Gazzetta n. 248 del 16 ottobre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 28 settembre 2021 |
Finanziamento dei progetti «Faro» di economia circolare che promuovono l'utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi, individuati nel Piano d'azione europeo sull'economia circolare, quali: elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili, nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR. |
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IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto, nello specifico, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 80/2021, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e in particolare l'art. 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della Valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art. 10 «costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; Considerato che, a seguito dell'approvazione del PNRR da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 6 agosto 2021 ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del PNRR; Considerato che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 600.000.000,00 euro per la realizzazione di progetti «faro» di economia circolare, nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR; Considerato che e' funzionale al conseguimento del traguardo di cui alla Tabella B del suddetto decreto, l'adozione di un decreto del Ministro della transizione ecologica di approvazione dei criteri di selezione dei progetti relativi all'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR; Considerato che l'allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dispone che: «Il decreto ministeriale deve stabilire che i progetti siano selezionati in base ai seguenti criteri: - coerenza con la normativa dell'UE e nazionale e il piano d'azione europeo per l'economia circolare; - miglioramento atteso degli obiettivi di riciclaggio; - coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e nazionali; - contributo alla risoluzione delle infrazioni individuate dall'UE, sinergie con altri piani settoriali (ad es. PNIEC) e/o altre componenti del piano, tecnologie innovative basate su esperienze su scala reale; - qualita' tecnica della proposta; - coerenza e complementarita' con i programmi della politica di coesione e progetti analoghi finanziati mediante altri strumenti dell'UE e nazionali. Gli interventi non comprendono investimenti in discariche, impianti di smaltimento, impianti di trattamento meccanico/biologico meccanico o inceneritori, conformemente al principio «non arrecare un danno significativo»; Considerato che il contesto generale, aggravato dalla recente pandemia del virus Covid-19, che richiede un necessario intervento pubblico volto ad aumentare la competitivita' generale del Paese, sia per il raggiungimento degli obiettivi di riciclo come previsti dalla direttiva 94/62/CE sui rifiuti di imballaggi e dalla direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, come modificate dalla direttiva (UE) 2018/852, la misura si propone di intervenire sulle criticita' legate al riciclo dei rifiuti, carenti di un'offerta impiantistica adeguata agli attuali standard euro unitari; Vista la decisione di esecuzione 2019/1004 della Commissione europea del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Vista la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; Vista la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; Vista la direttiva 2018/852/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; Considerato che sulla base dell'applicazione della gerarchia comunitaria per la gestione dei rifiuti e del principio Do Not Significant Harm (DNSH) in fase di istruttoria del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) condotta dalle competenti strutture della Commissione europea, sono stati esclusi dagli interventi finanziabili gli impianti di smaltimento, di trattamento meccanico biologico e trattamento meccanico della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, gli inceneritori; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 GBER - Regolamento generale di esenzione per categoria (General Block Exemption Regulation), in merito alle categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Considerata la comunicazione della Commissione «Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak - COM 2020/C 91 I/01», con cui la Commissione medesima, in data 19 marzo 2020, ha adottato un quadro temporaneo delle misure di aiuto (Quadro temporaneo) per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilita' prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l'economia nel contesto dell'emergenza epidemiologica da COVID; Considerato che il Quadro temporaneo e' stato esteso con le successive comunicazioni C(2020) 2215 final, C(2020 3156 final, C(2020) 4509, C(2020) 7127 final C 2021/C 34/06; Considerato, altresi', che con la comunicazione C(2020)7127 final la Commissione ha prorogato il Quadro temporaneo fino al 30 giugno 2021, ad eccezione delle misure di ricapitalizzazione, prorogate fino al 30 settembre 2021; Considerato che il 28 gennaio 2021, la Commissione, con la successiva comunicazione C 2021/C 34/06, ha prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il Quadro temporaneo; Considerato che la Commissione ha avviato una procedura di consultazione per una estensione dell'ambito di applicazione del regolamento n. 651/2014/UE GBER anzi indicato per consentire un'attuazione senza ostacoli del programma InvestEU, del Dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonche' di altri fondi dell'UE e dei fondi nazionali destinati alla ripresa e al conseguimento degli obiettivi digitali e verdi dell'UE; Considerato che seguito della procedura di consultazione anzi indicata, e' stato adottato, in data 23 luglio 2021, il regolamento della Commissione 2021/1237/UE recante la modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 GBER;
Decreta:
