Gazzetta n. 246 del 14 ottobre 2021 (vai al sommario)
UNIVERSITA' ALDO MORO DI BARI
DECRETO RETTORALE 4 ottobre 2021
Rettifica del decreto rettorale 30 settembre 2021 di modifica dello statuto.


IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e, in particolare, l'art. 6 rubricato «Autonomia delle Universita'»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari Aldo Moro, emanato con d.r. n. 2959 del 14 giugno 2012 e modificato con decreto rettorale n. 423 del 4 febbraio 2019;
Vista la delibera assunta dal senato accademico nella seduta del 7 luglio 2021, di avvio del procedimento di modifica dello statuto;
Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 15 luglio 2021, recante parere favorevole alle modifiche statutarie;
Vista la delibera assunta dal senato accademico nella seduta del 27 luglio 2021, di approvazione della revisione dello statuto;
Vista la nota prot. 78642-I/8 del 2 agosto 2021, di trasmissione del testo revisionato dello statuto al Ministero dell'universita' e della ricerca per il controllo di legittimita' e di merito;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca prot. 13203 del 30 settembre 2021, assunta al protocollo generale di questa Universita' con il n. 114920 del 30 settembre 2021;
Vista la delibera assunta dal senato accademico nella seduta del 30 settembre 2021;
Visto il decreto rettorale n. 3177 del 30 settembre 2021 di emanazione dello statuto;
Riscontrato che l'art. 51, comma 2, lettera b) del predetto d.r. n. 3177 del 30 settembre 2021, risulta cosi' formulato «b) con quelle di componenti di altri organi dell'Universita', compreso il O, salvo che del Consiglio di dipartimento», e che cio' rappresenta evidentemente un mero errore materiale di trascrizione della medesima disposizione contenuta nel d.r. n. 423 del 4 febbraio 2019, che cosi' recita: «b) con quelle di componenti di altri organi dell'Universita', compreso il Collegio di disciplina, salvo che del Consiglio di dipartimento»;
Ravvisata la necessita' di procedere alla correzione dell'errore materiale innanzi indicato;

Decreta:

Per le motivazioni di cui in premessa, nel d.r. n. 3177 del 30 settembre 2021, all'art. 51, comma 2, lettera b) del predetto d.r. n. 3177 del 30 settembre 2021, le parole, «b) con quelle di componenti di altri organi dell'Universita', compreso il O, salvo che del Consiglio di dipartimento», sono sostituite dalle parole «b) con quelle di componenti di altri organi dell'Universita', compreso il Collegio di disciplina, salvo che del Consiglio di dipartimento».
Per l'effetto, il testo dello statuto allegato al d.r. n. 3177 del 30 settembre 2021 e' sostituito da quello allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
Bari, 4 ottobre 2021

Il Rettore: Bronzini
 
Allegato

STATUTO DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Carta dei principi fondamentali.
Titolo I - FONTI NORMATIVE.
Art. 1 - statuto.
Art. 2 - Autonomia regolamentare.
Art. 3 - Regolamento generale di Ateneo.
Art. 4 - Regolamento didattico di Ateneo.
Art. 5 - Principi contabili, schemi di bilancio e regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Art. 6 - Codice etico. Titolo II - ORGANI DI ATENEO. Capo I - Organi di Governo.
Art. 7 - organi di Governo.
Art. 8 - Rettore.
Art. 9 - Senato accademico.
Art. 10 - Consiglio di amministrazione. Capo II - Organi di gestione, di controllo, consultivi e di garanzia.
Art. 11 - Direttore generale.
Art. 12 - Collegio dei revisori dei conti.
Art. 13 - Nucleo di valutazione.
Art. 14 - Presidio della qualita' di Ateneo (PQA).
Art. 15 - Collegio dei direttori di Dipartimento e presidenti di scuole.
Art. 16 - Garante degli studenti.
Art. 17 - Consiglio degli studenti.
Art. 18 - Consulta degli specializzandi.
Art. 19 - Consulta dei dottorandi.
Art. 20 - Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
Art. 21 - Collegio dei Garanti dei comportamenti.
Art. 22 - Collegio di disciplina. Titolo III - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA. Capo I - Ordinamento della didattica.
Art. 23 - Titoli di studio, corsi di formazione e formazione finalizzata.
Art. 24 - Tutorato e orientamento. Capo II - Organizzazione della ricerca scientifica e della didattica.
Art. 25 - Strutture.
Art. 26 - Dipartimento.
Art. 27 - Organi del Dipartimento.
Art. 28 - Dipartimenti interuniversitari.
Art. 29 - Corsi di studio.
Art. 30 - Scuole.
Art. 31 - Scuola di medicina.
Art. 32 - Commissioni paritetiche. Titolo IV - ALTRE STRUTTURE.
Art. 33 - Centri di ricerca.
Art. 34 - Centri di servizio.
Art. 35 - Sistema bibliotecario di Ateneo.
Art. 36 - Sistema museale di Ateneo.
Art. 37 - Sistema archivistico di Ateneo.
Art. 38 - Centro didattico sperimentale in ambito agrario e veterinario. Titolo V - RAPPORTI CON L'ESTERNO.
Art. 39 - Contratti e convenzioni.
Art. 40 - Agenzia per i rapporti con l'esterno.
Art. 41 - Agenzia per il placement.
Art. 42 - Consulta con gli Ordini professionali. Titolo VI - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.
Art. 43 - Organizzazione gestionale, risorse umane e relazioni sindacali.
Art. 44 - Funzioni dei responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio.
Art. 45 - Dirigenti. Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
Art. 46 - Anno accademico.
Art. 47 - Definizioni.
Art. 48 - Funzionamento degli organi.
Art. 49 - Requisiti di eleggibilita' per le cariche accademiche.
Art. 50 - Acquisizione di pareri.
Art. 51 - Incompatibilita'.
Art. 52 - Entrata in vigore dello statuto.
Art. 53 - Disposizioni transitorie e finali.

STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI
DI BARI ALDO MORO

Carta dei principi fondamentali

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari Aldo Moro si rivolge agli studenti, al personale universitario, agli alumni, alle pubbliche amministrazioni, alle imprese, alle lavoratrici e ai lavoratori, alle agenzie educative e a tutti coloro che entrano in contatto con essa. Fa propri i principi e gli indirizzi del Manifesto di Udine, approvato nella riunione del G7 delle Universita' nel giugno 2017, orienta lo sviluppo della conoscenza, la riflessione, il confronto e la diffusione delle idee, la socializzazione dei processi formativi, di ricerca e di terza missione e scelte pubbliche volte allo sviluppo sostenibile e si integra con il processo di rinnovamento delle strutture educative del sistema formativo.
1. L'Universita' degli studi di Bari Aldo Moro (d'ora innanzi Universita') e' una istituzione pubblica, laica, autonoma e pluralista che realizza le proprie finalita' di ricerca, didattica e di terza missione secondo le disposizioni del suo statuto e della legge, nel rispetto dei principi costituzionali. L'Universita', nello svolgimento delle sue attivita', applica e rispetta il proprio Codice etico.
2. La Comunita' universitaria persegue, quali fini primari, la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto della liberta' di ricerca e di insegnamento, della sostenibilita' e della valorizzazione del merito.
3. Ricerca, didattica e terza missione sono attivita' tra loro inscindibili e, ove previsto, anche dall'attivita' assistenziale.
4. A tutte le aree disciplinari sono riconosciute pari dignita' e opportunita' e sono garantiti lo sviluppo, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze.
5. L'Universita' assume quali criteri guida per lo svolgimento della propria attivita' i principi di legalita', democrazia, partecipazione, efficienza, efficacia, imparzialita', promozione del merito e semplificazione, assicurando mediante il rispetto delle disposizioni normative e del presente statuto, la qualita' e l'economicita' dei risultati.
6. L'Universita' riconosce l'informazione, l'accesso e la partecipazione quale strumento essenziale per assicurare il coinvolgimento effettivo di studenti, personale universitario e di chiunque abbia interesse alla vita dell'Ateneo e assicura la pubblicita' delle decisioni assunte dai propri organi statutari, nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza e sulla privacy.
7. L'Universita' garantisce la piena autonomia delle strutture preposte all'erogazione della didattica e della ricerca e il pluralismo scientifico e di pensiero. Promuove la diffusione di una cultura fondata sui valori universali del rispetto della persona, dei diritti umani, della pace, della salvaguardia dell'ambiente e della solidarieta'. Riconosce e garantisce a tutti uguale dignita' e pari opportunita' e si impegna a promuovere azioni idonee a rimuovere qualsiasi discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla diversa abilita', alla religione, alla lingua, alle opinioni politiche e alle condizioni personali e sociali.
8. L'Universita' incentiva lo sviluppo dell'attivita' di ricerca scientifica secondo la Carta europea dei ricercatori. Adotta un'organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attivita' di ricerca e didattica e di terza missione, garantendo nel contempo la liberta' e l'autonomia di ogni singolo componente. Fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione, anche in rete, dei risultati delle ricerche prodotte, al fine di assicurarne la piu' ampia conoscenza nel rispetto della legislazione in materia di tutela della proprieta' intellettuale, della riservatezza dei dati personali e degli accordi con soggetti pubblici e privati.
9. Promuove relazioni con i laureati e i propri alumni, creando una comunita' finalizzata a favorire lo sviluppo dell'Ateneo, valorizzarne il prestigio e rafforzare i legami con la societa' civile.
10. L'Universita', quale comunita' di lavoro, riconosce nel rapporto con le parti sociali un efficace contributo alla democraticita' dell'istituzione e al buon andamento della propria organizzazione. Persegue la formazione continua del personale universitario per favorire l'ottimale funzionamento dell'amministrazione universitaria e dell'educazione globale. Promuove la sicurezza negli ambienti di lavoro, il benessere dei lavoratori ed il piu' ampio rispetto della vigente normativa sulla trasparenza e sulla privacy.
11. L'Universita' si impegna a predisporre processi trasparenti di valutazione dell'attivita' delle strutture di ricerca, di didattica, di terza missione e di servizi. Promuove ogni forma di accreditamento delle proprie strutture, secondo principi di qualita'.
12. L'Universita' favorisce il contributo dei singoli a libere forme associative e riconosce il valore del volontariato e del terzo settore.
13. L'Universita' ha sede legale a Bari. Ha anche sedi a Taranto e a Brindisi, oltre a quelle delle professioni sanitarie. Puo' istituire sedi decentrate nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, dai regolamenti e dalle convenzioni. Il mantenimento delle sedi dell'Universita' e', in ogni caso, sottoposto alle procedure di accreditamento ministeriale. Ai sensi della normativa vigente, l'Universita' puo' federarsi con altri Atenei, promuovere strutture interateneo al fine di favorire il livello di integrazione, puo' costituire o partecipare ad associazioni e fondazioni di diritto privato per lo svolgimento di attivita' connesse all'attivita' didattica, alla ricerca e alla terza missione.
14. L'Universita' riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti. Promuove la collaborazione con Universita' e Istituti di ricerca italiani ed esteri e aderisce a reti e consorzi internazionali; sostiene la mobilita' internazionale di tutte le sue componenti e partecipa ai programmi diretti al rafforzamento delle relazioni tra docenti e studenti di Paesi diversi; privilegia la caratterizzazione internazionale dei propri percorsi di studio.
15. L'Universita' favorisce le attivita' culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario e di altre associazioni sportive, istituiti e riconosciuti secondo le forme e le modalita' previste dalla legislazione vigente.
16. L'Universita' si impegna ad una regolare attivita' di rendicontazione sociale, ambientale e di genere secondo criteri e metodi riconosciuti.
17. L'Universita' organizza la propria attivita' ed i propri servizi in modo da promuovere e rendere effettivo il diritto allo studio, nel rispetto dell'art. 34 della Costituzione; collabora con l'Agenzia per il diritto allo studio universitario e con enti pubblici e privati, favorendo interventi atti a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai capaci e meritevoli l'accesso agli studi; promuove politiche attive per le diverse abilita'.
18. L'Universita', inoltre, riconosce i diritti inalienabili degli studenti, cosi' come previsti dallo statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari e ne garantisce il rispetto; assume il medesimo statuto come riferimento per la definizione dei regolamenti relativi alla didattica e agli studenti.

