Gazzetta n. 254 del 23 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 29 settembre 2021
Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Unione Italiana Vini Laboratori s.r.l., in Barberino Tavernelle, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.


IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
della direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare e dell'ippica

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del 27 marzo 2018, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;
Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;
Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;
Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;
Visto il decreto 22 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 202 del 30 agosto 2017 con il quale al laboratorio Unione Italiana Vini Laboratori S.r.l., ubicato in Barberino Tavernelle (Firenze), via Sangallo, n. 43, e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;
Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 giugno 2021;
Considerato che il citato laboratorio nella medesima domanda comunica la variazione della propria sede in Barberino Tavernelle (Firenze), via Sangallo, n. 43;
Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 25 maggio 2021 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;
Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento e' stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato;
Ritenuti sussistenti i requisiti e le condizioni concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1

Il laboratorio Unione Italiana Vini Laboratori S.r.l., ubicato in Barberino Tavernelle (Firenze), via Sangallo, n. 43, e' autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.
 
Allegato
===================================================================== |  Denominazione della prova |  Norma/metodo | +===========================================+=======================+ | | COI/T.20/Doc n 34/rev | | Acidi grassi liberi/Free fatty acids |1 2017 | +-------------------------------------------+-----------------------+ | | Reg CEE 2568/1991 | | |11/07/1991 GU CEE L248 | | |05/09/1991 All II Reg | | |UE 1227/2016 27/07/2016| | Acidi grassi liberi/Free fatty acids, |GU UE L202 28/07/2016 | |Acidita'/Acidity |All I | +-------------------------------------------+-----------------------+ | Acido alfa-linolenico (omega-3) | | |(C18:3)/Alpha-linolenic acid (omega-3) | | |(C18:3), Acido arachico (C20:0)/Arachidic | | |acid (C20:0), Acido arachidonico (omega-6) | | |(C20:4)/Arachidonic acid (omega-6) (C20:4),| | |Acido beenico (C22:0)/Behenic acid (C22:0),| | |Acido docosaesaenoico (omega-3) | | |(C22:6)/Docosaesaenoic acid (omega-3) | | |(C22:6), Acido docosapentaenoico (omega-3) | | |(C22:5)/Docosapentenoic acid (omega-3) | | |(C22:5), Acido eicosapentaenoico (omega-3) | Reg CEE 2568/1991 | |(C20:5)/Eicosapentenoic acid (omega-3) |11/07/1991 GU CEE L248 | |(C20:5), Acido eicosenoico |05/09/1991 All X Reg UE| |(C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Esteri |1833/2015 12/10/2015 GU| |metilici acidi grassi (FAME)/Fatty acids |UE L266/29 13/10/2015 | |methyl esters (FAME) |All IV | +-------------------------------------------+-----------------------+ | | COI/T.20/Doc n 29/rev | | Biofenoli/Biophenols |1 2017 | +-------------------------------------------+-----------------------+ | Polifenoli totali/Total polyphenols (50 - | | |1000 mg/Kg) | MI 001 rev. 0 2019 | +-------------------------------------------+-----------------------+ | Tocoferoli/Tocopherols (15 - 1000 mg/Kg) | MI 002 rev. 0 2019 | +-------------------------------------------+-----------------------+ | | Reg CEE 2568/1991 | | |11/07/1991 GU CEE L248 | | |05/09/1991 All III Reg | | |UE 1784/2016 30/09/2016| | |GU UE L273 08/10/2016 | | Indice di perossidi/Peroxide index |All | +-------------------------------------------+-----------------------+ | Acido arachico (C20:0)/Arachidic acid | | |(C20:0), Acido beenico (C22:0)/Behenic acid| | |(C22:0), Acido eicosenoico | | |(C20:1)/Eicosenoic acid (C20:1), Acido | | |eptadecanoico (C17:0)/Heptadecanoic acid | | |(C17:0), Acido eptadecenoico | | |(C17:1)/Heptadecenoic acid (C17:1), Acido | | |gamma-linolenico (omega-6) | | |(C18:3)/Linolenic acid (omega-6) (C18:3), | | |Acido lignocerico (C24:0)/Lignoceric acid | | |(C24:0), Acido linoleico (omega-6) | | |(C18:2)/Linoleic acid (omega-6) (C18:2), | | |Esteri metilici acidi grassi (FAME)/Fatty | COI/T.20/Doc n 33/rev | |acids methyl esters (FAME) |1 2017 | +-------------------------------------------+-----------------------+ | Biofenoli/Biophenols | NGD C89 - 10 | +-------------------------------------------+-----------------------+ | |COI/T.20/Doc n 35/rev 1| | Indice di perossidi/Peroxide index |2017 | +-------------------------------------------+-----------------------+ | | Reg CEE 2568/1991 | | |11/07/1991 GU CEE L248 | | Analisi spettrofotometrica |05/09/1991 All IX Reg | |nell'ultravioletto/UV spectrophotometric |UE 1833/2015 12/10/2015| |analysis, DeltaK/DeltaK, K232/K232, |GU UE L266 13/10/2015 | |K264/K264, K268/K268, K272/K272 |All III | +-------------------------------------------+-----------------------+

 
Art. 2

L'autorizzazione ha validita' fino al 11 luglio 2025 data di scadenza dell'accreditamento.
 
Art. 3

L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio Unione Italiana Vini Laboratori S.r.l., perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualita', in conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.
 
Art. 4

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo e' accreditato.
2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.
3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, e' necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.
4. L'amministrazione si riserva la facolta' di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara' revocata in qualsiasi momento.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 29 settembre 2021

Il dirigente: Cafiero