Gazzetta n. 255 del 25 ottobre 2021 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eusom»


Estratto determina AAM/A.I.C. n. 156 dell'11 ottobre 2021

Procedura europea n. IS/H/0428/001/DC.
Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EUSOM, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.
Titolare A.I.C: Ecupharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Mazzini, 20, cap. 20123, Italia.
Confezioni:
«2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049567011 (in base 10) 1H8P93 (in base 32);
«2 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/PE/PVC/AL - A.I.C. n. 049567023 (in base 10) 1H8P9H (in base 32).
Forma farmaceutica: compresse a rilascio prolungato.
Validita' prodotto:
compresse in blister Pvc/Pe/Pvdc/Pe/Pvc/Al: diciotto mesi;
compresse in blister Pvc/Pvdc/Al: ventiquattro mesi;
Condizioni particolari per la conservazione:
non conservare a temperatura superiore a 25°C.
conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.
Composizione: ogni compressa a rilascio prolungato contiene:
principio attivo: 2 mg di melatonina.
Eccipienti:
Ammonio metacrilato copolimero tipo B;
Calcio fosfato dibasico diidrato;
Lattosio monoidrato;
Silice colloidale anidra;
Talco;
Magnesio stearato.
Produttore responsabile del rilascio dei lotti:
Balkanpharma-DupnitsaAD
3 Samokovsko Shosse Str., 2600 Dupnitsa, Bulgaria.
Indicazioni terapeutiche: «Eusom» e' indicato come monoterapia per il trattamento a breve termine dell'insonnia primaria caratterizzata da una qualita' del sonno scadente in pazienti da cinquantacinque anni di eta' in poi.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per tutte le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': classe di rimborsabilita': «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. e' altresi' responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.
Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi efficaci e applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.