Gazzetta n. 265 del 6 novembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 novembre 2021, n. 153
Attuazione della direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativo alla classificazione dei veicoli, agli obblighi degli utenti del servizio europeo di telepedaggio, alle prescrizioni per i componenti di interoperabilita' e ai criteri minimi di ammissibilita' per gli organismi notificati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, relativo agli obblighi specifici dei fornitori del servizio europeo di telepedaggio, al contenuto minimo della dichiarazione relativa ai settori del servizio europeo di telepedaggio, alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i componenti di interoperabilita' e che abroga la decisione 2009/750/CE;
Vista la direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunita', nel testo sostituito in base alla rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 200/50 del 7 giugno 2004;
Vista la direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione;
Vista la decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31, 32 e 36;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013, e, in particolare, l'articolo 31;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, recante attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilita' elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica (rifusione) che ne dispone l'abrogazione;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante codice dei contratti pubblici;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, recante attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020, e, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato A, n. 8;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A);
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 novembre 2005, recante recepimento della direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 relativa all'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2010, n. 458, recante istituzione dei registri nazionali elettronici dei settori e dei fornitori del Servizio europeo di telepedaggio, pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 29 settembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2017, n. 109, concernente regolamento recante attuazione dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, concernente l'organismo di conciliazione ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione della Commissione 2009/750/CE del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 2021;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 4 agosto 2021 (Rep. Atti n. 113/CU);
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 28 ottobre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e dello sviluppo economico;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le condizioni necessarie per garantire l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio presenti sull'intera rete stradale e autostradale di competenza statale ovvero degli enti territoriali e su altre strutture come tunnel, ponti e traghetti e per agevolare lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli con riferimento a veicoli e proprietari o intestatari di veicoli per i quali si e' verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione europea.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i sistemi di pedaggio stradale, ad eccezione degli articoli da 3 a 20 che non trovano applicazione limitatamente ai sistemi di pedaggio non rientranti nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), e ai sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali. In tali casi l'applicazione delle medesime disposizioni riveste carattere facoltativo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 7.
3. Il presente decreto non si applica alle tariffe di parcheggio.
4. L'obiettivo dell'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale nell'Unione europea e' assicurato tramite un Servizio europeo di telepedaggio (SET), complementare rispetto ai sistemi di telepedaggio nazionali.

N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri) cosi' recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE e' pubblicato nella
G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Il regolamento delegato (UE) 2020/203 della
Commissione, del 28 novembre 2019, relativo alla
classificazione dei veicoli, agli obblighi degli utenti del
servizio europeo di telepedaggio, alle prescrizioni per i
componenti di interoperabilita' e ai criteri minimi di
ammissibilita' per gli organismi notificati e' pubblicato
nella G.U.U.E. 17 febbraio 2020, n. L 43.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della
Commissione, del 28 novembre 2019, relativo agli obblighi
specifici dei fornitori del servizio europeo di
telepedaggio, al contenuto minimo della dichiarazione
relativa ai settori del servizio europeo di telepedaggio,
alle interfacce elettroniche e alle prescrizioni per i
componenti di interoperabilita' e che abroga la decisione
2009/750/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 17 febbraio 2020,
n. L 43.
- La direttiva 2004/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente
l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale
nella Comunita' e' pubblicata e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 aprile 2004, n. L 166.
- La direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente
l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale e
intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di
informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali
nell'Unione e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 marzo 2019, n.
L 91.
- La decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6
ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di
telepedaggio e dei relativi elementi tecnici e' pubblicata
nella G.U.U.E. 13 ottobre 2009, n. L 268.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, S.O.
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale
al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O.
- Il testo degli articoli 31, 32 e 36 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.»
«Art. 32 (Principi e criteri direttivi generali di
delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il
riassetto e la semplificazione normativi con l'indicazione
esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
oggetto di delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
europea non possono prevedere l'introduzione o il
mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli
minimi richiesti dalle direttive stesse, ai sensi
dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie
della sospensione fino a sei mesi e, nei casi piu' gravi,
della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
da provvedimenti dell'amministrazione, nonche' sanzioni
penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale.
Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
cose che servirono o furono destinate a commettere
l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi
decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice penale
e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni. Entro i limiti di pena indicati
nella presente lettera sono previste sanzioni anche
accessorie identiche a quelle eventualmente gia' comminate
dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari
offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
quarto comma, della Costituzione, le sanzioni
amministrative sono determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di
altri atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro atto
modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque
intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i
decreti legislativi individuano, attraverso le piu'
opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri
enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la
celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
che comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei
cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea e non puo' essere previsto in
ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini
italiani.».
«Art. 36 (Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione
dell'Unione europea). - 1. Alle norme dell'Unione europea
non autonomamente applicabili, che modificano modalita'
esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive
gia' recepite nell'ordinamento nazionale, e agli atti di
esecuzione non autonomamente applicabili, adottati dal
Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione europea
in esecuzione di atti dell'Unione europea gia' recepiti o
gia' efficaci nell'ordinamento nazionale, e' data
attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne da' tempestiva comunicazione
al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per
gli affari europei.
1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo
117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di
cui al presente articolo possono essere adottati nelle
materie di competenza legislativa delle regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre
rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare
attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i
provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni
e per le province autonome nelle quali non sia ancora in
vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere
dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della
pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia
dalla data di entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I
provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura
sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole
delle disposizioni in essi contenute.».
- Il testo dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013,
n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
- legge europea 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
20 agosto 2013, n. 194, cosi' recita:
«Art. 31 (Attuazione della decisione 2009/750/CE
della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione
del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi
elementi tecnici. Caso EU Pilot 4176/12/MOVE). - 1. In
attuazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 della
decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre
2009, e al fine di facilitare la mediazione tra gli
esattori di pedaggi con un pedaggio sottoposto situato nel
proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di
telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato contratti o sono
impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori, e'
istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un organismo di conciliazione con l'incarico di
esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un
esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non
discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i
rischi delle parti contrattuali.
2. L'organismo di conciliazione di cui al comma 1 e'
indipendente, nella sua struttura organizzativa e
giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di
pedaggi e dei fornitori del S.E.T.
3. Con successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari
europei e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono
emanate le disposizioni per l'attuazione del presente
articolo, nonche' per l'individuazione della procedura di
mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi
della citata decisione 2009/750/CE.
4. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle
disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.».
- Il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194
(Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla
compatibilita' elettromagnetica, e della direttiva
2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla compatibilita' elettromagnetica (rifusione)
che ne dispone l'abrogazione) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 novembre 2007, n. 261, S.O.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice
dei contratti pubblici) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.
- Il decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128
(Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente
l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di
apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2016, n.
163.
- Il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51
(Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorita'
competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e
perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 2018, n. 119.
- Il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2018, n.
205.
- Il testo dell'articolo 1 e dell'Allegato A della
legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea
2019-2020) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile
2021, n. 97, cosi' recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione
europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo
i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi
di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla
presente legge e tenendo conto delle eccezionali
conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione degli altri atti
dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e
all'allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'esercizio delle deleghe di cui allo stesso comma 1.
Alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle
minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento
della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della
citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del
predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti
legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti
risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

