Gazzetta n. 249 del 18 ottobre 2021 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 agosto 2021, n. 117 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 17 agosto 2021, n. 117 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 201 del 23 agosto 2021), convertito, senza modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2021, n. 144 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti concernenti modalita' operative precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell'anno 2021.». |
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Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1
Operazioni di votazione
1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonche' assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna. Restano ferme le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31, comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche' dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 31, comma 6, e 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati): «Art. 31. (Omissis). 6. Ogni scheda e' dotata di un apposito tagliando rimovibile, dotato di codice progressivo alfanumerico generato in serie, denominato "tagliando antifrode", che e' rimosso e conservato dagli uffici elettorali prima dell'inserimento della scheda nell'urna.» «Art 58. (Omissis). Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identita' esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata, stacca il tagliando antifrode dalla scheda, controlla che il numero progressivo sia lo stesso annotato prima della consegna e, successivamente, pone la scheda senza tagliando nell'urna. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali): «Art. 49. Riconosciuta l'identita' personale dell'elettore, il presidente, estrae dalla prima urna o dalla cassetta una scheda e la consegna all'elettore insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori o il segretario segna sulla lista elettorale della sezione, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi puo' accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello della scheda. L'elettore si reca nella cabina per compilare e piegare la scheda e dopo la restituisce al presidente, gia' piegata (e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 (100) abitanti). Il presidente ne verifica l'autenticita' esaminando la firma e il bollo e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna. Uno dei membri dell'Ufficio attesta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui, nell'apposita colonna della lista. Con la scheda, l'elettore deve restituire anche la matita. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le hanno presentate non possono piu' votare. Tali schede sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.». |
| Art. 2 Sezioni elettorali ospedaliere costituite nelle strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera
1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021: a) nelle strutture sanitarie con almeno 100 e fino a 199 posti-letto, che ospitano reparti COVID-19 sono costituite le sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 43 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570; b) ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19 e' abilitata alla raccolta del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, per il tramite di seggi speciali operanti ai sensi dell'articolo 9, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, nonche' dei ricoverati presso reparti COVID-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto; c) ai componenti di ogni sezione elettorale ospedaliera istituita presso la struttura sanitaria che ospita reparti COVID-19, nonche' a quelli dei seggi speciali di cui alla lettera b), che provvedono alla raccolta e allo spoglio del voto domiciliare degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, vengono impartite, dalla competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali. 2. In caso di accertata impossibilita' alla costituzione della sezione elettorale ospedaliera e dei seggi speciali, il sindaco puo' nominare, quali componenti dei medesimi, personale delle Unita' speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, ovvero, in subordine, soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato la propria disponibilita'. A tal fine, le organizzazioni di volontariato di protezione civile chiedono ai loro aderenti di segnalare i propri nominativi ai sindaci dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali dell'anno 2021. In ogni caso la nomina puo' essere disposta solo previo consenso degli interessati. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvede alla nomina di suoi delegati quali presidente e componenti, compresi nelle liste elettorali del comune. 3. Presso ogni sezione elettorale ospedaliera operante ai sensi del presente articolo possono essere istituiti ulteriori seggi speciali composti anch'essi da personale delle unita' speciali di continuita' assistenziale regionale (USCAR), designato dalla competente azienda sanitaria locale, che il comune puo' attivare ove necessario; il medesimo personale puo' essere nominato con le modalita' di cui al comma 2. 4. Nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie di cui al comma 1, possono essere istituiti, presso uno o piu' uffici elettorali di sezione di riferimento diversi dalle sezioni ospedaliere, seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, nominati dal sindaco con le modalita' di cui al comma 2. Tali seggi speciali provvedono alla raccolta del voto degli elettori di cui all'articolo 3, comma 1, e, successivamente, all'inserimento delle schede votate nelle urne degli uffici elettorali di sezione di riferimento, ai fini dello scrutinio. Ai componenti dei seggi speciali e degli uffici elettorali di sezione di riferimento sono impartite, dalla competente autorita' sanitaria, indicazioni operative in merito alle procedure di sicurezza sanitarie concernenti le operazioni elettorali. 5. In caso di accertata impossibilita' alla costituzione di seggi speciali nel comune, sentita la commissione elettorale circondariale e previa intesa tra i sindaci interessati, puo' comunque essere istituito un solo seggio speciale per due o piu' comuni. 6. Al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza nell'espletamento delle fasi di raccolta del voto degli elettori positivi al COVID-19 in trattamento ospedaliero o domiciliare e di tutti coloro che si trovano in isolamento fiduciario, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, i componenti delle sezioni elettorali ospedaliere istituite presso strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19 e dei seggi speciali di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. 7. Ai componenti delle sezioni e dei seggi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 spetta l'onorario fisso forfettario previsto dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentato del 50 per cento. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 749.069 per l'anno 2021. 8. Per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza nell'ambito delle sezioni elettorali ospedaliere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), e' autorizzata la spesa di euro 118.737 per l'anno 2021.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 52 e 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361: «Art. 52. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti e' istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'Istituto che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneita' delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.» «Art. 43. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti e' istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avra' luogo secondo le norme vigenti. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio; alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione annuale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda. Nel caso di contemporaneita' delle elezioni del Consiglio comunale e di quello provinciale, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni. Per i ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, il Presidente curera' che la votazione abbia luogo secondo le norme di cui all' articolo seguente.». - Si riporta il testo dell'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale): «Art. 9. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui e' aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalita' stabilite per tali nomine. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la liberta' e la segretezza del voto. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di piu' elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalita' stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina. Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalita' previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano piu' di cinquecento, la commissione elettorale mandamentale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.». - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19): «Art. 9. - Certificazioni verdi COVID-19 - 1. Ai fini del presente articolo valgono le seguenti definizioni: a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute, somministrate dalle autorita' sanitarie competenti per territorio e le vaccinazioni somministrate dalle autorita' sanitarie nazionali competenti e riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della salute; c) test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute; d) test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute; e) Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gestito dalla stessa societa' per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dalla medesima piattaforma. 