Gazzetta n. 259 del 29 ottobre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 30 settembre 2021 |
Attuazione del decreto 11 agosto 2021 recante i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. |
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IL DIRETTORE GENERALE della pesca marittima e dell'acquacoltura
Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri; Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e, in particolare, i punti 22 e 23, come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021; Visto il regolamento (UE) n. 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 702/2014, (UE) n. 717/2014 e (UE) n. 1388/2014 per quanto riguarda il loro periodo di applicazione, fino al 31 dicembre 2022; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto l'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, con la quale e' istituito il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (il «Fondo»), con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021; Visto l'art. 1, comma 129 della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, laddove e' previsto che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128; Visto il decreto ministeriale n. 9010471 del 17 luglio 2020 con il quale e' istituto il Fondo pesca e acquacoltura per l'emergenza COVID-19, registrato con il n. 269 dall'UCB in data 22 luglio 2020 e dalla Corte dei conti in data 10 agosto 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 209 del 22 agosto 2020, n. 760; Visto il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» e, in particolare, l'art. 39, che ha incrementato la dotazione del Fondo di ulteriori 150 milioni di euro, per un totale complessivo di 300 milioni di euro; Visto decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021 recante «decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023, recante i criteri e le modalita' di utilizzazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura» con il quale sono state destinati 20 milioni di euro delle risorse iscritte in bilancio dall'art. 1, comma 128 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 a favore del settore della pesca marittima, dell'acquacoltura e della pesca nelle acque, registrato al n. 307 dall'UCB in data 20 agosto 2021 e dalla Corte dei conti al n. 820 in data 8 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 16 settembre 2021; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi» e, segnatamente, le disposizioni di cui all'art. 12, a mente del quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi; Vista la decisione della Commissione europea C (2020) 4977 in data 15 luglio 2020 di compatibilita' con il mercato comune dell'aiuto SA.57947(2020/N) - Italy notificato il 6 luglio 2020 e recante: «Support measures for undertakings carrying out activities in the agricultural, forestry, fishery and aquaculture sectors and the activities related thereto, in relation with the COVID-19 outbreak crisis» e la decisione C(2020) 8830 final del 7 dicembre 2020 di autorizzazione del regime SA 59509 (2020/N) nonche' la decisione C(2021) 3364 final del 6 maggio 2021 di autorizzazione del regime SA 62793 (2021/N) di modifica del regime di aiuto SA 59509; Visti gli articoli 5, comma 3 e art. 6, comma 4 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021 che prevedono l'emanazione di un provvedimento del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per la determinazione dei termini e delle modalita' di accesso ai contributi dei soggetti beneficiari del sostegno finanziario previsto alle lettere a) e b) dell'art. 1 dello stesso decreto ministeriale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2020, al n. 780, con il quale e' stato conferito al dott. Riccardo Rigillo l'incarico di direttore generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura; Considerato di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 6, comma 4 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021;
Decreta:
Art. 1 Modalita' di presentazione dell'istanza per il sostegno finanziario di cui al sub a) dell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021.
1. L'impresa di pesca marittima armatrice dell'imbarcazione da pesca alla data del 3 giugno 2021, in forma singola o associata, presenta al Ministero delle politiche alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a pena di irricevibilita' e inammissibilita', apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma on-line al link www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; 2. All'istanza compilata on-line dovra' obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione: dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo), redatta sulla base dell'allegato 1 al presente decreto attestante: I. di non rientrare nella definizione di impresa in difficolta' in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, cosi' come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021; II. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (art. 46 della legge n. 234/2012); III. di disporre dell'imbarcazione per la quale si richiede il contributo, risultante dall'armamento alla data del 3 giugno 2021; IV. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 270.000,00 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021; V. che l'attivita' prevalente risulta essere la pesca marittima; VI. di consentire, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalita' della presente istanza; VII. che il codice IBAN sul quale si richiede l'accredito del contributo e' intestato al beneficiario; documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore dell'istanza. |
| Allegato 1 FAC SIMILE di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo), per le imprese di pesca marittima
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 FAC SIMILE di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo), per le imprese di acquacoltura IMPIANTO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 3 FAC SIMILE di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo), per le imprese di acquacoltura V categoria
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Modalita' di presentazione dell'istanza per il sostegno finanziario di cui al sub b) dell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021.
