Gazzetta n. 241 del 8 ottobre 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2021, n. 140 |
Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e in particolare l'articolo 17; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», e in particolare l'articolo 1, comma 5-quater; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e in particolare l'articolo 31, comma 4-bis; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e in particolare l'articolo 10, comma 1-bis; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e in particolare l'articolo 11, comma 1, il quale proroga al 31 luglio 2021 alcuni termini elencati nell'allegato 2, tra cui il termine fissato dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e in particolare gli articoli 45, 46 e 47; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e in particolare l'articolo 17; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106»; Visto il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'», e, in particolare, l'articolo 22 che, nel dettare disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevede al comma 4 che l'efficacia della disposizione di cui al comma 1, secondo periodo, cessa a far data dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che recepisce le conseguenti modifiche; Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'», e in particolare gli articoli 3 e 4-bis; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e in particolare l'articolo 1, comma 899; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; Tenuto conto che sulla proposta di organizzazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sentito le organizzazioni sindacali in data 23 dicembre 2020 e ha reso l'informativa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Ritenuto, per ragioni di speditezza e celerita', di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 24 giugno 2021; Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), la parola «otto» e' sostituita dalla seguente: «dieci»; b) la lettera c) e' soppressa; c) alla lettera d), le parole «due posti» sono sostituite dalle seguenti: «un posto»; d) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) cinquantuno posti funzione di livello dirigenziale non generale, di cui sei incardinati presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cinque presso il Segretariato generale e quaranta presso le direzioni generali.»; 2. Dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. L'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e' conferito dal Ministro ad un dirigente individuato tra i titolari di incarico di funzioni dirigenziali di livello generale, incluso l'incarico di cui alla lettera d), con esclusione di quelli preposti alla gestione di risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alle attivita' di audit e dei controlli interni.».
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse - Si riporta l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Si riporta, il comma 5-quater dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2019, n. 305: «5-quater. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, e' autorizzata per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». - Si riporta il comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203, S.O.: «4-bis. Per il Ministero della salute e per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il termine di cui all'articolo 1, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' prorogato al 28 febbraio 2021.». - Si riporta l'articolo 10 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2021, n. 51: «Art. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri). - 1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facolta' di richiedere il parere del Consiglio di Stato. 1-bis. Fino al 30 giugno 2021 il regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, e' adottato con la medesima procedura di cui al comma 1.». - Si riporta l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96: «Art. 11 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19). - 1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 2 sono prorogati fino al 31 luglio 2021, ad esclusione di quelli previsti dalle disposizioni di cui ai numeri 1, 10, 16, 20, fatta salva la necessita' di una revisione del piano per sopravvenute esigenze terapeutiche, e 24 del medesimo allegato, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.». - Si riportano gli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: «Art. 45 (Istituzione del ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale. 4. Al ministero sono altresi' trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche' in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di prevenzione e studio sulle emergenze sociali.». «Art. 46 (Aree funzionali). - 1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) b) c) politiche sociali, previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale e sui patronati; d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilita' e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attivita' sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.». «Art. 47 (Ordinamento). - 1. Costituiscono strutture di primo livello del Ministero le direzioni generali alla cui individuazione ed organizzazione si provvede a norma dell'articolo 4, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 2. 3. Presso il ministero continua ad operare il comitato nazionale delle pari opportunita' di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. - Si riporta l'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.: «Art. 17 (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale). - 1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida (192). A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalita' operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualita', attraverso una maggiore efficienza ed economicita'. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettivita', nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identita' e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilita' e fruibilita' nonche' del processo di integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis; j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b). 1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonche' i Corpi di polizia hanno facolta' di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli gia' previsti nei rispettivi assetti organizzativi. 1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 e' dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalita' digitale direttamente all'organo di vertice politico. 1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 18-bis. 1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice. 1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente. 1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.». - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n. 254, S.O. - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265. - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. - Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2013, n. 92. - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2017, n. 167. - Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O. - Si riporta l'articolo 22 del decreto legislativo 15 settembre 2017 n.147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2017, n. 240: «Art. 22 (Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). - 1. In relazione ai compiti attribuiti dal presente decreto al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle more di una riorganizzazione del medesimo Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituita la Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale, a cui sono trasferite le funzioni della Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e i posti di funzione di un dirigente di livello generale e cinque uffici dirigenziali di livello non generale. Alla Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale e' altresi' trasferito un ufficio dirigenziale di livello non generale dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini della costituzione del servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico per l'attuazione del ReI di cui all'articolo 15, comma 2, fermi i limiti della dotazione organica vigente e nei limiti del personale in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'atto della costituzione della Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale e' contestualmente soppressa la Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali e sono contestualmente trasferite le relative risorse umane, finanziarie e strumentali. 