«Allegato A

(articolo 1, comma 1)
1) direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di
alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto
di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine
di recepimento: 1° aprile 2018);
2) direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al
riciclaggio mediante il diritto penale (termine di
recepimento: 3 dicembre 2020);
3) direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della
direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura
di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di
media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle
realta' del mercato (termine di recepimento: 19 settembre
2020);
4) direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio, del 4
dicembre 2018, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di
determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto
di imposizione degli scambi tra Stati membri (termine di
recepimento: 31 dicembre 2019);
5) direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il
codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
21 dicembre 2020);
6) direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione
dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
30 giugno 2021);
7) direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle
autorita' garanti della concorrenza degli Stati membri
poteri di applicazione piu' efficace e che assicura il
corretto funzionamento del mercato interno (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 4 febbraio 2021);
8) direttiva (UE) 2019/520 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 19 marzo 2019, concernente
l'interoperabilita' dei sistemi di telepedaggio stradale e
intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di
informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali
nell'Unione (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 19 ottobre 2021);
9) direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche
commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera
agricola e alimentare (termine di recepimento: 1° maggio
2021);
10) direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta
contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento
diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro
2001/413/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 31
maggio 2021);
11) direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e
di servizi digitali (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 1° luglio 2021);
12) direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati
aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il
regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che
abroga la direttiva 1999/44/CE (Testo rilevante ai fini del
SEE) (termine di recepimento: 1° luglio 2021);
13) direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme
relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti
connessi applicabili a talune trasmissioni online degli
organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di
programmi televisivi e radiofonici e che modifica la
direttiva 93/83/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini
del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
14) direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e
sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che
modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 7 giugno 2021);
15) direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la
direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entita'
esentate, le societa' di partecipazione finanziaria, le
societa' di partecipazione finanziaria mista, la
remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le
misure di conservazione del capitale (Testo rilevante ai
fini del SEE) (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
16) direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la
direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacita' di
assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti
creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva
98/26/CE (termine di recepimento: 28 dicembre 2020);
17) direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di
accessibilita' dei prodotti e dei servizi (Testo rilevante
ai fini del SEE) (termine di recepimento: 28 giugno 2022);
18) direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti
portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle
navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la
direttiva 2000/59/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 28 giugno 2021);
19) direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la
decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto
riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi
terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari
giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione
2009/316/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 28
giugno 2022);
20) direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 3 luglio 2021);
21) direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni
per il mercato interno dell'energia elettrica e che
modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termini di recepimento: 25
ottobre 2020 per l'articolo 70, punto 4), e 31 dicembre
2020 per il resto della direttiva);
22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le
interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia
delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed
esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132
(direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17
luglio 2021);
23) direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura
dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore
pubblico (rifusione) (termine di recepimento: 17 luglio
2021);
24) direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di
strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 1°
agosto 2021);
25) direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di
lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea
(termine di recepimento: 1° agosto 2022);
26) direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che reca disposizioni
per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro
tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o
perseguimento di determinati reati, e che abroga la
decisione 2000/642/GAI del Consiglio (termine di
recepimento: 1° agosto 2021);
27) direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio
tra attivita' professionale e vita familiare per i genitori
e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva
2010/18/UE del Consiglio (termine di recepimento: 2 agosto
2022);
28) direttiva (UE) 2019/1159 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della
direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare e che abroga la direttiva
2005/45/CE riguardante il reciproco riconoscimento dei
certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di
mare (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di
recepimento: 2 agosto 2021);
29) direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le
direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la
distribuzione transfrontaliera degli organismi di
investimento collettivo (Testo rilevante ai fini del SEE)
(termine di recepimento: 2 agosto 2021);
30) direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la
direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli
puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
(Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:
2 agosto 2021);
31) direttiva (UE) 2019/1936 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, che modifica la
direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle
infrastrutture stradali (termine di recepimento: 17
dicembre 2021);
32) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la
protezione delle persone che segnalano violazioni del
diritto dell'Unione (termine di recepimento: 17 dicembre
2021);
33) direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio, del 21
novembre 2019, che modifica la direttiva 2006/112/CE del
Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le
disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a
talune cessioni nazionali di beni (termine di recepimento:
31 dicembre 2020);
34) direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla
vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e
recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE,
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (termini di
recepimento: 26 marzo 2020, limitatamente all'articolo 64,
punto 5, e 26 giugno 2021 per il resto della direttiva);
35) direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione
di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle
obbligazioni garantite e che modifica la direttiva
2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (termine di
recepimento: 8 luglio 2021);
36) direttiva (UE) 2019/2235 del Consiglio, del 16
dicembre 2019, recante modifica della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e
della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale
delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa
nell'ambito dell'Unione (termine di recepimento: 30 giugno
2022);
37) direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19
dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle
accise (rifusione) (termine di recepimento: 31 dicembre
2021);
38) direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, del 18
febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE per
quanto riguarda l'introduzione di taluni obblighi per i
prestatori di servizi di pagamento (termine di recepimento:
31 dicembre 2023);
39) direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18
febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
per quanto riguarda il regime speciale per le piccole
imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto
riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di
informazioni allo scopo di verificare la corretta
applicazione del regime speciale per le piccole imprese
(termine di recepimento: 31 dicembre 2024).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A) e' pubblicato Gazzetta Ufficiale
20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
22 maggio 2017, n. 109 (Regolamento recante attuazione
dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97,
concernente l'Organismo di conciliazione ai sensi degli
articoli 10 e 11 della decisione della Commissione
2009/750/CE del 6 ottobre 2009 sulla definizione del
servizio europeo di telepedaggio) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2017, n. 165.
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle
attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto
1997, n. 202, cosi' recita:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
 
Allegato I

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato II

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato IV

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «servizio europeo di telepedaggio (SET)»: il servizio di pedaggio fornito in esecuzione di un contratto in uno o piu' settori del SET da un fornitore del SET a un utente del SET;
b) «servizio di pedaggio»: il servizio che consente agli utenti di utilizzare un veicolo in uno o piu' settori del SET in esecuzione di un unico contratto e, se necessario, con un'apparecchiatura di bordo, e che include:
1) se necessario, la fornitura agli utenti di apparecchiature di bordo personalizzate e il mantenimento della loro funzionalita';
2) la garanzia che all'esattore di pedaggi sia corrisposto il pedaggio dovuto dall'utente;
3) la fornitura all'utente di mezzi con cui effettuare il pagamento o l'accettazione di quelli gia' esistenti;
4) la riscossione del pedaggio dall'utente;
5) la gestione dei rapporti di clientela con l'utente;
6) l'attuazione e il rispetto delle politiche in materia di sicurezza e riservatezza applicabili ai sistemi di pedaggio stradale;
c) «fornitore di servizi di pedaggio»: un soggetto giuridico che fornisce servizi di pedaggio in uno o piu' settori del SET per una o piu' classi di veicoli;
d) «esattore di pedaggi»: un soggetto pubblico o privato che riscuote pedaggi per la circolazione di veicoli in un settore del SET;
e) «esattore di pedaggi designato»: un soggetto pubblico o privato individuato come esattore di pedaggi di un futuro settore del SET;
f) «fornitore del SET»: un soggetto che, in esecuzione di contratti distinti, concede l'accesso al SET a un utente del SET, trasferisce i pedaggi al pertinente esattore di pedaggi ed e' registrato nello Stato membro in cui ha sede legale;
g) «utente del SET»: una persona fisica o giuridica che ha sottoscritto un contratto con un fornitore del SET per avere accesso al SET;
h) «settore del SET»: una strada, una rete stradale o strutture, come ponti o tunnel, o traghetti, per le quali e' riscosso un pedaggio utilizzando un sistema di telepedaggio stradale;
i) «sistema conforme al SET»: l'insieme degli elementi di un sistema di telepedaggio che sono specificamente necessari per l'integrazione dei fornitori del SET nel sistema e per il funzionamento del SET;
l) «sistema di telepedaggio stradale»: un sistema di riscossione dei pedaggi in cui e' previsto l'obbligo per l'utente di pagare il pedaggio esclusivamente in correlazione al rilevamento automatico della presenza del veicolo in un determinato luogo attraverso la comunicazione remota con l'apparecchiatura di bordo all'interno del veicolo o il riconoscimento automatico delle targhe;
m) «apparecchiatura di bordo»: l'insieme completo dei componenti hardware e software da utilizzare nel quadro del servizio di pedaggio, installato o trasportato a bordo di un veicolo per raccogliere, memorizzare, trattare e ricevere o trasmettere dati a distanza, sia essa costituita da un dispositivo distinto oppure integrata nel veicolo;
n) «fornitore di servizi principale»: un fornitore di servizi di pedaggio con obblighi specifici, quale l'obbligo di sottoscrivere contratti con tutti gli utenti interessati, o con diritti specifici, quale una particolare remunerazione o un contratto a lungo termine garantito, diversi dai diritti e dagli obblighi di altri fornitori di servizi;
o) «componente di interoperabilita'»: qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti, sottoinsieme o insieme completo di materiali incorporati o destinati a essere incorporati nel SET, da cui dipende direttamente o indirettamente l'interoperabilita' del servizio, compresi oggetti tangibili e intangibili quali, a titolo esemplificativo, il software;
p) «idoneita' all'uso»: la capacita' di un componente di interoperabilita' di conseguire e mantenere una prestazione specifica quando e' in funzione, integrata in maniera rappresentativa nel SET in relazione al sistema di un esattore di pedaggi;
q) «dati contestuali di pedaggio»: le informazioni definite dall'esattore di pedaggi competente necessarie per stabilire il pedaggio dovuto per far circolare un veicolo in un particolare settore sottoposto a pedaggio e concludere la transazione di pedaggio;
r) «rapporto di pedaggio»: attestazione di conferma a un esattore di pedaggi della presenza di un veicolo in un settore del SET in un formato concordato tra il fornitore del servizio di pedaggio e l'esattore di pedaggi;
s) «parametri di classificazione dei veicoli»: informazioni relative ai veicoli secondo le quali si calcolano i pedaggi sulla base dei dati contestuali di pedaggio;
t) «back-office»: il sistema elettronico centrale usato dall'esattore di pedaggi, da un gruppo di esattori di pedaggi che ha creato un hub di interoperabilita' o da un fornitore del SET per raccogliere, trattare e inviare informazioni nel quadro di un sistema di telepedaggio stradale;
u) «sistema modificato sostanzialmente»: un sistema esistente di telepedaggio stradale che e' o e' stato oggetto di un cambiamento che impone ai fornitori del SET di apportare modifiche ai componenti di interoperabilita' in uso, come riprogrammare o adattare le interfacce del loro back-office, in misura tale da richiedere un riaccreditamento;
v) «accreditamento»: il processo definito e gestito dall'esattore di pedaggi cui deve essere sottoposto un fornitore del SET prima di essere autorizzato a fornire il SET in un settore del SET;
z) «pedaggio» o «pedaggio stradale»: corrispettivo dovuto dall'utente della strada per circolare su una determinata strada, una rete stradale, su infrastrutture come ponti e tunnel, o traghetti;
aa) «mancato pagamento di un pedaggio stradale»: un'infrazione consistente nella mancata corresponsione di un pedaggio stradale da parte di un utente della strada in uno Stato membro, come definita dalle pertinenti disposizioni nazionali di tale Stato membro;
bb) «Stato membro di immatricolazione»: lo Stato membro in cui e' immatricolato il veicolo soggetto al pagamento del pedaggio stradale;
cc) «punto di contatto nazionale»: la Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, designata ai sensi dell'articolo 21 per lo scambio transfrontaliero dei dati di immatricolazione dei veicoli;
dd) «ricerca automatizzata»: una procedura di accesso online per la consultazione delle banche dati degli Stati membri;
ee) «veicolo»: un veicolo a motore o un insieme di autoarticolati adibito o destinato al trasporto su strada di passeggeri o di merci;
ff) «intestatario del veicolo»: la persona a nome della quale e' immatricolato il veicolo, quale definita nella normativa nazionale dello Stato membro di immatricolazione;
gg) «veicolo pesante»: un veicolo avente una massa massima ammissibile superiore a 3,5 tonnellate;
hh) «veicolo leggero»: un veicolo avente una massa massima ammissibile non superiore a 3,5 tonnellate;
ii) «sistemi di pedaggio piccoli e strettamente locali»: sistemi di pedaggio operati da soggetti pubblici o privati su infrastrutture diverse dalla rete stradale di interesse nazionale e dalla rete autostradale.
 