Titolo I
FONTI NORMATIVE

Art. 1.

Statuto

1. Il presente statuto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Universita', nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente.
2. Il Consiglio di amministrazione e i Consigli di Dipartimento possono sottoporre al Senato accademico proposta di modifica dello statuto.
Possono, altresi', essere sottoposte proposte di modifica sottoscritte da almeno 1/5 del personale dipendente di ruolo dell'Universita'.
3. Qualora le modifiche riguardino l'organizzazione della didattica, il diritto allo studio e i servizi generali e' obbligatorio il parere del Consiglio degli Studenti che deve esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. la revisione dello statuto e' deliberata dal Senato accademico, sentiti i Consigli di Dipartimento e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo.
5. Le modifiche dello statuto sono emanate dal Rettore con proprio decreto secondo le procedure previste per la sua approvazione.

Art. 2.

Autonomia regolamentare

1. L'Universita' adotta, con provvedimento emanato dal Rettore, ogni regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle proprie strutture e dei propri servizi, nonche' al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.
2. I regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle scuole, in materia di didattica e di ricerca e di terza missione sono approvati dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione. Gli altri regolamenti sono approvati dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.
3. Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo sul portale web dell'Universita'.

Art. 3.

Regolamento generale di Ateneo

1. Il Regolamento generale di Ateneo (RGA) adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina le modalita' di attuazione dello statuto, detta le norme di coordinamento con altri atti regolamentari e contiene le disposizioni necessarie a conferire assetto funzionale all'Ateneo.
2. E' adottato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, sentiti i Consigli di Dipartimento, nonche' il Consiglio degli studenti per la parte relativa alla organizzazione della didattica, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo. Le modifiche al Regolamento generale di Ateneo sono adottate secondo le procedure previste per l'approvazione.

Art. 4.

Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina, in conformita' a quanto previsto dalla legislazione vigente, l'ordinamento didattico dei corsi per il conseguimento dei titoli di studio.
2. Determina i criteri e le modalita' di organizzazione delle attivita' di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonche' le modalita' di attuazione del servizio di tutorato.
3. E' adottato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo ed e' emanato con decreto del Rettore.

Art. 5.
Principi contabili, schemi di bilancio e regolamento di Ateneo per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'

1. L'Universita' riconosce l'equilibrio di bilancio come regola fondamentale di Governo e adotta i principi di efficacia, efficienza ed economicita' dell'attivita' amministrativa.
2. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, le relative procedure amministrative e contabili e le connesse responsabilita', in modo da assicurare l'amministrazione efficace ed efficiente delle risorse. Disciplina, altresi', lo svolgimento dell'attivita' negoziale, la gestione del patrimonio ed il sistema dei controlli sull'efficienza e sui risultati della gestione delle strutture organizzative dell'Universita'.
E' adottato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo ed e' emanato con decreto del Rettore.
3. I principi contabili e gli schemi di bilancio dell'Universita' sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' in conformita' con la normativa vigente.
4. I dipartimenti sono centri di responsabilita' dotati di autonomia gestionale. Ad essi viene attribuito un budget autorizzatorio secondo criteri stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' in conformita' con la normativa vigente.

Art. 6.

Codice etico

1. L'Universita' adotta un Codice etico, allo scopo di adempiere e rendere manifesto l'impegno a dar testimonianza dei principi e dei valori di liberta' e responsabilita', lealta' e collaborazione, ai quali si ispirano la ricerca scientifica e l'insegnamento universitario, evitando ogni forma di discriminazione, di abuso e di conflitto di interesse.
2. Il Codice etico e' approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio degli studenti, ed e' emanato con decreto rettorale.

Titolo II
ORGANI DI ATENEO

Capo I

Organi di Governo

Art. 7.

Organi di Governo

Sono Organi di Governo dell'Universita' il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Universita' e assicura l'unitarieta' degli indirizzi espressi dagli organi collegiali di Governo.
2. In particolare al Rettore spetta:
a) rappresentare legalmente l'Universita';
b) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione;
c) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina e la revoca del direttore generale, sentito il Senato accademico;
d) svolgere le funzioni di iniziativa, di indirizzo e di coordinamento delle attivita' scientifiche e didattiche e di ogni altra attivita' connessa al perseguimento dei fini istituzionali dell'Universita' nel rispetto dei principi stabiliti dal presente statuto;
e) sovrintendere, limitatamente alle funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento attribuitegli dalla legge, al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, dei quali individua i soggetti responsabili del loro corretto utilizzo nel rispetto della normativa vigente;
f) sottoporre al Consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo tenendo conto delle proposte e del parere del Senato accademico;
g) proporre al Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, il bilancio di previsione annuale e triennale e il Conto consuntivo predisposti dal direttore generale;
h) esercitare l'autorita' disciplinare secondo le modalita' e nei casi previsti dalla legge ed irrogare, con riferimento ai docenti, provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
i) proporre al Senato accademico, previa istruttoria del Collegio dei garanti dei comportamenti, le sanzioni da irrogare in relazione alle violazioni del Codice etico che non integrino illeciti disciplinari;
j) rappresentare in giudizio l'Universita' avvalendosi dell'Avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura di Stato, salva la possibilita' di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione;
k) emanare gli atti con rilevanza esterna che non siano espressamente attribuiti al direttore generale dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti;
l) sottoscrivere le convenzioni ed i contratti di propria competenza;
m) disporre ispezioni, inchieste, accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attivita' delle strutture didattiche e di ricerca;
n) svolgere ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto.
3. Il Rettore si avvale di un pro-rettore vicario, designato fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Universita' per sostituirlo in caso di assenza o impedimento e per svolgere le funzioni che gli sono delegate.
4. In caso di necessita' e di indifferibile urgenza, il Rettore puo' assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato accademico e/o del Consiglio di amministrazione, riferendo, per la ratifica, all'Organo competente nella seduta immediatamente successiva.
5. Il Rettore puo', altresi', delegare particolari compiti ad altri docenti nominati con proprio decreto, del cui operato resta, comunque, responsabile.
6. Su proposta del Senato accademico e/o del Consiglio di amministrazione, il Rettore puo' nominare una o piu' Commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri di proposta su specifiche questioni. Modalita' di designazione e nomina dei componenti di tali commissioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
7. Il Rettore e' eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, in servizio presso Universita' italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Universita'.
8. L'elettorato attivo spetta:
a) a tutti i professori di ruolo;
b) a tutti i ricercatori e agli assistenti ordinari di ruolo ad esaurimento;
c) ai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione e nei Consigli di Dipartimento, con voto individuale pesato in modo da rispettare il rapporto del 15% tra l'elettorato attivo loro spettante e l'elettorato attivo del corpo docente, secondo modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo;
d) al personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici e dirigente - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - con voto individuale pesato in modo da rispettare il rapporto del 15% tra l'elettorato attivo loro spettante e l'elettorato attivo del corpo docente.
9. Per l'elezione del Rettore e' richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parita', il candidato piu' anziano nel ruolo.
10. Il Rettore e' nominato con decreto del Ministro; dura in carica sei anni accademici e il mandato non e' rinnovabile.

Art. 9.

Senato accademico

1. Il Senato accademico esercita la funzione di programmazione, di coordinamento e verifica delle attivita' didattiche e di ricerca, fatte salve le attribuzioni degli altri Organi; promuove la cooperazione con altre Universita' e Centri culturali e di ricerca; assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive.
2. In particolare il Senato accademico:
a) formula al Rettore proposte per la redazione del documento di programmazione triennale;
b) esprime al Consiglio di amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale dell'Ateneo;
c) puo' formulare proposte ai fini della formazione dei Bilanci di previsione;
d) esprime al Consiglio di amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, parere sul Bilancio di previsione annuale e triennale e sul Conto consuntivo dell'Universita';
e) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
f) formula al Consiglio di amministrazione pareri obbligatori e proposte sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di corsi o sedi, tenendo conto delle proposte provenienti dalle competenti strutture e del parere delle relative Commissioni paritetiche docenti-studenti;
g) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione, la modifica, la disattivazione di dipartimenti, scuole e centri di ricerca, tenendo conto delle proposte formulate dalle strutture interessate;
h) esprime parere al Consiglio di amministrazione in ordine alla costituzione di Centri di servizio;
i) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole, sentito il Collegio dei direttori di dipartimento e Presidenti delle scuole;
j) formula al Consiglio di amministrazione proposte di criteri di ripartizione e proposte motivate di assegnazione di:
I. posti di professore e ricercatore ai dipartimenti;
II. posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;
III. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;
IV. borse di studio per i dottorati di ricerca;
V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attivita' didattiche e dei servizi connessi;
k) formula al Consiglio di amministrazione proposte per la messa a concorso di posti di professore e di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica sulla base delle richieste avanzate dai dipartimenti e dei pareri delle scuole;
l) esprime parere, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sulle richieste motivate avanzate dai dipartimenti di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico amministrativo necessarie al conseguimento degli obiettivi dei dipartimenti medesimi;
m) approva l'offerta formativa e il Manifesto degli studi;
n) designa i componenti del Collegio di disciplina;
o) delibera le modifiche e la revisione dello statuto in conformita' alle norme stabilite per il relativo procedimento;
p) approva il Regolamento generale di Ateneo, previo parere del Consiglio di amministrazione;
q) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole, in materia di didattica e ricerca;
r) esprime parere obbligatorio sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
s) esprime parere obbligatorio sul Regolamento di funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo;
t) esprime parere favorevole sul Regolamento di funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
u) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il Codice etico e decide, su proposta del Rettore, sulle relative violazioni, qualora esse non siano di competenza del Collegio di disciplina;
v) esercita il controllo di legittimita' e di merito, nella forma della richiesta di riesame, in ordine al Regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti;
w) approva il Regolamento per lo svolgimento di attivita' formative autogestite dagli studenti e dai dottorandi, acquisito il parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza;
x) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione di Corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi;
y) esprime parere al Consiglio di amministrazione in ordine agli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni nelle materie di propria competenza;
z) approva i contratti e le convenzioni nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
aa) puo' proporre, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato;
bb) adotta il proprio Regolamento di funzionamento.
3. Il Senato accademico esercita, altresi', tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonche' dal presente statuto e dalla normativa regolamentare.
4. Il Senato accademico e' composto da:
a) il Rettore;
b) venti direttori di Dipartimento, eletti dal Collegio dei direttori di dipartimento e Presidenti delle scuole, secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo anche sulla base di un principio di ponderazione del voto.
Nel caso in cui il numero dei dipartimenti attivati presso l'Universita' sia pari o inferiore a venti, i direttori dei dipartimenti saranno tutti componenti del Senato accademico.
Nel caso in cui il numero dei dipartimenti attivati presso l'Universita' sia superiore a venti, ai fini della individuazione dei direttori componenti del Senato, dovranno trovare applicazione, in progressione, i seguenti criteri:
I. non piu' di due direttori potranno appartenere alla medesima Area CUN, dovendosi dare precedenza ai direttori dei dipartimenti in cui e' rappresentata l'Area in misura maggiore;
II. non piu' di un direttore potra' essere individuato per i dipartimenti delle sedi decentrate;
c) cinque rappresentanti del personale docente, di cui tre professori associati e due ricercatori, a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo b, eletti da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo in modo che venga garantita la rappresentanza di ciascuna delle seguenti macroaree ed assicurando, anche secondo un principio di rotazione, la rappresentanza interna delle aree presenti nelle macroaree:
I. macroarea 1 scientifica tecnologica:
Area 01 Scienze matematiche e informatiche;
Area 02 Scienze fisiche;
Area 03 Scienze chimiche;
Area 04 Scienze della Terra;
II. macroarea 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie:
Area 05 Scienze biologiche;
Area 07 Scienze agrarie e veterinarie;
III. macroarea 3 scienze mediche:
Area 06 Scienze mediche;
IV. macroarea 4 scienze umanistiche:
Area 10 Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche;
Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
Area 14 Scienze politiche e sociali;
V. macroarea 5 scienze giuridiche ed economiche:
Area 12 Scienze giuridiche;
Area 13 Scienze economiche e statistiche.
I docenti appartenenti ad Aree diverse da quelle in precedenza elencate devono optare per l'Area, fra quelle elencate, in cui esercitare l'elettorato attivo e passivo in ragione della congruita' dell'attivita' scientifica e didattica. Il Senato accademico valuta tale congruita'.
d) cinque rappresentanti degli studenti;
e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato.
Per la elezione dei rappresentanti di cui alle lettere c), d), e) ed f), le candidature sono presentate secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio della parita' di genere.
5. Il Senato accademico e' convocato ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta motivata di 1/5 dei suoi componenti.
6. Il Senato accademico dura in carica quattro anni accademici. I componenti di cui alle lettere c), limitatamente ai ricercatori di tipo b, d) ed e) del comma 4 durano in carica due anni accademici. I componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
7. Alle riunioni del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto:
a) il pro-rettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto;
b) il direttore generale.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore generale o da un suo delegato.