2. All'individuazione delle funzioni degli uffici dirigenziali di livello non generale di cui al comma 1 si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentita la Direzione generale interessata, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo, n. 300 del 1999. 3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assicura, attraverso l'ANPAL sulla base di appositi atti d'indirizzo, nell'ambito dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, nonche' dei programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo sociale europeo, la programmazione integrata e il coordinamento tra le politiche per la lotta alla poverta' e la promozione dell'inclusione sociale, le politiche di promozione dell'occupazione sostenibile e di qualita' e le politiche relative agli altri obiettivi tematici. 4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, secondo periodo, cessa a far data dall'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che recepisce le conseguenti modifiche, da emanarsi entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». - Si riportano gli articoli 3 e 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2018, n. 160: «Art. 3 (Riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilita'). - 1. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilita': a) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali e relazionali, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche al fine del contrasto della crisi demografica, nonche' quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi': 1) la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalita' ed, in particolare, la gestione dei fondi di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'articolo 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; 2) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565; 3) le funzioni statali di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per le adozioni, anche internazionali, di minori italiani e stranieri. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, in ordine alla presidenza della Commissione ivi prevista da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, salvo delega; c) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale. La Presidenza del Consiglio esercita altresi': 1) le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle gia' proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' quelle relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269; 2) d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilita', anche con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilita' e la mobilita', fatte salve, in relazione a tali ambiti, le competenze dei Ministeri dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti e le specifiche disposizioni previste dal secondo periodo in materia di salute, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilita' e a favorire la loro partecipazione e inclusione sociale, nonche' la loro autonomia, anche avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita', di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18. Con riferimento alle politiche in materia di salute, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri esprime il concerto nell'adozione degli atti normativi di competenza del Ministero della salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilita'. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, la Presidenza del Consiglio dei ministri esercita altresi': 1) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 2) la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la cui dotazione finanziaria e' riassegnata al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera a), all'articolo 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «con decreto del» sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con il» e dopo le parole «Ministro del lavoro e delle politiche sociali,» sono soppresse le seguenti: «di concerto con». 3. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera c): a) all'articolo 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, le parole: "Il Ministro per la solidarieta' sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'" e le parole: "organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti: "organizzata dal Dipartimento per le politiche della famiglia"; b) all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, le parole: "- Dipartimento per le pari opportunita'" sono sostituite dalle seguenti "- Dipartimento per le politiche della famiglia" e le parole: "Ministro per le pari opportunita'" sono sostituite dalle seguenti: "Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'". 4. Per le finalita' di cui al comma 1, lettera d): a) alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 41, comma 1, le parole: "Ministro per gli affari sociali coordina" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', coordina"; al comma 2, primo e secondo periodo, le parole: "Ministro per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'"; al comma 8, le parole: "Il Ministro per gli affari sociali" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'"; 2) all'articolo 41-bis, comma 1, le parole: "Il Ministro per la solidarieta' sociale" sono sostituite dalle seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'"; b) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 1265 e' sostituito dal seguente: "1265. Gli atti e provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281."; c) all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole: "presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "presso la Presidenza del Consiglio dei ministri"; 2) al comma 2, le parole: "presieduto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'"; 3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la pubblica amministrazione, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, prevedendo che siano rappresentate le amministrazioni centrali coinvolte nella definizione e nell'attuazione di politiche in favore delle persone con disabilita', le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le autonomie locali, gli Istituti di previdenza, l'Istituto nazionale di statistica, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, dei pensionati e dei datori di lavoro, le associazioni nazionali maggiormente rappresentative delle persone con disabilita' e le organizzazioni rappresentative del terzo settore operanti nel campo della disabilita'. L'Osservatorio e' integrato, nella sua composizione, con esperti di comprovata esperienza nel campo della disabilita' in numero non superiore a cinque."; 4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. L'Osservatorio dura in carica tre anni ed e' prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la medesima durata."; d) alla legge 22 giugno 2016, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole: "il Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono inserite le seguenti: "e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'" e la parola: "definisce" e' sostituita dalla seguente: "definiscono"; 2) all'articolo 3, comma 2, le parole: "del Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'" e le parole: "Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede" sono sostituite dalle seguenti: "Con le medesime modalita' il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' provvedono"; 3) all'articolo 6, comma 11, dopo le parole "Ministro del lavoro e delle politiche sociali" sono inserite le seguenti: "e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita'"; 4) all'articolo 8, comma 1, le parole: "Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' trasmettono"; e) all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2, le parole: "ne fanno parte, oltre ad un rappresentante" sono sostituite dalle seguenti: "ne fanno parte, oltre a due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per le politiche della famiglia, e ad un rappresentante" e le parole: "e del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono soppresse; 2) al comma 3, le parole: "un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', ove nominato, nonche' un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo"; f) all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 254 e' sostituito dal seguente: "254. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo e' destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo del Fondo."; g) all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: "dell'economia e delle finanze," sono inserite le seguenti: "per la famiglia e le disabilita',"; h) all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: "dell'universita' e della ricerca," sono inserite le seguenti: "sentito il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',"; i) all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, dopo le parole: "ed e' composto" sono inserite le seguenti: "da un rappresentante del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', nonche',"; l) all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "di concerto con" sono inserite le seguenti: "il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',"; l-bis) all'articolo 39-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita',". 4-bis. In ragione di quanto disposto dal comma 4, lettere b) ed e), per l'anno 2018, nelle more dell'adozione del piano triennale di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze e' ripartito secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato ai sensi del presente decreto. 4-ter. Ferme restando le attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma di quanto disposto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le politiche antidroga della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero della salute sono definite, con invarianza delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le misure sanitarie volte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, relativamente: a) al potenziamento delle attivita' di prevenzione sanitaria; b) alla partecipazione al sistema di allerta precoce; c) alla sorveglianza, nell'ambito del Piano di azione nazionale antidroga, dell'andamento concernente l'applicazione delle medesime misure sanitarie adottate a fini di prevenzione e trattamento. 5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo le competenti amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con la Presidenza del Consiglio dei ministri. 6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi: a) l'articolo 1, comma 19, lettera e), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; b) l'articolo 1, comma 14, lettere b) e c), del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. 7. Al funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita' di cui alla legge 3 marzo 2009, n. 18, e' destinato uno stanziamento di 250.000 euro per l'anno 2018 e di 500.000 euro annuo a decorrere dall'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 8. Dalle disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione del comma 7, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.». «Art. 4-bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri). - 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.». - Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2019, n. 23. - Si riporta l'articolo 1, comma 899 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.: «899. Al fine di potenziare l'efficacia dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi strategici e garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel biennio 2021-2022, e' autorizzato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, senza il previo espletamento delle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, 1 unita' di livello dirigenziale non generale, 18 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 9 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2, del comparto funzioni centrali. A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 292.043 per l'anno 2021 e di euro 1.168.172 annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 (Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103. - Si riporta l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 6 (Organizzazione degli uffici e fabbisogni di personale) (Art. 6 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 4 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 5 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 2 del D.Lgs n. 387 del 1998). - 1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente. 4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali. 4-bis. 5. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'articolo 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle dotazioni organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, ivi compresi i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca. 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale. 6-bis. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle istituzioni universitarie, nonche' degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per gli enti del servizio sanitario nazionale sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla normativa di settore.».
Note all'art. 1: - Si riporta l'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Organizzazione). - 1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato in: a) un Segretariato generale; b) dieci direzioni generali; c) (soppressa); d) un posto funzione dirigenziale di livello generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e) cinquantuno posti funzione di livello dirigenziale non generale, di cui sei incardinati presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cinque presso il Segretariato generale e quaranta presso le direzioni generali.; 1-bis. L'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e' conferito dal Ministro ad un dirigente individuato tra i titolari di incarico di funzioni dirigenziali di livello generale, incluso l'incarico di cui alla lettera d), con esclusione di quelli preposti alla gestione di risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alle attivita' di audit e dei controlli interni.». |
| Allegato
TABELLA A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) alla lettera f), le parole «Direzione generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti «Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione»; 2) le lettere h) e i) sono soppresse; 3) dopo la lettera r) sono aggiunte le seguenti: «r-bis) coordina, in raccordo con le competenti Direzioni generali, l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro di cui all'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; r-ter) coordina, in raccordo con le competenti Direzioni generali e con gli enti vigilati eventualmente individuati per l'attuazione, le attivita' connesse ai progetti in materia di politiche del lavoro e politiche sociali nell'ambito del Programma Next Generation EU di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; r-quater) coordina, in raccordo con le competenti Direzioni generali e con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e relativamente agli aspetti che concernono congiuntamente le politiche del lavoro e le politiche sociali, l'attuazione del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; r-quinquies) svolge le attivita' di audit interno orientate al miglioramento della gestione; r-sexies) assicura il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.»; b) al comma 3, la parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «cinque»; c) il comma 6 e' soppresso.
Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 3 del citato del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017 come modificato dal presente decreto: «Art. 3 (Segretariato generale). - 1. Il segretario generale del Ministero, al quale l'incarico e' attribuito con le modalita' previste dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, opera alle dirette dipendenze del Ministro. 2. Il segretario generale assicura il coordinamento e l'unita' dell'azione amministrativa, provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministro, coordina gli uffici e le attivita' del Ministero. In particolare: a) coordina, in raccordo con le competenti direzioni generali, le attivita' del Ministero in tutte le materie di competenza, con particolare riferimento alla programmazione economico-finanziaria, al bilancio e al controllo di gestione, nonche' all'attivazione di sinergie con gli enti vigilati, all'organizzazione e alla pianificazione generale delle attivita' del Ministero, anche in materia di promozione delle buone prassi e delle pari opportunita'; b) definisce, d'intesa con le direzioni generali competenti, anche attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori generali, le determinazioni da assumere per gli interventi di carattere trasversale; c) vigila sull'efficienza, sull'efficacia e sul buon andamento complessivo dell'Amministrazione; d) coordina le attivita' di programmazione e verifica dell'attuazione delle direttive ministeriali, ivi incluso il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in raccordo con le direzioni generali e con l'organismo indipendente di valutazione; e) svolge funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sull'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP), gia' Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e all'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; f) svolge funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro, di vigilanza e monitoraggio degli obiettivi di performance e della corretta gestione delle risorse dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, anche avvalendosi della Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione; g) esprime parere per le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, anche avvalendosi delle direzioni generali del Ministero; h) (soppressa); i) (soppressa); l) coordina, in raccordo con le direzioni generali competenti, le attivita' del Ministero in materia statistica e cura, in sinergia con le strutture del Sistema statistico nazionale (Sistan) e con l'Istituto nazionale di statistica (Istat), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il coordinamento istituzionale delle iniziative volte ad integrare le informazioni e i dati in materia di lavoro e politiche sociali tra i vari enti competenti; m) coordina, in raccordo con le direzioni generali competenti, le attivita' del Ministero in materia di politiche internazionali nei rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU); n) coordina le attivita' di studio, ricerca e indagine nelle materie che interessano in modo trasversale le attivita' del Ministero; o) cura i rapporti con l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e con il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190; p) predispone e cura gli atti del Ministro finalizzati al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale; q) propone al Ministro, nelle more del perfezionamento degli incarichi di conferimento della titolarita' dei centri di responsabilita' amministrativa, l'adozione di provvedimenti di attribuzione della reggenza ad interim dei medesimi centri di responsabilita', al fine di garantire la necessaria continuita' dell'azione amministrativa delle direzioni generali; r) coordina la predisposizione, l'attuazione e il monitoraggio del Piano di rafforzamento amministrativo dei programmi operativi nazionali cofinanziati dai fondi comunitari di cui e' titolare il Ministero. r-bis) coordina, in raccordo con le competenti Direzioni generali, l'Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro di cui all'articolo 99 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; r-ter) coordina, in raccordo con le competenti Direzioni generali e con gli enti vigilati eventualmente individuati per l'attuazione, le attivita' connesse ai progetti in materia di politiche del lavoro e politiche sociali nell'ambito del Programma Next Generation EU di cui all'articolo 1, commi da 1037 a 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; r-quater) coordina, in raccordo con le competenti Direzioni generali e con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, e relativamente agli aspetti che concernono congiuntamente le politiche del lavoro e le politiche sociali, l'attuazione del reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; r-quinquies) svolge le attivita' di audit interno orientate al miglioramento della gestione; r-sexies) assicura il supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ai sensi dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190; 3. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e si articola in cinque uffici dirigenziali di livello non generale. 4. Per lo svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, il Segretario generale puo' disporre accertamenti ispettivi, anche ai sensi dell'articolo 8, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 avvalendosi, altresi', di personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione, in possesso di titoli ed esperienze adeguate. 5. Il Segretariato generale svolge, inoltre, d'intesa con la Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative, funzioni di coordinamento nei confronti dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali presso gli organismi collegiali degli enti previdenziali e assicurativi, previsti dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. 6. (soppresso)». |
| Art. 3 Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa»; b) al comma 1: 1) nell'alinea, le parole «, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari -» sono sostituite dalle seguenti: «e l'innovazione organizzativa» e la parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «quattro»; 2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) gestisce l'organizzazione e il reclutamento del personale, assicura la realizzazione di soluzioni innovative con riferimento alle modalita' della prestazione lavorativa, promuove e garantisce il benessere organizzativo;»; 3) le lettere b), m), n) e o) sono soppresse; 4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) svolge le attivita' amministrative e contabili funzionali all'esercizio della sorveglianza sanitaria per il personale;»; 5) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) rileva i fabbisogni formativi, gestisce l'attivita' formativa finalizzata allo sviluppo delle professionalita' del personale e cura i rapporti con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione;»; 6) alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; organizza, nell'ambito di apposito ufficio di livello dirigenziale non generale, l'ufficio procedimenti disciplinari».