Art. 3

Soluzioni tecnologiche

1. Tutti i nuovi sistemi di telepedaggio stradale, che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo, messi in servizio, a decorrere dal 19 ottobre 2021, per effettuare le operazioni di pagamento elettronico dei pedaggi, si basano sull'uso di almeno una delle seguenti tecnologie:
a) posizionamento satellitare;
b) tecnologie di comunicazione radiomobile GSM, UMTS, LTE, 5G New Radio (ETSI TR 121 900 V16. 4.0);
c) tecnologia a microonde a 5,8 GHz.
2. I sistemi di telepedaggio stradale esistenti, che richiedono l'installazione o l'uso di apparecchiature di bordo e utilizzano tecnologie diverse da quelle indicate nel comma 1, si conformano alle prescrizioni di cui al medesimo comma 1, qualora siano apportati miglioramenti tecnologici sostanziali.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i fornitori del SET rendono disponibili agli utenti apparecchiature di bordo idonee all'uso, interoperabili e in grado di comunicare con i sistemi di telepedaggio stradale in uso, utilizzando le tecnologie di cui al comma 1. Per le finalita' di cui al primo periodo, a decorrere dal 19 ottobre 2021, le apparecchiature di bordo che utilizzano tecnologie di posizionamento satellitare immesse sul mercato devono essere compatibili con i servizi di posizionamento forniti dai sistemi Galileo ed EGNOS (Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria).
4. L'apparecchiatura di bordo puo' utilizzare hardware e software propri, elementi di altri hardware e software gia' presenti nel veicolo, o entrambi. Ai fini della comunicazione con altri sistemi hardware presenti nel veicolo, l'apparecchiatura di bordo puo' utilizzare tecnologie diverse da quelle di cui al comma 1, solo se sono garantite la sicurezza, la qualita' del servizio e la riservatezza. L'apparecchiatura di bordo del SET puo' facilitare la fruizione di servizi diversi dal pedaggio, solo se il funzionamento di tali servizi non interferisce con i servizi di pedaggio nei settori del SET.
5. Fino al 31 dicembre 2027, i fornitori del SET possono fornire agli utenti di veicoli leggeri un'apparecchiatura di bordo compatibile soltanto con la tecnologia microonde a 5,8 GHz da utilizzare nei settori del SET che non richiedono tecnologie di posizionamento satellitare o di comunicazione mobile.
 