Art. 10.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo dell'attivita' amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo nonche' di vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'.
2. In particolare il Consiglio di amministrazione:
a) adotta il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito il Senato accademico;
b) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo;
c) esprime parere favorevole sui regolamenti, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle scuole, attinenti la didattica e la ricerca;
d) delibera sul Regolamento di funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo, sentito il Senato accademico;
e) approva il Regolamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, previo parere favorevole del Senato accademico;
f) esprime parere favorevole sul Codice etico;
g) esprime parere favorevole sulle modifiche e la revisione dello statuto;
h) conferisce, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, l'incarico di direttore generale e puo' revocarne l'incarico nei casi previsti dal presente statuto;
i) fornisce indirizzi al direttore generale per la gestione e l'organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo;
j) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico per gli aspetti di competenza, il bilancio di previsione annuale e triennale, il Conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
k) trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze il bilancio di previsione annuale e triennale e il Conto consuntivo;
l) delibera l'istituzione, l'attivazione, la disattivazione, la soppressione e la modifica di corsi o sedi, previo parere obbligatorio e/o proposta del Senato accademico;
m) delibera l'attivazione, la modifica, la disattivazione di dipartimenti, scuole e Centri di ricerca proposte dal Senato accademico;
n) delibera, su richiesta dei dipartimenti interessati e previo parere del Senato accademico, la costituzione di Centri di servizio interdipartimentali; delibera altresi', previo parere del Senato accademico, la costituzione di Centri di servizio di Ateneo e interuniversitari;
o) delibera l'attivazione di corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi, proposta dal Senato accademico;
p) delibera, previo parere del Senato accademico, la costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno ed esprime parere sul relativo regolamento;
q) delibera sulla base dei criteri proposti dal Senato accademico la ripartizione di:
I. posti di professore e ricercatore ai dipartimenti;
II. posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;
III. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;
IV. borse di studio per i dottorati di ricerca;
V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attivita' didattiche e dei servizi connessi;
r) assegna, anche sulla base delle proposte motivate formulate dal Senato accademico, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera j):
I. posti di professore e ricercatore ai dipartimenti;
II. posti di personale tecnico-amministrativo;
III. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;
IV. borse di studio per i dottorati di ricerca;
V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attivita' didattiche e dei servizi connessi;
s) delibera, sulla base delle proposte formulate dal Senato accademico, la messa a concorso di posti di professore e di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;
t) approva le proposte di chiamata formulate dai dipartimenti;
u) delibera, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, previo parere del Senato accademico, sulle richieste motivate avanzate dai dipartimenti di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico amministrativo necessarie al conseguimento degli obiettivi dei dipartimenti medesimi;
v) determina, previo parere del Consiglio degli studenti, la misura delle tasse universitarie e quella dei contributi a carico degli studenti per il finanziamento dei servizi centrali e dei diversi Corsi di studio; determina, altresi', le tariffe e i compensi spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi;
w) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni, acquisito il parere del Senato accademico;
x) approva i contratti e le convenzioni nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
y) delibera in ordine a tutti gli atti negoziali che non rientrino nell'autonomia decisionale dei Centri di spesa e dei dirigenti;
z) delibera, su proposta del direttore generale, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
aa) delibera, con decisione motivata, il ricorso al patrocinio di avvocati del libero Foro, in relazione alle liti attive e passive in cui e' parte l'Universita';
bb) adotta il proprio regolamento di funzionamento.
3. Il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, delibera in ordine ai procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato.
4. Al Consiglio di amministrazione spetta il compito di indicare i parametri relativi alla valutazione dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa.
5. Il Consiglio di amministrazione esercita, altresi', tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonche' dal presente statuto e dalla normativa regolamentare.
6. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il Rettore, con funzioni di Presidente;
b) due componenti scelti tra personalita' italiane o straniere non appartenenti ai ruoli dell'Universita' di Bari a decorrere dai tre anni precedenti la nomina e per tutta la durata del mandato;
c) tre componenti nominati nell'ambito del personale docente dell'Universita', di cui un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia ed un ricercatore a tempo indeterminato o a tempo determinato di tipo b;
d) un componente appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato;
e) due rappresentanti degli studenti.
7. I componenti di cui al comma 6, lettere b), c) e d), devono avere ampia conoscenza del sistema universitario italiano, una qualificazione scientifica e culturale di alto livello e/o elevata competenza in campo gestionale, comprovata da un'esperienza qualificata in amministrazioni pubbliche o istituzioni, fondazioni od enti, pubblici o privati, di alto rilievo istituzionale, culturale, economico.
8. Tutti i candidati devono impegnarsi al rispetto di quanto previsto nel Codice etico e non essere in situazioni di conflitto di interessi con l'Universita'.
In particolare, per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza, i componenti di cui al comma 6, lettere b) c) e d) non devono:
a) ricoprire altre cariche accademiche salve le eccezioni previste dalla normativa vigente;
b) essere componenti di altri organi dell'Universita', compreso il Collegio di disciplina, salvo che del Consiglio di Dipartimento;
c) ricoprire il ruolo di direttore o Presidente delle Scuole di specializzazione o componente del Consiglio delle Scuole di specializzazione;
d) rivestire alcun incarico di natura politica;
e) ricoprire cariche in enti e/o aziende legate all'Universita' da contratti di appalto o altri similari rapporti di interesse;
f) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Universita' italiane statali, non statali o telematiche;
g) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR;
h) essere dirigenti dell'Universita'.
9. I componenti di cui al comma 6, lettera b), non devono avere con l'Universita' rapporti di lavoro, ne' contratti in corso, ne' liti pendenti e non devono essere iscritti alla Universita'.
10. I componenti di cui al comma 6, lettere b) e c), sono individuati a seguito di procedure pubbliche di selezione indette dal Rettore con la pubblicazione di appositi bandi; gli interessati presentano la propria candidatura corredata di curriculum scientifico-professionale. I bandi, pubblicati sul sito dell'Universita', prevedono, tra l'altro, i requisiti, le incompatibilita' e i criteri di valutazione.
Prevedono, altresi', che il personale docente in regime di tempo definito opti per il regime a tempo pieno in caso di nomina.
11. I componenti di cui al comma 6, lettera b), sono individuati da una Commissione di garanzia costituita dal Rettore, dal coordinatore del Nucleo di valutazione, dal Presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dal Presidente del Collegio dei garanti dei comportamenti e dal Garante degli studenti.
12. I componenti di cui al comma 6, lettera c), sono individuati dalla Commissione di garanzia di cui al precedente comma in una rosa di nominativi selezionata dal Senato accademico, con la partecipazione del Rettore, senza diritto di voto, in misura doppia per ciascuna categoria rispetto ai componenti da nominare.
13. Ai fini dell'individuazione del componente di cui al comma 6, lettera d), e' eletta dal personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, con le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, una rosa di quattro candidati.
Il Senato accademico, valutato il curriculum dei quattro candidati, seleziona una rosa di due nominativi, all'interno della quale la Commissione di garanzia di cui al comma 11 individua il componente da nominare.
14. La composizione del Consiglio di amministrazione deve assicurare il principio costituzionale delle pari opportunita' nell'accesso agli uffici pubblici.
15. I componenti di cui al comma 6, lettere b), c), ad eccezione dei ricercatori di tipo b), e d), durano in carica quattro anni solari; i rappresentanti degli studenti ed i ricercatori di tipo b, durano in carica due anni solari. I componenti sono rinnovabili per una sola volta.
16. In caso di decadenza o di altra causa di cessazione anticipata di uno o piu' componenti di cui al comma 6, lettere b), c) e d), si procede al rinnovo della rispettiva procedura di nomina.
17. In caso di anticipata cessazione del Rettore, il Consiglio di amministrazione e' presieduto dal professore di prima fascia piu' anziano nel ruolo dell'Universita' e puo' compiere solo attivita' di ordinaria amministrazione.
18. Il Consiglio di amministrazione e' convocato, in via ordinaria, con cadenza almeno mensile e, in via straordinaria, ogni volta in cui il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta motivata di almeno 1/5 dei componenti.
19. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano, senza diritto di voto:
a) il pro-rettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto;
b) il Presidente o un componente del Collegio dei revisori dei conti;
c) il direttore generale.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore generale o da un suo delegato.

Capo II

Organi di gestione, di controllo, consultivi e di garanzia

Art. 11.

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale e' conferito a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuata attraverso procedura selettiva, con la pubblicazione di apposito bando.
L'incarico e' conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato accademico.
Il rapporto e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata pari ad anni tre, rinnovabile.
Il trattamento economico spettante al direttore generale e' determinato in conformita' a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico dall'amministrazione di appartenenza e ha diritto al mantenimento del posto; il periodo di aspettativa e' utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
2. Il direttore generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, ove svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
3. Al direttore generale e' attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonche' la gestione amministrativa del personale docente.
4. L'attivita' di direzione generale non si estende alla gestione della didattica e della ricerca.
5. Al direttore generale sono attribuiti i compiti e poteri, di cui alla normativa vigente, ed in particolare, il direttore generale e' responsabile, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Universita', fatte salve le competenze attribuite dalla legge, dal presente statuto o dalla normativa regolamentare, agli organi di Governo, ai dipartimenti e alle scuole, nonche' della complessiva attivita' svolta dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi assegnati annualmente dal Consiglio di amministrazione che ne valuta il conseguimento.
6. Il direttore generale, sentito il Rettore, nomina il dirigente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
7. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato accademico, con la maggioranza assoluta dei componenti, puo' revocare anticipatamente l'incarico di direttore generale in caso di gravi irregolarita' nella emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle sue attribuzioni o nel perseguimento degli obiettivi assegnati.
La revoca dell'incarico, in ogni caso, e' disposta con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato.
In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, le funzioni di direttore generale sono attribuite al dirigente vicario per una durata non superiore a mesi sei.

Art. 12.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'Organo di controllo interno della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita' e svolge le funzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Collegio e' composto da tre componenti effettivi e da due supplenti di cui:
a) uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato accademico, in una rosa, proposta dal Rettore, di nominativi di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato;
b) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;
c) uno effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili. Nessuno dei componenti puo' appartenere ai ruoli dell'Ateneo, ne' avere rapporti di collaborazione e/o liti pendenti con lo stesso.
Ciascun componente deve impegnarsi al rispetto di quanto previsto dal Codice etico dell'Ateneo.
4. Il Collegio, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre esercizi finanziari e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta consecutivamente.
5. Le modalita' di funzionamento del Collegio sono stabilite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

Art. 13.