Note all'art. 3: - Si riporta l'articolo 4 del citato decreto n. 57 del 2017 come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa). - 1. La Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) gestisce l'organizzazione e il reclutamento del personale, assicura la realizzazione di soluzioni innovative con riferimento alle modalita' della prestazione lavorativa, promuove e garantisce il benessere organizzativo; b) (soppressa); c) coordina l'attivita' di applicazione delle modifiche legislative e regolamentari aventi impatto sull'organizzazione del Ministero; d) svolge le attivita' amministrative e contabili funzionali all'esercizio della sorveglianza sanitaria per il personale; e) rileva i fabbisogni formativi, gestisce l'attivita' formativa finalizzata allo sviluppo delle professionalita' del personale e cura i rapporti con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione; f) assicura la corresponsione del trattamento economico fondamentale, accessorio e di quiescenza; g) cura, in coordinamento con il Segretariato generale, la valutazione e le politiche premianti della performance dei dirigenti e del personale delle aree funzionali; h) gestisce la contrattazione integrativa e le relazioni sindacali; i) predispone l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze; l) cura la programmazione e la gestione del bilancio in termini finanziari ed economico-patrimoniali, nonche' dei fabbisogni finanziari e strumentali per il centro di responsabilita' amministrativa; m) (soppressa); n) (soppressa); o) (soppressa); p) cura il contenzioso relativo alla gestione del personale, anche con riferimento al recupero del danno erariale; organizza, nell'ambito di apposito ufficio di livello dirigenziale non generale, l'ufficio procedimenti disciplinari. q) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.». |
| Art. 4 Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione»; b) al comma 1: 1) nell'alinea, le parole «dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica, del monitoraggio dati e della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione» e la parola «tre» e' sostituita dalla parola «quattro»; 2) alla lettera c), le parole «, attraverso la gestione degli sportelli degli uffici relazioni con il pubblico» sono soppresse; 3) le lettere e) e u) sono soppresse; 4) dopo la lettera h), e' inserita la seguente: «h-bis) supporta il responsabile per la transizione digitale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;»; 5) alla lettera r), le parole «dei beni informatici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; 6) dopo la lettera v), sono inserite le seguenti: «v-bis) assicura i servizi generali per il funzionamento dell'amministrazione; v-ter) cura la logistica delle sedi del Ministero nonche' la gestione delle relative spese di locazione; v-quater) programma gli acquisti di beni e servizi non informatici per gli uffici del Ministero e attua le relative procedure; v-quinquies) cura l'attivita' contrattuale e la gestione delle spese di carattere strumentale non assegnate espressamente ad altri centri di responsabilita' amministrativa del Ministero; v-sexies) coordina, in raccordo con la Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa, le attivita' di prevenzione ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;». c) Il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il titolare dell'incarico di direzione generale di cui al presente articolo e' individuato quale responsabile per la transizione al digitale, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».
