Gazzetta n. 262 del 3 novembre 2021 (vai al sommario)
CORTE COSTITUZIONALE
DECRETO 28 ottobre 2021
Modalita' per l'attuazione del processo costituzionale telematico - Regole tecniche.


IL PRESIDENTE
della Corte costituzionale

Visto l'art. 18, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Visto l'art. 6-bis del Regolamento generale della Corte costituzionale;
Vista la delibera della Corte in sede non giurisdizionale del 22 luglio 2021;
Visto l'art. 39 delle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale», approvate con delibera della Corte in sede non giurisdizionale del 22 luglio 2021;

Emana
il seguente decreto:
Modalita' per l'attuazione del processo costituzionale telematico a
norma dell'art. 39 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale
Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina le modalita' per l'attuazione del processo costituzionale telematico, tenuto conto di quanto disposto nell'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e nelle «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale».
 
Allegato A)

PROCESSO COSTITUZIONALE TELEMATICO
SISTEMA E-COST

Regole tecniche

Art. I

Sistema e-Cost

1. Il sistema e-Cost e' la piattaforma informatica per il deposito e lo scambio degli atti in modalita' telematica riguardanti i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Il sistema e-Cost opera in modalita' «upload», di cui al successivo art. II, comma 1, lettera d). I dettagli tecnici e operativi sono contenuti nella «Guida all'utilizzo per l'utente», pubblicata sul sito istituzionale della Corte.
2. Per accedere a e-Cost e' necessario disporre, alternativamente, di:
a) credenziali di accesso (username e password), che vengono rilasciate al termine del processo di accreditamento («profilazione»), con successiva verifica da parte della cancelleria della Corte costituzionale;
b) SPID (Sistema pubblico di identita' digitale).
3. Possono richiedere l'accesso ad e-Cost:
a) gli avvocati del libero Foro e dell'Avvocatura dello Stato;
b) le autorita' giurisdizionali o i soggetti che hanno titolo a promuovere giudizi, a costituirsi o a intervenire davanti alla Corte costituzionale.
4. L'indirizzo per accedere a e-Cost e' il seguente: https://ecost.cortecostituzionale.it
5. Il completamento dell'accesso all'indirizzo di cui al comma 4 consente di eseguire tutte le attivita' relative al processo costituzionale, secondo quanto dettagliatamente indicato nella «Guida all'utilizzo per l'utente».
6. L'accesso alla piattaforma consente ai soggetti abilitati di compiere tutte le operazioni inerenti al processo costituzionale, compresi la consultazione e il prelievo degli atti contenuti nel proprio fascicolo informatico.

Art. II

Definizioni

1. Ai fini del presente allegato si intendono per:
a) Fascicolo informatico: insieme dei documenti digitali relativi ai giudizi davanti alla Corte costituzionale all'interno di e-Cost;
b) Registro generale informatico: insieme dei registri informatici di cancelleria, di cui all'art. 2 delle Norme integrative e ai regolamenti vigenti adottati dalla Corte costituzionale;
c) Sigico-Cancelleria: sistema di giustizia costituzionale utilizzato dalla cancelleria e integrato con e-Cost per la gestione informatica delle attivita' inerenti ai giudizi che si svolgono davanti alla Corte costituzionale;
d) Modalita' Upload: sistema di riversamento informatico diretto su server, che consente il deposito e la completa disponibilita' dei documenti tramite una piattaforma dedicata e con una specifica interfaccia per l'utente.
2. La piattaforma e-Cost accetta esclusivamente documenti in formato .pdf o .p7m; il fascicolo del giudizio a quo deve essere trasmesso in un unico file .pdf.

Art. III

Pubblicazione dell'ordinanza

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 delle Norme integrative, l'ordinanza e' trasmessa tramite Sigico-Cancelleria alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. IV

Procura alle liti e conferimento dell'incarico al difensore

1. Per la procura alle liti e il conferimento dell'incarico al difensore si osservano le disposizioni di cui alle Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico.

Art. V

Requisiti formali degli atti di parte

1. Gli atti di costituzione e di intervento, nonche' le memorie o altri atti indicano gli indirizzi PEC di tutti i difensori ai quali inviare le comunicazioni di cancelleria.