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione dell'Universita' e' preposto alla valutazione delle strutture amministrative, della didattica e della ricerca.
2. Sono attribuite al Nucleo, in raccordo con l'attivita' dell'ANVUR, le funzioni di cui alla vigente normativa relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale e tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. L'Universita' assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. Il Nucleo e' composto da otto esperti, nominati dal Rettore su proposta del Senato accademico e da un rappresentante degli studenti, eletto secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
Gli otto esperti devono avere elevate competenze scientifiche e organizzative e/o provata esperienza di valutazione ed il loro curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'Universita'. Almeno cinque dei componenti del Nucleo devono essere esterni all'Universita'. Il Nucleo elegge, fra questi ultimi, il coordinatore, che coordina i lavori e convoca le riunioni.
I componenti del Nucleo durano in carica cinque anni e non possono essere rinnovati. Il rappresentante degli studenti dura in carica due anni, rinnovabili per una sola volta. L'eventuale compenso e' determinato dal Consiglio di amministrazione.
5. Ai fini della valutazione, il Nucleo tiene conto dei documenti di programmazione triennale della ricerca e della didattica delle strutture dipartimentali e, in ogni caso, dei pareri formulati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti. Limitatamente alla valutazione della didattica, dei relativi servizi di supporto nonche' della corretta gestione delle risorse universitarie destinate a servizi agli studenti, il Nucleo tiene conto, altresi', delle indicazioni del Consiglio degli studenti.
Il Nucleo puo' avvalersi di indagini svolte da strutture di ricerca universitarie o esterne.

Art. 14.

Presidio della qualita' di Ateneo (PQA)

1. Il Presidio della qualita' di Ateneo (PQA) e' preposto alla supervisione ed allo svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di Assicurazione della qualita' (AQ) di tutto l'Ateneo.
2. Sono attribuite al PQA, sulla base degli indirizzi degli organi di Governo di Ateneo e dell'ANVUR, le funzioni relative alle procedure di AQ, per promuovere e migliorare la qualita' della didattica, ricerca e terza missione e tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
3. L'Ateneo assicura al PQA l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni utili per svolgere il proprio ruolo, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. Il PQA e' composto da nove esperti nominati dal Rettore, dei quali un docente di ruolo nominato dal Rettore stesso con funzione di coordinatore, cinque docenti di ruolo dell'Ateneo appartenenti a ciascuna delle cinque macroaree di cui all'art. 9 ed una unita' di personale tecnico-amministrativo, designati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione e due studenti designati dal Consiglio degli Studenti. le modalita' di designazione sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
5. I componenti devono essere in possesso di elevate competenze e provata esperienza sui sistemi di AQ; il loro curriculum e' reso pubblico nel sito internet dell'Universita'; durano in carica quattro anni e possono essere rinnovati per una sola volta.
6. Le modalita' di funzionamento del PQA sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 15.

Collegio dei direttori di Dipartimento e presidenti di scuole

1. Il Collegio dei direttori di Dipartimento e presidenti di scuole e' costituito dai direttori di tutti i dipartimenti e dai Presidenti di tutte le scuole dell'Universita' ed e' presieduto dal Rettore o suo delegato; nel caso di Dipartimento interuniversitario il cui direttore sia docente di altro Ateneo, entra a far parte del collegio il sostituto del direttore, appartenente ai ruoli dell'Universita'.
2. Il Collegio, secondo norme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, elegge al proprio interno un coordinamento, con funzioni istruttorie, composto da cinque direttori, uno per ogni macroarea, da due Presidenti di Scuola ed un coordinatore.
Nella composizione del coordinamento dovra' essere data precedenza ai direttori di dipartimento non eletti nel Senato accademico.
3. Il Collegio:
a) esprime i pareri richiesti dagli organi dell'Ateneo sulle materie di competenza dei dipartimenti e delle scuole;
b) favorisce l'uniforme applicazione, all'interno dei dipartimenti e delle scuole, delle procedure amministrative previste dai regolamenti dell'Universita';
c) puo' formulare proposte ed esprimere pareri sulle materie di competenza dei dipartimenti e delle scuole e, in particolare, sui criteri generali di organizzazione dei servizi e di ripartizione di risorse umane e finanziarie;
d) elegge i direttori di Dipartimento componenti il Senato accademico;
e) esercita tutte le altre attribuzioni previste dallo statuto e dai regolamenti.
4. Direttori di Dipartimento e presidenti di scuole, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere forme di coordinamento delle attivita' e dei servizi per la ricerca e la didattica.
5. Il Collegio e' convocato dal Rettore ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno 1/4 dei suoi componenti.

Art. 16.

Garante degli studenti

1. Al fine di garantire la tutela e l'effettivita' dei diritti degli studenti, anche secondo quanto previsto dallo statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari, e' istituito il Garante degli studenti, scelto tra figure di altissimo profilo professionale e morale, con il compito di:
a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Universita'. Il Consiglio degli studenti o singoli studenti possono rivolgersi al Garante degli studenti, che, in conformita' alla normativa regolamentare, esprime il proprio parere ed eventualmente interviene mediante segnalazioni agli organi di volta in volta competenti;
b) garantire, esaminare e controllare lo svolgimento delle attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero;
c) formulare i criteri di valutazione, finanziamento e verifica delle attivita' autogestite sentito il parere obbligatorio del Consiglio degli studenti e del Senato accademico;
d) avanzare proposte ed esprimere pareri sulle questioni che riguardano l'attuazione dei diritti degli studenti;
e) presentare annualmente al Senato accademico e al Consiglio degli studenti una relazione sull'attivita' svolta.
Gli atti del Garante non sono vincolanti.
2. Le modalita' di nomina e la durata del mandato sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 17.

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti, anche nei confronti degli organi centrali.
2. In particolare, il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori su:
a) il documento di programmazione triennale;
b) i piani di sviluppo, limitatamente alle questioni attinenti la programmazione didattica, i servizi agli studenti e le politiche di diritto allo studio, placement e orientamento;
c) il bilancio, limitatamente alla parte concernente gli impegni di spesa per i servizi agli studenti e miglioramento della didattica;
d) il Regolamento didattico di Ateneo e gli altri regolamenti attinenti l'attivita' didattica;
e) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
f) gli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario;
g) l'offerta formativa di Ateneo;
h) il Codice etico di Ateneo.
3. Il Consiglio degli studenti, a maggioranza assoluta dei presenti, propone forme di consultazione della componente studentesca, secondo modalita' indicate dal Regolamento generale di Ateneo.
Il Consiglio degli studenti assicura la totale trasparenza e pubblicita' delle decisioni assunte.
4. Il Consiglio degli studenti adotta il proprio regolamento e determina criteri relativi alla ripartizione dei fondi destinati ad attivita' formative autogestite.
5. Il Consiglio degli studenti formula proposte in ordine ad ogni altra questione di esclusivo o prevalente interesse degli studenti.
L'Organo destinatario di tali proposte e' tenuto a discuterle entro novanta giorni.
6. Il Consiglio degli studenti e' composto da:
a) i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico;
b) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione dell'Universita';
c) il rappresentante degli studenti eletto nel Nucleo di valutazione;
d) i rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato per lo sport universitario;
e) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario;
f) una rappresentanza degli studenti eletta nelle scuole e/o dipartimenti secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
7. Il Presidente e' eletto tra i componenti del Consiglio degli studenti, con modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 18.

Consulta degli specializzandi

E' istituita la Consulta degli specializzandi, con modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 19.

Consulta dei dottorandi

E' istituita la Consulta dei dottorandi, con modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 20.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la
valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. E' istituito il Comitato unico di garanzia per le pari opportunita' nell'accesso al lavoro, nella ricerca, nello studio, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro ogni forma di discriminazione.
2. Il Comitato ha il compito, in particolare, di:
a) promuovere pari opportunita' tra tutte le componenti che lavorano o studiano nell'Universita' proponendo misure e azioni dirette a prevenire, contrastare e rimuovere ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'eta', all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla diversa abilita', alla religione, alla lingua, alle convinzioni personali e politiche, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro e nella sicurezza sul lavoro;
b) predisporre piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parita';
c) promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunita', anche tramite attivita' a carattere scientifico, formativo e culturale;
d) attuare azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione morale, fisica o psicologica e assicurando l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
3. Il Comitato assume, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio. Il Comitato assume tutte le altre funzioni, previste dalla legge e dai contratti collettivi, attribuite ai comitati per le pari opportunita' e ai comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.
4. L'Universita' fornisce al Comitato tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operativita'.
5. Il Comitato adotta il proprio Regolamento di funzionamento, che e' approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico.
6. Il Comitato, costituito con decreto del Rettore, e' composto da:
a) un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'Ateneo, come previsto dal decreto legislativo n. 165/2001, art. 43, comma 4, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato;
b) un numero di rappresentanti dell'amministrazione, designati dal Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, pari a quello complessivo di cui alla lettera a), in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato; il numero e' individuato in modo da assicurare una rappresentanza paritaria del personale docente e tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici;
c) due rappresentanti degli studenti, uno dei dottorandi ed uno degli specializzandi. Il Comitato e' formato da altrettanti componenti supplenti che partecipano alle sedute in caso di assenza o impedimento dei titolari.
Le modalita' di individuazione dei componenti del Comitato sono stabilite da apposito regolamento.
Il Comitato ha composizione paritetica, in modo da assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi.
Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il delegato alla diversa abilita', ove nominato.
7. Il Rettore, sentito il Senato accademico, nomina un/a Presidente scegliendolo/a nell'ambito della componente di cui al comma 6, lettera b).
8. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi hanno diritto di voto nelle materie di competenza del Comitato, ad eccezione di quelle inerenti il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro.
9. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e il loro mandato puo' essere rinnovato una sola volta. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e specializzandi durano in carica due anni.

Art. 21.

Collegio dei garanti dei comportamenti

1. E' istituito il Collegio dei garanti dei comportamenti, allo scopo di dare applicazione alle disposizioni del Codice etico nella comunita' universitaria.
2. Il Collegio dei garanti dei comportamenti svolge l'attivita' istruttoria relativa alle violazioni del codice che non integrino illeciti disciplinari, in base al procedimento disciplinato dal Codice etico.
Al termine dell'istruttoria, il Collegio dei garanti dei comportamenti trasmette una relazione contenente le connesse risultanze al Rettore, il quale provvede a formulare al Senato accademico la proposta di irrogazione della relativa sanzione.
3. Il Collegio dei garanti dei comportamenti e' composto da tre professori ordinari, con anzianita' in tale ruolo di almeno dieci anni, scelti dal Senato accademico, con la maggioranza dei tre quarti, fra una rosa di nove nominativi proposta dal Rettore, tra docenti di documentata qualificazione scientifica che, nel corso della carriera, abbiano testimoniato indiscussa autorevolezza morale e riconosciuta indipendenza di giudizio.
Il Presidente e' individuato tra i componenti del Collegio dei garanti dei comportamenti, nella prima seduta.
4. Il Collegio dei garanti dei comportamenti e' nominato con decreto rettorale per tre anni accademici e il mandato non e' rinnovabile.

Art. 22.