Note all'art. 4: - Si riporta l'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione). - 1. La Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) cura l'attivita' di progettazione, sviluppo e gestione delle attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale in conformita' ai principi generali previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; b) gestisce, d'intesa con l'ufficio stampa, i rapporti con i mezzi di comunicazione, nonche' la produzione editoriale dell'amministrazione; c) cura le relazioni con il pubblico e gestisce il centro di contatto per lo sviluppo delle relazioni con cittadini e imprese; d) provvede al monitoraggio dei servizi offerti e ne verifica il gradimento da parte degli utenti, in raccordo con il Segretariato generale e l'organismo indipendente di valutazione; e) (soppressa); f) cura la comunicazione interna, d'intesa con il Segretariato generale, sviluppando e gestendo il relativo sistema; g) elabora, in raccordo con le strutture di diretta collaborazione del Ministro, il piano di comunicazione annuale; h) gestisce i portali web e intranet e cura la manutenzione, lo sviluppo e l'evoluzione applicativa delle piattaforme afferenti al sito istituzionale e alla intranet dell'Amministrazione e coordina il gruppo di sviluppo del Centro servizi informatici; h-bis) supporta il responsabile per la transizione digitale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; i) cura la pianificazione, il coordinamento, la progettazione, la manutenzione e la gestione dei sistemi informatici del Ministero; l) elabora i capitolati tecnici relativi all'acquisto di beni e servizi informatici; m) cura l'aggiornamento e la manutenzione delle componenti informatiche dei sistemi del Ministero, garantisce la sicurezza degli stessi ed il controllo del loro corretto funzionamento; n) e' responsabile della gestione di tutti i CED dell'Amministrazione; o) gestisce la progettazione, lo sviluppo e il mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati e telefonia; p) cura lo svolgimento di attivita' volte ad assicurare agli utenti la fruizione dei servizi informatici; q) assicura l'attuazione del codice dell'Amministrazione digitale e del Piano di e-government; r) gestisce l'ufficio del consegnatario del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; s) provvede alle spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature e servizi informatici, nonche' degli altri servizi connessi alla progettazione, acquisizione, realizzazione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati; t) gestisce il Centro servizi informatici; u) (soppressa); v) svolge, in raccordo con le direzioni generali competenti, analisi di sviluppo delle procedure informatiche necessarie per la gestione dei processi amministrativi delle singole strutture organizzative; v-bis) assicura i servizi generali per il funzionamento dell'amministrazione; v-ter) cura la logistica delle sedi del Ministero nonche' la gestione delle relative spese di locazione; v-quater) programma gli acquisti di beni e servizi non informatici per gli uffici del Ministero e attua le relative procedure; v-quinquies) cura l'attivita' contrattuale e la gestione delle spese di carattere strumentale non assegnate espressamente ad altri centri di responsabilita' amministrativa del Ministero; v-sexies) coordina, in raccordo con la Direzione generale per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa, le attivita' di prevenzione ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; z) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. 2. Il titolare dell'incarico di direzione generale di cui al presente articolo e' individuato quale responsabile per la transizione al digitale, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.». |
| Art. 5 Modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea, la parola «sei» e' sostituita dalla parola «cinque»; b) le lettere b), p), q) e r) sono soppresse; c) alla lettera v) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124»; d) dopo la lettera v) e' inserita la seguente: «v-bis) coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di regolarita' dei rapporti di lavoro.».
Note all'art. 5: - Si riporta l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 57 del 2017, come modificato dal presente decreto «Art. 6 (Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali). - 1. La Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) cura i profili applicativi e interpretativi degli istituti relativi al rapporto di lavoro; b) (soppressa); c) svolge attivita' di conciliazione e mediazione delle controversie collettive di lavoro nel settore privato, di rilievo pluriregionale o di livello territoriale di rilevante interesse sociale con particolare riferimento alle procedure di consultazione sindacale per mobilita', Cassa integrazione guadagni straordinaria e ammortizzatori in deroga in tutti i casi in cui sia necessario addivenire ad accordi in sede governativa; d) promuove le procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; e) svolge attivita' di indirizzo e coordinamento in materia di procedure conciliative nelle controversie individuali di lavoro; f) svolge attivita' di promozione e finanziamento delle iniziative in favore delle pari opportunita', promuove politiche per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e assicura il supporto all'attivita' della Consigliera nazionale di parita', delle consigliere e dei consiglieri di parita' e del Comitato nazionale di parita' e pari opportunita'; g) cura il monitoraggio sulla consistenza dei dati organizzativi, a livello nazionale, delle organizzazioni sindacali nel settore privato per tutte le finalita' previste dalla normativa in vigore; h) effettua le analisi economiche (costo del lavoro; costo delle piattaforme rivendicative contrattuali; studio della struttura retributiva; calcolo delle indennita' aggiuntive o sostitutive); i) tiene l'archivio degli accordi e dei contratti collettivi nazionali depositati ed effettua il monitoraggio della contrattazione collettiva di secondo livello, territoriale e aziendale; l) effettua la rilevazione e l'elaborazione dei dati concernenti le controversie individuali plurime e collettive di lavoro nel settore privato e pubblico; m) gestisce la Commissione di certificazione dei contratti di lavoro e cura la tenuta dell'albo delle universita' abilitate alla certificazione e svolge attivita' di monitoraggio sulle attivita' delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro presenti sul territorio nazionale; n) cura l'attuazione della disciplina ordinamentale per lo svolgimento della professione di consulente del lavoro; o) cura la relazione annuale sull'attivita' di vigilanza in materia di trasporti su strada; p) (soppressa); q) (soppressa); r) (soppressa); s) provvede alla redazione dei rapporti sulle convenzioni internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e sugli articoli della Carta sociale europea in ottemperanza agli oneri derivanti dalla adesione dell'Italia all'Organizzazione internazionale del lavoro e al Consiglio d'Europa; t) gestisce il Comitato consultivo tripartito per il coordinamento della partecipazione italiana alle attivita' dell'Organizzazione internazionale del lavoro; u) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza; v) cura la gestione del diritto di interpello di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124; v-bis) coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di regolarita' dei rapporti di lavoro.». |
