Gazzetta n. 247 del 15 ottobre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 28 settembre 2021 |
Definizione delle procedure di evidenza pubblica da avviarsi per l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impiati esistenti. |
|
|
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Vista la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU); Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, concernente «Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; Visto, nello specifico, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77/2021 ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante «Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e in particolare l'art. 10, comma 3, secondo cui la notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE - ECOFIN recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 del medesimo art. 10 "costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»; Considerato che, a seguito dell'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte del Consiglio ECOFIN, il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 06 agosto 2021 ha assegnato alle singole amministrazioni le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Considerato che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero della transizione ecologica 1.500.000.000,00 euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, nell'ambito dell'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); Considerato che e' funzionale al conseguimento del traguardo di cui alla Tabella B del medesimo decreto, l'adozione di un decreto ministeriale di approvazione dei criteri di selezione dei progetti relativi all'Investimento 1.1 proposti dai destinatari della misura; Considerato che per gli interventi finanziati dall'investimento dovranno essere garantiti: la coerenza con la legislazione comunitaria e nazionale e con il piano d'azione europeo sull'economia circolare, con particolare riferimento al contributo al raggiungimento degli obiettivi di preparazione al riutilizzo e riciclaggio per i rifiuti urbani di cui all'art. 181 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la coerenza con gli strumenti di pianificazione regionale e nazionale; il contributo alla risoluzione del contenzioso comunitario; il contributo all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione dei processi; la coerenza e complementarieta' con i programmi della politica di coesione e progetti simili finanziati attraverso altri strumenti UE e nazionali; Vista la decisione di esecuzione 2019/1004 della Commissione europea del 7 giugno 2019 che stabilisce le regole per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati sui rifiuti a norma della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Considerato che sulla base dell'applicazione della gerarchia comunitaria per la gestione dei rifiuti e del principio Do Not Significant Harm (DNSH) in fase di istruttoria del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) condotta dalle competenti strutture della Commissione europea, sono stati esclusi dagli interventi finanziabili gli impianti di smaltimento, di trattamento meccanico biologico e trattamento meccanico della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, gli inceneritori; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; Vista la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; Vista la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti nonche' l'attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che apporta modifiche alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;
Decreta:
1. Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'investimento 1. 1, Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, pari a 1.500.000.000,00 Euro sono assegnate mediante procedure di evidenza pubblica da avviarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto con pubblicazione dei relativi avvisi sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica (MITE). Il 60% delle risorse saranno destinate a interventi da realizzarsi nelle regioni del centro e del sud Italia. 2. Al fine della indizione delle procedure ad evidenza pubblica, entro il suddetto termine verranno emanati dal MITE tre avvisi aventi ad oggetto proposte per il finanziamento di interventi rientranti nelle seguenti aree tematiche: linea d'intervento A - miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; linea d'intervento B - ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata; linea d'intervento C - ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili. 3. I destinatari dell'avviso sono gli Enti di Governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni o, laddove questi non siano stati costituiti, i comuni. I destinatari delle risorse potranno presentare la proposta di finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto, anche avvalendosi dei gestori incaricati del servizio rifiuti igiene urbana, da loro appositamente delegati ad agire in nome e per conto loro. Fermo quanto precede, la proposta presentata da un gestore incaricato del suddetto servizio pubblico, potra' essere anche da quest'ultimo completamente o parzialmente elaborata, purche' in nome e per conto dell'EGATO, o del comune, ognuno dei quali rimarra' unico soggetto destinatario e responsabile nei confronti del Ministero per le risorse assegnate. 4. I beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l'attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente decreto dovranno necessariamente rimanere di proprieta' pubblica. 5. I criteri di ammissibilita' e di valutazione delle proposte di cui al punto 2 e di riparto delle risorse per le singole linee di intervento individuate, sono indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto. 6. Le proposte di cui al punto 2 saranno oggetto di selezione e valutazione da parte di apposita Commissione che sara' nominata con successivo decreto ministeriale e sara' composta da tre membri nominati dal MITE, di cui uno con funzioni di presidente di Commissione, sei membri in rappresentanza di ISPRA ed ENEA, quattro membri indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome, in rappresentanza delle diverse aree geografiche: Nord, Centro, Sud e Isole e due membri in rappresentanza dell'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). La stessa Commissione provvedera' alla formulazione della graduatoria delle proposte finanziabili per ciascuna linea di intervento. 7. Nel caso in cui, a seguito della formulazione della graduatoria delle proposte per ciascuna linea d'intervento o a seguito di revoca o riduzione del finanziamento ai sensi del successivo punto 13, risultino risorse residue non assegnate, si potra' procedere alla riallocazione di tali risorse nell'ambito delle altre linee d'intervento e allo scorrimento delle relative graduatorie, cosi' da assicurare il completo utilizzo della dotazione finanziaria della misura di cui al punto 1, nel rispetto dei limiti di allocazione delle risorse stanziate. 8. Nel caso di cui al punto 7, il Ministro provvedera', entro trenta giorni dall'approvazione dell'ultima delle tre graduatorie, con apposito decreto a individuare le modalita' di rimodulazione delle eventuali economie sopravvenute. 9. Gli avvisi, di cui al punto 2, dovranno prevedere le modalita' e i termini di presentazione delle proposte da parte dei destinatari delle risorse oltre che l'elenco delle attivita' finanziabili e delle spese ammissibili. 10. Il contributo massimo erogabile per ciascuna proposta non potra' superare la somma complessiva di: euro 1.000.000,00 (un milione di euro) per la linea d'intervento A; euro 40.000.000,00 (quaranta milioni di euro) per la linea d'intervento B; euro 10.000.000,00 (dieci milioni di euro) per la linea d'intervento C. 11. Entro il 31 dicembre 2023 i soggetti destinatari delle risorse dovranno aver individuato, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, nonche' di tutte le altre norme di settore applicabili, i soggetti realizzatori di ciascun intervento oggetto della proposta ammessa a finanziamento. Ai fini dell'individuazione dei soggetti realizzatori, i soggetti destinatari potranno avvalersi, ai sensi della normativa vigente applicabile, anche dei gestori da loro incaricati del servizio rifiuti igiene urbana. La individuazione potra' aver luogo anche mediante l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto, in conformita' a quanto sara' previsto da ciascun avviso. 12. Gli interventi oggetto delle proposte dovranno essere completati entro e non oltre il 30 giugno 2026. 13. Le erogazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale o parziale nei seguenti casi: perdita sopravvenuta di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero irregolarita' della documentazione non sanabile oppure non sanata entro dieci giorni dalla richiesta; mancato rispetto del cronoprogramma di realizzazione dell'intervento oggetto della proposta nei termini indicati in sede di presentazione della domanda di partecipazione per fatti imputabili al soggetto destinatario delle risorse o al soggetto realizzatore; mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento (che comportera' la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale). Il Ministero della transizione ecologica si riserva altresi' di revocare il finanziamento concesso nel caso in cui il soggetto destinatario delle risorse di cui al punto 1 incorra in irregolarita' essenziali non sanabili oppure in violazioni di leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica e nella Gazzetta Ufficiale. Esso entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica. Roma, 28 settembre 2021
Il Ministro: Cingolani
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2838 |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
|
|
|