Collegio di disciplina

1. E' istituito il Collegio di disciplina, competente per i procedimenti disciplinari relativi ai professori di prima, seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato e assistenti del ruolo ad esaurimento.
2. Il Collegio e' composto da tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato, quali componenti effettivi, e da un componente supplente per ciascuna categoria, tutti in regime d'impegno a tempo pieno. Sei componenti effettivi, di cui due professori ordinari, due professori associati e due ricercatori ed un supplente per ciascuna categoria, devono appartenere ai ruoli di altro Ateneo. I componenti esterni sono eletti dal Senato accademico in una rosa di nominativi proposti dal Rettore in numero di sei per ogni fascia per i componenti elettivi e in numero di tre per ogni fascia per i componenti supplenti. I membri interni sono eletti da ciascuna componente dei docenti di ruolo, secondo le modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo.
Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio ed e' articolato in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e un supplente. La prima sezione e' formata da professori di prima fascia e opera solo nei confronti dei professori di prima fascia; la seconda sezione e' formata da professori di seconda fascia e opera solo nei confronti dei professori di seconda fascia; la terza sezione e' formata da ricercatori a tempo indeterminato e opera solo nei confronti dei ricercatori.
3. Il Collegio e' costituito con decreto del Rettore su designazione del Senato accademico dei componenti di cui al comma 2.
La designazione avviene fra una rosa di nominativi proposti dai dipartimenti, uno per ciascuna categoria.
4. Il Collegio dura in carica quattro anni e i componenti non sono immediatamente rieleggibili. Ciascuna sezione e' presieduta dal componente piu' anziano nel ruolo.
In caso di assenza o impedimento di uno o piu' componenti effettivi al momento di avvio del procedimento disciplinare subentrano i componenti supplenti e il Collegio opera in tale composizione fino alla formulazione del parere.
5. Il procedimento disciplinare e' avviato dal Rettore per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, previa contestazione di addebito all'interessato e fissazione di un termine per la presentazione di deduzioni, il Rettore trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta in ordine alla sanzione da irrogare.
6. Il Collegio e' competente a svolgere la fase istruttoria del procedimento disciplinare e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta del Rettore, entro trenta giorni dalla sua ricezione. Il termine e' sospeso, per non piu' di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione ove il Collegio ritenga necessaria un'integrazione di istruttoria.
7. Il Collegio, udito il Rettore o suo delegato, convoca il docente sottoposto a procedimento disciplinare, che puo' farsi assistere da un collega o da un difensore di fiducia.
8. Il parere del Collegio, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sia in relazione alla sanzione proposta, assunto nei termini di cui al comma 6, deve essere trasmesso al Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento conformemente al parere espresso dal Collegio.
9. Ove la decisione del Consiglio di amministrazione non intervenga entro centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento, esso si estingue.
10. Ove il Collegio o il Consiglio di amministrazione siano in fase di costituzione il termine e' sospeso fino alla loro regolare costituzione.
11. Nelle more della costituzione del Collegio di disciplina, nei casi in cui il Rettore abbia conoscenza di fatti che possono dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu' grave della censura, i termini previsti dall'art. 10 della legge n. 240/2010 sono sospesi fino alla costituzione del Collegio.
Il Rettore avvia il procedimento disciplinare e, contestualmente, informa il docente interessato della sospensione dei termini fino alla costituzione del Collegio.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente in materia.
12. Qualora il procedimento disciplinare riguardi il Rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le altre funzioni connesse di cui ai commi precedenti competono al Decano dei professori ordinari dell'Ateneo.

Titolo III
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE
DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Capo I

Ordinamento della didattica

Art. 23.

Titoli di studio, corsi di formazione e formazione finalizzata

1. L'Universita' eroga, anche attraverso formazione a distanza e modalita' e-learning, l'attivita' didattica necessaria al conseguimento dei seguenti titoli: laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di ricerca, Master universitari di I e II livello secondo gli ordinamenti degli studi determinati nel Regolamento didattico di Ateneo e quanto stabilito dai regolamenti dei Corsi di studio per gli aspetti organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di rispettivo riferimento.
2. Istituisce, anche in collaborazione con Universita' italiane o estere, ovvero con enti e organismi esterni, corsi di formazione permanente e ricorrente nei diversi ambiti culturali e professionali e corsi di formazione finalizzata (short master e summer school).
3. In conformita' al Regolamento didattico di Ateneo, l'Universita' puo', inoltre, deliberare, previa individuazione delle risorse da impegnare, l'organizzazione di:
a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
b) corsi di perfezionamento post-laurea e di aggiornamento professionale;
c) corsi di educazione e aggiornamento culturale;
d) corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le regioni.
L'Universita' favorisce, anche attraverso appositi finanziamenti e fornendo servizi e strutture, le attivita' formative e culturali autogestite dagli studenti, da svolgersi secondo i criteri e le modalita' fissate in apposito Regolamento approvato dal Senato accademico, acquisito il parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza.

Art. 24.

Tutorato e orientamento

1. L'Universita' assicura servizi di tutorato e orientamento al fine di assistere ed orientare gli studenti.
Tali iniziative possono essere promosse e perseguite in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, con gli organismi di sostegno al diritto allo studio, con le rappresentanze studentesche e con chiunque ne abbia interesse.
2. Le modalita' attuative dei servizi di tutorato e orientamento sono disciplinate dai relativi Regolamenti di Ateneo.

Capo II

Organizzazione della ricerca scientifica e della didattica

Art. 25.

Strutture

1. I dipartimenti sono le strutture cui e' demandata l'organizzazione e la gestione delle attivita' di ricerca scientifica e didattica.
2. I dipartimenti possono proporre la costituzione di scuole con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' formative e di gestione dei servizi comuni.
3. I dipartimenti possono costituire Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca nonche' centri di eccellenza. Possono costituire anche Organismi associativi aperti alla partecipazione di altre Universita' e di altri enti pubblici e privati, italiani ed internazionali.

Art. 26.

Dipartimento

1. L'Universita' si articola in dipartimenti. Ad essi sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attivita' didattiche e formative, delle attivita' rivolte all'esterno correlate o accessorie, nonche' al trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.
2. A ciascun Dipartimento afferisce un numero di professori e ricercatori non inferiore a cinquanta, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in funzione di ambiti di ricerca e/o della erogazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.
E' possibile derogare a tale limite, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, per i dipartimenti della sede ionica e di altre sedi decentrate.
I professori e i ricercatori sono incardinati in un dipartimento. La sede di servizio e' prevista nel bando relativo alla procedura di reclutamento.
3. L'attivazione di un dipartimento, proposta dai docenti interessati, e' deliberata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico.
Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di ruolo e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici e didattici, i settori scientifico-disciplinari, individuate le risorse disponibili e delineato il piano di sviluppo.
4. La mobilita' dei docenti tra dipartimenti e' disciplinata da apposito Regolamento di Ateneo.
5. Il Dipartimento e' disattivato qualora il numero di professori di ruolo e ricercatori incardinati scenda al di sotto dei limiti di legge.
6. Il Dipartimento puo' articolarsi in sezioni corrispondenti a particolari ambiti tematici, disciplinari o funzionali a specifiche esigenze organizzative e di ricerca, con strutture e servizi dedicati, purche' cio' non comporti aggravio nei costi di gestione e di personale. Le sezioni costituite in differenti dipartimenti possono cooperare per finalita' di ricerca e per lo svolgimento di attivita' di servizio rivolte anche all'esterno, previo apposito accordo tra i dipartimenti interessati.
Le sezioni sono prive di autonomia gestionale. Le modalita' di costituzione sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.
Il Dipartimento resta in ogni caso una struttura unitaria e risponde, per il tramite del suo direttore, anche dell'operato delle sue eventuali articolazioni interne nei confronti dell'Ateneo e dei terzi.
7. Il Dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca, ferme restando l'autonomia di ogni singolo docente e la sua facolta' di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, erogati a livello locale, nazionale e internazionale.
8. Il Dipartimento organizza e gestisce autonomamente le attivita' didattiche dei corsi di laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico quando ne soddisfi i requisiti necessari di docenza, ai sensi della normativa vigente. In tal caso cumula le funzioni di cui all'art. 30, comma 6, anche ove afferisca ad una scuola.
Il Dipartimento, eventualmente con il coordinamento di una scuola, organizza e gestisce le attivita' didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico, delle Scuole di specializzazione, dei master, dei Corsi di perfezionamento.
9. In particolare il Dipartimento:
a) organizza le attivita' di ricerca ed e' responsabile della gestione amministrativa dei relativi programmi;
b) organizza le attivita' di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto la guida di un docente quale responsabile;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nell'ambito delle proprie linee programmatiche annuali e triennali, acquisito il parere della/e Scuola cui eventualmente afferisce e tenuto conto delle esigenze della ricerca, formula al Senato accademico, con il voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori:
I. richieste di nuovi posti in organico di professore di ruolo di settori ad esso afferenti;
II. richieste di ricercatori a tempo determinato di settori ad esso afferenti;
d) previo parere della/e scuola cui eventualmente afferisce, provvede all'assegnazione dei posti di professore di ruolo e delle unita' di ricercatore a tempo determinato ad esso attribuiti;
e) formula al Consiglio di amministrazione proposte di chiamata di professori dei settori ad esso afferenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia;
f) formula al Consiglio di amministrazione proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato dei settori ad esso afferenti con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori;
g) puo' formulare proposte ed esprimere parere, per quanto di competenza, in ordine all'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione o modifica di Corsi di studio;
h) propone al Senato accademico il piano dell'offerta formativa;
i) delibera, previo parere della scuola, sulle richieste di congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti;
j) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
10. Il Dipartimento avanza al Consiglio di amministrazione richiesta motivata di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo necessarie al conseguimento dei propri obiettivi.
11. Il Dipartimento ha autonomia regolamentare e organizzativa, nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia; adotta un Regolamento di funzionamento nel rispetto delle norme di cui al presente statuto e del Regolamento generale d'Ateneo. Il regolamento e' approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
12. Il Dipartimento, in base al Manifesto degli studi, delibera l'affidamento dei compiti didattici dei docenti ad esso afferenti, sentiti gli interessati, nel rispetto delle esigenze didattiche dei corsi di studio/classe/interclasse e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo.
13. Il Dipartimento provvede, altresi', ai sensi della normativa vigente e per quanto di competenza, agli affidamenti ed ai contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio.
14. Il Dipartimento verifica che i compiti di legge dei docenti ad esso afferenti siano stati assolti e approva le relazioni triennali sull'attivita' scientifica e didattica dei docenti.
15. Il Dipartimento ha autonomia gestionale nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia. Ad esso e' assegnato funzionalmente personale tecnico-amministrativo adeguato alle attivita' di ricerca e di didattica previste. Il personale tecnico amministrativo e' assegnato dal direttore generale, sentito il direttore di Dipartimento ed il Coordinatore amministrativo gestionale (CoA).
16. Al Dipartimento e' assegnato dal direttore generale, con incarico rinnovabile, un Coordinatore amministrativo (CoA) che collabora con il direttore del Dipartimento al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.
17. Al coordinatore amministrativo e' attribuita, in attuazione delle direttive degli organi di Governo, della direzione generale, dei direttori di Dipartimento e dei dirigenti, la gestione e organizzazione delle Unita' operative, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo del Dipartimento.
Il Coordinatore amministrativo e' responsabile dell'attuazione delle delibere del Consiglio, della gestione economico-finanziaria, tecnica ed amministrativa del Dipartimento, fatte salve le competenze attribuite dalla legge, dal presente statuto o dalla normativa regolamentare, al direttore di Dipartimento.

Art. 27.

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
a) il consiglio;
b) il direttore;
c) la giunta;
d) la Commissione paritetica docenti-studenti.
2. Il Consiglio di Dipartimento e' composto:
a. da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;
b. da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici non inferiore a quattro unita' e non superiore al 10% dei componenti dell'Organo;
c. da una rappresentanza dei dottorandi;
d. da una rappresentanza degli studenti, limitatamente alle questioni relative all'organizzazione dell'attivita' didattica, pari al 15% dei componenti dell'Organo. I criteri di determinazione delle rappresentanze di cui alle lettere b), c) e d), sono stabilite dai regolamenti di ciascun Dipartimento.
Il coordinatore amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.
Per la elezione dei componenti di cui alle lettere b), c) e d), le candidature sono presentate secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio della parita' di genere.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera su tutte le materie di competenza del Dipartimento. Inoltre, il Consiglio di Dipartimento puo' proporre, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, una mozione di sfiducia al direttore di Dipartimento, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato.
4. Il direttore e' eletto, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, fra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed e' nominato con decreto rettorale.
L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento nonche' ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici e dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento. L'elettorato attivo per l'elezione del direttore del Dipartimento di cui all'art. 26, comma 8, primo periodo, spetta, altresi', ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di dipartimento.
Il direttore dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta.
5. Il direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la giunta e cura, per il tramite del coordinatore amministrativo, l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; promuove le attivita' del Dipartimento con la collaborazione della Giunta; intrattiene rapporti con gli altri organi dell'Universita' ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
6. Il direttore designa un professore di ruolo a tempo pieno afferente al Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate.
7. La Giunta e' composta dal direttore, da un numero di professori e ricercatori non superiore a nove, assicurando la presenza di ciascuna componente in numero non superiore a tre docenti e nel rispetto del principio della parita' di genere, e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici. Per le questioni relative all'attivita' didattica e ai servizi agli studenti partecipa alle riunioni della Giunta una rappresentanza degli studenti, eletta tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di dipartimento.
Le modalita' di elezione sono definite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Regolamento di funzionamento di Dipartimento stabilisce il numero dei componenti della Giunta. La Giunta dura in carica quattro anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
Il coordinatore amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.
La Giunta coadiuva il direttore nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal Consiglio, secondo criteri generali stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.
8. La composizione e i compiti della Commissione paritetica docenti-studenti sono disciplinati all'art. 32.

