Gazzetta n. 262 del 3 novembre 2021 (vai al sommario)
CORTE COSTITUZIONALE
DELIBERA 22 luglio 2021
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.


LA CORTE

Visti gli articoli 14, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
Viste le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale» approvate il 7 ottobre 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2008, n. 261, e successive modificazioni;
Vista la proposta della Commissione per gli studi e per i regolamenti del 15 luglio 2021;

Delibera:

Le «Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale», approvate con deliberazione 7 ottobre 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2008, n. 261, e successive modificazioni, sono sostituite dal testo seguente:

Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale

Art. 1

Trasmissione dell'ordinanza notificata

1. L'ordinanza, con cui il giudice davanti al quale pende la causa solleva la questione di legittimita' costituzionale, e' trasmessa, con modalita' telematica, alla Corte costituzionale, insieme con gli atti e con la prova delle eseguite notificazioni e comunicazioni prescritte nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
 
Art. 2

Pubblicazione e registrazione dell'ordinanza

1. Il Presidente della Corte, accertata, sulla base delle verifiche effettuate dal cancelliere ai sensi del regolamento di cancelleria, la regolarita' dell'ordinanza, delle notificazioni e delle comunicazioni previste dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone che l'ordinanza stessa sia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e, quando occorra, nel Bollettino Ufficiale delle regioni.
2. Le ordinanze di cui all'art. 23 della legge predetta, pervenute alla Corte, sono iscritte dal cancelliere nel registro generale informatico con l'indicazione delle date delle notificazioni e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino Ufficiale delle regioni interessate.
 
Art. 3

Costituzione delle parti

1. La costituzione delle parti in giudizio ha luogo nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito con modalita' telematica della procura speciale al difensore e delle deduzioni, comprensive delle conclusioni. Nello stesso termine possono essere prodotti nuovi documenti relativi al giudizio di legittimita' costituzionale.
 
Art. 4

Interventi in giudizio

1. L'intervento in giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri ha luogo nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito con modalita' telematica delle deduzioni, comprensive delle conclusioni, sottoscritte dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo sostituto.
2. L'intervento in giudizio del Presidente della Giunta regionale ha luogo nel termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza nella Gazzetta Ufficiale, mediante deposito con modalita' telematica delle deduzioni, comprensive delle conclusioni e della procura speciale al difensore.
3. Gli interventi di altri soggetti hanno luogo con le modalita' e nel termine di cui al comma precedente. Possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio. La Corte decide sull'ammissibilita' degli interventi.
 
Art. 5

Accesso degli intervenienti agli atti processuali

1. L'interveniente a norma dell'art. 4, comma 3, nel caso in cui intenda prendere visione degli atti processuali, deposita con modalita' telematica, contestualmente all'atto di intervento, apposita istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l'ammissibilita' dello stesso.
2. Il Presidente, sentito il giudice relatore, fissa con decreto la trattazione dell'istanza in camera di consiglio per la sola decisione sull'ammissibilita' dell'intervento.
3. Il cancelliere da' immediata comunicazione del decreto alle parti costituite e all'istante, i quali, entro dieci giorni dall'avvenuta comunicazione, hanno facolta' di depositare con modalita' telematica sintetiche memorie concernenti esclusivamente la questione dell'ammissibilita' dell'intervento.
4. La Corte decide con ordinanza, a cui si applica il regime di pubblicita' di cui all'art. 35.
 
Art. 6

Amici curiae

1. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalita', possono depositare con modalita' telematica un'opinione scritta.
2. L'opinione non puo' superare la lunghezza di 25.000 caratteri, spazi inclusi, ed e' inviata per posta elettronica alla cancelleria della Corte, che ne comunica l'avvenuta ricezione con posta elettronica.
3. Con decreto del Presidente, sentito il giudice relatore, sono ammesse le opinioni che offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessita'.
4. Il decreto di cui al comma 3, unitamente alle opinioni dichiarate ammesse, e' messo a disposizione a cura della cancelleria alle parti costituite almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza o della camera di consiglio ed e' pubblicato nel sito della Corte costituzionale.
5. Le formazioni sociali e i soggetti istituzionali le cui opinioni sono state ammesse con il decreto di cui al comma 3 non assumono qualita' di parte nel giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli atti e non partecipano all'udienza.
 
Art. 7

Deposito in cancelleria di atti, documenti e memorie

1. Gli atti e i documenti delle parti e dei soggetti di cui all'art. 4 sono depositati in cancelleria con modalita' telematica. Il deposito si intende perfezionato, in ogni caso, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 39.
2. Eventuali memorie illustrative sono depositate, con la medesima modalita', fino al ventesimo giorno libero prima dell'udienza o della camera di consiglio.
 
