Gazzetta n. 251 del 20 ottobre 2021 (vai al sommario) |
CAMERA DEI DEPUTATI |
DELIBERA 13 ottobre 2021 |
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. |
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Art. 1
Istituzione e funzioni della Commissione
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata «Commissione». 2. La Commissione, in particolare, ha il compito di: a) indagare sulle forme piu' ricorrenti di truffe o di pratiche commerciali scorrette a danno dei consumatori e degli utenti nella fornitura di beni e servizi, quali le clausole vessatorie nei contratti, l'utilizzo improprio dei dati personali, la pubblicita' ingannevole e altri fenomeni assimilabili; b) indagare sul riporzionamento, sull'obsolescenza programmata nonche' sulla qualita' dei servizi pubblici essenziali di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) ed e), della legge 12 giugno 1990, n. 146; c) monitorare lo stato di attuazione della legislazione in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, verificandone, previa acquisizione di dati e informazioni utili, l'efficacia anche in relazione all'impianto sanzionatorio, al fine di individuare eventuali misure correttive, anche di carattere legislativo, e analizzare le principali iniziative e attivita' dei soggetti associativi operanti nel settore consumeristico a livello nazionale e locale, anche acquisendone le proposte operative. 3. La Commissione presenta alla Camera dei deputati, annualmente e al termine dei propri lavori, una relazione sui risultati dell'attivita' di inchiesta, ferma restando la possibilita' di presentare relazioni su singoli temi oggetto dell'inchiesta nel corso dello svolgimento dei propri lavori. |
| Art. 2
Composizione della Commissione
1. La Commissione e' composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. 2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la sua costituzione. 3. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari. Si applicano le disposizioni dell'art. 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati. |
| Art. 3
Poteri e limiti della Commissione
1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale. 3. Per le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. 4. Per il segreto di Stato nonche' per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. E sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. |
| Art. 4
Richiesta di atti e documenti
1. La Commissione ha facolta' di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organismi inquirenti, anche se coperti da segreto. 2. Sulle richieste a essa rivolte l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell'art. 117 del codice di procedura penale. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa. 3. La Commissione ha, altresi', facolta' di acquisire copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. 4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione. 5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti acquisiti o trasmessi in copia ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 siano coperti dal segreto. 6. La Commissione ha facolta' di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente all'oggetto dell'inchiesta. 7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. |
| Art. 5
Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'art. 4, commi 5 e 7. 2. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta coperti dal segreto o dei quali e' stata vietata la divulgazione e' punita ai sensi delle leggi vigenti. |
| Art. 6
Organizzazione dei lavori
1. L'attivita' e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari. 2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. La Commissione puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta. 3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria nonche' di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 e' stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui puo' avvalersi la Commissione. 4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. 5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attivita'. 6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. |
| Art. 7
Durata
1. La Commissione e' istituita per la durata della XVIII legislatura. Roma, 13 ottobre 2021
Il Presidente: Fico |
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