Art. 28.

Dipartimenti interuniversitari

1. E' consentita la costituzione di dipartimenti interuniversitari tra l'Universita', le altre Universita' federate, nonche' ulteriori Istituzioni universitarie, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi organi di Governo.
2. Ai dipartimenti interuniversitari sono attribuite tutte le funzioni previste per i dipartimenti dalla legislazione vigente e dagli Statuti delle Universita' firmatarie della convenzione.
3. Il numero minimo di docenti richiesto per la attivazione e disattivazione dei dipartimenti interuniversitari tiene conto di tutti i docenti delle Universita' firmatarie della convenzione.
4. Il direttore del Dipartimento interuniversitario e' eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento.
Il direttore designa un suo sostituto tra i professori di ruolo a tempo pieno; nell'ipotesi in cui il direttore del Dipartimento interuniversitario non appartenga ai ruoli dell'Universita', il sostituto deve essere designato fra i professori di ruolo dell'Universita'. Il sostituto, in tal caso, rappresenta il Dipartimento negli organi, salvo che nel Senato accademico, e nelle sedi dell'Universita'.
5. Il Dipartimento interuniversitario si avvale di personale tecnico amministrativo di supporto assegnato dal direttore generale, sentiti i direttori di Dipartimento ed i coordinatori amministrativo-gestionali (CoA).

Art. 29.

Corsi di studio

1. Il Regolamento didattico di Ateneo individua i corsi di studio attivati presso l'Universita'; a ciascun corso di studio corrisponde un curriculum diretto al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto, all'interno di una determinata Classe di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico.
2. Ogni corso di studio, fatta salva la specificita' della Scuola di medicina di cui al successivo art. 31, afferisce ad un Dipartimento individuato, di norma, in quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti del corso stesso, relativamente ai crediti formativi di base e caratterizzanti.
E' ammessa la possibilita' di prevedere un'afferenza del singolo corso di studio anche a piu' dipartimenti, tra cui viene comunque individuato uno di riferimento e quelli associati, nel caso in cui gli stessi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di studio, secondo quanto stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.
3. Sono organi dei corsi di studio:
a) il coordinatore del corso di studio;
b) il Consiglio di corso di studio o il Consiglio di classe/interclasse;
c) la Giunta.
4. Il coordinatore presiede e convoca il Consiglio di corso/classe/interclasse e la Giunta; e' eletto dal Consiglio, tra i professori di ruolo a tempo pieno componenti il Consiglio, secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta.
Il coordinatore e' componente del Consiglio della scuola cui il corso di studio/classe/interclasse pertiene, nei limiti di quanto disposto dall'art. 30, comma 5.
5. Il Consiglio di corso di studio si costituisce solo se non c'e' la possibilita' di costituire il Consiglio di classe ed il Consiglio di classe solo se non c'e' la possibilita' di costituire il Consiglio di interclasse.
6. Il Consiglio e' composto:
a) dai professori di ruolo e dai ricercatori cui sono assegnati compiti didattici nel corso;
b) dai professori a contratto che abbiano la responsabilita' di un corso ufficiale;
c) da una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% dei componenti dell'Organo, eletta con le modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio della parita' di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive.
7. Ciascun docente e' titolare dell'elettorato attivo per l'elezione degli organi di cui al comma 3, lettere a) e c) e concorre alla determinazione del numero legale nel Consiglio di corso di studio per il quale opta. Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalita' della partecipazione di detti docenti agli altri Consigli di Corso di studio. Le medesime modalita' si applicano ai professori a contratto e agli studenti.
8. Il Consiglio formula alla struttura competente proposte relative al piano di studi e all'organizzazione delle attivita' connesse, al monitoraggio ed alla verifica delle attivita' formative del corso di studio/classe/interclasse e di tutte le attivita' ad esse correlate.
Inoltre, il Consiglio puo' proporre, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, una mozione di sfiducia al coordinatore del corso di studio, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato.
9. La Giunta e' costituita dal Coordinatore del corso di studio/classe/interclasse, che la presiede, da quattro docenti e due studenti, eletti dal Consiglio tra i componenti del Consiglio stesso secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo e nel rispetto del principio della parita' di genere.
10. La Giunta:
a) delibera in ordine alle richieste di variazione dei piani di studio presentate dagli studenti;
b) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari;
c) formula alla struttura competente proposte organizzative in ordine all'orario delle lezioni e alle altre attivita' didattiche;
d) formula pareri sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
e) esercita le altre attivita' definite nel Regolamento didattico del Corso di studio/classe/interclasse.

Art. 30.

Scuole

1. Le scuole sono strutture con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attivita' formative e di gestione dei servizi comuni e di raccordo tra due o piu' dipartimenti per le esigenze di razionalizzazione, gestione e supporto dell'offerta formativa di riferimento. Il numero complessivo delle Scuole, proporzionale alle dimensioni dell'Ateneo, anche in relazione alla sua tipologia scientifico-disciplinare, non puo' essere superiore a dodici.
2. Le scuole sono attivate con delibera del Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico formulata a seguito delle proposte dei dipartimenti interessati. La proposta di attivazione deve contenere l'indicazione delle attivita' formative e dei servizi comuni dei Dipartimenti afferenti su cui la Scuola esercita la funzione di coordinamento e razionalizzazione.
Ciascun dipartimento puo' chiedere l'attivazione di una sola scuola e puo' aderire soltanto ad un'altra scuola. Il Regolamento didattico di Ateneo individua la soglia minima e congrua che un Dipartimento deve assicurare per aderire ad una scuola, con riferimento ai crediti formativi di base e caratterizzanti dei corsi di studio afferenti ai dipartimenti costituenti la scuola.
3. Sono organi della scuola:
a) il Presidente;
b) il Consiglio;
c) la Commissione paritetica docenti-studenti.
4. Il Presidente e' eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia dei Dipartimenti afferenti alla scuola, secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica tre anni accademici, rinnovabili una sola volta.
5. Il Consiglio della scuola e' costituito:
a) dai direttori dei dipartimenti afferenti;
b) da una rappresentanza complessivamente non superiore al 10% del totale dei componenti di tutti i Consigli dei dipartimenti afferenti, cosi' costituita: tre docenti per ogni Dipartimento afferente alla scuola, scelti, uno per categoria, tra i rappresentanti dei docenti nella Giunta di Dipartimento; i rimanenti scelti fra i coordinatori di corso di studio/classe/interclasse dei dipartimenti afferenti sulle cui attivita' la Scuola esercita il coordinamento e i coordinatori di dottorato, ove il dipartimento lo ritenga opportuno;
c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo, eletta con le modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto del principio della parita' di genere.
Alle riunioni del Consiglio della scuola partecipa con voto consultivo il rappresentante del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nella Giunta di ciascuno dei dipartimenti che costituiscono la scuola.
6. Il Consiglio della scuola:
a) svolge funzioni di coordinamento tra i dipartimenti afferenti, in relazione alle attivita' formative e ai servizi comuni;
b) puo' formulare proposte ed esprimere parere al Senato accademico, per quanto di competenza, in ordine all'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica dei Corsi di studio, valutata la disponibilita' delle risorse necessarie;
c) limitatamente agli aspetti di competenza, rende ai dipartimenti afferenti pareri obbligatori sulle richieste di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatori a tempo determinato di settori ad essi afferenti e sulle assegnazioni dei posti di professore di ruolo e delle unita' di ricercatore a tempo determinato;
d) esprime parere in ordine al piano dell'offerta formativa proposto dai dipartimenti;
e) coordina la programmazione didattica annuale e la copertura degli insegnamenti attivati; in particolare, conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle decisioni adottate dai dipartimenti afferenti e, eventualmente, con delibera motivata, ne chiede il riesame;
f) formula a dipartimenti non afferenti:
I. richieste di docenza per insegnamenti di settori non presenti o non adeguatamente coperti nei dipartimenti afferenti;
II. richieste di docenti necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi di docenza dei corsi di studio afferenti ai dipartimenti della scuola;
g) esprime parere ai dipartimenti afferenti sulle proposte di modifica del Regolamento didattico di Ateneo concernenti l'ordinamento didattico;
h) esprime parere ai dipartimenti sulle richieste di congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti;
i) organizza le attivita' di orientamento e di tutorato;
j) contribuisce a promuovere l'internazionalizzazione dell'offerta formativa;
k) contribuisce a promuovere le misure volte a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
l) verifica la sussistenza dei requisiti necessari, quantitativi e qualitativi, per l'attivazione dei Corsi di studio;
m) formula proposte e/o richieste ai dipartimenti interessati in ordine all'assegnazione di spazi, mezzi, attrezzature ritenuti indispensabili per un migliore ed efficace svolgimento delle attivita' didattiche;
n) coordina gli spazi e i tempi dell'attivita' didattica (orario, aule, ...);
o) coordina le attivita' collaterali all'attivita' didattica principale (calendario esami, tesi);
p) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualita' delle attivita' didattiche;
q) puo' proporre, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, una mozione di sfiducia al Presidente della scuola, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato;
r) esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dagli altri regolamenti.
7. La composizione e i compiti della Commissione paritetica docenti-studenti sono disciplinati all'art. 32.

Art. 31.