Art. 8

Notificazioni e comunicazioni

1. Le notificazioni e le comunicazioni sono eseguite, a cura del cancelliere, con modalita' telematica e si intendono perfezionate, in ogni caso, secondo quanto previsto dal decreto di cui all'art. 39.
 
Art. 9

Nomina del giudice per l'istruzione
e per la relazione

1. Decorso il termine indicato nell'art. 3, il Presidente nomina uno o piu' giudici per l'istruzione e per la relazione, cui il cancelliere rende immediatamente disponibili gli atti del giudizio.
2. Il giudice relatore puo' chiedere al Presidente di disporre, con apposito provvedimento, l'acquisizione al giudizio, con modalita' telematica, di altra documentazione.
3. Il cancelliere da' comunicazione del deposito alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4, entro il termine previsto all'art. 10, comma 2.
 
Art. 10

Convocazione della Corte in udienza pubblica

1. Il Presidente fissa, con decreto, la data dell'udienza pubblica e convoca la Corte.
2. Almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza, il cancelliere ne da' comunicazione alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4.
 
Art. 11

Convocazione della Corte in camera di consiglio

1. Se nessuna delle parti si e' costituita in giudizio, il Presidente puo' convocare con decreto la Corte in camera di consiglio.
2. Il Presidente, sentito il giudice relatore, puo' convocare ugualmente la Corte in camera di consiglio, qualora ravvisi che la questione possa essere dichiarata manifestamente inammissibile o manifestamente infondata o che gli atti possano essere restituiti al giudice rimettente.
3. Almeno trenta giorni prima della data fissata per la camera di consiglio, il cancelliere ne da' comunicazione alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4.
4. Le parti e i soggetti di cui all'art. 4 possono illustrare, nella memoria di cui all'art. 7, comma 2, le ragioni per le quali ritengono che la questione debba essere discussa in udienza pubblica.
5. La Corte, se ritiene che la questione non possa essere decisa in camera di consiglio, dispone che sia discussa in udienza pubblica.
 
Art. 12

Provvedimenti straordinari in ordine
a preclusioni o decadenze

1. La Corte provvede in ordine a preclusioni o a decadenze intervenute per cause non imputabili alle parti o ai soggetti di cui all'art. 4.
2. Il Presidente puo', previo accordo delle parti costituite e dei soggetti di cui all'art. 4, autorizzare il deposito di documenti in udienza pubblica.
 
Art. 13

Trasmissione degli atti ai giudici

1. Almeno dieci giorni prima dell'udienza pubblica o della camera di consiglio, il cancelliere rende disponibili ai giudici l'atto introduttivo del giudizio davanti alla Corte e tutti i successivi atti del giudizio, secondo le modalita' previste nel decreto di cui all'art. 39.
 
Art. 14

Mezzi di prova

1. La Corte dispone con ordinanza i mezzi di prova che ritenga opportuni e stabilisce i termini e i modi da osservarsi per la loro assunzione.
 
Art. 15

Assunzione dei mezzi di prova

1. L'assunzione dei mezzi di prova ha luogo davanti alla Corte riunita in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti e con l'assistenza del cancelliere, che ne redige il verbale.
2. Almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assunzione, il cancelliere ne da' comunicazione alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4.
3. Le spese per l'assunzione sono a carico del bilancio della Corte.
 
Art. 16

Chiusura dell'istruttoria
e riconvocazione della Corte

1. Espletate le procedure per l'assunzione dei mezzi di prova, i relativi atti sono depositati con modalita' telematica in cancelleria.
2. Almeno trenta giorni prima, il cancelliere da' comunicazione della data fissata per la nuova udienza pubblica o camera di consiglio alle parti costituite e ai soggetti di cui all'art. 4.
 
Art. 17

Esperti

1. La Corte, ove ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, dispone con ordinanza che siano ascoltati esperti di chiara fama in apposita adunanza in camera di consiglio alla quale possono assistere le parti costituite. Con l'autorizzazione del Presidente, le parti possono formulare domande agli esperti.
2. Il cancelliere avverte le parti costituite con modalita' telematica almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza in Camera di consiglio.
3. La Corte puo' altresi' disporre l'acquisizione da parte degli esperti ascoltati di documenti o di una relazione scritta, del cui deposito con modalita' telematica viene data comunicazione alle parti costituite.
 
Art. 18

Discussione congiunta di questioni
e riunione di giudizi

1. Il Presidente puo' disporre, d'ufficio o ad istanza di parte, che due o piu' cause siano congiuntamente discusse in una medesima udienza o camera di consiglio.
2. Dopo la discussione in udienza pubblica o in camera di consiglio, la Corte delibera se e quali giudizi riunire per un'unica pronuncia.
3. Ove ne ravvisi l'opportunita', il Presidente puo' rinviare una causa ad una nuova udienza pubblica o ad una nuova riunione in camera di consiglio, al fine della trattazione congiunta con altra causa connessa o che implichi la soluzione di analoghe questioni.
 
