Gazzetta n. 265 del 6 novembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 9 settembre 2021, n. 154 |
Regolamento recante norme concernenti le modalita' per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per voli didattici. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e in particolare: l'articolo 24, che prevede che i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A, allegata al medesimo testo unico, sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista; il punto 2 della tabella A allegata al predetto testo unico, che prevede l'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione aerea, diversa dall'aviazione privata da diporto, e per i voli didattici; l'articolo 62 che prevede, al comma 1, che gli oli lubrificanti siano sottoposti ad imposta di consumo qualora destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o dalla carburazione e, al successivo comma 2, che ai medesimi oli lubrificanti, qualora imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi, sia applicato lo stesso trattamento previsto per i carburanti; l'articolo 67, comma 1, che prevede che, con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano stabilite le norme regolamentari per l'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo testo unico delle accise, comprese quelle relative alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni; Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1996, n. 692, recante il regolamento concernente le modalita' per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e sui lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli didattici; Visto il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, recante il regolamento per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi; Ritenuto necessario dover aggiornare e semplificare la procedura prevista dal predetto regolamento n. 692 del 1996 per fruire dell'esenzione dall'accisa per i prodotti energetici impiegati nei voli didattici e dell'esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti imbarcati come provviste di bordo dei medesimi voli attraverso la razionalizzazione dello scambio di informazioni tra l'Ente nazionale aviazione civile e l'Amministrazione finanziaria; Sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile per gli aspetti di propria competenza; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 maggio 2018; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata, a norma del citato articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, con nota n. 2322 del 30 luglio 2018.
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Campo di applicazione
1. L'esenzione dall'accisa prevista dal punto 2 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato «testo unico», e l'esenzione dall'imposta di consumo prevista dall'articolo 62, comma 2, del medesimo testo unico, spettano alle scuole civili di pilotaggio aereo, d'ora in avanti denominate «scuole di pilotaggio», in possesso della prevista autorizzazione rilasciata dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ai sensi della normativa vigente in materia, relativamente ai carburanti e agli oli lubrificanti destinati al funzionamento degli aeromobili autorizzati all'impiego aeroscolastico e a tale scopo effettivamente utilizzati. 2. Ai fini del presente regolamento si intendono per voli didattici quei voli effettuati esclusivamente per l'insegnamento e l'addestramento finalizzati al conseguimento di specifiche licenze e abilitazioni aeronautiche relative al pilotaggio degli aeromobili.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli artt. 24, 62, 67 e il punto 2, della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O.: «Art. 24 (Impieghi agevolati). - 1. Ferme restando le disposizioni previste dall'art. 17 e le altre norme comunitarie relative al regime delle agevolazioni, i prodotti energetici destinati agli usi elencati nella tabella A allegata al presente testo unico sono ammessi ad esenzione o all'aliquota ridotta nella misura ivi prevista. 2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione puo' essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14.»; «Art. 62 (Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21, sono sottoposti ad imposta di consumo: a) gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 19 81 a 2710 19 99) quando sono destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione; b) i bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00); c) con la medesima aliquota prevista per i prodotti di cui alla lettera a), gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica. 2. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non e' dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 1. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti. 3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria. 4. Gli oli lubrificanti ottenuti dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia' immessi in consumo, sono sottoposti all'imposta di cui al comma 1 nella stessa misura prevista per gli oli di prima distillazione. Per i prodotti energetici ottenuti nel processo di rigenerazione congiuntamente agli oli lubrificanti trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 21. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. I prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione. 5. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi. 6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, lettera c), si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in volume. 7. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.» «Art. 67 (Norme di esecuzione e disposizioni transitorie). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualita' di destinatario registrato, speditore registrato o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilita' al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti. 2. 3. Le disposizioni dell'art. 63 si applicano per i diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti devono denunciare la loro attivita' entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico; il diritto di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996. 4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa i prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un volo o con una traversata marittima intracomunitaria. 5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni, soppresso dal 1°(gradi) luglio 1996 dall'art. 35, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 61. 6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non sara' regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si applica l'art. 50. 7. La classificazione dei prodotti energetici di cui al presente testo unico e' effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. 8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un termine diverso, sono eseguiti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo.»; «Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sotto l'osservanza delle norme prescritte. Impieghi - Agevolazione 2. Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici - Esenzione»; - il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1996, n. 692 (Regolamento recante norme concernenti le modalita' per la concessione dell'esenzione dall'accisa e dall'imposta di consumo sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati dagli aeromobili per i voli didattici), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1997, n. 25. - il decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689 (Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 1997, n. 19; - si riporta l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.): «Art. 23 (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, ivi incluso il settore della spesa sanitaria, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane. Il ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei ministeri del tesoro, bilancio e programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b) della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.»; - si riporta l'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) abrogata. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (36) (37). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».
