Gazzetta n. 253 del 22 ottobre 2021 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tigeciclina Tecnigen»


Estratto determina n. 1190/2021 del 7 ottobre 2021

Medicinale: TIGECICLINA TECNIGEN.
Titolare A.I.C.: Tecnigen s.r.l.
Confezione:
«50 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 047864018 (in base 10).
Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.
Validita' prodotto integro: due anni. Una volta ricostituita e diluita in una sacca o in un altro contenitore idoneo per l'infusione (es. un flacone di vetro), tigeciclina deve essere usata immediatamente.
Condizioni particolari di conservazione: non conservare a temperatura superiore ai 30°C.
Composizione:
principio attivo: tigeciclina;
eccipienti:
trealosio;
acido cloridrico (per la regolazione del pH);
idrossido di sodio (per l'aggiustamento del pH).
Produttore/i del prodotto finito:
rilascio dei lotti: Sofarimex - Industria Quimica e Farmacêutica, S.A. Av. das Industrias, Alto do Colaride, 2735-213 Cacem, Portogallo.
Indicazioni terapeutiche:
«Tigeciclina Tecnigen» e' indicato negli adulti e nei bambini da otto anni di eta' per il trattamento delle seguenti infezioni:
infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (cSSTI), escluse le infezioni del piede diabetico;
infezioni complicate intra-addominali (cIAI);
«Tigeciclina Tecnigen» deve essere utilizzato soltanto nei casi in cui altri antibiotici alternativi non siano adeguati.
Fare riferimento alle linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli antibiotici.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezione:
«50 mg polvere per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 047864018 (in base 10);
classe di rimborsabilita': «H»;
prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 364,78;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 602,04.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Tigeciclina Tecnigen» (tigeciclina) e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tigeciclina Tecnigen» (tigeciclina) e' la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e', altresi', responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.