1. Nell'ambito dell'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR, finalizzato a potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo, verranno finanziati progetti «Faro» di economia circolare che promuovono l'utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo nei settori produttivi, individuati nel Piano d'azione europeo sull'economia circolare, quali: elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili. In particolare, nei settori produttivi anzi individuati, verranno finanziati progetti che favoriranno, anche attraverso l'organizzazione in forma di «distretti circolari», una maggiore resilienza e indipendenza del sistema produttivo nazionale, contribuendo, altresi', al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, incremento occupazionale e impatto ambientale. 2. Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'Investimento 1.2, Missione 2, Componente 1 del PNRR per la realizzazione di progetti «Faro» di economia circolare, pari a 600.000.000,00 euro, sono assegnate mediante procedure di evidenza pubblica da avviarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con pubblicazione del relativo avviso sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica (MITE). 3. Al fine della indizione delle procedure ad evidenza pubblica, entro il suddetto termine, verranno emanati dal MITE quattro avvisi aventi ad oggetto proposte per il finanziamento di interventi rientranti nelle seguenti aree tematiche: Linea d'intervento A: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici; Linea d'intervento B: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone; Linea d'intervento C: realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, «Plastic Hubs»), compresi i rifiuti di plastica in mare (marine litter); Linea d'intervento D: infrastrutturazione della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post consumo, ammodernamento dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica cd. «Textile Hubs». 4. Le risorse di cui al punto 2 sono ripartite per ciascuna Linea di intervento come di seguito: Linea d'intervento A: 150.000.000; Linea d'intervento B: 150.000.000; Linea d'intervento C: 150.000.000; Linea d'intervento D: 150.000.000. Il 60% delle risorse di cui al punto 2, pari a 360.000.000,00 milioni di euro, e' destinato alle Regioni del centro sud: Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Per ciascuna Linea d'intervento, pertanto, sono previsti due distinti plafond destinati, rispettivamente, alle regioni del centro sud e alle restanti regioni, e pari, il primo, al 60% delle risorse complessive previste per la rispettiva Linea d'intervento e il secondo al 40% delle risorse medesime. 5. I destinatari delle risorse di cui al punto 2 sono: a) le imprese che esercitano in via prevalente le attivita' di cui all'art. 2195, numeri 1) e 3) del codice civile, ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) le imprese che esercitano in via prevalente le attivita' ausiliarie di cui all'art. 2195, numero 5), del codice civile, in favore delle imprese di cui alla precedente lettera a). 6. I soggetti destinatari di cui al punto 5, alla data di presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese o, in alternativa, essere iscritti alla Camera di commercio. Per tali soggetti, inoltre, deve essere dimostrata, pena la revoca del finanziamento, alla data di richiesta della prima erogazione del finanziamento, la disponibilita' di almeno un'unita' locale nel territorio nazionale ed il rispetto degli adempimenti di cui all'art. 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581; b) non essere sottoposti a fallimento o trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110, comma 3 e 4, del decreto legislativo n. 50/2016 e dall'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati ovvero, per le imprese individuali e le societa' di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate; d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione ad eventuali provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal MITE; f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nel regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (regolamento GBER). 7. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui al punto 5 nei confronti dei quali sussistono le condizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016, art. 80, comma 1 e 2. 8. Le proposte di cui al punto 3 saranno oggetto di selezione e valutazione da parte di apposita commissione che sara' nominata con successivo decreto ministeriale e sara' composta da tre membri nominati dal MITE, di cui uno con funzioni di presidente di commissione, sei membri in rappresentanza di ISPRA ed ENEA, quattro membri indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, in rappresentanza delle diverse aree geografiche: Nord, Centro, Sud e Isole e due membri in rappresentanza dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). La stessa commissione provvedera' alla formulazione della graduatoria delle proposte finanziabili per ciascuna linea di intervento. 9. Nel caso in cui, a seguito della formulazione della graduatoria delle proposte per ciascuna linea d'intervento o a seguito di revoca o riduzione del finanziamento ai sensi del successivo punto 15, risultino risorse residue non assegnate, si potra' procedere alla riallocazione di tali risorse nell'ambito delle altre linee d'intervento e allo scorrimento delle relative graduatorie, cosi' da assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della misura di cui al punto 2, nel rispetto dei limiti di allocazione delle risorse stanziate. 10. Nel caso di cui al punto 9, il Ministro provvedera', entro trenta giorni dall'approvazione dell'ultima delle quattro graduatorie, con apposito decreto a individuare le modalita' di rimodulazione delle eventuali economie sopravvenute. 11. Gli avvisi di cui al punto 3 dovranno prevedere le modalita' e i termini di presentazione delle proposte da parte dei destinatari delle risorse oltre che l'elenco delle attivita' finanziabili e delle spese ammissibili. 12. Il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta seguira' le modalita' previste dall'art. 56-sexies, comma 7, lettera b) del regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, come modificato dal regolamento 2021/1237. 13. I criteri di ammissibilita' e valutazione delle proposte sono indicati nell'allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. 14. Gli interventi oggetto delle proposte dovranno essere ultimati e collaudati entro e non oltre il 30 giugno 2026. 15. Le erogazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale o parziale nei seguenti casi: perdita sopravvenuta di uno o piu' requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilita', ovvero irregolarita' della documentazione non sanabile o non sanata entro dieci giorni dalla richiesta; mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento oggetto della proposta nei termini indicati in sede di presentazione della domanda di partecipazione per fatti imputabili al soggetto destinatario delle risorse o al soggetto realizzatore; mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento (che comportera' la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale). Il Ministero della transizione ecologica si riserva, altresi', di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto destinatario delle risorse di cui ai punti 2, 4 e 5 incorra in un'irregolarita' essenziale non sanabile oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica e nella Gazzetta Ufficiale. Esso entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica. Roma, 28 settembre 2021
Il Ministro: Cingolani
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 2839 |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
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