Art. 4

Registrazione dei fornitori del SET

1. I soggetti con sede legale nel territorio nazionale, ai fini dell'iscrizione nel registro dei fornitori del SET, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a) certificazione EN ISO 9001 o una certificazione equivalente;
b) apparecchiature tecniche e dichiarazione CE o certificato che attesta la conformita' dei componenti di interoperabilita' alle specifiche di cui all'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019;
c) competenza nella fornitura di servizi di telepedaggio o in altri settori pertinenti;
d) adeguata capacita' finanziaria;
e) sussistenza di un piano per la gestione globale dei rischi sottoposto a verifica almeno ogni due anni;
f) esistenza dei requisiti di onorabilita' di cui al comma 2.
2. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei fornitori del SET, i soggetti di cui al comma 1 presentano apposita domanda alla competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, fornendo la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di cui al comma 1. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di onorabilita', il richiedente rende, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, una dichiarazione da cui risulta di:
a) non essere destinatario di comunicazione interdittiva antimafia o di informazione interdittiva antimafia, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
b) non essere destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
c) non essere sottoposto a liquidazione giudiziale, a procedura fallimentare, di concordato fallimentare, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo, ne' a procedimenti finalizzati alla dichiarazione di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di dichiarazione giudiziale ovvero di ammissione alle procedure di concordato fallimentare o di concordato preventivo;
d) non versare in una delle condizioni di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
e) aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali.
3. Fermo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici nazionali di cui all'articolo 19 del presente decreto, verificata l'esistenza dei requisiti per l'iscrizione nel registro dei fornitori del SET, adotta il relativo provvedimento entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione della domanda e procede all'inserimento dei dati del fornitore nel registro di pertinenza. In caso di esito negativo dell'istruttoria, entro il medesimo termine di cui al primo periodo e' adottato il provvedimento di rigetto.
4. Ai fini dell'inserimento dei dati nel registro, il fornitore del SET trasmette all'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici nazionali i propri dati secondo la modulistica di cui all'allegato II del presente decreto.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE)
2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, si veda
nelle note alle premesse.
- Il testo degli articoli 46 e 47 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
cosi' recita:
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R)»
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, si veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 9 del citato decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231, cosi' recita:
«Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. Le sanzioni
per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la confisca;
d) la pubblicazione della sentenza.
2. Le sanzioni interdittive sono:
a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita';
b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni,
licenze o concessioni funzionali alla commissione
dell'illecito;
c) il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di
un pubblico servizio;
d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti,
contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli gia'
concessi;
e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.».
- Il testo dell'articolo 80 del citato decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, cosi' recita:
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. Costituisce
motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6,
per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli
articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme
di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. Costituisce altresi' motivo di esclusione la
sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma
3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto
previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
Resta fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 34-bis,
commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la
sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o
del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice; dei
membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri
di rappresentanza, di direzione o di controllo, del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa' con un numero
di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro
tipo di societa' o consorzio. In ogni caso l'esclusione e
il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va
disposta e il divieto non si applica quando il reato e'
stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la
riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale ovvero quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non piu'
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva
(DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Un operatore economico puo' essere escluso
dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la
stazione appaltante e' a conoscenza e puo' adeguatamente
dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali non definitivamente accertati
qualora tale mancato pagamento costituisca una grave
violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del
quarto periodo. Il presente comma non si applica quando
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito
tributario o previdenziale sia comunque integralmente
estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si
siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla
partecipazione alla procedura d'appalto un operatore
economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita
a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105,
comma 6, qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con
qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni
debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi di cui
all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico sia stato sottoposto a
fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un
procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo
110 del presente codice e dall'articolo 186-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati
che l'operatore economico si e' reso colpevole di gravi
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita';
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di
influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a
fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato
significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante
motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla
violazione e alla gravita' della stessa;
c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave
inadempimento nei confronti di uno o piu' subappaltatori,
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
d) la partecipazione dell'operatore economico
determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo
67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l'operatore economico che presenti nella
procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il
motivo di esclusione perdura fino a quando opera
l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per
il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di
intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge
19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno
decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e
va comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del
medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e
629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non
risulti aver denunciato i fatti all'autorita' giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza
di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,
unitamente alle generalita' del soggetto che ha omesso la
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della
comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento,
in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore
economico in qualunque momento della procedura, qualora
risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti
compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una
delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si
trovi in una delle situazioni di cui al comma 1,
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva
abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato, o al
comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di
essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di
cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non
e' escluso della procedura d'appalto; viceversa
dell'esclusione viene data motivata comunicazione
all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza
definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto
non puo' avvalersi della possibilita' prevista dai commi 7
e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale
sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non
fissa la durata della pena accessoria della incapacita' di
contrattare con la pubblica amministrazione, la durata
della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione
e':
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue
di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi
dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale,
salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi
dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo
317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia
intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di
cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta
riabilitazione.
10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma
10, se la pena principale ha una durata inferiore,
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la
durata della esclusione e' pari alla durata della pena
principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della
esclusione e' pari a tre anni, decorrenti dalla data di
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione
ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di
passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente
alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve
tenere conto di tale fatto ai fini della propria
valutazione circa la sussistenza del presupposto per
escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore
economico che l'abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente
articolo non si applicano alle aziende o societa'
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo
12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a
quelle riferite al periodo precedente al predetto
affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne da'
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state
rese con dolo o colpa grave in considerazione della
rilevanza o della gravita' dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara
e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino
a due anni, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata e
perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice,
puo' precisare, al fine di garantire omogeneita' di prassi
da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova
considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze
di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali
carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di
appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5,
lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non
possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo.».
- Per i riferimenti normativi della legge 7 agosto
1990, n. 241, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 5

Diritti e obblighi dei fornitori del SET

1. I fornitori del SET, registrati nel registro elettronico nazionale di cui all'articolo 19, sono tenuti a concludere contratti di SET, riguardo a tutti i settori del SET, sul territorio di almeno quattro Stati membri dell'Unione europea entro trentasei mesi dalla loro registrazione, ai sensi dell'articolo 4. Detti fornitori sono altresi' tenuti a concludere contratti riguardo a tutti i settori del SET in un dato Stato membro entro ventiquattro mesi dalla conclusione del primo contratto nel medesimo Stato membro, a esclusione dei settori del SET in cui gli esattori di pedaggi competenti non si conformano alle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 4.
2. I fornitori del SET, una volta conclusi i relativi contratti, sono tenuti a mantenere in ogni momento la disponibilita' del servizio di tutti i settori del SET. Il fornitore del SET che non e' in grado di assicurare la disponibilita' del servizio di un settore del SET, a causa della mancata osservanza delle disposizioni del presente decreto da parte dell'esattore di pedaggi competente, comunica al medesimo esattore l'impossibilita' di fornire il servizio, indicando le disposizioni del presente decreto non applicate e informandone contestualmente l'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici nazionali di cui all'articolo 19. L'esattore di pedaggi competente e' tenuto ad ottemperare alle prescrizioni indicate conformandosi alle pertinenti disposizioni del presente decreto per consentire al fornitore di ristabilire la disponibilita' del servizio nel settore interessato.
3. I fornitori del SET sono tenuti a pubblicare, nell'ambito del registro elettronico di cui all'articolo 19, con le modalita' ivi previste, informazioni sulla copertura dei rispettivi settori del SET e su eventuali modifiche della stessa, nonche', entro un mese dalla registrazione, piani dettagliati concernenti l'eventuale estensione del servizio a nuovi settori del SET, con gli aggiornamenti annuali.
4. I fornitori del SET registrati, o che forniscono il SET nel territorio nazionale, procurano agli utenti un'apparecchiatura di bordo che soddisfa i requisiti del presente decreto, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, nonche' del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
5. I fornitori del SET che forniscono il SET nel territorio nazionale indicano, in appositi elenchi relativi ai contratti di SET stipulati con gli utenti, le apparecchiature di bordo non valide in quanto non rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa vigente. Tali elenchi sono gestiti nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonche' al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
6. I fornitori del SET rendono pubbliche le loro politiche contrattuali nei confronti degli utenti.
7. Fermi restando gli obblighi specifici di cui all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, i fornitori del SET, che operano nel territorio nazionale, forniscono agli esattori di pedaggi le informazioni necessarie per calcolare e applicare il pedaggio ai veicoli degli utenti, ovvero forniscono agli esattori di pedaggi tutte le informazioni necessarie per consentire loro di verificare il calcolo del pedaggio applicato dai fornitori del SET ai veicoli degli utenti.
8. I fornitori del SET, che operano nel territorio nazionale, collaborano con gli esattori di pedaggi al fine di identificare i presunti trasgressori dell'obbligo di pagamento del pedaggio stradale. In caso di presunto mancato pagamento di un pedaggio stradale relativo al transito di un veicolo, l'esattore di pedaggi ottiene, a richiesta, dal fornitore del SET i dati relativi al veicolo medesimo, con l'indicazione dei dati del proprietario o intestatario, cliente del fornitore del SET. Tali dati sono resi immediatamente disponibili dal fornitore del SET. L'esattore di pedaggi ha l'obbligo di non comunicare tali dati ad altro fornitore di servizi di pedaggio. Se l'esattore di pedaggi e' integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati sono utilizzati esclusivamente allo scopo di identificare presunti trasgressori o in conformita' all'articolo 25, comma 5.
9. Un esattore di pedaggi competente per un settore del SET nel territorio nazionale ottiene, a richiesta, da un fornitore del SET i dati relativi a tutti i veicoli di cui sono proprietari o intestatari clienti del fornitore e che in un dato periodo sono transitati nel settore del SET per il quale l'esattore di pedaggi e' competente, nonche' i dati relativi ai proprietari o agli intestatari di tali veicoli, a condizione che l'esattore di pedaggi necessiti di tali dati per ottemperare ai propri obblighi nei confronti delle autorita' fiscali. Il fornitore del SET trasmette i dati richiesti entro due giorni dal ricevimento della richiesta. L'esattore di pedaggi non deve comunicare i dati in questione ad alcun altro fornitore di servizi di pedaggio. Se l'esattore di pedaggi e' integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati sono utilizzati esclusivamente allo scopo di consentire all'esattore di pedaggi di ottemperare ai propri obblighi nei confronti delle autorita' fiscali.
10. I dati forniti dai fornitori del SET agli esattori di pedaggi sono trattati in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonche' al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Note all'art. 5:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 194, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
22 giugno 2016, n. 128, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (CE) n. 2016/679/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE)
n. 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019 si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 6

