Gazzetta n. 259 del 29 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 settembre 2021
Definizione delle modalita' per l'accesso al credito d'imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto in particolare, l'art. 44, comma 1-septies del citato decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 74, comma 1, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ai sensi del quale le «persone fisiche che consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto, nei limiti delle risorse disponibili, a un credito di imposta del valore di 750 euro, da utilizzare entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020»;
Visto il secondo periodo del medesimo art. 44, comma 1-septies, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione delle modalita' attuative del credito d'imposta anche ai fini del rispetto del prefissato limite di spesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto l'art. 1, commi da 421 a 423 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per il recupero dei crediti di imposta illegittimamente fruiti, come modificati, rispettivamente, dall'art. 20 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e dall'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 44, comma 1-septies del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 74, comma 1, lettera d) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, individua le modalita' per l'accesso al credito d'imposta ivi previsto nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro il limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
 
Art. 2

Ambito di applicazione e misura del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all'acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' riconosciuto nella misura massima di 750 euro ed e' utilizzato entro tre anni a decorrere dall'anno 2020.
3. Il credito d'imposta spetta entro il limite complessivo di spesa erariale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020.
 
Art. 3

Modalita' di riconoscimento del credito d'imposta

1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, le persone fisiche di cui all'art. 2, comma 1, inoltrano, in via telematica, entro il termine che sara' previsto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'apposita istanza all'Agenzia delle entrate, formulata secondo lo schema approvato con lo stesso provvedimento. Nella istanza i soggetti richiedenti indicano l'importo della spesa agevolabile sostenuta nell'anno 2020 per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, e l'ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze di cui al comma 1, determina la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun soggetto. Tale percentuale e' comunicata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il termine fissato dall'Agenzia delle entrate medesima nel provvedimento di cui al comma 1.
3. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non e' cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.
 
Art. 4

Fruizione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta riconosciuto ai sensi dell'art. 3 e' utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e puo' essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022.
 
Art. 5

Controlli

1. L'Agenzia delle entrate, qualora accerti che l'agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificati, rispettivamente, dall'art. 20 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e dall'art. 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 settembre 2021

Il Ministro: Franco

Registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1424