti da trasmettere per la presentazione dell'istanza di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate in banche, intermediari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del testo unico bancario, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, SGR, SICAV e SICAF.
Le disposizioni realizzano un aggiornamento delle informazioni e dei documenti che devono essere trasmessi alla Banca d'Italia da chi intende acquisire una partecipazione qualificata in uno degli intermediari sopra elencati, in attuazione della normativa europea e nazionale di riferimento e in linea con gli orientamenti delle Autorita' europee. Al contempo, in un'ottica di semplificazione normativa, la disciplina relativa a questi intermediari viene compendiata in un unico testo.
Le disposizioni, che tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica, sono pubblicate sul sito web della Banca d'Italia, unitamente al presente provvedimento, al resoconto della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il provvedimento e le disposizioni saranno anche pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le disposizioni entrano in vigore il 1° aprile 2022 e si applicano alle istanze di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate presentate a partire da questa data.
Dal 1° aprile 2022 sono abrogati: per le parti relative alle informazioni che i partecipanti al capitale sono tenuti a fornire alla Banca d'Italia, il Titolo II, Capitolo 1, della circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 e il provvedimento della Banca d'Italia pubblicato nel Bollettino di vigilanza, n. 8/2002, Parte Prima, Capitolo I; il Titolo II, Capitolo 2, Allegato A e Allegato C, della circolare della Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015; gli Allegati IV.1.2, IV.1.3, IV.1.4, IV.1.5, IV.1.6, IV.1.7, del regolamento della Banca d'Italia sulla gestione collettiva del risparmio adottato con provvedimento del 19 gennaio 2015. Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi con riferimento alle istanze di autorizzazione all'acquisizione di partecipazioni qualificate presentate prima del 1° aprile 2022.
Eventuali rinvii alle disposizioni abrogate si intendono riferiti alle disposizioni emanate con il presente provvedimento.
Roma, 26 ottobre 2021

Il Governatore: Visco
 
Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di
Informazioni e documenti da trasmettere alla Banca
d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una
partecipazione qualificata

Parte di provvedimento in formato grafico