2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2; c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. 3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha una validita' di dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed e' rilasciata automaticamente all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita' dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata altresi' contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validita' dalla medesima somministrazione. Contestualmente al rilascio, la predetta struttura sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, provvede a rendere disponibile detta certificazione nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validita' qualora, nel periodo di vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale e' avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta nonche' dal dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, ed e' resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al presente comma cessa di avere validita' qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. 4-bis. A coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonche' a seguito del prescritto ciclo, e' rilasciata, altresi', la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis), che ha validita' di dodici mesi a decorrere dall'avvenuta guarigione. 5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test antigenico rapido e di settantadue ore dall'esecuzione del test molecolare ed e' prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c) e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta. 6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei diversi servizi sanitari regionali. 6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono, o non sono piu', esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non e' piu' a sua disposizione. 6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilita' e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese. 7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa. 8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in conformita' al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non e' imposto al genitore o ai genitori perche' in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di eta' inferiore a sei anni. 9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021. 10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita' tra le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale -DGC, nonche' tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita' di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalita' di funzionamento della Piattaforma nazionale -DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticita', la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni. Per le finalita' d'uso previste per le certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c). 10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5, 9-bis, 9-quinquies, 9-sexies e 9-septies del presente decreto, nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 e' disposto esclusivamente con legge dello Stato. 11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione): «Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale. 2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120. 3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu' consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni. 4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61. 5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104; b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22; c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53. 6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue: a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96; b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.». |
| Art. 3 Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19
1. Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza. 2. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalita' individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione: a) una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo; b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1. 3. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonche' assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare: a) alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente piu' prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19; b) al seggio speciale di cui all'articolo 2, comma 4, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19. 4. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare: a) la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19; b) il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e' incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19. 5. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui e' aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la liberta' e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. 6. Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformita' del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2021. |
| Art. 4 Sanificazioni dei seggi elettorali e protocolli sanitari e di sicurezza
1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di euro 11.438.910 per l'anno 2021, destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale in occasione delle consultazioni elettorali dell'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di riparto del fondo di cui al primo periodo. 2. Le operazioni di votazione di cui al presente decreto si svolgono nel rispetto delle modalita' operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. Al relativo onere, quantificato in euro 1.305.700, si provvede nell'ambito delle risorse assegnate al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19. 3. Ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, l'ente interessato tiene conto delle modalita' operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo. |
| Art. 5 Sottoscrizioni delle liste dei candidati per le elezioni dei Comites per l'anno 2021
1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di semplificare gli adempimenti relativi all'espletamento delle elezioni di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), si applicano fino al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni: a) il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e' fissato in cinquanta per le collettivita' composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila e in cento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila; b) la firma delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395, e' esente da autenticazione, se e' corredata di copia non autenticata di un valido documento di identita' o di riconoscimento o di documento equipollente ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di residenza.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica): «Art. 14. - Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Omissis). 3. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), sono rinviate rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 ottobre 2003, n. 286, e dell'articolo 1, comma 323 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tali elezioni hanno comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 15, comma 3, della legge 23 ottobre 2003, n. 286 (Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero): «Art. 15. - Indizione delle elezioni e liste elettorali (Omisis). 3. Entro i trenta giorni successivi alla indizione delle elezioni possono essere presentate le liste dei candidati, sottoscritte da un numero di elettori non inferiore a cento per le collettivita' composte da un numero di cittadini italiani fino a cinquantamila, ed a duecento per quelle composte da un numero di cittadini italiani superiore a cinquantamila. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 395 (Regolamento di attuazione della L. 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero.): «Art. 14. - Presentazione delle liste dei candidati - 1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge, le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati possono essere firmate in atti separati e recano, per ogni sottoscrittore, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonche' la firma autenticata. Gli atti separati di raccolta delle firme riportano il contrassegno di lista, nonche' tutti i nominativi dei candidati. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): «Art. 35. - Documenti di identita' e di riconoscimento - 1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identita', esso puo' sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. 2. Sono equipollenti alla carta di identita' il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. 3. Nei documenti d'identita' e di riconoscimento non e' necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.». |
| Art. 6
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 4, pari complessivamente a euro 12.306.716 per l'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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