Gazzetta n. 246 del 14 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 16 settembre 2021
Modifiche e integrazioni al decreto 7 gennaio 2013, recante: «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive».


IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Visto il comma 1-bis dell'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno l'integrazione delle modalita' di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate, al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorita' di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il regolamento del Parlamento europeo (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, recante «Regolamento a norma dell'art. 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalita' di attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento effettuato, per le finalita' di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 recante le «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive»;
Ritenuto che al fine di dare attuazione al comma 1-bis dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 53 del 2019 occorre apportare le opportune modifiche al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 e all'allegato tecnico al medesimo decreto, finalizzate ad integrare le modalita' di comunicazione con mezzi informatici e telematici dei dati delle persone alloggiate, consentendo il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorita' di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive;
Uditi i rappresentanti delle associazioni di categoria piu' rappresentative che ne hanno fatto richiesta;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali n. 300 dell'8 luglio 2021;

Emana
il seguente decreto:

Art. 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno
7 gennaio 2013

1. Al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 recante «Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 1, comma 1, le parole: «all'arrivo stesso per soggiorni inferiori alle ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro le sei ore successive all'arrivo nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore»;
b) all'art. 2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I gestori delle strutture ricettive producono specifica domanda alla questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture. La questura rilascia alla struttura ricettiva le credenziali di accesso secondo quanto riportato al punto 3.1 dell'allegato tecnico, che abilitano all'inserimento e all'invio tramite un apposito sistema web oriented esposto su rete internet, dei dati degli alloggiati. Le predette credenziali, che devono essere utilizzate personalmente dai gestori delle strutture ricettive o essere consegnate ad un soggetto identificato, appositamente incaricato della trasmissione, con le pertinenti istruzioni, consentono di consultare solo i dati relativi al giorno di trasmissione. Il gestore della struttura ricettiva, o il soggetto appositamente incaricato, puo' inserire le singole schede di dichiarazione delle persone alloggiate on-line secondo quanto riportato al punto 3.2.1 dell'allegato tecnico ovvero trasferire, direttamente nell'applicazione, i dati gia' digitalizzati, utilizzando programmi applicativi a proprie spese secondo le modalita' di cui ai punti 3.2.2 e 3.2.3 dell'allegato tecnico.»;
2) al comma 2, le parole: «al punto 1», sono sostituite dalle parole: «al punto 2» e le parole «al punto 3.1» sono sostituite dalle parole «al punto 4.1».
c) l'art. 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Trasmissione della comunicazione mediante fax o posta elettronica certificata). - 1. Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al sistema web che impediscano la trasmissione secondo le modalita' previste al precedente art. 2, la comunicazione delle generalita' dei soggetti alloggiati e' effettuata mediante trasmissione a mezzo fax ovvero tramite posta elettronica certificata alla questura territorialmente competente.
2. I dati da trasmettere via fax o via posta elettronica certificata sono quelli indicati al punto 2 dell'allegato tecnico al presente decreto e vanno inviati secondo un elenco sequenziale dei soggetti alloggiati. La ricevuta delle comunicazioni effettuate con le modalita' di cui al presente articolo e' disciplinata dalle previsioni dei punti 4.2 e 4.3 dell'allegato tecnico.»
d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Modalita' di conservazione e di accesso ai dati). - 1. I dati acquisiti con le modalita' di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto sono conservati separatamente per ciascuna questura all'interno di una infrastruttura informatica, presso il Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato. I predetti dati sono accessibili attraverso il portale denominato Alloggiati Web esposto in rete.
2. Titolare del trattamento dei dati e' il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Il titolare del trattamento, in applicazione dell'art. 19 del decreto legislativo 18 marzo 2018, n. 5, autorizza i soggetti che agiscono sotto la propria autorita' al trattamento dei dati personali, dopo aver impartito agli stessi le opportune istruzioni.
3. La designazione dei soggetti autorizzati al trattamento di cui al comma 2 e' effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito.
4. Il titolare del trattamento di cui al comma 2, nell'adottare le misure organizzative necessarie a garantire che il trattamento sia effettuato in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo n. 51 del 2018, definisce i compiti e le funzioni attribuiti agli autorizzati al trattamento di cui al comma 3.
5. L'accesso ai dati del sistema Alloggiati Web e' consentito:
a) agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, per finalita' di prevenzione, accertamento e repressione dei reati, nonche' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
b) al personale del Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, per le attivita' di gestione tecnica e di manutenzione del sistema.
6. Il personale di cui al comma 5, lettera a) e b), e' autorizzato per iscritto, anche sulla base di un'attestazione rilasciata dai responsabili degli uffici o comandi con la quale sono definite le esigenze di trattamento dei dati, in funzione dell'attivita' svolta in seno all'unita' organizzativa di assegnazione.
7. La consultazione dei dati e delle informazioni avviene secondo le modalita' di cui al comma 1. Le informazioni sono consultabili in linea per quindici giorni, decorsi i quali le stesse sono rese accessibili esclusivamente agli ufficiali di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza della Polizia di Stato, addetti ai servizi investigativi e dotati di specifico profilo di accesso a livello nazionale.».
e) dopo l'art. 4 e' inserito il seguente:
«4-bis (Termini di conservazione dei dati). - 1. I dati raccolti nel sistema Alloggiati Web sono conservati, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, non oltre il termine di cinque anni.
2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla cancellazione dei dati digitali trasmessi secondo le modalita' di cui all'art. 2 e alla distruzione della copia cartacea degli elenchi trasmessi secondo le modalita' di cui all'art. 3, non appena generata da parte del sistema la ricevuta di avvenuta comunicazione dei dati, che deve essere conservata per la durata di cinque anni.».
 