Diritti e obblighi degli esattori di pedaggi

1. Se un settore del SET non e' conforme alle condizioni tecniche e procedurali di interoperabilita' del medesimo SET secondo le disposizioni di cui al presente decreto, la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili invita l'esattore di pedaggi competente, previo confronto con le parti interessate, ad adottare le misure correttive necessarie a garantire l'interoperabilita' del SET con il sistema di pedaggio, assegnando un congruo termine per l'adozione di dette misure correttive.
2. Gli esattori di pedaggio competenti per i settori del SET iscritti nel registro dei settori del SET di cui all'articolo 19 elaborano e gestiscono, relativamente al rispettivo settore, la dichiarazione di cui al medesimo articolo 19, comma 1, lettera a), numero 4), che stabilisce le condizioni generali di accesso dei fornitori del SET ai settori del SET. Quando e' individuato un nuovo sistema di telepedaggio stradale sul territorio nazionale, l'esattore di pedaggi designato responsabile del sistema trasmette all'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici, ai fini della pubblicazione sul registro elettronico nazionale dei settori del SET, la dichiarazione relativa al settore del SET con congruo preavviso per consentire l'accreditamento dei fornitori del SET interessati almeno un mese prima dell'entrata in operativita' del nuovo sistema, tenendo debitamente conto della durata del processo di valutazione della conformita' alle specifiche e dell'idoneita' all'uso dei componenti di interoperabilita' come definite all'articolo 14, comma 1. Se un sistema di telepedaggio stradale nell'ambito del territorio nazionale e' modificato sostanzialmente, l'esattore di pedaggi responsabile del sistema e' tenuto a comunicare all'ufficio responsabile della tenuta dei registri elettronici, ai fini della pubblicazione, la dichiarazione aggiornata relativa ai settori del SET di sua competenza con congruo preavviso per consentire ai fornitori del SET gia' accreditati di adeguare i loro componenti di interoperabilita' ai nuovi requisiti e ottenere nuovamente l'accreditamento almeno un mese prima dell'avvio operativo del sistema modificato, tenendo conto della durata del processo di valutazione della conformita' alle specifiche e dell'idoneita' all'uso dei componenti di interoperabilita' di cui all'articolo 14, comma 1.
3. La dichiarazione relativa ai settori del SET di cui al comma 2 contiene almeno gli elementi elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, ed e' conforme ai requisiti stabiliti in tale allegato.
4. Gli esattori di pedaggi competenti per settori del SET nel territorio nazionale sono tenuti ad accettare, nel rispetto dei principi di parita' di trattamento e di non discriminazione, qualsiasi fornitore del SET che richieda di fornire il servizio in tali settori del SET. L'accettazione di un fornitore del SET in un settore del SET e' subordinata al rispetto, da parte del medesimo fornitore, degli obblighi e delle condizioni generali stabiliti nella dichiarazione relativa ai settori del SET. Gli esattori di pedaggi non impongono ai fornitori del SET di utilizzare soluzioni o processi tecnici specifici che ostacolino l'interoperabilita' dei componenti di interoperabilita' di un fornitore del SET con sistemi di telepedaggio stradale in altri settori del SET. Se un esattore di pedaggi e un fornitore del SET non riescono a raggiungere un accordo, puo' essere interpellato l'organismo di conciliazione di cui all'articolo 11.
5. I contratti tra l'esattore di pedaggi e il fornitore del SET, relativi alla fornitura del SET nel territorio nazionale, consentono il rilascio della fattura per il pedaggio all'utente del SET direttamente da parte del fornitore del SET, anche in nome e per conto dell'esattore.
6. Il pedaggio applicato dagli esattori di pedaggi agli utenti del SET non deve superare il corrispondente pedaggio nazionale o locale, fatta salva la possibilita' di prevedere sconti o riduzioni per promuovere l'uso del telepedaggio. Tutti gli sconti o le riduzioni, operati in modo non discriminatorio a tutti i clienti, sono pubblicati nei registri di cui all'articolo 19.
7. Gli esattori di pedaggi accettano, nei settori del SET di competenza, qualsiasi apparecchiatura di bordo operativa dei fornitori del SET, con i quali hanno un contratto, purche' certificata secondo la procedura di cui all'articolo 14 e che non figura nell'elenco delle apparecchiature di bordo non valide di cui all'articolo 5, comma 5.
8. In caso di disfunzione del SET imputabile all'esattore di pedaggi, quest'ultimo fornisce una modalita' degradata di servizio che consente comunque il passaggio dei veicoli dotati di apparecchiatura di cui al comma 7 in condizioni di sicurezza.
9. Gli esattori di pedaggi collaborano in maniera non discriminatoria con i fornitori del SET, o i produttori, o gli organismi notificati, allo scopo di valutare l'idoneita' all'uso dei componenti di interoperabilita' nei settori del SET di loro competenza.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE)
2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 7

Remunerazione

1. I fornitori del SET hanno diritto a una remunerazione da parte dell'esattore di pedaggi.
2. La metodologia per la definizione della remunerazione dei fornitori del SET deve essere trasparente, non discriminatoria e identica per tutti i fornitori del SET accreditati ad un determinato settore del SET e deve essere pubblicata, fra le condizioni commerciali, nella dichiarazione relativa ai settori del SET.
3. Nei settori del SET con un fornitore di servizi principale, la metodologia per il calcolo della remunerazione dei fornitori del SET riproduce la struttura della remunerazione per servizi analoghi prestati dal fornitore di servizi principale. L'importo della remunerazione dei fornitori del SET puo' differire dalla remunerazione del fornitore di servizi principale, se cio' e' giustificato:
a) dal costo di specifici requisiti e obblighi del fornitore di servizi principale e non dei fornitori del SET;
b) dalla necessita' di detrarre, dalla remunerazione dei fornitori del SET, gli oneri fissi imposti dall'esattore di pedaggi sulla base dei costi da questo sostenuti per fornire, gestire e tenere aggiornato un sistema conforme al SET nel settore di propria competenza, compresi i costi di accreditamento, se tali costi non sono compresi nel pedaggio.
 
Art. 8

Pedaggi

1. Fermo restando quanto previsto in ordine alla classificazione dei veicoli dall'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, se ai fini della determinazione del regime tariffario applicabile a un determinato veicolo, risulta una discrepanza tra la classificazione dei veicoli usata dal fornitore del SET e quella applicata dall'esattore di pedaggi, prevale la classificazione di quest'ultimo, qualora non ne venga dimostrata l'erroneita'.
2. L'esattore di pedaggi ha il diritto di richiedere a un fornitore del SET il pagamento del pedaggio a fronte di comprovati rapporti di pedaggio e a fronte di circostanziata mancanza di rapporti di pedaggio relativi al conto di qualsiasi utente gestito dal fornitore del SET.
3. Se un fornitore del SET ha inviato a un esattore di pedaggi un elenco di apparecchiature di bordo non valide, di cui all'articolo 5, comma 5, il fornitore medesimo non puo' essere considerato responsabile di eventuali ulteriori pedaggi dovuti mediante l'uso di tali apparecchiature. Il numero di voci presenti nell'elenco di tali apparecchiature, il formato dell'elenco e la frequenza con cui e' aggiornato sono concordati tra gli esattori di pedaggi e i fornitori del SET.
4. Nei sistemi di pedaggio basati sulle tecnologie a microonde, gli esattori di pedaggi comunicano ai fornitori del SET rapporti di pedaggio motivati per i pedaggi dovuti dai rispettivi utenti del SET.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti del regolamento delegato (UE)
2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Contabilita'

1. I documenti contabili dei soggetti giuridici che forniscono servizi di pedaggio riportano in modo chiaro e distinto i costi e i ricavi connessi alla prestazione dei servizi di pedaggio da quelli connessi ad altre attivita'.
2. Le informazioni sui costi e i ricavi connessi alla prestazione del servizio di pedaggio sono fornite al competente organismo di conciliazione di cui all'articolo 11 o all'organo giurisdizionale che ne fa richiesta.
3. E' vietato il trasferimento di fondi tra le attivita' svolte in qualita' di fornitore di servizi di pedaggio e altre attivita'.
 