| Art. 6 Inserimento degli articoli 6-bis e 6-ter al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 1. Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono inseriti i seguenti: «Art. 6-bis (Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro). - 1. La Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; b) vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonche' di assicurazione contro gli infortuni domestici; c) assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; d) cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; e) promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti; f) gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; g) gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonche' per le attivita' promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria; h) coadiuva il Segretariato generale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; i) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza. 2. Il titolare dell'incarico di direzione generale di cui al presente articolo presiede la Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Art. 6-ter (Direzione generale delle politiche attive del lavoro). - 1. La Direzione generale delle politiche attive del lavoro si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) provvede all'istruttoria per l'esercizio delle funzioni di indirizzo da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche attive per il lavoro e concernenti la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; b) cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi; c) garantisce la gestione delle risorse del bilancio dello Stato destinate all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (A.N.P.A.L.), nonche' alle regioni per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego; d) provvede al monitoraggio e all'elaborazione dei dati concernenti le politiche occupazionali e del lavoro, ivi compresi quelli relativi alle attivita' degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero, in raccordo con l'Osservatorio per il mercato del lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, lettera r-bis) e anche avvalendosi degli esiti delle attivita' di monitoraggio e valutazione dell'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (I.N.A.P.P.); e) svolge funzioni propedeutiche all'atto di indirizzo del Ministro e di vigilanza sull'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro; f) supporta il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per l'espressione del parere preventivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; g) gestisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, cura la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilita', di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, la relazione biennale al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, l'attuazione della Banca dati sul collocamento mirato, fermo restando che il collocamento dei disabili e l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono conferiti all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015; h) coordina, in raccordo con la Direzione generale dell'innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione, lo sviluppo, l'esercizio e la manutenzione del sistema informativo del Ministero in materia di politiche del lavoro, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche assicurando i flussi informativi con altri soggetti istituzionali; i) coordina la materia degli incentivi all'occupazione; l) attua gli interventi di competenza del Ministero in materia di autoimprenditorialita' ed autoimpiego ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185; m) svolge gli adempimenti in materia di aiuti di Stato alla formazione e all'occupazione, nell'ambito delle politiche attive e di quelle volte all'occupabilita' del capitale umano; n) vigila e controlla gli enti nazionali di formazione professionale; o) promuove e coordina le politiche di formazione e le azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro; p) autorizza l'attivazione dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e autorizza l'attivazione dei fondi bilaterali di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; q) provvede al riconoscimento delle qualifiche professionali; r) ripartisce i fondi destinati alle politiche di formazione; s) attua le politiche in materia di istruzione e formazione professionale e della formazione tecnica superiore; t) cura la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di riconoscimento e certificazione delle competenze e di percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e svolge le funzioni di verifica e controllo del rispetto dei medesimi; u) svolge le funzioni dell'autorita' di audit dei Fondi strutturali e di investimento europei per i programmi operativi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro; v) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.». |
| Art. 7 Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Direzione generale degli ammortizzatori sociali»; b) al comma 1: 1) nell'alinea, le parole «e della formazione» sono soppresse e la parola «cinque» e' sostituita dalla parola «quattro»; 2) le lettere a) e b), nonche' le lettere da o) a v) sono soppresse; 3) dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) supporta e coordina gli indirizzi strategici relativi alle politiche per il lavoro per quanto di competenza, fornendo, anche in collaborazione con altre istituzioni nazionali e locali, percorsi attuativi finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali;»; 4) dopo la lettera i) e' inserita la seguente: «i-bis) cura gli adempimenti per il sostegno al reddito dei dipendenti delle imprese adibite alla pesca marittima che hanno effettuato la sospensione dal lavoro;».