Note all'art. 1: - per i riferimenti all'art. 62 e al punto 2 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' all'art. 62 comma 2, del medesimo decreto legislativo si veda nelle note alle premesse. |
| Allegato 1
(articolo 4)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Adempimenti per l'ammissione ai benefici fiscali
1. Le scuole di pilotaggio, per essere ammesse alle agevolazioni previste dall'articolo 1, comma 1, presentano un'apposita istanza, firmata dal rappresentante legale, all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nel cui ambito territoriale si trova la base operativa principale della scuola di pilotaggio, d'ora in avanti denominato «Ufficio competente», contenente i seguenti dati: a) denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa principale della scuola di pilotaggio; b) tipo e marche degli aeromobili utilizzati per i voli didattici, nonche' il numero dei motori installati negli stessi e la relativa potenza massima continuativa totale disponibile. Per ciascun aeromobile e' altresi' indicato il consumo orario di carburanti e di oli lubrificanti espresso in chilogrammi; c) depositi fiscali o depositi commerciali di prodotti energetici, da indicare in numero non superiore a tre, presso i quali la scuola di pilotaggio intende prelevare i prodotti a imposta assolta; d) attivita' aeroscolastica che si intende svolgere nell'anno cui si riferisce l'istanza, con l'indicazione dei corsi previsti rientranti tra quelli indicati nell'autorizzazione di cui all'articolo 1 comma 1; e) indicazione del luogo in cui e' custodito il registro dei voli di cui all'articolo 4; f) dichiarazione del responsabile della scuola di pilotaggio, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'uso per attivita' esclusivamente aeroscolastica dei carburanti e degli oli lubrificanti in relazione ai quali e' presentata l'istanza di ammissione ai benefici fiscali; la dichiarazione deve espressamente contenere la personale assunzione di responsabilita', a tutti gli effetti, di tale regolare uso nei confronti dell'Amministrazione finanziaria; g) dichiarazione del legale rappresentante della scuola di pilotaggio, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dell'autorizzazione, in corso di validita', rilasciata dall'Enac per l'esercizio dell'attivita' aeroscolastica, con l'indicazione dei relativi estremi. 2. Per la concessione dell'agevolazione negli anni successivi a quello della prima ammissione, le scuole di pilotaggio presentano annualmente all'Ufficio competente, entro il mese di settembre dell'anno precedente, apposita istanza contenente, oltre ai dati di cui al comma 1, anche l'indicazione del numero degli allievi che hanno partecipato ai corsi aeroscolastici nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima e di quelli che hanno conseguito licenze o abilitazioni in tale periodo.
Note all'art. 2: - il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. |
| Art. 3
Procedura per l'ammissione ai benefici fiscali
1. L'Ufficio competente, riconosciuta la validita' dell'istanza e verificato l'inserimento della scuola di pilotaggio nell'elenco di cui all'articolo 10, comma 3, autorizza quest'ultima, con provvedimento da adottarsi entro sessanta giorni dalla predetta istanza, a fruire, per l'anno di riferimento, dei benefici fiscali previsti dall'articolo 1, comma 1. 2. Qualora l'istanza di rinnovo della concessione dell'agevolazione venga presentata dopo il termine prescritto, il medesimo rinnovo e' accordato a decorrere dalla data in cui e' rilasciata l'autorizzazione prevista dal comma 1. 3. Qualora successivamente alla data di presentazione delle istanze di cui all'art. 2 intervengano atti di sospensione, revoca o modifica dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1, ovvero variazioni dei dati esposti nelle istanze medesime, il responsabile della scuola di pilotaggio e' tenuto comunque a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio competente, il quale, ove necessario, adotta i provvedimenti di propria competenza.