Art. 10

Diritti e obblighi degli utenti del SET

1. E' consentito agli utenti di abbonarsi al servizio SET tramite qualsiasi fornitore del SET, a prescindere dalla nazionalita', dallo Stato membro di residenza o dallo Stato membro di immatricolazione del veicolo. All'atto della conclusione di un contratto, gli utenti del SET sono adeguatamente informati circa i mezzi di pagamento utilizzabili e, ai sensi del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonche' del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il trattamento dei loro dati personali e dei diritti che derivano dalla legislazione sulla protezione dei dati personali.
2. Gli obblighi di pagamento dell'utente nei confronti dell'esattore di pedaggi competente si considerano assolti mediante la corresponsione del pedaggio da parte dell'utente al proprio fornitore del SET.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, se a bordo di un veicolo sono installate o trasportate due o piu' apparecchiature di bordo, spetta all'utente del SET utilizzare o attivare l'apparecchiatura di bordo pertinente per il settore del SET in questione.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (CE) 2016/679/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento delegato (UE)
2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 11

Istituzione e funzioni

1. L'organismo di conciliazione, istituito ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 agosto 2013, n. 97, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, provvede allo svolgimento delle attivita' previste dal regolamento adottato in attuazione del medesimo articolo 31, nonche' alla verifica del rispetto del principio di non discriminazione nella disciplina dei rapporti contrattuali tra l'esattore dei pedaggi e i fornitori del SET e dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 ai fini della determinazione della remunerazione dovuta ai fornitori del SET.
2. L'organismo di conciliazione, nella propria organizzazione e struttura giuridica, e' indipendente dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori di servizi di pedaggio.

Note all'art. 11:
- Per il testo dell'articolo 31 della legge 6 agosto
2013, n. 97, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 12

Servizio continuo unico

1. Il SET deve essere fornito agli utenti come servizio continuo unico, erogato secondo le seguenti modalita':
a) una volta memorizzati o dichiarati, o in entrambi i casi, i parametri di classificazione di un veicolo, compresi quelli variabili, non e' richiesto alcun altro intervento umano all'interno del veicolo durante un tragitto, se non in caso di modifiche alle caratteristiche del veicolo;
b) l'interazione tra l'utente e un elemento specifico dell'apparecchiatura di bordo resta identica a prescindere dal settore del SET interessato.
 
Art. 13

Elementi aggiuntivi riguardanti il SET

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento di esecuzione 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, l'interazione tra gli utenti del SET e gli esattori di pedaggi nell'ambito del SET e' limitata, ove applicabile, al processo di fatturazione in conformita' dell'articolo 6, comma 5, e ai processi di riscossione coercitiva. Le interazioni tra gli utenti del SET e i fornitori del SET, o la loro apparecchiatura di bordo, possono essere specifiche per ciascun fornitore del SET, a condizione che esse non compromettano l'interoperabilita' del SET.
2. I fornitori di servizi di pedaggio, compresi i fornitori del SET, forniscono al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e su richiesta dello stesso, i dati sul traffico relativi ai loro clienti, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. I dati comunicati sono utilizzati unicamente per le politiche in materia di circolazione stradale e il miglioramento della gestione del traffico e non possono essere utilizzati per identificare i clienti.

Note all'art. 13:
- Per i riferimenti del regolamento di esecuzione
2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 14

Componenti di interoperabilita'

1. Quando e' istituito un nuovo sistema di telepedaggio stradale sul territorio nazionale, l'esattore di pedaggi designato responsabile del sistema stabilisce e pubblica, nella dichiarazione relativa al settore del SET, una programmazione dettagliata del processo di valutazione della conformita' alle specifiche e dell'idoneita' all'uso dei componenti di interoperabilita' ai fini dell'accreditamento, almeno un mese prima dell'entrata in operativita' del sistema, dei fornitori del SET interessati. In caso di modifica sostanziale di un sistema di telepedaggio stradale sul territorio nazionale, l'esattore di pedaggi responsabile del sistema stabilisce e pubblica nella dichiarazione relativa ai settori del SET, oltre agli elementi di cui al primo periodo, la programmazione dettagliata della nuova valutazione della conformita' alle specifiche e dell'idoneita' all'uso dei componenti di interoperabilita' dei fornitori del SET gia' accreditati al sistema prima della modifica sostanziale dello stesso. La programmazione deve consentire il riaccreditamento dei fornitori del SET interessati almeno un mese prima dell'entrata in operativita' del sistema modificato. L'esattore di pedaggi deve rispettare la programmazione indicata.
2. Ciascun esattore di pedaggi, responsabile di un settore del SET sul territorio nazionale, e' tenuto a creare un ambiente di test in cui il fornitore del SET o il suo mandatario puo' verificare l'idoneita' all'uso della sua apparecchiatura di bordo nel settore SET dell'esattore di pedaggi e ottenere la certificazione dell'esito positivo dei rispettivi test. E' consentita la creazione di un unico ambiente di test per piu' di un settore SET. Un mandatario puo' verificare l'idoneita' all'uso di un tipo di apparecchiatura di bordo per conto di piu' di un fornitore del SET. Gli esattori di pedaggi possono chiedere ai fornitori del SET o ai loro mandatari di coprire i costi dei rispettivi test.
3. L'immissione sul mercato di componenti di interoperabilita' da usare nell'ambito del SET, recanti la marcatura CE oppure la dichiarazione di conformita' alle specifiche o una dichiarazione di idoneita' all'uso o entrambe, non puo' subire divieti, limitazioni ne' impedimenti. In particolare, non possono essere richieste verifiche che sono gia' state compiute nell'ambito della procedura relativa alla conformita' alle specifiche o all'idoneita' all'uso ovvero a entrambe.
4. I componenti di interoperabilita' e l'infrastruttura stradale devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019.
5. La conformita' alle specifiche e l'idoneita' all'uso dei componenti di interoperabilita' sono valutate secondo quanto previsto dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019.

Note all'art. 14:
- Per i riferimenti del regolamento delegato (UE) n.
2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, si veda
nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE)
n. 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, si
veda nelle note alle premesse.
 
Art. 15

Procedure di salvaguardia

1. Se i componenti di interoperabilita' recanti una marcatura CE, immessi in commercio e utilizzati conformemente alla loro destinazione, non soddisfano le prescrizioni pertinenti, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili adotta tutte le misure occorrenti per limitarne l'ambito di applicazione, per vietarne l'uso o per ritirarli dal commercio. Il Ministero informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, illustrando i contenuti delle stesse e la relativa motivazione e precisando in particolare se la non conformita' deriva da:
a) errata applicazione delle specifiche tecniche;
b) inadeguatezza delle specifiche tecniche.
2. Se i componenti di interoperabilita' muniti della marcatura CE risultano non conformi alle prescrizioni di interoperabilita', il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili chiede al produttore o al suo mandatario stabilito nell'Unione europea di riportare il componente di interoperabilita' a uno stato di conformita' alle specifiche o di idoneita' all'impiego, o a entrambi, secondo le condizioni stabilite dall'allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, e dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, informando la Commissione e gli altri Stati membri.

Note all'art. 15:
- Per i riferimenti del regolamento delegato (UE)
2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, si veda
nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento di esecuzione (UE)
2020/204 della Commissione, del 28 novembre 2019, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 16

Trasparenza delle valutazioni

1. Qualsiasi decisione adottata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili o da un esattore di pedaggi relativa alla valutazione della conformita' alle specifiche o dell'idoneita' all'uso di componenti di interoperabilita' e qualsiasi decisione adottata in applicazione dell'articolo 15 e' congruamente motivata. Essa e' notificata senza indugio al produttore interessato, al fornitore del SET o ai loro mandatari, con l'indicazione dei mezzi di impugnazione previsti dalla normativa vigente e dei termini entro i quali tali mezzi devono essere esperiti.
 
Art. 17

Organismi notificati

1. Gli organismi che intendono essere notificati ai sensi della direttiva (UE) 2019/520 devono rispettare i criteri minimi stabiliti nell'allegato III del regolamento delegato (UE) 2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019. Gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme europee pertinenti sono considerati conformi.
2. Per poter presentare istanza di autorizzazione quali organismi incaricati di eseguire o controllare la procedura di valutazione della conformita' alle specifiche o dell'idoneita' all'uso di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, detti organismi devono ottenere uno specifico accreditamento emesso, dall'Ente unico nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA). A seguito del rilascio del certificato di accreditamento da parte di ACCREDIA, gli organismi presentano formale istanza al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili che, previo accertamento dell'idoneita' dei soggetti richiedenti, provvede ad autorizzare l'organismo e a inoltrare al Ministero dello sviluppo economico la richiesta di notifica alla Commissione.
3. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi incaricati di eseguire o controllare la procedura di valutazione della conformita' alle specifiche o dell'idoneita' all'uso di cui all'articolo 14, commi 4 e 5, indicando per ciascuno di essi il settore di competenza e il numero di identificazione precedentemente ottenuto dalla Commissione.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili stipula apposito protocollo d'intesa con ACCREDIA.
5. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili revoca l'autorizzazione a un organismo notificato che non risulta piu' conforme ai criteri di cui comma 2, informandone immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.
6. Se il Ministero dello sviluppo economico, in qualita' di Autorita' nazionale di notifica, e il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ritengono che un organismo notificato da un altro Stato membro non soddisfa i criteri di cui al comma 2, ne informano la Commissione e gli altri Stati membri richiedendo che sia interpellato il comitato per il telepedaggio di cui all'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/520.

