Gazzetta n. 262 del 3 novembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 settembre 2021
Condizioni, criteri e modalita' di ripartizione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il Trattato sul finanziamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti di Stato da parte degli Stati membri;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
Visto il regolamento UE n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti ai settori agricoli e forestali e nelle aree rurali e che abroga il regolamento della Commissione CE n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 1° luglio 2014, n. L 193;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 del 1° luglio 2014, n. 2014/C204/01, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 1° luglio 2014, n. C 204;
Tenuto conto che gli orientamenti sopra citati definiscono i criteri di compatibilita' per gli aiuti di Stato al settore forestale, oltre che a quello agricolo, e per gli aiuti alle imprese attive nelle zone rurali che altrimenti non rientrerebbero nel campo di applicazione dell'art. 42 del Trattato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 12;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullita' degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale all'atto stesso;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita';
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell'art. 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e Fondo progetti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali»;
Visto l'art. 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 141, istitutivo di un Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne i cui criteri e modalita' di ripartizione sono stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata;
Tenuto conto che il predetto fondo e' destinato all'incentivazione di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati da imprese agricole e forestali;
Considerata la necessita' di procedere alla ripartizione delle risorse disponibili del fondo di cui all'art. 4-bis del decreto-legge n. 111/2019, convertito con legge 12 dicembre 2019 n. 141, adottando un criterio basato su dati oggettivi riferiti alla copertura forestale del territorio nazionale;
Tenuto conto della legge 22 aprile 2021 n. 55 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti di riordino delle attribuzioni dei Ministeri;
Acquisito il concerto del Ministero della transizione ecologica con nota prot. n. 9335 del 5 maggio 2021;
Considerata l'attivita' di concertazione realizzata nelle riunioni del 3 marzo 2020 e del 7 maggio 2021 del tavolo di concertazione permanente del settore forestale, istituito con decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792;
Preso atto del parere della Ragioneria generale dello Stato trasmesso con nota prot. 13195 dell'8 luglio 2021 dal Ministero dell'economia e delle finanze, le cui osservazioni sono state integralmente accolte;
Sentita la Conferenza unificata, riunitasi in data 8 luglio 2021;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e finalita'

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con legge 12 dicembre 2019 n. 141, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria, il presente decreto disciplina le condizioni, i criteri e le modalita' di ripartizione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali nelle aree interne e marginali del Paese.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Risorse disponibili e soggetti destinatari

1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1 ammontano a 1 milione di euro quali residui di stanziamento di provenienza 2020 e 2 milioni di euro per l'anno 2021 stanziate nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le risorse del fondo sono destinate alle regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano esclusivamente per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali secondo i criteri specificati nei successivi articoli del presente decreto.
3. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
 
Art. 3

Criteri e modalita' di ripartizione

1. Le risorse del fondo di cui all'art. 1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome in base all'estensione della superficie forestale in ettari stimata dall'ultimo Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio - INFC pubblicato, relativo all'anno 2005.
2. A tal fine, tenuto conto della consistenza complessiva del fondo, pari a 3 milioni di euro, come indicato all'art. 2, 1 milione di euro viene assegnato alle Regioni Sardegna, Toscana, Piemonte e Puglia che, nell'insieme, occupano un terzo della superficie forestale italiana, mentre 2 milioni di euro vengono ripartiti nelle restanti regioni e province autonome.
3. Gli importi assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma, ripartiti sulla base di quanto indicato al comma precedente (e arrotondati in modo da assicurare l'assegnazione di somme congrue), sono riportati nella tabella di cui all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 4

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei fondi di cui all'art. 2 le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e le imprese forestali di cui all'art. 3, comma 2, lettera q) del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la disponibilita' dei terreni su cui si intende realizzare l'intervento alla data di presentazione dell'istanza;
b) ove pertinente, essere regolarmente iscritte all'albo delle imprese forestali della regione in cui si intende realizzare l'intervento; nelle more dell'istituzione dell'albo regionale o in assenza d'iscrizione, le imprese devono possedere almeno i criteri minimi nazionali stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 4472 del 29 aprile 2020, di cui all'art. 10 comma 8, lettera a), del decreto legislativo n. 34/2018;
c) non aver beneficiato di altri finanziamenti pubblici concessi per le medesime aree ed i medesimi interventi nei tre anni precedenti la concessione del contributo.
 