Art. 19

Udienza pubblica

1. All'udienza il giudice relatore espone in sintesi le questioni della causa.
2. Dopo la relazione, i difensori, di regola non piu' di due per parte, svolgono in modo sintetico i motivi delle loro conclusioni.
3. Il Presidente dirige la discussione, anche indicando i punti e i tempi nei quali essa deve contenersi.
4. Si osservano, oltre agli articoli 15, 16 e 17 della legge 11 marzo 1953, n. 87, gli articoli 128, comma secondo, e 129 del codice di procedura civile.
 
Art. 20

Deliberazione delle sentenze e delle ordinanze

1. Le sentenze e le ordinanze sono deliberate in camera di consiglio con voti espressi in forma palese. Alla deliberazione partecipano i giudici presenti a tutte le udienze pubbliche o camere di consiglio fino alla chiusura della discussione della questione.
2. Il Presidente, dopo la relazione, dirige la discussione e pone in votazione le questioni.
3. Il relatore vota per primo; votano poi gli altri giudici, cominciando dal meno anziano per nomina; per ultimo vota il Presidente. In caso di parita' di voti, il voto del Presidente prevale.
4. Dopo la votazione, la redazione della sentenza o dell'ordinanza e' affidata al relatore, salvo che, per indisponibilita' o per altro motivo, sia assegnata dal Presidente ad altro o a piu' giudici.
5. La data della decisione e' quella dell'approvazione di cui al comma 3.
6. Le sentenze e le ordinanze, il cui testo e' stato approvato dal collegio, sono sottoscritte dal Presidente e dal giudice redattore.
 
Art. 21

Sospensione, interruzione ed estinzione
del processo principale

1. La sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo principale non producono effetti sul giudizio davanti alla Corte costituzionale.
 
Art. 22

Ricorso che promuove questione di legittimita' costituzionale

1. Nei casi previsti negli articoli 31, 32 e 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso che promuove questione di legittimita' costituzionale contiene l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate e l'illustrazione delle relative censure.
2. Il ricorso e' depositato con modalita' telematica in cancelleria insieme con gli atti, i documenti e la prova delle eseguite notificazioni. Le regioni depositano, altresi', la procura speciale al difensore.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai ricorsi previsti dagli articoli 56, 97 e 98 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' al ricorso che promuove la questione di legittimita' costituzionale sulle leggi regionali che approvano gli statuti delle regioni, a norma dell'art. 123, secondo comma, della Costituzione, e sulle leggi statutarie delle regioni a statuto speciale, a norma dei rispettivi statuti.
4. La parte resistente si costituisce in giudizio con modalita' telematica entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso, con atto contenente le controdeduzioni e le conclusioni nonche' l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica valido ai sensi del decreto di cui all'art. 39.
 
Art. 23

Istanza di sospensione

1. Ove, instaurato il giudizio, sia proposta istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il Presidente, ravvisata l'urgenza di provvedere e sentito il giudice relatore, convoca la Corte in camera di consiglio. Con il medesimo provvedimento il Presidente puo' autorizzare l'audizione delle parti e disporre lo svolgimento delle indagini ritenute opportune.
2. Il cancelliere comunica immediatamente alle parti costituite la data della camera di consiglio e l'eventuale autorizzazione all'audizione.
 
Art. 24
Convocazione della Corte in camera di consiglio. Discussione separata
o congiunta di questioni e riunione di giudizi
1. Qualora ravvisi che possa essere dichiarata l'improcedibilita' del ricorso o l'estinzione del processo o la cessazione della materia del contendere, il Presidente, sentito il giudice relatore, puo' fissare, con decreto, la data della camera di consiglio e convocare la Corte.
2. Per la discussione separata di questioni promosse con un unico ricorso o congiunta di questioni connesse, promosse con ricorsi diversi, e per la riunione di giudizi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 18.
 
Art. 25

Rinuncia al ricorso

1. La rinuncia al ricorso, qualora sia accettata da tutte le parti costituite, estingue il processo.
 
Art. 26

Ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato

1. Il ricorso previsto nell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, contiene l'esposizione delle ragioni di conflitto e l'indicazione delle norme costituzionali che si assumono violate.
2. Il Presidente, avvenuto il deposito con modalita' telematica, convoca la Corte in camera di consiglio ai fini dell'art. 37, comma 3, della legge sopracitata.
3. Se il ricorso e' dichiarato ammissibile, il ricorrente deposita in cancelleria con modalita' telematica la prova delle notificazioni eseguite a norma dell'art. 37, comma 4, della predetta legge, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'ultima notificazione. Il ricorso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con l'indicazione della data e del numero di quella in cui e' stata pubblicata l'ordinanza che ne ha dichiarato l'ammissibilita'.
4. La parte resistente si costituisce in giudizio, entro e non oltre venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, con il deposito con modalita' telematica di un atto contenente le controdeduzioni e le conclusioni.
5. Il ricorso, l'atto di costituzione e l'atto di intervento indicano l'indirizzo di posta elettronica valido ai sensi del decreto di cui all'art. 39.
6. Per la rappresentanza e per la difesa in giudizio si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
 