Note all'art. 17:
- Per i riferimenti della direttiva (UE) 2019/520, si
veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento delegato (UE)
2020/203 della Commissione, del 28 novembre 2019, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 18

Ufficio di contatto unico

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, e' individuata la Direzione generale che opera quale Ufficio di contatto unico per i fornitori del SET, i cui riferimenti sono resi disponibili sul sito istituzionale del suddetto Ministero e sono trasmessi, su richiesta, ai fornitori del SET interessati. Su richiesta del fornitore del SET, l'ufficio di contatto agevola e coordina i primi contatti amministrativi tra il fornitore del SET e gli esattori di pedaggi competenti per i settori del SET sul territorio nazionale.
2. L'ufficio di contatto unico e' responsabile della tenuta dei registri elettronici nazionali del SET di cui all'articolo 19.
 
Art. 19

Registri

1. Presso l'Ufficio di contatto unico individuato ai sensi dell'articolo 18, sono tenuti i tre seguenti registri elettronici nazionali:
a) registro dei settori del SET situati nel territorio nazionale, contenente informazioni concernenti:
1) gli esattori di pedaggi corrispondenti;
2) le tecnologie di pedaggio impiegate;
3) i dati contestuali di pedaggio;
4) la dichiarazione relativa al settore del SET;
5) i fornitori del SET che hanno contratti di SET con gli esattori di pedaggi attivi nel settore del SET;
6) gli esattori di pedaggi designati e le relative dichiarazioni di settore di cui all'articolo 6, comma 2.
b) registro dei fornitori del SET cui e' stata concessa la registrazione ai sensi dell'articolo 4;
c) registro Ufficio di contatto unico per il SET, contenente i riferimenti dell'ufficio di cui all'articolo 18, ivi compresi l'indirizzo di posta elettronica di contatto e i recapiti telefonici.
2. In relazione al registro dei fornitori del SET di cui alla lettera b) del comma 1, l'ufficio di contatto verifica, almeno una volta l'anno, la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), d), e) e f), e provvede al relativo aggiornamento. In detto registro sono altresi' riportate le conclusioni delle verifiche previste dall'articolo 4, comma 1, lettera e). La verifica dell'insussistenza sopravvenuta dei requisiti richiesti per l'iscrizione nel registro dei fornitori del SET determina la cancellazione dal registro stesso. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili non e' responsabile delle azioni dei fornitori del SET iscritti nel registro elettronico nazionale.
3. L'ufficio di cui al comma 1 cura l'aggiornamento dei registri sulla base dei dati comunicati dagli esattori di pedaggio in esercizio sui settori del SET inseriti nel registro, nonche' dai fornitori del SET iscritti nel registro, utilizzando la modulistica di cui agli allegati I e II del presente decreto.
4. In caso di omessa, incompleta o non tempestiva comunicazione da parte degli esattori di pedaggi dell'aggiornamento dei dati del settore di competenza che dovesse dare luogo a procedure di infrazione in ambito europeo, ovvero a qualunque altro tipo di controversia, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili esercita il diritto di rivalsa nei confronti dell'inadempiente. Tale diritto e' esercitato anche in caso di dichiarazione mendace.
5. I registri elettronici nazionali del SET, sono collocati in modo accessibile al pubblico su apposita sezione del sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
6. I registri sono resi disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I registri elettronici nazionali del SET di cui al comma 1 sostituiscono i registri istituiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 luglio 2010, n. 458. In sede di prima applicazione, sono iscritti nei registri dei settori del SET e dei fornitori del SET, rispettivamente i settori e i fornitori gia' iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei registri nazionali istituiti dal citato decreto ministeriale n. 458 del 2010. Entro il 20 novembre 2021 gli esattori di pedaggio in esercizio sui settori del SET, iscritti nei registri elettronici nazionali alla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono ad aggiornare i dati relativi ai settori del SET di competenza sulla base delle disposizioni del presente decreto.
7. I soggetti pubblici o privati gestori di tunnel, ponti e traghetti e i soggetti che esercitano attivita' di riscossione di pedaggi di sistemi piccoli e strettamente locali che utilizzano sistemi di telepedaggio ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), tenuto conto anche del livello dei costi di adeguamento alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 20, possono formulare al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili apposita richiesta di iscrizione nel registro dei settori del SET, trasmettendo il modello di cui all'allegato I del presente decreto debitamente compilato. L'ufficio responsabile della tenuta dei registri provvede a iscrivere nel registro elettronico nazionale il settore del SET che, dalla data di iscrizione, e' soggetto alla disciplina di cui agli articoli da 3 a 20.
8. L'ufficio responsabile della tenuta dei registri comunica alla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno, con mezzi elettronici, i registri dei settori del SET e dei fornitori del SET.

Note all'art. 19:
- Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 6 luglio 2010, n. 458 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 settembre 2010, n. 228.
 
Art. 20

Sistemi pilota

1. Per consentire l'evoluzione tecnica del SET, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili puo' autorizzare temporaneamente, in parti limitate dei settori sottoposti a pedaggio ricompresi nel registro dei settori del SET di cui all'articolo 19 e parallelamente al sistema conforme al SET, sistemi pilota di pedaggio che integrano nuove tecnologie o concetti non conformi a una o piu' disposizioni del presente decreto.
2. I fornitori del SET non sono obbligati a partecipare ai sistemi pilota di pedaggio.
3. Prima di avviare un sistema pilota di pedaggio, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili chiede l'autorizzazione della Commissione europea trasmettendo una richiesta corredata da apposita relazione contenente la descrizione del sistema pilota. Il sistema pilota e' avviato se autorizzato dalla Commissione europea e per un periodo non superiore a tre anni. Entro sei mesi dalla data di scadenza dell'autorizzazione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili valuta l'opportunita' della prosecuzione del sistema pilota e, in caso positivo, invia alla Commissione una richiesta di estensione dell'autorizzazione, corredata da apposita relazione che ne esplicita i motivi.
 
Art. 21

Procedura per lo scambio di informazioni
fra Stati membri

1. Per consentire l'identificazione del veicolo e del relativo proprietario o intestatario in merito al quale e' stato accertato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, soltanto i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri dell'Unione europea sono autorizzati ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, con la facolta' di effettuare ricerche automatizzate su:
a) i dati relativi ai veicoli;
b) i dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli.
2. I dati di cui alle lettere a) e b) del comma 1, necessari per effettuare una ricerca automatizzata, devono essere conformi a quanto previsto dall'allegato III del presente decreto.
3. Ai fini dello scambio dei dati di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' individuata la struttura dirigenziale di livello generale cui sono attribuite le funzioni di punto di contatto nazionale.
4. Nell'effettuare una ricerca automatizzata in forma di richiesta, il punto di contatto nazionale dello Stato membro nel cui territorio si e' verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale utilizza il numero completo di immatricolazione del veicolo. Tale ricerca automatizzata e' effettuata in conformita' alle procedure di cui all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008 e ai requisiti dell'allegato III del presente decreto. Il punto di contatto nazionale utilizza i dati ottenuti esclusivamente al fine di stabilire la responsabilita' personale del mancato pagamento del pedaggio.
5. Il punto di contatto nazionale assicura che lo scambio di informazioni e' effettuato mediante l'applicazione software del Sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), in conformita' all'allegato III del presente decreto e all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della citata decisione 2008/616/GAI.
6. Gli oneri per la gestione, l'utilizzo e la manutenzione dell'applicazione software di cui al comma 5 sono a carico del punto di contatto nazionale.

Note all'art. 21:
- La decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23
giugno 2008 relativa all'attuazione della decisione
2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione
transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e
alla criminalita' transfrontaliera, e' pubblicata nella
G.U.U.E. 6 agosto 2008, n. L 210.
 
