Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011439/XVJ(53) dell'8 ottobre 2021, su istanza del sig. Lanci Marco, titolare in nome e per conto della «Pirotecnica Lanci S.r.l.» della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in localita' Loco Paiuco - Frisa (CH), i fuochi artificiali di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto: «Colpo M BL C80 MAR» (massa attiva g 302); «Colpo M G C80 MAR» (massa attiva g 302); «Colpo M RO C80 MAR» (massa attiva g 302); «Colpo M VE C80 MAR» (massa attiva g 302); «Colpo M FUX C80 MAR» (massa attiva g 302). Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/011438/XVJ(53) dell'8 ottobre 2021, su istanza del sig. Lanci Marco, titolare in nome e per conto della «Pirotecnica Lanci S.r.l.» della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. per lo stabilimento sito in localita' Loco Paiuco - Frisa (CH), i fuochi artificiali di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto: «AC XT SUG C80 MAR» (massa attiva g 344); «AC XT SUG C90 MAR» (massa attiva g 453); «AC XT SUG C100 MAR» (massa attiva g 563); «SBRUFFO 1X C80 MAR» (massa attiva g 258); «SBRUFFO 2X C80 MAR» (massa attiva g 295); «AC STUCCHIO SF C75 MAR» (massa attiva g 246); «SCALA 8 SF C100 MAR» (massa attiva g 639); «SCALA 8 TUR C100 MAR" (massa attiva g 639); «BC 4+X COL C125 MAR» (massa attiva g 1178). Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010779/XVJ(53) dell'8 ottobre 2021, su istanza del sig. Ruocco Carmine, titolare della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «Ruocco Carmine» con fabbrica di fuochi artificiali in via Spinola - localita' Castello - Gragnano (NA), i fuochi artificiali di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, come di seguito indicato: sfera Ruocco 18 (massa attiva g 2025): IV categoria; spoletta Ruocco passaggio (massa attiva g 12): V categoria - gruppo B; spoletta Ruocco finale (massa attiva g 7): V categoria - gruppo B. Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/010467/XVJ(53) dell'8 ottobre 2021, su istanza del sig. Scudo Gerardo, titolare della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della ditta «Scudo Gerardo» con fabbrica di fuochi artificiali in via Marsiglia - contrada Focone - Ercolano (NA), i fuochi artificiali di seguito elencati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nelle categorie di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, come di seguito indicato: eurofaustus monogetto 30 (massa attiva g 53): IV categoria; eurofaustus monogetto 50 (massa attiva g 106): IV categoria; eurofaustus spoletta 2 (massa attiva g 3,3): V categoria - gruppo «B»; eurofaustus spoletta 3 (massa attiva g 4): V categoria - gruppo «B»; eurofaustus spoletta 5 (massa attiva g 12): V categoria - gruppo «B». Tali prodotti sono destinati ad essere utilizzati sul territorio nazionale direttamente dal fabbricante medesimo per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. |