Scuola di medicina

1. La Scuola di medicina e' la struttura di raccordo e di coordinamento, per le esigenze di razionalizzazione, gestione e supporto dell'offerta formativa di riferimento e delle connesse funzioni assistenziali, in cui sono raggruppati i dipartimenti ai quali afferisce personale che svolge anche funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia. La Scuola di medicina mantiene i rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale al fine di garantire l'inscindibilita' delle funzioni didattiche e scientifiche con quelle assistenziali, secondo modalita' e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Regione Puglia, ai sensi della normativa vigente.
2. La Scuola di medicina svolge funzioni di coordinamento tra i dipartimenti afferenti in relazione alle attivita' formative e ai servizi comuni dei corsi di studio in Medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, scienze delle attivita' motorie e sportive e dei corsi di studio triennali e magistrali delle professioni sanitarie, ove attivati, nonche' delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di pertinenza e svolge, altresi', funzioni di coordinamento delle attivita' assistenziali.
3. Sono organi della scuola:
a) il Presidente;
b) il Consiglio;
c) la Commissione paritetica docenti-studenti.
4. Il Presidente e' eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di ruolo di prima fascia dei dipartimenti che istituiscono la scuola, secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica tre anni accademici, rinnovabili una sola volta.
5. Il Consiglio della scuola e' costituito:
a) dai direttori dei dipartimenti che istituiscono la scuola;
b) dai direttori universitari dei dipartimenti ad attivita' integrata attivati nella Azienda ospedaliero-universitaria di riferimento;
c) da una rappresentanza, complessivamente non superiore al 10% del totale dei componenti di tutti i Consigli dei dipartimenti afferenti, cosi' costituita: tre docenti per ogni Dipartimento afferente alla scuola scelti, uno per categoria, tra i rappresentanti dei docenti nella Giunta di Dipartimento; i rimanenti scelti fra i coordinatori di corso di studio/classe/interclasse dei dipartimenti afferenti sulle cui attivita' la Scuola esercita il coordinamento e i coordinatori di dottorato, ove il Dipartimento lo ritenga opportuno;
d) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo. Le procedure elettorali dei suddetti componenti sono disciplinate nel Regolamento di scuola, nel rispetto del principio della parita' di genere.
6. Alle riunioni del Consiglio di scuola partecipa con voto consultivo il rappresentante del personale tecnico-amministrativo nella Giunta di ciascuno dei dipartimenti che costituiscono la scuola.
7. Il Consiglio della scuola, oltre ai compiti previsti dall'art. 30, comma 6:
a) esprime parere in ordine alla programmazione ed alla gestione dei corsi di studio ad essa afferenti nelle sedi didattiche decentrate, in ragione delle specificita' delle disposizioni nazionali e regionali e a salvaguardia della inscindibilita' delle funzioni assistenziali, di insegnamento e di ricerca;
b) predispone, sulla base delle proposte formulate dai coordinatori di classe/interclasse, i bandi di apertura delle vacanze per la copertura di insegnamenti di settori scientifico disciplinari non presenti e/o non adeguatamente coperti dai docenti afferenti ai dipartimenti interessati dell'Universita' e per quelli che prevedono la docenza del personale del Servizio sanitario nazionale;
c) esprime parere in ordine alla qualificazione nella funzione docente del personale del Servizio sanitario nazionale e in ordine alle necessita' assistenziali e di tirocinio connesse all'attivita' didattica;
d) sovrintende alla valutazione della qualita' dei percorsi di studio e degli altri servizi offerti agli studenti anche quelli per lo svolgimento delle attivita' connesse con l'assistenza;
e) esprime parere in ordine alle richieste dei dipartimenti sulla programmazione triennale per la copertura di posti di ricercatore e di professore, tenendo conto dell'inscindibilita' delle funzioni di didattica, di ricerca e assistenziali.
8. In particolare, ferme restando le competenze che la legge attribuisce al Rettore e ai dipartimenti nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale e regionale, la scuola:
a) sentiti i dipartimenti, esprime pareri in ordine agli atti convenzionali con enti esterni che influiscono sulle attivita' didattiche, di ricerca e assistenziali nella loro inscindibile connessione da parte dei docenti che svolgono attivita' di assistenza;
b) esprime, ai competenti organi universitari, parere sulle proposte da avanzare alla regione nell'ambito del Piano della salute regionale e della programmazione regionale, affinche' vengano assicurate, attraverso protocolli di intesa, strutture e adeguato fabbisogno necessario per garantire l'inscindibilita' delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza nelle classi/interclassi e nelle scuole di specializzazione;
c) per quanto attiene lo svolgimento degli esami di Stato e le attivita' formative connesse di medicina generale e di sanita' pubblica sul territorio, cura e gestisce, secondo quanto statuito dagli Organi di Governo, i rapporti con l'Ordine del medici chirurghi, degli odontoiatri e delle professioni sanitarie.
9. Per ogni classe e interclasse e' eletto, secondo procedure indicate nel Regolamento di scuola, un coordinatore di classe/interclasse.
Il coordinatore di classe/interclasse, secondo modalita' determinate dal Regolamento di scuola:
a) coordina le assegnazioni dei carichi didattici, interagendo con i dipartimenti;
b) propone al/ai dipartimento/i la copertura degli insegnamenti attivati nei corsi di studio della classe/interclasse e l'apertura dei bandi di vacanza per gli insegnamenti non coperti;
c) propone al/ai dipartimento/i il piano degli studi;
d) designa, nella classe/interclasse in cui siano attivati piu' corsi di studio, un responsabile per ciascun corso di studio ed i coordinatori didattici per ciascun anno del/i corso/i di studio, che, secondo modalita' stabilite dal Regolamento di scuola, organizzano, armonizzano e monitorano le attivita' didattiche e l'utilizzo dei servizi comuni a piu' corsi di studio della classe/interclasse; in presenza dell'attivazione di un solo corso di studio le funzioni di organizzazione, armonizzazione e monitoraggio delle attivita' didattiche e dell'utilizzo dei servizi comuni sono attribuite al coordinatore di classe/interclasse.
10. La composizione e i compiti della Commissione paritetica docenti-studenti sono disciplinati all'art. 32.

Art. 32.

Commissioni paritetiche

1. La Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento e' composta dal direttore del Dipartimento, o suo delegato, che la presiede, da un numero pari di docenti, compreso il direttore, o suo delegato, e rappresentanti degli studenti, a seconda dell'ampiezza dell'offerta formativa del Dipartimento, comunque con un numero minimo di sei, designati dai Consigli dei corsi di studio/classe/interclasse interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di corso di studio/classe/interclasse in modo da garantire la presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di studio/classe/interclasse interessato.
2. La Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola e' composta dal Presidente della scuola, o suo delegato, che la presiede, da un numero pari di docenti, compreso il Presidente, o suo delegato, e rappresentanti degli studenti, a seconda dell'ampiezza dell'offerta formativa della Scuola, comunque con un numero minimo di sei, designati dai Consigli dei Corsi di studio/classe/interclasse interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di Corso di studio/classe/interclasse coordinati dalla Scuola, secondo modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo, in modo da garantire la presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per ciascun Dipartimento afferente alla scuola.
3. la Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola di medicina e' composta dal Presidente della scuola, o suo delegato, che la presiede, da un numero pari di docenti, compreso il Presidente, o suo delegato, e rappresentanti degli studenti, a seconda dell'ampiezza dell'offerta formativa della scuola, comunque con un numero minimo di sei, designati dal Consiglio di scuola, tra tutti i docenti afferenti ai dipartimenti della scuola, e di studenti eletti dalle componenti studentesche, tra gli studenti iscritti agli stessi Corsi di studio, in modo da garantire la presenza di almeno un docente per ciascun dipartimento afferente alla Scuola e un rappresentante degli studenti tra gli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla scuola.
4. L'istituzione di tali commissioni presso i dipartimenti o presso le Scuole e' alternativa.
5. La Commissione paritetica ha il compito di:
a) monitorare l'offerta formativa e le modalita' di erogazione della didattica e di tutte le attivita' connesse, nonche' la qualita' dei servizi agli studenti;
b) formulare pareri per l'individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati dell'attivita' didattica e di servizio agli studenti;
c) formulare pareri sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di Corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli corsi di studio.
6. La Commissione paritetica docenti-studenti della Scuola di medicina, oltre ai compiti di cui al comma precedente, formula pareri sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
7. La Commissione paritetica resta in carica due anni ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

Titolo IV
ALTRE STRUTTURE

Art. 33.

Centri di ricerca

1. Per fornire supporto ad attivita' di ricerca di particolare rilevanza nazionale e/o internazionale, connesse a progetti di durata pluriennale che coinvolgano competenze di piu' dipartimenti o piu' Universita', il Consiglio di amministrazione, su proposta dei dipartimenti interessati e previo parere del Senato accademico, puo' costituire Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca, Centri di eccellenza e Centri didattici sperimentali, ovvero le strutture di rilevante interesse comune finalizzate a fornire supporto alla ricerca e alla didattica e che costituiscano valore aggiunto per l'Universita'.
2. I Centri interdipartimentali di ricerca possono essere costituiti per la realizzazione di attivita' di ricerca connesse a progetti di durata pluriennale, rinnovabile, cui aderiscano non meno di quindici docenti. Ciascun docente puo' aderire a non piu' di tre centri.
3. Partecipano all'attivita' dei Centri docenti e personale tecnico-amministrativo appartenenti, di norma, ai dipartimenti o agli Atenei interessati.
4. Le risorse necessarie per il funzionamento dei centri dovranno essere prioritariamente garantite dai dipartimenti o dalle Universita' che ne hanno promosso la costituzione.
5. La gestione e' affidata al Dipartimento a cui afferisce il coordinatore del centro.
6. Con apposito regolamento sono definiti i criteri di adesione ai centri e sono dettate le norme sull'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione degli stessi.

Art. 34.

Centri di servizio

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, puo' deliberare l'istituzione di Centri di servizio interdipartimentali, di Ateneo e interuniversitari per l'organizzazione ed il coordinamento di servizi a supporto di specifiche attivita' dell'Ateneo.
2. Le risorse necessarie al funzionamento dei Centri di servizio interdipartimentali e interuniversitari dovranno essere prioritariamente garantite dai dipartimenti o dalle Universita' che ne hanno promosso la costituzione.
3. Al Centro servizi informatici e telematici di Ateneo e' affidata la gestione e lo sviluppo del sistema informatico e telematico di Ateneo costituito dall'insieme delle risorse tecnologiche, dell'informazione e della comunicazione.
4. Al Centro linguistico di Ateneo compete la promozione della pratica e dello studio delle lingue seconde/straniere e l'erogazione delle attivita' formative necessarie al raggiungimento dei diversi livelli di competenza linguistica, attestati e/o certificati, destinate a soggetti interni ed esterni all'Universita', anche mediante contratti e convenzioni.
5. Al Centro per l'e-learning e la multimedialita' sono affidati la promozione e lo sviluppo dell'Ateneo nel settore dell'e-learning e della multimedialita' mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche innovative, in coerenza con le linee strategiche definite dagli organi di Ateneo.
6. I Centri di servizio di Ateneo sono costituiti secondo i criteri e le modalita' stabilite nel Regolamento generale di Ateneo. Con apposito regolamento sono dettate le norme sull'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione degli stessi.

Art. 35.

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. E' istituito il Sistema bibliotecario di Ateneo preposto alla conservazione, sviluppo, valorizzazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Universita' ed al piu' ampio accesso alle risorse informative online. In particolare il Sistema bibliotecario di Ateneo garantisce la razionalizzazione e l'efficacia dei servizi atti a favorire e promuovere l'accesso all'informazione bibliografica e la diffusione della conoscenza, quali servizi essenziali per la ricerca, la didattica e la valutazione dell'Universita', nonche' per la piu' generale valorizzazione del patrimonio culturale.
2. Il Sistema bibliotecario di Ateneo e' costituito dall'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie di Ateneo aggregate in poli bibliotecari.
3. Al Sistema bibliotecario di Ateneo sovraintende un Comitato di Ateneo con compiti di indirizzo ed un board di direttori di polo con compiti di coordinamento delle biblioteche e di organizzazione di servizi bibliotecari centralizzati.
4. L'organizzazione e il funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo nonche' le modalita' di erogazione dei servizi bibliotecari e di attuazione dei principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica sono disciplinati da un apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione sentito il Senato accademico.

Art. 36.

Sistema museale di Ateneo

1. Il Sistema museale di Ateneo coordina le attivita' dei musei, delle collezioni, degli orti botanici e degli acquari che costituiscono il proprio patrimonio al fine della conservazione, catalogazione e fruizione per la ricerca, la didattica e per l'educazione culturale e scientifica.
2. L'Universita' garantisce la tutela e l'arricchimento del patrimonio museale e promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni, iniziative finalizzate a valorizzarlo.
3. Il funzionamento del Sistema museale e' disciplinato da apposito regolamento.

Art. 37.

Sistema archivistico di Ateneo

1. L'Universita' tutela la propria memoria storica assicurando la conservazione dei documenti e garantendone affidabilita' e fruizione.
2. Il Sistema archivistico di Ateneo e' costituito dall'archivio corrente, dall'archivio di deposito e dall'archivio storico.
3. Il Sistema archivistico di Ateneo persegue la finalita' di promuovere, sviluppare e valorizzare, in forme integrate e coordinate, la produzione, gestione, conservazione e tutela dei documenti prodotti dall'Universita' nell'esercizio delle proprie funzioni anche a supporto delle attivita' svolte dagli organi e dalle strutture dell'Universita' medesima.
4. L'Universita' promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni, iniziative finalizzate a valorizzare il proprio patrimonio storico-documentario, anche attraverso l'istituzione di appositi Comitati tecnico-scientifici nominati dal Rettore.
5. Le modalita' organizzative e funzionali del Sistema archivistico di Ateneo sono definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 38.

