Gazzetta n. 245 del 13 ottobre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 30 settembre 2021 |
Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I della specifica indicazione della sostanza AM-2201. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»; Vista la classificazione del testo unico relativa alle sostanze stupefacenti e psicotrope, suddivise in cinque tabelle denominate «Tabella I, II, III e IV e Tabella dei medicinali»; Considerato che nelle predette Tabelle I, II, III e IV trovano collocazione le sostanze con potere tossicomanigeno e oggetto di abuso in ordine decrescente di potenziale di abuso e capacita' di indurre dipendenza, in conformita' ai criteri per la formazione delle tabelle di cui all'art. 14 del testo unico; Vista, in particolare, la Tabella I, che include la categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil)indolo; Vista la convenzione sulle sostanze psicotrope adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, a cui l'Italia ha aderito e ha dato esecuzione con legge 25 maggio 1981, n. 385; Tenuto conto che le tabelle devono contenere l'elenco di tutte le sostanze e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali ai sensi dell'art. 13, comma 2, del testo unico; Tenuto conto, inoltre, che la sostanza AM-2201 risulta sotto controllo internazionale ed e' inclusa nella Tabella II della Convenzione unica delle nazioni unite del 1971; Considerato che la stessa molecola e' sotto controllo in Italia, all'interno della categoria degli analoghi di struttura derivanti dal 3-(1-naftoil)indolo, presente nella Tabella I del testo unico; Ritenuto necessario inserire nella Tabella I del testo unico la specifica denominazione della molecola AM-2201, a tutela della salute pubblica, in osservanza agli accordi internazionali e per consentire una pronta individuazione di detta sostanza da parte di forze dell'ordine e di operatori sanitari, per le connesse attivita' di controllo; Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanita', reso con nota del 24 febbraio 2021, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico della specifica denominazione della sostanza AM-2201; Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella seduta dell'11 maggio 2021, favorevole all'inserimento nella Tabella I del testo unico della specifica denominazione della sostanza AM-2201;
Decreta:
Art. 1
1. Nella Tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e' inserita, secondo l'ordine alfabetico, la specifica indicazione della seguente sostanza: AM-2201 (denominazione comune) [1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il](naftalen-1-il)metanone (denominazione chimica). Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 2021
Il Ministro: Speranza |
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