Gazzetta n. 263 del 4 novembre 2021 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2021, n. 150 |
Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego). |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.», e, in particolare, gli articoli 3, 18 e 20-ter; Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con i Ministri della giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'economia e delle finanze, dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per la pubblica amministrazione;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni
1. All'articolo 3, comma 9-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Costituiscono altresi' attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4), uno dei predetti titoli di studio congiuntamente a una certificazione di conoscenza dell'altra lingua. L'attestazione di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4), e' inoltre attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua se l'interessato e' in possesso di uno dei predetti titoli di studio.».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. - Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1976, n. 304. - Si riporta il testo degli articoli 3, 18 e 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 come modificato dal presente decreto: «Art. 3 - 1. L'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca e' affidato ad una o piu' commissioni nominate con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il presidente della giunta provinciale che si pronuncia previa delibera della stessa giunta. 2. Contestualmente ai provvedimenti di nomina di cui al comma 1, sono fissati, con medesima procedura, i criteri per la valutazione e l'accertamento della conoscenza delle due lingue ai fini del rilascio degli attestati di cui all'art. 4, nonche' le modalita' di svolgimento delle prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative segreterie, la cui gestione viene affidata alla Provincia. 3. Resta ferma la facolta' di nominare nelle commissioni di cui al comma 1 insegnanti di ruolo o pubblici impiegati in posizione di comando. 4. Tutti i commissari devono avere eccellente conoscenza delle lingue italiana e tedesca. I segretari devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue. 5. Il Commissario del Governo puo' consultare l'elenco in formato digitale dei candidati e delle candidate che hanno superato l'esame. 6. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione. 7. La conoscenza della lingua ladina viene accertata, in riferimento ai titoli di studio prescritti per l'accesso al pubblico impiego e ai livelli di competenza linguistica indicati all'art. 4, comma 3, con prova scritta e colloquio. L'accertamento viene effettuato da una o piu' commissioni composte da appartenenti al gruppo linguistico ladino e nominate per un quinquennio, previa intesa ai sensi del comma 1, con decreto del Commissario del Governo. I criteri disciplinanti le modalita' di svolgimento delle prove nonche' l'organizzazione delle commissioni d'esame sono fissati con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2. 8. La commissione sara' assistita da personale di segreteria preferibilmente appartenente al gruppo linguistico ladino, nominato con le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo in possesso di adeguata conoscenza della lingua ladina. 9. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina effettuato ai sensi del comma 6 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434, e' parimenti valido ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 17. 9-bis. Le certificazioni di conoscenza delle lingue italiana e/o tedesca che, nel Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, corrispondono ai livelli A2, B1, B2, C1 e gli attestati di conoscenza della lingua italiana e/o della lingua tedesca di cui all'art. 4, comma 3, n. 1), 2), 3) e 4), sono rispettivamente equipollenti. Le prove per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e/o tedesca di cui all'art. 4 si orientano altresi' al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e sono seguite da un comitato scientifico nominato dalla Giunta provinciale. Qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di conoscenza di una sola lingua, l'attestazione di cui all'art. 4 e' attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua. 9-ter. Il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e i titoli di studio universitari di primo o di secondo livello, se conseguiti rispettivamente in una scuola statale o paritaria di lingua italiana e in una universita' statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'art. 4, terzo comma, n. 4. 9-quater. I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori, se conseguiti rispettivamente in una universita' statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana ed in una di lingua tedesca, o viceversa, costituiscono congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'art. 4, terzo comma, n. 4. Costituiscono altresi' attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'art. 4, terzo comma, n. 4), uno dei predetti titoli di studio congiuntamente a una certificazione di conoscenza dell'altra lingua. L'attestazione di cui all'art. 4, terzo comma, n. 4), e' inoltre attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua se l'interessato e' in possesso di uno dei predetti titoli di studio. 9-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9/ter e 9/quater non si applicano qualora taluno dei titoli di studio ivi indicati sia conseguito all'esito di percorsi formativi svolti prevalentemente in una lingua che non sia l'italiano o il tedesco. 