1. L'impresa di acquacoltura che, in data antecedente al 1° gennaio 2021 ed alla data di presentazione della domanda, e' iscritta presso il registro imprese, presenta al Ministero delle politiche alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a pena di irricevibilita' e inammissibilita', apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma on-line al link www.sian.it/sipaPubbl/aiutiCC1863_index.xhtml?prov_port=S sul sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; 2. All'istanza compilata on-line dovra' obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione: dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (esente da bollo) redatta sulla base dell'allegato 2 del presente decreto nel caso di impianto e dell'allegato 3 del presente decreto nel caso di unita' di V categoria attestante: I. di non rientrare nella definizione di impresa in difficolta' in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, cosi' come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, (2020/C 218/03) del 2 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021; II. di non aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale e incompatibile con decisione della Commissione europea, salvo che lo abbiano rimborsato o depositato in un conto bloccato (art. 46 della legge n. 234/2012); III. di essere iscritta come impresa attiva nel Registro imprese in data antecedente al 1° gennaio 2021 e di risultare in attivita' alla data della presentazione della domanda di accesso ai contributi di cui al presente decreto; IV. che gli aiuti complessivamente richiesti non superino i 270.000,00 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID_19», come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 4 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell'8 maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021; V. che l'attivita' prevalente risulta essere l'acquacoltura; VI. di consentire, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, ivi compresi i dati sensibili, per il conseguimento delle finalita' della presente istanza. VII. che il codice IBAN sul quale si richiede l'accredito del contributo e' intestato al beneficiario; documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore dell'istanza. |
| Art. 3
Inammissibilita'
1. La concessione dei contributi di cui al sub a) dell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021, e' condizionata all'armamento dell'imbarcazione da pesca per la quale si richiede il contributo alla data del 3 giugno 2021 e alla prevalenza, in termini di reddito, dell'attivita' di pesca marittima; 2. La concessione dei contributi di cui al sub b) dell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021, e' condizionata al disporre, alla data del 1° gennaio 2021 e alla data di presentazione dell'istanza, di almeno un'unita' produttiva stabilmente operativa sul territorio nazionale, allo svolgimento dell'attivita' di allevamento degli animali di acquacoltura e alla prevalenza, in termini di reddito, dell'attivita' di acquacoltura. |
| Art. 4 Modalita' di istruttoria dell'istanza per il sostegno finanziario di cui al sub a) dell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021 e procedura di erogazione del contributo.
1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge l'istruttoria sulle richieste pervenute, verificandone i presupposti di legittimita' e ne quantifica l'ammontare per ciascuna impresa, sulla base di quanto previsto dall'art. 5, commi 2 e 5 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021; 2. L'importo del contributo concedibile deve garantire, per ogni singola impresa il rispetto dei massimali stabiliti dal regolamento (UE) n. 717/2014 e dalla comunicazione della commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 final, e in particolare gli articoli 22 e 23 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, tenendo anche conto degli aiuti percepiti in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto; 3. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti di cui al sub a) dell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021, le relative spettanze saranno ridotte proporzionalmente per ogni singola impresa; 4. Ultimate le istruttorie, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura predispone gli elenchi raggruppando le pratiche per uffici marittimi di iscrizione per giurisdizione di Direzione marittima e provvede, entro il 31 dicembre 2021, ad attribuire in favore dei funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima le risorse necessarie alla liquidazione delle indennita' a mezzo di specifiche aperture di credito in favore degli stessi a carico del capitolo 7098 - Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura; 5. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura trasmette gli elenchi degli aventi diritto ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima, e gli stessi funzionari delegati provvedono all'emissione degli ordinativi di pagamento a favore dei beneficiari. |
| Art. 5 Modalita' di istruttoria dell'istanza per il sostegno finanziario di cui al sub b) dell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021 e procedura di erogazione del contributo.
1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura svolge l'istruttoria sulle richieste pervenute, verificandone i presupposti di legittimita' e ne quantifica l'ammontare per ciascuna impresa sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021; 2. L'importo del contributo concedibile deve garantire, per ogni singola impresa il rispetto dei massimali stabiliti dal regolamento (UE) n. 717/2014 e dalla comunicazione della Commissione del 3 aprile 2020, C(2020) 2215 final, e in particolare gli articoli 22 e 23 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, tenendo anche conto degli aiuti percepiti in attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto; 3. Qualora le richieste aziendali superino gli stanziamenti di cui al sub b) dell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale n. 363644 dell'11 agosto 2021 le relative spettanze saranno ridotte proporzionalmente per ogni singola impresa; 4. Ultimate le istruttorie e quantificati i singoli importi concedibili, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura predispone i decreti di impegno e pagamento per ciascun beneficiario; le risorse necessarie alla liquidazione dei contributi sono a carico capitolo 7098 - Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. |
| Art. 6
Ulteriori disposizioni
1. In considerazione delle disposizioni normative e attuative emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di garantire la rapida erogazione dell'aiuto, l'amministrazione procedera' all'istruttoria delle istanze sulla base delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio previste agli articoli 1 e 2 del presente decreto. 2. Successivamente procedera', effettuando un controllo a campione, a verificare tali dichiarazioni al fine di accertare la veridicita' di quanto dichiarato. 3. L'attivazione dell'avvio del controllo verra' comunicata all'impresa interessata ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it Roma, 30 settembre 2021
Il direttore generale: Rigillo
Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 907 |
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