Note all'art. 3: - per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 si veda nelle note all'art. 1. |
| Art. 4
Registro dei voli
1. Le scuole di pilotaggio redigono e custodiscono un registro dei voli conforme al modello allegato al presente regolamento. Tale registro costituisce il documento giustificativo dei consumi giornalieri di carburanti e di oli lubrificanti da parte di ciascun aeromobile di pertinenza della scuola di pilotaggio utilizzato per l'attivita' aeroscolastica. 2. Il registro dei voli, prima dell'uso, e' numerato progressivamente e vidimato dall'Ufficio competente. 3. Sono ammessi sistemi computerizzati di registrazione e conservazione dei dati. In tal caso, prima della vidimazione, sui singoli fogli numerati progressivamente del registro dei voli sono riportate, anche mediante timbratura, le indicazioni della copertina. |
| Art. 5
Tenuta del registro dei voli
1. Sul registro dei voli sono annotati giornalmente i dati relativi a tutti i voli compiuti dagli aeromobili di cui all'art. 1, comma 1. |
| Art. 6
Istanza di rimborso delle imposte
1. La restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo pagate sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati per l'attivita' aeroscolastica si ottiene mediante autorizzazione all'estrazione, in esenzione d'imposta, di quantitativi di prodotti energetici e di oli lubrificanti fino a concorrenza delle imposte pagate. A tal fine ciascuna scuola di pilotaggio presenta all'Ufficio competente, per ogni semestre dell'anno solare ed entro il mese successivo alla scadenza del semestre stesso, apposita istanza in triplice esemplare da contrassegnare, a cura del richiedente, con la dicitura «originale», «esemplare n. 1» ed «esemplare n. 2», contenente i seguenti dati: a) denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa principale della scuola di pilotaggio; b) indicazione del quantitativo complessivo di ciascuna qualita' di prodotto consumato nell'uso agevolato durante il semestre di riferimento, con separata indicazione delle relative imposte come desunte dalle fatture di cui al comma 2; c) deposito fiscale dal quale saranno estratti i quantitativi di prodotti energetici in esenzione d'imposta a reintegro dei carburanti e degli oli lubrificanti consumati nell'uso agevolato, nonche' la societa' petrolifera designata dalla scuola di pilotaggio ad effettuare la cennata operazione di estrazione; d) assenso alla predetta operazione di estrazione da parte dell'esercente il deposito fiscale. Se tale atto di assenso viene rilasciato con validita' a tempo indeterminato, sulle successive istanze e' sufficiente farvi riferimento. 2. L'istanza di cui al comma 1 e' corredata da un prospetto riassuntivo, anche in forma meccanizzata, delle ore di volo compiute da ogni singolo aeromobile e del relativo consumo, espresso in chilogrammi, di carburanti e di oli lubrificanti nel semestre considerato; a tale prospetto e' allegata copia del registro dei voli relativo al periodo cui l'istanza si riferisce e delle fatture di acquisto dei prodotti, con separata indicazione, sulle medesime, dell'accisa e dell'imposta di consumo. 3. Il prospetto di cui al comma 2 e' completato dalla dichiarazione del responsabile della scuola di pilotaggio, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che i carburanti e gli oli lubrificanti consumati sono stati destinati esclusivamente ai voli didattici conformemente all'impegno assunto nell'istanza di ammissione ai benefici fiscali. I dati riportati nel prospetto devono corrispondere esattamente a quelli risultanti dalla copia del registro dei voli allegata all'istanza.
