Gazzetta n. 262 del 3 novembre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 12 ottobre 2021 |
Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011. |
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IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno
e con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali»; Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati «sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interi e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali di cui all'art. 3-bis»; Visto il comma 7-ter dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che «a seguito degli aggiornamenti del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, il piano dei conti integrato puo' essere modificato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali»; Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali, di cui all'art. 3-bis»; Visto l'art. 1, commi 858 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernenti le misure di garanzia per il pagamento tempestivo dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Vista l'articolazione del Piano nazionale di rilancio e resilienza in sei missioni che rappresentano «aree tematiche» strutturali di intervento, e in particolare la missione 1 «digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura», che comprende la riforma 1.11 concernente «Riduzione dei tempi di pagamenti delle pubbliche amministrazioni e del sistema sanitario»; Vista la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di giustizia europea del 28 gennaio 2020 nei confronti dell'Italia per non aver ottemperato agli obblighi stabiliti dalla direttiva europea sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 2011/7/UE; Ravvisata la necessita' di aggiornare gli allegati n. 4/3, n. 6, n. 9 e n. 10 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare riguardo al monitoraggio delle misure di garanzia per il pagamento tempestivo dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie»; Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali approvata nella riunione del 22 settembre 2021;
Decreta:
Art. 1 Allegato 4/3 - Principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria
1. Al paragrafo 4.22 del Principio contabile applicato concernente la contabilita' economico patrimoniale degli enti in contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «(fondo perdite societa' partecipate)» sono inserite le seguenti «, il Fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art. 1, comma 862, della legge n. 145 del 2018». |
| Allegato 1
Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Allegato 6 - Piano dei conti integrato
1. Al modulo finanziario del piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono inseriti i seguenti codici: U.1.10.01.06.000 «Fondo di garanzia debiti commerciali»; U.1.10.01.06.001 «Fondo di garanzia debiti commerciali». 2. Gli aggiornamenti di cui al comma 1 entrano in vigore il 1° gennaio 2022. |
| Allegato 2
Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3
Allegato 9 - Schema di bilancio di previsione
1. L'allegato a/1 allo schema di bilancio di previsione di cui all'allegato 9 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e' sostituito dall'allegato 1 al presente decreto. 2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal bilancio di previsione 2023-2025. |
| Art. 4
Allegato 10 - Schema di rendiconto
1. L'allegato a/1 allo schema di rendiconto di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e' sostituito dall'allegato 2 al presente decreto. 2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal rendiconto 2022. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto previsto dal comma 2 degli articoli 2, 3 e 4. Roma, 12 ottobre 2021
Il Ragioniere generale dello Stato Mazzotta
Il Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali Sgaraglia
Il Capo Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie Siniscalchi |
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