Allegato tecnico Specifiche tecniche per la comunicazione alle Autorita' di pubblica
sicurezza, ai sensi dell'art. 109 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, dei dati riferiti alle persone alloggiate in
strutture ricettive.

Sommario

1. Introduzione
2. Dati da trasmettere
3. Trasmissione delle schedine con mezzi informatici/telematici
3.1 autenticazione degli utenti
3.2 Modalita' di trasmissione
3.2.1 Inserimento on-line di singole schedine
3.2.2 Trasmissione di un file in formato testuale
3.2.3 Trasmissione tramite servizi web
4. Ricevute
4.1 Ricevuta digitale
4.2 Ricevuta fax
4.3 Ricevuta posta elettronica certificata
Tabella 1
Tabella 2 1. Introduzione
Il presente allegato riporta le specifiche tecniche per la predisposizione e la comunicazione da parte delle strutture ricettive dei dati riferiti ai soggetti alloggiati ed ai relativi documenti di identificazione alle questure territorialmente competenti. In particolare il documento descrive le modalita' di accesso sicuro alla piattaforma informatica, la struttura e le modalita' di trasmissione dei dati. 2. Dati da trasmettere
Si riportano di seguito le informazioni che i gestori delle strutture ricettive o i loro incaricati sono tenuti a trasmettere secondo le modalita' di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.
Data di arrivo;
numero giorni di permanenza;
cognome;
nome;
sesso;
data di nascita;
luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero);
cittadinanza;
tipo documento di identita';
numero documento di identita';
luogo rilascio documento (comune e provincia se in Italia, stato se estero).
Le case di cura non sono tenute a rilevare i dati del documento di identita' (art. 193 del regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940).
Per i nuclei familiari e' sufficiente inserire i dati del documento di identita' di uno dei coniugi, che indichera' i dati dell'altro coniuge e dei figli minorenni.
Per i gruppi guidati e' sufficiente inserire i dati del documento di identita' del capogruppo, che indichera' i dati degli altri componenti del gruppo.
I dati da indicare per i componenti di un nucleo familiare o di un gruppo sono i seguenti:
numero giorni di permanenza;
cognome;
nome;
sesso;
data di nascita;
luogo di nascita (comune e provincia se in Italia, stato se all'estero);
cittadinanza. 3. Trasmissione delle schedine con mezzi informatici/telematici
Il portale web che consente ai gestori delle strutture ricettive la trasmissione delle schedine alloggiati con mezzi informatici/telematici e' fruibile su rete internet all'indirizzo: https://alloggiatiweb.poliziadistato.it
3.1 Autenticazione degli utenti
I gestori delle strutture ricettive devono produrre apposita domanda di accesso al portale presso la questura territorialmente competente; la questura provvedera' a fornire le credenziali necessarie all'accesso al portale che sara' basato su una autenticazione a due fattori. Le predette credenziali devono essere utilizzate personalmente dai gestori delle strutture ricettive o essere consegnate ad un soggetto identificato, appositamente incaricato della trasmissione, con le pertinenti istruzioni.
In particolare l'accesso al portale verra' effettuato tramite: una login che identifica univocamente la struttura ricettiva, una password di accesso modificabile dall'utente ed un codice richiesto dall'applicazione e valido solo per una sessione di lavoro (one time password). Nei manuali tecnici pubblicati sulla home page del portale Alloggiati vengono descritte nel dettaglio le modalita' di generazione del codice.
Le strutture ricettive che alla data di entrata in vigore del decreto sono abilitate alla trasmissione dei dati attraverso la certificazione digitale possono continuare a trasmettere con tale modalita' i dati delle persone alloggiate, fino alla scadenza di validita' del certificato digitale. Entro la data di scadenza del certificato digitale l'utente dovra' accedere al portale e richiedere il rilascio delle credenziali di accesso secondo le modalita' di cui sopra.
3.2 Modalita' di trasmissione
Il canale utilizzato per la comunicazione dei dati e' protetto tramite protocollo SSL/ TLS e i dati trasmessi secondo le tre modalita' di seguito descritte risultano cifrati mediante crittografia asimmetrica.
3.2.1 Inserimento on-line di singole schedine
Tale modalita' consente di inserire sul portale una singola schedina per volta (relativa ad un ospite singolo, ovvero ad un capo famiglia o ad un capo gruppo seguiti dai relativi familiari/ospiti), digitando i contenuti dei singoli campi di cui al punto 2.
3.2.2 Trasmissione di un file in formato testuale