Note all'art. 6: - per i riferimenti al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 si veda nelle note all'art. 1. |
| Art. 7
Procedura di rimborso
1. L'Ufficio competente, ricevuta l'istanza e la documentazione a corredo, ne controlla la regolarita' e determina il quantitativo complessivo dei prodotti da ammettere all'esenzione da accisa e da imposta di consumo in misura pari al minore importo tra quello dichiarato nella medesima istanza e quello calcolato in base ai consumi orari ritenuti congrui dall'Enac. Il medesimo Ufficio liquida, entro novanta giorni dalla presentazione della predetta istanza, l'ammontare dell'imposta da rimborsare e concede il rimborso con la procedura di accredito prevista dall'articolo 14, richiamato dall'articolo 24, del testo unico, mediante il rilascio, a favore della societa' petrolifera indicata nell'istanza medesima, dell'autorizzazione all'estrazione di cui all'articolo 6, comma 1, debitamente sottoscritta dal direttore dell'Ufficio competente, da apporre sull'«originale», sull'«esemplare n. 1» e sull'«esemplare n. 2» dell'istanza medesima. 2. L'«originale» dell'istanza e' rimesso all'Ufficio delle dogane competente in relazione al deposito fiscale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), l'«esemplare n. 1» e' consegnato al richiedente per il successivo inoltro alla societa' petrolifera autorizzata e l'«esemplare n. 2» e' trattenuto dall'Ufficio competente. 3. Il rimborso dell'accisa o dell'imposta di consumo rispettivamente gravanti sui carburanti ovvero sugli oli lubrificanti impiegati per i voli didattici e' accordato esclusivamente sui quantitativi di prodotto consumati da aeromobili presenti nell'elenco di cui all'articolo 10. 4. Nel caso di cessazione di attivita' da parte della scuola di pilotaggio resta salvo il diritto di ottenere il rimborso per l'attivita' svolta fino al momento della medesima cessazione secondo la procedura stabilita dal presente articolo.
Note all'art. 7: - si riporta l'art. 14 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 1995, n. 279, S.O.: «Art. 14 (Rimborsi dell'accisa). - 1. L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata; la disciplina dei rimborsi di cui al presente articolo si applica anche alle richieste relative alle agevolazioni accordate mediante restituzione, totale o parziale, dell'accisa versata ovvero mediante altra modalita' prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. 2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettera e), e dall'art. 10-ter, comma 1, lettera d), il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento ovvero dalla data in cui il relativo diritto puo' essere esercitato. 3. Per i prodotti per i quali e' prevista la presentazione di una dichiarazione da parte del soggetto obbligato al pagamento delle accise, il rimborso deve essere richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di presentazione della dichiarazione ovvero, ove previsto dalla specifica disciplina di settore, all'atto della dichiarazione contenente gli elementi per la determinazione del debito o del credito d'imposta. 4. Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme. 5. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura stabilita ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, a decorrere dalla data di presentazione della relativa richiesta di rimborso. 6. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio dell'attivita' economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale e' dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. La richiesta di rimborso e' presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le predette operazioni. 7. Il rimborso puo' essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa ovvero mediante altra modalita' prevista dalla disciplina relativa alla singola agevolazione. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento e al pagamento dell'imposta. 8. Non si fa luogo a rimborso di somme inferiori o pari ad euro 30.». |
| Art. 8
Modalita' di rimborso mediante accredito
1. Per la modalita' di effettuazione del rimborso di cui all'articolo 7 trova applicazione la procedura stabilita dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689.