9-sexies. Ai fini di cui ai commi 9-ter, 9-quater e 9-quinquies si intendono titoli di studio universitari di primo o di secondo livello il diploma di laurea, la laurea, la laurea specialistica, la laurea magistrale; ove ricorrono le condizioni di cui ai commi 9-bis, 9-ter e 9-quater, e' rilasciato il corrispondente attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 9-septies. I titoli di studio universitari di primo o di secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori costituiscono attestato di conoscenza delle tre lingue corrispondente a quello di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo e all'art. 4, comma 3, n. 4), se conseguiti in una universita' statale o non statale legalmente riconosciuta di lingua italiana o di lingua tedesca, congiuntamente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito in istituzioni scolastiche delle localita' ladine della Provincia di Bolzano e a fronte di un'attestata frequenza scolastica di almeno 10 anni nelle localita' ladine». «Art. 18 - 1. Nel censimento della popolazione, ogni cittadino di eta' superiore ad anni quattordici, non interdetto per infermita' di mente e residente nella Provincia di Bolzano alla data del censimento, e' tenuto a rendere, ogni dieci anni, in forma anonima, una dichiarazione individuale di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione anonima di aggregazione ad uno di essi. 2. La dichiarazione e' resa su foglio contrassegnato A/2 e conforme al fac-simile allegato al presente decreto, anche in via telematica. Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentito il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma, garantendo anche misure idonee ad assicurare modalita' anonime di rilevazione dei dati in via telematica. 3. Il foglio A/2, collocato dal dichiarante in apposita busta bianca, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune, e' cosi' ritirato dal rilevatore che autentica la busta. Il rilevatore trasmette la busta direttamente all'ufficio comunale di censimento il quale la inoltra, senza aprirla, all'ufficio provinciale di censimento di Bolzano. Il foglio e la busta non devono recare, a pena di nullita', alcuna sottoscrizione o segno idonei a consentirne l'identificazione, ancorche' apposti dal cittadino. Si applicano al contenuto del foglio le disposizioni volte ad assicurare la segretezza delle notizie rilevate mediante il censimento. I dati relativi alla consistenza proporzionale nella provincia dei tre gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza e di aggregazione di cui al comma 1, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con indicazione delle relative percentuali espresse sino alla seconda cifra decimale. I dati predetti, per ciascun comune della provincia, sono indicati nelle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT inviate anche ai comuni. 4. Anche i cittadini minori di anni quattordici concorrono, nell'ambito del censimento generale della popolazione, alla determinazione della consistenza proporzionale dei tre gruppi linguistici. A tale fine la dichiarazione di cui al presente articolo e' resa congiuntamente dai genitori o dal genitore che esercita in via esclusiva la potesta' parentale, ovvero da coloro che in sostituzione dei genitori esercitano la potesta' sul minore o che lo rappresentano. Non trovano applicazione i commi terzo, quarto e quinto dell'art. 316 del codice civile, ne' l'art. 321 del medesimo codice. 5. La dichiarazione di appartenenza o di aggregazione del cittadino minore di cui al comma 4 e' resa su foglio B) conforme al fac-simile allegato al presente decreto. Il foglio e' collocato in busta rosa, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune. Si applicano al riguardo le disposizioni del comma 3. 6. Coloro che esercitano congiuntamente la potesta' parentale non sono tenuti a rendere la dichiarazione di cui al comma 5 se, appartenendo a gruppi linguistici diversi, non concordano tra loro. 7. Al fine di concorrere ad assicurare la liberta' e la segretezza delle dichiarazioni di cui al presente articolo, il presidente della giunta provinciale ha diritto di chiedere all'ufficio provinciale di censimento di procedere ad ispezioni sullo svolgimento delle operazioni censuarie e di riferire sulle irregolarita' eventualmente constatate a tale riguardo al commissario del Governo, il quale, accertata l'irregolarita', adotta i provvedimenti occorrenti dandone comunicazione al presidente della giunta provinciale ed al comune competente. La provincia e' legittimata ad adire le giurisdizioni competenti per violazione delle norme poste a tutela della liberta' e della segretezza delle predette dichiarazioni». «Art. 20-ter - 1. Qualora intenda beneficiare, nei casi previsti, degli effetti giuridici derivanti dall'appartenenza o dall'aggregazione al gruppo linguistico, ogni cittadino residente nella provincia, di eta' superiore agli anni diciotto e non interdetto per infermita' di mente, ha facolta' di rendere in ogni momento una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno di tali gruppi, lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione nominativa di aggregazione ad uno di essi. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, disponibile presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano e delle relative sedi del giudice di pace, anche in via telematica. 3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, e' collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero al giudice di pace del luogo di residenza. La busta e' sigillata all'atto della consegna presso il tribunale o il giudice di pace. Il giudice di pace inoltra al tribunale le buste ad esso consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorita' giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione puo' essere inoltrata anche per il tramite del giudice di pace. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite del giudice di pace. Il personale del tribunale e del giudice di pace e' tenuto al segreto d'ufficio. Presso i medesimi uffici non e' consentita alcuna annotazione o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle certificazioni. E' vietato richiedere al dichiarante di produrre detta certificazione fuori dei casi e per finalita' diverse da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell'appartenenza o dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso puo' essere aperto solo nel momento in cui l'autorita' competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai dichiaranti non beneficiari la certificazione e' restituita in plico chiuso. Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentiti il Ministero della giustizia, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalita' di attuazione delle procedure telematiche del presente articolo. 4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano effetti decorsi diciotto mesi dal momento della loro consegna ed hanno durata indeterminata fino al momento in cui un'eventuale dichiarazione di modifica acquista efficacia. Trascorsi almeno cinque anni dal momento della sua consegna la dichiarazione puo' essere modificata dal dichiarante in qualsiasi momento, nei modi di cui al comma 3. La dichiarazione di modifica di cui al presente comma acquista efficacia decorsi due anni dalla sua consegna. La precedente dichiarazione e' conservata per un periodo non superiore a 30 mesi dalla data della consegna della dichiarazione di modifica. La dichiarazione e' altresi' revocabile in ogni tempo. In caso di revoca il tribunale consegna al dichiarante la busta gialla in plico chiuso contenente il foglio A/1 e annota la data della restituzione senza registrazione anche informatica relativa al contenuto delle precedenti dichiarazioni o certificazioni. Un'eventuale altra dichiarazione puo' essere presentata decorsi almeno tre anni dalla data in cui il Tribunale consegna la busta recante la dichiarazione revocata e ha effetto decorsi ulteriori due anni. 5. I comuni informano i cittadini e i soggetti di cui al comma 7-bis che hanno compiuto la maggiore eta', o che hanno trasferito la propria residenza in un comune della Provincia di Bolzano da comuni situati fuori provincia, e i cittadini o i soggetti di cui al comma 7-bis interdetti che abbiano riacquistato la capacita', della facolta' di rendere la dichiarazione, dei suoi effetti e circa le eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno dalla data di comunicazione spiegano effetto immediato. 6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rese anche dai cittadini di eta' compresa tra i quattordici e i diciotto anni e sono immediatamente efficaci. 7. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1. Le dichiarazioni attestano l'appartenenza o l'aggregazione a tutti gli effetti di legge. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione necessarie ai fini della partecipazione alle elezioni comunali o provinciali nel territorio della Provincia di Bolzano sono rese secondo le modalita' stabilite dalla legge regionale o provinciale. 7-bis. Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere altresi' rese, con le medesime modalita' ed effetti, presso la sede principale del tribunale di Bolzano: a) dai cittadini anche di altro Stato dell'Unione europea e dai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, anche se non residenti nella Provincia di Bolzano; b) dai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria anche se non residenti nella Provincia di Bolzano. La prima dichiarazione resa dai soggetti di cui al presente comma spiega effetto immediato, salvo quanto disposto dal comma 5». - Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»: «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco. In seno alla commissione di cui al precedente comma e' istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano».
Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni e' riportato integralmente nelle note alle premesse. |
| Art. 2 Modifica dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, le parole: «Nel censimento generale della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «Nel censimento della popolazione» e dopo le parole: «e' tenuto a rendere» sono inserite le seguenti: «, ogni dieci anni,». 2. All'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in via telematica. Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentito il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma, garantendo anche misure idonee ad assicurare modalita' anonime di rilevazione dei dati in via telematica.».
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni e' riportato integralmente nelle note alle premesse. |
| Art. 3 Modifica dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni
1. All'articolo 20-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in via telematica». 2. All'articolo 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentiti il Ministero della giustizia, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalita' di attuazione delle procedure telematiche del presente articolo.».
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni e' riportato integralmente nelle note alle premesse. |
| Art. 4
Disposizione finanziaria
1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente decreto sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 ottobre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Cartabia, Ministro della giustizia
Bianchi, Ministro dell'istruzione
Messa, Ministro dell'universita' e della ricerca
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Lamorgese, Ministro dell'interno
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Cartabia |
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