IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, che ha istituito il Dipartimento della funzione pubblica nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni e integrazioni, recante: «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1999, n. 59», e, in particolare, l'art. 7, comma 3, che riserva alle determinazioni del Segretario generale ovvero del Ministro o del Sottosegretario delegato, nell'ambito delle rispettive competenze, l'organizzazione interna delle strutture nelle quali si articola la Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 14 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e ne individua il numero massimo di uffici e servizi; Visto il decreto 24 luglio 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, recante: «Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l'on. prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al predetto Ministro e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, recante delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del regolamento (UE) n. 2021/241; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale «Ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo. A tal fine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce una apposita unita' di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di tre uffici dirigenziali di livello non generale, adottando, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo provvedimento di organizzazione interna, con decreto del Ministro di riferimento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto in particolare il primo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attivita' di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, registrato in data 3 agosto 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2021, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, registrato in data 4 agosto 2021, recante il riparto del contingente di quattrocento unita' di personale non dirigenziale a tempo determinato di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2021, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, registrato in data 4 agosto 2021, recante il riparto delle risorse del fondo previsto dall'art. 7, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2021, recante l'istituzione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio, delle unita' di missione e delle unita' organizzative cui sono assegnate le attivita' di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR; Considerata la necessita' di garantire l'efficace attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, nonche' il conseguimento e la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonche' dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre; Considerato che l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, individua, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, quali amministrazioni abilitate alla costruzione delle nuove unita' di missione di livello dirigenziale generale dedicate alle attivita' di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR anche il Dipartimento per la funzione pubblica; Tenuto conto altresi' che una maggiore efficienza, un costante coordinamento ed un puntuale monitoraggio sulla efficace attuazione del PNRR sono raggiungibili attraverso l'istituzione di una apposita unita' di missione di livello dirigenziale ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; Ritenuto pertanto, di doversi avvalere della facolta' prevista dal citato l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, di istituire una apposita unita' di missione e di adottarne il provvedimento di definizione dell'organizzazione interna; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, la predetta unita' di missione rappresenta il punto di contatto con il Servizio centrale del PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 241/2021;
Decreta:
Art. 1 Costituzione dell'Unita' di missione per il coordinamento attuativo del PNRR
1. E' costituita, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unita' di missione per il coordinamento attuativo del PNRR prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 101. L'Unita' rappresenta il punto di contatto con il servizio centrale per il PNRR per l'espletamento degli adempimenti previsti dal regolamento (UE) 2021/241, relativamente agli interventi a titolarita' del Dipartimento della funzione pubblica. 2. L'Unita' di missione di cui al presente articolo e' coordinata da una figura dirigenziale di livello dirigenziale generale che ne coordina le attivita' e le funzioni, partecipa alla rete dei referenti delle amministrazioni centrali titolari di intervento, come individuate dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si raccorda con l'Unita' di missione istituita nell'ambito dell'ufficio del segretario generale e con il servizio centrale per il PNRR, e informa il Ministro sullo stato di attuazione degli interventi a titolarita' del Dipartimento della funzione pubblica. 3. L'unita' di missione attiva una funzione specifica per le attivita' di prevenzione e contrasto delle frodi, del rischio di doppio finanziamento e di conflitti di interesse nella gestione dei fondi del PNRR che partecipa alla rete dei referenti antifrode del PNRR attivata presso il servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'economia e delle finanze con il supporto della Guardia di Finanza. 4. All'unita' di missione sono assegnati le unita' di personale non dirigenziale e gli esperti di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2021, richiamati in premessa. 5. L'unita' di missione e' articolata nei seguenti servizi: a) servizio di coordinamento della gestione PNRR - svolge funzioni di presidio sull'attuazione degli interventi PNRR di competenza del Dipartimento della funzione pubblica e sul raggiungimento dei relativi obiettivi intermedi e finali (milestone e target). Nell'ambito delle proprie attivita', il servizio assicura, tra l'altro, il coordinamento delle procedure gestionali relative all'attivazione dei progetti a titolarita' e a regia, nonche' la definizione delle procedure di gestione e controllo e della relativa manualista. Il servizio coordina, inoltre, la gestione finanziaria degli investimenti e la messa in opera delle riforme di pertinenza del Dipartimento della funzione pubblica. Il servizio vigila affinche' siano adottati criteri di selezione delle azioni coerenti con le regole e gli obiettivi del PNRR ed emana linee guida per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione e rendicontazione, la regolarita' della spesa, il rispetto dei i vincoli di destinazione delle misure agli obiettivi climatici e di trasformazione digitale previsti nel PNRR. Adotta le iniziative necessarie a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi. b) servizio di monitoraggio PNRR - coordina le attivita' di monitoraggio sull'attuazione degli interventi e delle riforme PNRR di competenza del Dipartimento della funzione pubblica. Nell'ambito delle proprie attivita', il servizio verifica il conseguimento di Milestone e Target e provvede a trasmettere al servizio centrale per il PNRR i dati di avanzamento finanziario e di realizzazione fisica e procedurale degli investimenti e delle riforme, nonche' l'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali (milestone e target), attraverso le funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. c) servizio di rendicontazione e controllo PNRR - provvede, relativamente agli interventi PNRR di competenza del Dipartimento della funzione pubblica, a trasmettere al servizio centrale per il PNRR i dati necessari per la presentazione delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 24, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2021/241, corredata della corrispondente dichiarazione di cui all'Annex III dell'accordo di finanziamento stipulato con la Commissione europea. A tal fine, verifica la regolarita' delle procedure e delle spese, riceve e controlla le domande di rimborso dei soggetti attuatori, lo stato di avanzamento finanziario e il raggiungimento di obiettivi intermedi e finali (milestone e target) in coerenza con gli impegni assunti. Provvede al recupero delle somme indebitamente versate ai soggetti attuatori e/o ai beneficiari. Nello svolgimento delle proprie attivita', il servizio assicura l'attuazione di iniziative utili a prevenire le frodi, i conflitti di interesse ed evitare il rischio di doppio finanziamento. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo. Roma, 4 ottobre 2021
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2574 |