Art. 5

Interventi ammissibili

1. Per beneficiare del sostegno finanziario i soggetti di cui all'art. 4 presentano domanda di contributo secondo le modalita' definite dalle singole regioni e province autonome, riguardante interventi volti alla difesa e messa in sicurezza del suolo, al rinfoltimento, all'imboschimento e al rimboschimento, al fine di favorire la tutela ambientale, la gestione del paesaggio e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese, e ricadenti in superfici di cui all'articoli 3, commi 3 e 4 e all'art. 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerati ammissibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti interventi;
a) realizzazione e manutenzione straordinaria di opere di sistemazione idraulico-forestale finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico, inclusa la viabilita' forestale.
b) ripristino, restauro e miglioramento delle superfici forestali degradate o frammentate anche in conseguenza di eventi estremi e di incendi boschivi, per il recupero funzionale degli ecosistemi forestali.
 
Art. 6

Criteri di priorita' dei progetti

1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano definiscono i criteri di priorita' ai fini della concessione del sostegno anche tenendo conto dei seguenti principi con particolare riferimento a quelli volti a contenere il rischio idrogeologico:
a) interventi eseguiti da imprese aventi sede operativa nei comuni classificati totalmente montani dalle disposizioni regionali vigenti; in assenza di definizione si rimanda a quanto disposto dall'art. 1, della legge 25 luglio del 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani;
b) interventi ricadenti nelle aree definite come boschi di protezione ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera r), del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34;
c) interventi ricadenti nelle aree classificate ad alto rischio incendi dalle vigenti pianificazioni antincendio boschivo;
d) interventi ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico ricadenti nei bacini idrografici sottesi a centri abitati individuati a rischio nella pianificazione di bacino vigente e per i quali acquisire il parere favorevole dell'Autorita' di bacino distrettuale territorialmente competente;
f) interventi effettuati da imprenditori agricoli e imprenditori forestali di eta' inferiore ai quaranta anni, compiuti alla data di chiusura del bando;
g) effettuati in superfici accorpate e appartenenti a piu' proprietari associati anche secondo le disposizioni di cui art. 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
 
Art. 7

Misura del finanziamento concedibile

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 i soggetti beneficiari di cui all'art. 4 hanno diritto all'incentivo di cui al presente decreto nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 2.
2. Per ogni singolo progetto di cui all'art. 5 comma 1 e' prevista una copertura fino al 100% dei costi sostenuti per gli interventi ammissibili di cui all'art. 5 comma 2. Il sostegno e' concesso secondo la regola «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
3. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere cumulato con altri aiuti nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui all'art. 5 del precitato regolamento (UE) 1407 /2013.
 
Art. 8

Modalita' di presentazione della domanda
e procedure per la concessione ed erogazione

1. Le regioni e le province autonome sono responsabili delle procedure di selezione delle domande finanziabili, della concessione e dell'erogazione degli aiuti previsti dal presente provvedimento nei propri territori.
2. I soggetti interessati di cui all'art. 4 presentano domanda di sostegno alla regione o provincia autonoma di competenza, con le modalita' da queste stabilite; le regioni definiscono il vincolo temporale di destinazione.
3. L'atto amministrativo di attribuzione delle risorse deve indicare, ove previsto per l'intervento, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il Codice unico di progetto (CUP) identificativi degli interventi oggetto di finanziamento.
 
Art. 9

Comunicazioni

1. Alla conclusione delle attivita' finanziate, le regioni e le province autonome redigono una relazione sui risultati ottenuti secondo un format che verra' successivamente condiviso e la inoltrano alla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste.
 
Art. 10

Esenzione da obbligo di notifica

1. Gli aiuti concessi in conformita' al presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana.
Roma, 29 settembre 2021

Il Ministro delle politiche
agricole alimentari
e forestali
Patuanelli
Il Ministro della transizione ecologica
Cingolani

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 905