Note all'art. 8: - si riporta l'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689 (Regolamento recante norme per l'effettuazione del rimborso delle imposte sulla produzione e sui consumi) indicato nelle note alle premesse: «Art. 6 (Modalita' di effettuazione dei rimborsi). - 1. Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari, se il rimborso e' richiesto in danaro, o in tre esemplari, se il rimborso e' richiesto mediante accredito. Ricevuta la domanda, l'UTF verifica la regolarita' formale della medesima e della documentazione allegata e la congruita' del rimborso richiesto. Se dalla suddetta documentazione non si puo' stabilire l'aliquota dell'imposta corrisposta, il rimborso e' commisurato all'aliquota piu' bassa in vigore nei 12 mesi precedenti il giorno in cui e' maturato il diritto al rimborso. 2. Quando il rimborso e' richiesto in danaro, l'UTF, espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro 30 giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato dal proprio parere, alla circoscrizione doganale, competente ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1991, che provvede in merito, anche per quanto concerne la corresponsione degli interessi. 3. Il soggetto che desidera avvalersi della procedura del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di rimborso, presso quale impianto intende utilizzare l'accredito. L'UTF, effettuati i riscontri di cui al comma 1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il diritto al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti dalla data della presentazione della domanda fino a quella di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla data di ricezione trasmette uno degli esemplari della domanda all'interessato, ed altro all'ufficio o alla propria articolazione competente sull'impianto presso cui verra' utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del suddetto impianto il nominativo del beneficiario, l'entita' e gli estremi dell'accredito. Effettuata l'immissione in consumo di prodotto per l'importo di accisa per il quale viene utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto pone l'esemplare della domanda consegnatogli dal beneficiario, munito dell'attestazione di ricevuta apposta da quest'ultimo, a corredo delle proprie registrazioni fiscali. 4. La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione della comunicazione all'esercente dell'impianto di estrazione, e' seguita anche nel caso in cui il soggetto che chiede il rimborso e' un depositario autorizzato o un operatore professionale che intende avvalersi dell'accredito a scomputo di versamenti d'imposta che sia tenuto ad effettuare. 5. Il rimborso di cui al comma 3 puo' essere trasferito dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere indicato nella domanda di rimborso. Si applica la procedura stabilita dal predetto comma, con la sola differenza che l'immissione in consumo del prodotto per il quale viene utilizzato l'accredito e' effettuata a favore del soggetto cui il rimborso e' stato trasferito.». |
| Art. 9
Violazioni
1. Per le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento trova applicazione l'articolo 50, comma 1, del testo unico, salvo quanto disposto dall'articolo 14 del medesimo testo unico in caso di dichiarazioni infedeli volte ad ottenere il rimborso delle imposte per importi superiori a quelli dovuti.
Note all'art. 9: - per i riferimenti all'art. 14 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) si veda nelle note all'art. 7. - si riporta l'art. 50 del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: «Art. 50 (Inosservanza di prescrizioni e regolamenti). - 1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilita' o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 500 euro a 3.000 euro. 2. La tenuta della contabilita' e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite di cui all'art. 4. Per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la predetta differenza supera un dodicesimo del calo annuo consentito per i singoli carburanti, riferito alle erogazioni effettuate nel periodo preso a base della verifica; per i depositi commerciali di gasolio si considera irregolare la tenuta del registro di carico e scarico quando la differenza supera il 3 per mille delle quantita' di gasolio assunte in carico nel periodo preso a base della verifica. 3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chiunque esercita le attivita' senza la prescritta licenza fiscale, ovvero ostacola, in qualunque modo, ai militari della Guardia di finanza ed ai funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento, l'accesso nei locali in cui vengono trasformati, lavorati, impiegati o custoditi prodotti soggetti od assoggettati ad accisa, salvo che il fatto costituisca reato. 4. L'estrazione di prodotti sottoposti ad accisa dopo la revoca della licenza di cui all'art. 5, comma 2, e' considerata, agli effetti sanzionatori, tentativo di sottrarre al pagamento dell'imposta il quantitativo estratto, ancorche' destinato ad usi esenti od agevolati.». |
| Art. 10 Scambio di informazioni sulle scuole di pilotaggio e sugli aeromobili autorizzati all'impiego aeroscolastico per lo svolgimento di attivita' di controllo e ispettiva.