Art. 22

Lettera d'informazione sul mancato
pagamento di un pedaggio stradale

1. L'esattore di pedaggi, nell'ambito del settore del SET in cui si e' verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, decide se avviare o meno i procedimenti conseguenti al mancato pagamento del pedaggio stradale. In caso di avvio di detti procedimenti, l'esattore provvede a darne comunicazione al punto di contatto nazionale richiedendo i dati necessari al fine di riscuotere il pedaggio stradale dovuto. Acquisiti i dati dal punto di contatto nazionale, l'esattore di pedaggi informa il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti identificata ritenuta responsabile del mancato pagamento del pedaggio stradale. Le informazioni fornite ai sensi del terzo periodo contengono le indicazioni anche delle conseguenze giuridiche, previste dalla normativa dello Stato membro nel quale si e' verificato il mancato pagamento del pedaggio stradale derivanti da detto mancato pagamento.
2. La lettera d'informazione al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti identificata, sospettata del mancato pagamento del pedaggio stradale, deve includere ogni informazione pertinente, in particolare, circa la natura, il luogo, la data e l'ora del mancato pagamento stesso, il diritto di accesso alla documentazione pertinente in possesso dell'esattore nonche' il diritto di contestare quanto contenuto nella lettera nonche', ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo utilizzato per rilevare il mancato pagamento di un pedaggio stradale. La lettera contiene anche le informazioni circa le sanzioni amministrative che potranno essere applicate in caso di mancato pagamento nei termini indicati dalla medesima. A tal fine, la lettera d'informazione deve essere conforme al modello riportato nell'allegato IV del presente decreto.
3. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali, la lettera d'informazione e' redatta nella lingua del documento di immatricolazione del veicolo, se disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di immatricolazione.
 
Art. 23

Procedimenti di follow-up da parte delle entita' responsabili
della riscossione

1. Il punto di contatto nazionale inoltra all'esattore di pedaggi i dati ottenuti mediante la procedura di cui all'articolo 21, solo se:
a) i dati trasferiti sono limitati a quanto necessario all'esattore di pedaggi per ottenere il pedaggio stradale dovuto;
b) la procedura per l'ottenimento del pedaggio stradale dovuto e' conforme alla procedura di cui all'articolo 22, comma 1;
c) il rispetto dell'ordine di pagamento emesso dall'esattore di pedaggi che riceve i dati determina la conclusione di un procedimento avviato per il mancato pagamento di un pedaggio stradale.
2. I dati forniti all'esattore di pedaggi sono utilizzati al solo scopo di ottenere il pagamento del pedaggio stradale dovuto e sono immediatamente cancellati, in caso di riscossione della somma richiesta e comunque entro un termine di trenta giorni a far data dall'esecuzione del trasferimento dei dati, da tracciare e conservare secondo le prescrizioni di legge in materia di protezione dei dati personali.
 
Art. 24

Relazione degli Stati membri alla Commissione

1. Il punto di contatto nazionale trasmette alla Commissione europea, entro il 19 aprile 2023 e, successivamente, ogni tre anni, una relazione contenente il numero di ricerche automatizzate dallo stesso effettuate per mancato pagamento di un pedaggio stradale e destinate al punto di contatto nazionale dello Stato membro di immatricolazione, in seguito a mancati pagamenti di pedaggi stradali verificatisi nel suo territorio, unitamente al numero di richieste non andate a buon fine. La relazione include, altresi', una descrizione della situazione a livello nazionale riguardante il seguito dato ai mancati pagamenti di pedaggi stradali, in base alla percentuale di tali mancati pagamenti cui hanno fatto seguito lettere d'informazione.
 
Art. 25

Protezione dei dati

1. Ai dati personali trattati a norma del presente decreto si applicano il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, nonche' il regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. In particolare, in materia di protezione dei dati, e' garantito che:
a) il trattamento dei dati personali a norma degli articoli 21, 22 e 23 e' limitato ai tipi di dati di cui all'allegato III del presente decreto;
b) i dati personali sono precisi e aggiornati e le richieste di rettifica o cancellazione sono trattate senza indebito ritardo;
c) e' stabilito un termine per la conservazione dei dati.
3. I dati personali trattati a norma del presente decreto sono utilizzati soltanto al fine di:
a) identificare presunti trasgressori tenuto conto dell'obbligo di pagamento dei pedaggi stradali nel quadro fissato dall'articolo 5, comma 8;
b) assicurare che l'esattore di pedaggi ottemperi ai propri obblighi nei confronti delle autorita' fiscali nel quadro fissato dall'articolo 5, comma 9;
c) identificare il veicolo e il relativo proprietario o intestatario con riferimento al quale sia stato accertato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 22.
4. I soggetti interessati godono dei diritti di informazione, accesso, rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, nonche' di presentazione di denuncia al Garante per la protezione dei dati personali, al risarcimento e ricorso giurisdizionale secondo quanto stabilito dalla legge.
5. Il presente articolo non pregiudica la possibilita' di limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti in talune disposizioni del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, ai sensi dell'articolo 23 di tale regolamento, per le finalita' elencate nel paragrafo 1 di detto articolo.
6. Ogni soggetto interessato ha il diritto di ottenere, senza indebito ritardo, informazioni riguardo ai dati personali registrati nell'archivio nazionale dei veicoli, di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che sono stati trasmessi allo Stato membro in cui si e' verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, comprese la data della richiesta e l'autorita' competente dello Stato membro nel cui territorio si e' verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale.

Note all'art. 25:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
10 agosto 2018, n. 101, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
18 maggio 2018, n. 51, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/679, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, si
veda nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 226 del citato decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' recita:
«Art. 226 (Organizzazione degli archivi e
dell'anagrafe nazionale). - 1. Presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e' istituito l'archivio
nazionale delle strade, che comprende tutte le strade
distinte per categorie, come indicato nell'articolo 2.
2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono
essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico della strada, al traffico veicolare, agli
incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte
dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi
dell'articolo 54, comma 1, lettera n), che eccedono i
limiti di massa stabiliti nell'articolo 62 e nel rispetto
dei limiti di massa stabiliti nell'articolo 10, comma 8.
3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti
proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere
all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza
stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e
giuridico delle singole strade, allo stato di
percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi
d'opera ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera n),
nonche' i dati risultanti dal censimento del traffico
veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti
terrestri, che e' tenuta a trasmettere al suindicato
Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati
nell'anagrafe di cui al comma 10.
4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale
delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che
eccedono i limiti di massa stabiliti nell'articolo 62
potra' avvenire solo sulle strade o tratti di strade non
comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che
annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale
sulla base dei dati trasmessi dalle societa'
concessionarie, per le autostrade in concessione,
dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle
regioni, per la rimanente viabilita'. Il regolamento
determina i criteri e le modalita' per la formazione, la
trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli
elenchi.
5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i
dati relativi ai veicoli di cui all'articolo 47, comma 1,
lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).
6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono
essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di
costruzione e di identificazione, all'emanazione della
carta di circolazione e a tutte le successive vicende
tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il
veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli
uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri
rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse,
certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari
dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i
relativi costi sono a totale carico del richiedente e
vengono stabiliti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze.
7. L'archivio e' completamente informatizzato; e'
popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento
per i trasporti terrestri, dagli organi addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono
tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi
di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i
trasporti terrestri.
8. Nel regolamento sono specificate le sezioni
componenti l'archivio nazionale dei veicoli.
9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite
nel regolamento.
10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e'
istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida
ai fini della sicurezza stradale.
11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per
ogni conducente, i dati relativi al procedimento di
rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti
successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di
sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle
violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6
giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle
sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida
di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del
punteggio di cui all'articolo 126-bis, agli incidenti che
si siano verificati durante la circolazione ed alle
sanzioni comminate.
12. L'anagrafe nazionale e' completamente
informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati
raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle
prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei
servizi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dalle
compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i
dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento,
al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.
13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti
norme saranno altresi' specificati i contenuti, le
modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli
archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.».
 
Art. 26

Aggiornamento allegati

1. Alle modifiche degli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto, si provvede con le modalita' previste dall'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Note all'art. 26:
- Per il testo dell'articolo 36 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 27

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 28

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2006, cessa di avere efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 novembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'
sostenibili

Di Maio, Ministri degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Lamorgese, Ministro dell'interno

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico
Visto, il Guardasigilli: Cartabia