Art. VI

Deposito degli atti

1. Il deposito degli atti, come disciplinato dalle Norme integrative, e' perfezionato successivamente alle verifiche da parte della cancelleria.
2. In caso di anomalie, le stesse saranno segnalate all'utente attraverso il sistema e-Cost.
3. Ai fini del computo dei termini, la data di deposito corrisponde alla data di inserimento nel sistema e non alla data di verifica da parte della cancelleria. Il termine e' rispettato se l'atto e' inserito nel sistema entro le ore 24,00 del giorno di scadenza.
4. Il risultato della verifica sara' notificato all'utente tramite comunicazione via posta elettronica generata automaticamente da e-Cost.
5. Dell'avvenuto perfezionamento del deposito degli atti e' data comunicazione alle parti costituite tramite il sistema e-Cost, che li rende disponibili alle parti a decorrere da tale momento. Per i giudizi incidentali gli atti di costituzione e di intervento sono resi disponibili alle altre parti alla scadenza del termine dei venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza in Gazzetta Ufficiale.

Art. VII

Notificazioni e comunicazioni

1. Le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite a cura del Cancelliere e si intendono perfezionate per il tramite del sistema e-Cost, fatti salvi i casi di cui all'art. 38 delle Norme integrative.

Art. VIII

Requisiti formali dei ricorsi

1. Il ricorso indica gli indirizzi PEC di tutti i difensori o dei soggetti che hanno titolo a promuovere ricorsi alla Corte costituzionale ai quali indirizzare le comunicazioni di cancelleria.
2. L'atto di rinuncia, di cui all'art. 25 delle Norme integrative, e' trasmesso con le modalita' previste all'art. VI.

Art. IX

Trasmissione dei ricorsi che promuovono questioni
di legittimita' costituzionale

1. Il ricorso di cui all'art. 22 delle Norme integrative e' trasmesso in cancelleria, con la prova delle avvenute notificazioni, e nelle modalita' indicate all'art. VI. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli, da III a VIII.

Art. X

Trasmissione dei ricorsi per conflitto di attribuzione

1. Il ricorso di cui all'art. 26 delle Norme integrative e, ove la Corte ne dichiari l'ammissibilita', la prova delle avvenute notificazioni, sono trasmessi in cancelleria con le modalita' indicate agli articoli V e VI.
2. Il ricorso di cui all'art. 27 delle Norme integrative e' trasmesso in cancelleria, con la prova delle avvenute notificazioni, secondo quanto stabilito all'art. VI. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli, da III a VIII.

Art. XI

Istanza di sospensione

1. Per l'istanza di sospensione di cui all'art. 23 delle Norme integrative si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo VI.

Art. XII

Trasmissione delle ordinanze relative ai giudizi di cui all'art. 2
della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1

1. L'ordinanza e gli atti relativi ai giudizi di cui all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono trasmessi dall'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione alla cancelleria della Corte costituzionale per il tramite del sistema e-Cost. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Art. XIII

Atti di causa

1. Per gli effetti di cui all'art. 13 delle Norme integrative, gli atti di causa sono resi disponibili alla Corte tramite il sistema e-Cost.

Art. XIV

Atti fuori termine

1. Il sistema e-Cost evidenzia se la trasmissione degli atti e' da considerare fuori termine, sulla base della disciplina applicabile.
2. Qualora venga segnalato il superamento dei termini, l'utente potra', comunque, trasmettere l'atto alla cancelleria della Corte. La valutazione finale e', in ogni caso, riservata alla Corte costituzionale.

Art. XV

Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, ove applicabili, le Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico.
 
Art. 2

Regole tecniche

1. Le regole tecniche per l'attuazione del processo costituzionale telematico sono contenute nell'Allegato A) al presente decreto, di cui fa parte integrante.
2. Le modifiche all'Allegato A) rese necessarie dall'evoluzione tecnologica sono disposte previa delibera della Corte in sede non giurisdizionale con provvedimento del Presidente e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale della Corte.
 
Art. 3

Requisiti formali degli atti di parte

1. I ricorsi, gli atti di costituzione e di intervento, nonche' le memorie ed altri atti di parte sono redatti secondo i criteri indicati nelle regole tecniche di cui all'art. 2, comma 1.
 
Art. 4

Tutela dei dati personali

1. Gli atti di cui all'art. 3 sono trasmessi in versione integrale.
2. La protezione dei dati personali e' effettuata ai sensi dell'art. 34 delle Norme integrative e della disciplina attuativa.
 
Art. 5

Disposizione transitoria e finale

1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applica ai giudizi il cui atto introduttivo sia stato depositato in cancelleria della Corte costituzionale a partire dalla data di entrata in vigore delle Norme integrative.
Roma, 28 ottobre 2021

Il Presidente: Coraggio