Tale modalita' consente di trasmettere file in formato testuale (secondo la codifica ASCII standard) contenenti i dati relativi a piu' schedine, secondo le seguenti regole:
il file deve contenere una riga per ogni schedina e ciascuna riga deve riportare tutti i campi del tracciato record, disponendo spazi bianchi per i campi vuoti o non compilati per tutta la relativa lunghezza;
al termine di ciascuna riga, esclusa l'ultima, deve essere aggiunto il carattere di «ritorno a capo» (caratteri CR + LF);
le righe relative agli ospiti (familiari e componenti di un gruppo) devono seguire immediatamente quelle relative ai rispettivi capo-famiglia e capo-gruppo e riportare la stessa data di arrivo.
La tabella 1 riporta il tracciato record che ciascuna riga del file testuale deve rispettare, con indicazione del numero di caratteri per ciascun campo e degli eventuali vincoli presenti; nel caso di strutture ricettive appartenenti alla categoria «proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere», si fa invece riferimento alla tabella 2 che contiene un campo aggiuntivo riferito all'appartamento.
Le tabelle di codifica a cui si fa riferimento (comuni, stati, documenti) vengono adottate anche con le altre modalita' di trasmissione e sono pubblicate sulla home page del portale Alloggiati.
3.2.3 Trasmissione tramite servizi web
Il portale Alloggiati mette a disposizione appositi servizi di cooperazione applicativa che possono essere richiamati da applicazioni esterne per consentire la trasmissione delle schedine.
L'utilizzo di tali servizi richiede la preventiva registrazione dell'utente sul portale web come descritto al punto 3.1 e la richiesta di generazione delle chiavi di autorizzazione necessarie all'uso dei suddetti servizi.
Nei manuali tecnici pubblicati sulla home page del portale Alloggiati vengono descritte nel dettaglio le modalita' di interfacciamento ai servizi web. 4. Ricevute
4.1 Ricevuta digitale
La trasmissione delle comunicazioni con mezzi informatici/telematici di cui all'art. 2 del presente decreto prevede, quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, che il gestore di ciascuna struttura ricettiva scarichi dal portale e conservi un apposito documento di ricevuta in formato pdf (portable document format), contenente esclusivamente il numero di schedine trasmesse in una data giornata ed informazioni che validano la ricevuta e ne garantiscono l'autenticita'.
4.2 Ricevuta fax
Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al portale web che impediscano la trasmissione delle comunicazioni con mezzi informatici, e' possibile comunicare le schedine a mezzo fax. Quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, il gestore della struttura ricettiva dovra' conservare copia della ricevuta rilasciata dal dispositivo fax attestante la data e l'orario dell'invio e l'esito dello stesso.
4.3 Ricevuta posta elettronica certificata
Nei casi in cui sussistano problematiche di natura tecnica al portale web che impediscano la trasmissione delle comunicazioni con mezzi informatici e' possibile comunicare le schedine tramite posta elettronica certificata. Quale riscontro dell'avvenuta comunicazione, il gestore della struttura ricettiva dovra' conservare copia della ricevuta di invio e consegna del messaggio attestanti la data e l'orario dell'invio e dell'esito di consegna al destinatario.

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Aggiornamento dell'allegato tecnico al decreto
del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013

1. L'allegato tecnico al decreto del Ministro dell'interno 7 gennaio 2013 e' sostituito dall'allegato tecnico al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
 
Art. 3

Norme transitorie e finali

1. Le strutture ricettive che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abilitate alla trasmissione dei dati attraverso la certificazione digitale possono continuare a trasmettere con tale modalita' i dati delle persone alloggiate, fino alla scadenza di validita' del certificato digitale. Entro la data di scadenza del certificato digitale la questura competente provvedera' a rilasciare le nuove credenziali di accesso al portale secondo le modalita' di cui al punto 3.1 dell'allegato tecnico al presente decreto.
 
Art. 4

Clausola di invarianza finanziaria e entrata in vigore

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con la dotazione di personale e mezzi disponibili a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. Il presente decreto entra in vigore decorsi novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 settembre 2021

Il Ministro: Lamorgese

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2021 Ministero dell'interno, foglio n. 2768