1. L'Enac rende accessibile all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza, anche mediante strumenti telematici, le informazioni di cui e' in possesso sugli aeromobili autorizzati all'impiego aeroscolastico e in particolare, per ogni scuola di pilotaggio: a) gli estremi e lo stato di validita' dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1; b) la marca di registrazione, il tipo e l'alimentazione degli aeromobili utilizzati ed autorizzati per l'attivita' aeroscolastica; c) per ogni aeromobile di cui alla lettera b), il relativo consumo orario ritenuto congruo di carburanti e di oli lubrificanti espressi, rispettivamente, in litri ed in chilogrammi; d) il periodo di esercizio relativo ad ogni aeromobile di cui alla lettera b); e) i corsi autorizzati che comportano l'effettuazione di voli didattici ricompresi tra quelli di cui all'articolo 1, comma 2. 2. L'Enac aggiorna i dati di cui al comma 1 nel periodo compreso tra il primo ed il ventesimo giorno successivo alla scadenza di ciascun semestre solare. 3. L'Enac redige e rende disponibile all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza l'elenco delle scuole di pilotaggio alle quali e' stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1; l'Enac aggiorna altresi' il medesimo elenco in occasione del rilascio di ogni nuova autorizzazione ovvero qualora intervengano atti di sospensione, revoca o modifica della medesima, entro dieci giorni dal verificarsi delle predette variazioni. 4. Su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ENAC completa le informazioni di cui al comma 1 mediante l'inserimento di ulteriori dati necessari per specifiche esigenze di verifica del rispetto delle condizioni di consumo previste per beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 1 e che risultino nella disponibilita' dell'ENAC medesimo. |
| Art. 11
Disposizioni transitorie
1. Con determinazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa comunicazione da parte dell'Enac dell'avvenuta realizzazione dell'elenco telematico di cui all'articolo 10, sono stabilite, d'intesa con il predetto ente, le modalita' per l'accessibilita' e la fruizione, da parte degli Uffici delle dogane, dei dati di cui all'articolo 10. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica l'avvenuta adozione della determinazione di cui al presente comma mediante pubblicazione di un apposito avviso nel proprio sito internet. 2. Ai fini della restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo, le scuole di pilotaggio allegano alle istanze di rimborso di cui all'art. 6, comma 1, relative al semestre solare precedente alla data di cui all'articolo 12, la documentazione prevista dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1996, n. 692, nella versione vigente al 1° gennaio 2018.
Note all'art. 11: - si riporta l'art. 6 del decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1996, n. 692: «Art. 6 (Istanza di rimborso delle imposte). - 1. La restituzione dell'accisa e dell'imposta di consumo pagate sui carburanti e sugli oli lubrificanti consumati per l'attivita' aerodidattica si ottiene mediante autorizzazione all'estrazione, in esenzione d'imposta, di quantitativi di oli minerali fino alla concorrenza delle imposte pagate. A tal fine ciascuna scuola deve presentare, per ogni semestre dell'anno solare, ed entro il mese successivo alla scadenza del semestre stesso, alla circoscrizione doganale nel cui ambito territoriale svolge la sua attivita', apposita istanza in triplice esemplare, da contrassegnare a cura del richiedente con la dicitura "originale", "esemplare n. 1" ed "esemplare n. 2", contenente i seguenti dati: a) denominazione, codice fiscale, sede legale e base operativa della scuola; b) indicazione del quantitativo complessivo di ciascuna qualita' di prodotto consumato nell'uso agevolato durante il semestre di riferimento, con separata indicazione delle relative imposte assolte; c) deposito fiscale dal quale devono essere estratti i quantitativi di prodotti petroliferi in esenzione d'imposta a reintegro dei carburanti e dei lubrificanti consumati nell'uso agevolato, nonche' la societa' petrolifera designata dalla scuola ad effettuare la cennata operazione di estrazione; d) assenso alla predetta operazione di estrazione da parte dell'esercente il deposito fiscale. Se questo viene rilasciato con validita' a tempo indeterminato sulle successive istanze e' sufficiente farne riferimento. 2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da un prospetto riassuntivo, anche in forma meccanizzata, delle ore di volo compiute da ogni singolo aeromobile e del relativo consumo, espresso in chilogrammi, di carburante e di lubrificante nel semestre considerato, al quale vanno allegate le sezioni B del "libretto delle attestazioni di volo" e, in copia, le fatture di acquisto dei prodotti, con separata indicazione, nelle medesime fatture, dell'accisa e dell'imposta di consumo pagate. 3. Il prospetto di cui al comma 2 deve, inoltre, essere completato dalla dichiarazione del responsabile della scuola civile di pilotaggio aereo che il carburante ed il lubrificante consumato e' stato destinato esclusivamente ai voli didattici conformemente all'impegno assunto nell'istanza di ammissione ai benefici fiscali. I dati riportati nel prospetto devono corrispondere esattamente a quelli risultanti dalle sezioni B del "libretto delle attestazioni di volo" allegate all'istanza e dal "registro dei voli".». |
| Art. 12
Efficacia delle disposizioni
1. Il presente regolamento ha efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 11, comma 1. A partire da tale data cessa di avere efficacia il decreto 16 dicembre 1996, n. 692; Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 settembre 2021
Il Ministro: Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1462 |
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