Gazzetta n. 246 del 14 ottobre 2021 (vai al sommario) |
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LEGGE 24 settembre 2021, n. 143 |
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge: Art. 1
Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei Ministeri, approvati con la legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono introdotte, per l'anno finanziario 2021, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
NOTE
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1: - Il testo della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
1. All'articolo 3, comma 6, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «17.300 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «17.100 milioni di euro». La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 24 settembre 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 6, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative). - 1.-5. (Omissis). 6. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2021, rispettivamente, in 900 milioni di euro, 1.500 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 800 milioni di euro e 17.100 milioni di euro. |
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