Centro didattico sperimentale in ambito agrario e veterinario

1. Il Centro didattico sperimentale di Ateneo e' la struttura di supporto per le attivita' istituzionali, didattiche, scientifiche e di servizio dell'Ateneo, in ambito agrario e veterinario.
2. Il Centro didattico sperimentale di Ateneo gestisce, secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione, tutti i terreni agricoli, gli immobili e le strutture ad essa assegnati dall'Universita' nonche' le strutture e gli impianti che vi insistono e le attrezzature di proprieta' o comunque a disposizione.
3. Le attivita', il funzionamento e gli organi del Centro didattico sperimentale di Ateneo sono disciplinati da apposito regolamento.
4. Partecipano alle attivita' del Centro didattico sperimentale di Ateneo docenti e personale tecnico-amministrativo appartenenti ai dipartimenti interessati.

Titolo V
RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 39.

Contratti e convenzioni

1. L'Universita', nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', puo' stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilita' delle attivita' svolte.
2. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, consulenze e altre forme di cooperazione tecnica e scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla ricerca di base, secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.

Art. 40.

Agenzia per i rapporti con l'esterno

1. Allo scopo di promuovere collaborazioni scientifiche con enti pubblici e privati e' istituita l'Agenzia per i rapporti con l'esterno.
2. L'Agenzia:
a) promuove la diffusione delle informazioni relative alle attivita' scientifiche e alle connesse competenze;
b) incentiva i rapporti con il mondo della produzione anche mediante l'organizzazione di un Osservatorio per l'analisi del fabbisogno di attivita' di ricerca del settore produttivo;
c) assiste i docenti nella definizione delle convenzioni con l'esterno;
d) acquisisce e diffonde informazioni relative alle varie fonti di finanziamento regionali, nazionali, comunitarie e internazionali per progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico;
e) cura i rapporti con i consorzi di ricerca e con i parchi scientifici e tecnologici;
f) promuove attivita' di formazione non-universitarie realizzate dall'Universita' anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
3. La costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico; il relativo regolamento e' deliberato dal Senato accademico previo parere del Consiglio di amministrazione.
4. L'Agenzia opera come struttura in diretta collaborazione con il Rettore al quale presenta annualmente una relazione sull'attivita' svolta.
La direzione e' affidata ad un responsabile scelto tra il personale tecnico-amministrativo con adeguata professionalita', affiancato da un Comitato tecnico-scientifico, costituito secondo i criteri e le modalita' stabilite dalla normativa regolamentare.
L'Agenzia, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si avvale di norma delle competenti strutture universitarie.

Art. 41.

Agenzia per il placement

E' istituita l'Agenzia per il placement, al fine di facilitare l'accompagnamento al lavoro e il collocamento dei propri laureati nel mercato del lavoro. L'agenzia coadiuva gli studenti e i laureati dell'Universita' degli studi di Bari Aldo Moro a sviluppare capacita' di occupabilita'. L'Agenzia puo' promuovere, nel rispetto della disciplina in materia di privacy, la raccolta di curriculum vitae per attivita' di placement e e-placement.
Le modalita' organizzative e funzionali dell'Agenzia per il placement sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 42.

Consulta con gli Ordini professionali

E' istituita la Consulta con gli Ordini professionali, quale tavolo permanente di confronto. Le modalita' organizzative e funzionali della Consulta sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.
Presso la Consulta e' istituito un Osservatorio sugli sbocchi professionali dei diplomati e dei laureati, che, in collaborazione con l'Agenzia per il placement:
a) valuta le prospettive del mercato di lavoro;
b) indica le opportunita' esistenti nei vari settori.

Titolo VI
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 43.

Organizzazione gestionale, risorse umane e relazioni sindacali

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilita' dell'amministrazione e dei soggetti sindacali, e' strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualita', l'efficienza e l'efficacia delle attivita' e dei servizi istituzionali.
2. I criteri generali per la istituzione e gestione delle attivita' socio-assistenziali sono concordati con le rappresentanze dei lavoratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Il modello organizzativo dell'Universita' e' articolato secondo una gestione per processi ed e' coerente con i principi di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale e di valorizzazione e valutazione delle risorse umane.
4. Per il perseguimento di particolari finalita' integrate possono essere costituiti, di volta in volta, specifici gruppi di lavoro.

Art. 44.

Funzioni dei responsabili delle strutture amministrative,
tecniche e di servizio

1. Ai responsabili delle posizioni organizzative di carattere amministrativo, tecniche e di servizio, spetta, di norma, l'emanazione di disposizioni, istruzioni, ordini di servizio, atti e provvedimenti a rilevanza interna, in attuazione della normativa regolamentare, delle deliberazioni degli organi di Governo, delle linee di indirizzo del direttore generale e dei dirigenti.
2. Ai responsabili delle posizioni organizzative di carattere amministrativo, tecniche e di servizio e' assicurato, nei limiti di cui al comma 1, il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nella gestione di risorse, personale e mezzi in dotazione.

Art. 45.

Dirigenti

1. L'Amministrazione centrale e' suddivisa in direzioni, individuate dal direttore generale, previa intesa con il Rettore, sentito il Consiglio di amministrazione. Ogni direzione e' diretta da un dirigente.
2. La qualifica di dirigente si consegue secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali sono disciplinati dalla legislazione vigente, nonche' dal vigente contratto collettivo nazionale della dirigenza universitaria nel tempo vigente.
4. Ai dirigenti, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore generale, spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
5. Essi sono responsabili dell'attivita' amministrativa della struttura diretta, della gestione e dei relativi risultati.
6. In particolare, esercitano i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore generale;
b) curano l'attuazione dei programmi e dei progetti e della relativa gestione ad essi assegnati dal direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi;
c) nell'ambito dei poteri e limiti di spesa stabiliti dal direttore generale, stipulano i contratti per l'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici da essi diretti;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' delle strutture di cui sono responsabili e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi;
e) concorrono alla formulazione delle proposte da parte del direttore generale finalizzate all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti;
f) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate alle proprie direzioni anche al fine di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto delle stesse da parte dei dipendenti delle strutture cui sono preposti;
g) effettuano la valutazione del personale assegnato alle proprie direzioni, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e di carriera, nonche' della corresponsione di indennita' e premi incentivanti;
h) svolgono tutti i compiti ad essi delegati dal direttore generale.
7. Nelle strutture universitarie decentrate sul territorio dotate di particolare complessita', per numero di studenti, strutture, risorse umane, finanziarie e materiali, l'attivita' di direzione e coordinamento e' affidata ad un dirigente.
8. I dirigenti che, a norma del vigente C.C.N.L., svolgono attivita' professionale, per la quale e' richiesta l'iscrizione in albi professionali, cumulano la duplice qualita' di dipendenti e di professionisti, in quanto sottoposti alla relativa legge professionale, anche sotto il profilo disciplinare.

Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 46.

Anno accademico

Nel rispetto della normativa vigente, l'anno accademico ha inizio il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
La presente disposizione ha efficacia a decorrere dall'anno accademico 2019/2020.

Art. 47.

Definizioni

Nel presente statuto, ovunque sia usata la dizione docente si intendono inclusi i professori di ruolo di prima fascia, di seconda fascia e i ricercatori; ovunque sia usata la dizione ricercatore si intendono inclusi i ricercatori a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Art. 48.

Funzionamento degli organi

Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale di Ateneo e i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:
a) la mancata designazione o elezione di componenti dell'Organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio, la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde al numero dei componenti effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'Organo. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei componenti non designati sia superiore a 1/3 dei componenti;
b) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo amministrativo in carica esercita, in regime di prorogatio, l'attivita' di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti ed indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli organi amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal Rettore.
Fino al rinnovo dell'Organo amministrativo decaduto, il Rettore puo' adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti e indifferibili, riferendo, per la ratifica, all'Organo competente nella prima seduta utile;
c) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per piu' di tre sedute all'anno dell'Organo di cui e' componente elettivo o designato decade dal mandato;
d) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, della qualita' di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove cio' non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi;
e) in caso di anticipata cessazione dalla carica di Rettore, le elezioni sono indette tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, nel rispetto delle scadenze e delle modalita' per la presentazione delle candidature stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Ove, in tale ipotesi, la nuova nomina avvenga in corso d'anno, la stessa ha efficacia immediata.

Art. 49.

Requisiti di eleggibilita' per le cariche accademiche

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti a tempo pieno la cui ultima valutazione delle attivita' di ricerca e di didattica, ai sensi della normativa vigente, sia risultata positiva.
2. L'elettorato passivo per le cariche accademiche e' riservato ai docenti a tempo pieno che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. L'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nel nucleo di valutazione, nel Consiglio della scuola e nella Commissione paritetica docenti-studenti e' riservato agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita'.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo tutti coloro che siano incorsi, nei dieci anni precedenti le votazioni, in infrazioni al Codice etico o in sanzioni disciplinari diverse, rispettivamente, dal richiamo riservato e dalla censura.
5. In corso di mandato, il venir meno delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 ed il verificarsi delle infrazioni o sanzioni di cui al comma 4 valgono come cause di decadenza.

Art. 50.

Acquisizione di pareri

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari. In mancanza il termine e' di trenta giorni.
2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 51.

Incompatibilita'

1. Le cariche di Rettore, pro-rettore vicario, direttore di Dipartimento, Presidente di scuola, Coordinatore di corso di studio e di dottorato, direttore o Presidente di Scuole di specializzazione non sono cumulabili.
2. Le cariche di componenti del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione sono incompatibili:
a) con altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione e, per i direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;
b) con quelle di componenti di altri organi dell'Universita', compreso il Collegio di disciplina, salvo che del Consiglio di dipartimento;
c) con le cariche di direttore o Presidente delle Scuole di specializzazione o di componente del Consiglio delle Scuole di specializzazione;
d) con incarichi di natura politica per la durata del mandato, con la carica di Rettore o di componente del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Universita' italiane statali, non statali o telematiche;
e) con funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attivita' universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.
3. La carica di direttore del Dipartimento ad attivita' integrata e' incompatibile con la carica di Rettore, direttore di Dipartimento e componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.

Art. 52.

Entrata in vigore dello statuto

Il presente statuto entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 53.

Disposizioni transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione del presente statuto, al fine di consentire la riorganizzazione delle strutture dipartimentali secondo quanto previsto nel successivo comma 2, e' rideterminata in quattro anni la durata del mandato in corso:
a) dei componenti del Senato accademico di cui all'art. 9, comma 4, lettere b), c) ed f);
b) dei direttori di Dipartimento e dei Coordinatori dei corsi di studio.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti di mandato, sono considerati i periodi gia' espletati, nel medesimo organo, alla data di entrata in vigore del presente statuto.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto, con procedure semplificate stabilite con apposito regolamento, i dipartimenti gia' costituiti possono avanzare proposte di riorganizzazione della propria composizione; restano ferme le afferenze dei docenti presso le sedi per le quali sono state impegnate risorse sottoposte a vincoli di destinazione sulla base di decisioni degli organi di Ateneo o in forza di apposite convenzioni.
All'esito di tale riorganizzazione, l'eventuale cambiamento dell'afferenza dei docenti ai dipartimenti non deve pregiudicare la continuita' delle attivita' didattiche; a tal fine, almeno sino al completamento del relativo ciclo di studi, e fatte salve le eccezioni che garantiscano altrimenti la continuita' didattica, ogni docente assolve al proprio carico didattico prioritariamente nei Corsi di laurea presso i quali gia' svolgeva compiti didattici, anche con specifico riferimento alla sede di svolgimento degli stessi.