Art. 27

Ricorso per conflitto di attribuzione
tra Stato e regioni e tra regioni

1. Il ricorso previsto negli articoli 39 e 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' notificato al Presidente del Consiglio dei ministri o al Presidente della Giunta regionale.
2. Il ricorso deve essere notificato altresi' all'organo che ha emanato l'atto, quando si tratti di autorita' diverse da quelle di Governo e da quelle dipendenti dal Governo.
3. Il ricorso e' depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione, insieme con la procura speciale, quando occorra.
4. La parte resistente si costituisce in giudizio a norma dell'art. 26, comma 4.
 
Art. 28

Sospensione dell'esecuzione degli atti

1. La sospensione dell'esecuzione degli atti, di cui all'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, puo' essere richiesta in qualsiasi momento.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 23.
 
Art. 29

Pubblicazioni

1. I ricorsi di cui al presente capo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nonche', ove si faccia questione di un atto della regione o di una provincia autonoma, nel rispettivo Bollettino Ufficiale.
2. Il ricorso previsto nell'art. 26 e' pubblicato con l'indicazione in calce degli estremi dell'ordinanza che decide sull'ammissibilita' dello stesso.
 
Art. 30
Giudizi di cui all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953,
n. 1

1. Nei giudizi di cui all'art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, si osservano, per come applicabili, le disposizioni di cui alle presenti Norme integrative.
 
Art. 31

Norme di rinvio

1. Nei giudizi regolati ai capi secondo e terzo si osservano, in quanto applicabili, gli articoli da 2 a 20.
2. Nei giudizi regolati al capo terzo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25.
 
Art. 32

Astensione e ricusazione dei giudici

1. Nei giudizi di cui alle presenti Norme integrative non si applicano le disposizioni relative alle cause di astensione e di ricusazione dei giudici.
 
Art. 33

Condanna alle spese

1. Nei giudizi davanti alla Corte costituzionale non si pronunzia condanna alle spese.
 
Art. 34

Protezione dei dati personali

1. Al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, il Presidente stabilisce, con proprio decreto, previa deliberazione della Corte, i criteri e le modalita' di pubblicazione e diffusione degli atti di promovimento e delle decisioni della Corte.
 
Art. 35

Pubblicazione delle sentenze e delle ordinanze

1. Le pronunce della Corte costituzionale sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e, quando abbiano ad oggetto una legge regionale o provinciale, anche nel relativo Bollettino Ufficiale.
 
Art. 36

Correzione di omissioni o errori materiali
nelle sentenze e nelle ordinanze

1. La Corte provvede, in camera di consiglio, con ordinanza, anche d'ufficio, alla correzione di omissioni o di errori materiali contenuti nelle sentenze e nelle ordinanze, previo avviso alle parti costituite e ai soggetti intervenuti.
2. L'ordinanza di correzione e' annotata sull'originale della sentenza o dell'ordinanza corretta.
3. Qualora si tratti di sentenza che abbia dichiarato l'illegittimita' costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, all'ordinanza di correzione si applica l'art. 30, commi primo e secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
 
Art. 37

Raccolta delle sentenze e delle ordinanze
della Corte costituzionale

1. Le sentenze e le ordinanze della Corte hanno una numerazione progressiva annuale e sono pubblicate, sotto la vigilanza di un giudice designato dalla Corte, nella Raccolta delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale.
 
Art. 38

Acquisizione di atti, notificazioni e comunicazioni
con modalita' alternative

1. Il Presidente puo' autorizzare l'acquisizione di atti trasmessi con modalita' alternative a quelle disciplinate dal decreto di cui all'art. 39 e puo', allo stesso modo, disporre per le notificazioni e le comunicazioni di cui all'art. 8.
 
Art. 39

Regole tecniche del processo costituzionale telematico

1. La modalita' telematica di cui alle presenti Norme integrative e' disciplinata con decreto del Presidente, previa deliberazione della Corte. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 40

Entrata in vigore

1. Le presenti Norme integrative entrano in vigore trenta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e si applicano ai giudizi il cui atto introduttivo sia stato depositato nella cancelleria della Corte a partire da tale data.
Roma, 22 luglio 2021

Il Presidente: Coraggio