Note all'art. 7: - Si riporta l'articolo 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Direzione generale degli ammortizzatori sociali). - 1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali si articola in quattro uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) (soppressa); b) (soppressa); c) gestisce, per quanto di competenza, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; c-bis) supporta e coordina gli indirizzi strategici relativi alle politiche per il lavoro per quanto di competenza, fornendo, anche in collaborazione con altre istituzioni nazionali e locali, percorsi attuativi finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali; d) gestisce il Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; e) cura la disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilita' e dei relativi aspetti contributivi; f) svolge il controllo sulle condizioni di accesso e mantenimento delle prestazioni di sostegno al reddito; g) cura la disciplina, la verifica e il controllo dei fondi di solidarieta' di cui al Titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonche' la disciplina degli interventi di agevolazione della uscita incentivata dal rapporto di lavoro, di cui all'articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92; h) cura l'analisi, la verifica e il controllo dei programmi di riorganizzazione aziendale secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 148 del 2015; i) cura la disciplina e la gestione dei contratti di solidarieta' espansiva, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015; l) cura la disciplina e la gestione dei lavori socialmente utili; m) svolge l'analisi e il monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e di tutela del reddito; n) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza; o) (soppressa); p) (soppressa); q) (soppressa); r) (soppressa); s) (soppressa); t) (soppressa); u) (soppressa); v) (soppressa).». |
| Art. 8 Modifiche all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'alinea, la parola «sei» e' sostituita dalla parola «cinque»; b) alla lettera f), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, salve le competenze in materia attribuite ad altre direzioni generali»; c) la lettera n) e' soppressa.
Note all'art. 8: - Si riporta l'articolo 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato dal presente decreto «Art. 8 (Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative). - 1. La Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) vigila, indirizza e coordina l'attivita' degli enti pubblici previdenziali e assicurativi pubblici e privati, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 5; b) vigila sotto il profilo giuridico-amministrativo ed economico-finanziario sugli enti previdenziali e assicurativi pubblici; c) verifica i piani di impiego delle disponibilita' finanziarie degli enti di previdenza obbligatoria, ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica; d) cura l'inquadramento previdenziale, delle imprese con attivita' plurime, nei settori economici di riferimento in I.N.P.S.; e) cura i profili applicativi delle agevolazioni contributive, delle cosiddette prestazioni temporanee e delle connesse contribuzioni; f) gestisce i trasferimenti delle risorse finanziarie agli enti previdenziali e assicurativi pubblici, salve le competenze in materia attribuite ad altre direzioni generali; g) vigila sull'attuazione delle disposizioni relative ai regimi previdenziali pubblici e privati provvedendo ad analizzarne l'impatto sul complessivo sistema di sicurezza sociale; h) cura le procedure di nomina degli organi degli enti previdenziali e assicurativi pubblici, degli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, di COVIP e di Fondinps e adotta, nel rispetto della normativa vigente, i provvedimenti amministrativi surrogatori; i) coordina, analizza e verifica l'applicazione della normativa previdenziale inerente l'assicurazione generale obbligatoria, le forme assicurative e le diverse gestioni pensionistiche costituite presso l'I.N.P.S.; l) esercita l'alta vigilanza e l'indirizzo sulle forme pensionistiche complementari, in collaborazione con la COVIP, nonche', per gli ambiti di competenza del Ministero, provvede, allo scioglimento degli organi di amministrazione e di controllo; m) svolge sugli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103: 1) la vigilanza, l'indirizzo e il coordinamento per l'applicazione della normativa previdenziale e assistenziale; 2) la vigilanza giuridico-amministrativa ed economico-finanziaria, d'intesa con la COVIP; 3) l'esame e la verifica dei relativi piani di impiego delle disponibilita' finanziarie e l'approvazione delle relative delibere; 4) l'esame degli statuti e dei regolamenti: previdenziali, assistenziali, elettorali, di amministrazione e di contabilita' nonche' l'approvazione delle relative delibere; 5) l'analisi dei bilanci tecnici per la verifica della sostenibilita' delle gestioni e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali; 6) il controllo sull'attivita' di investimento delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, in collaborazione con la COVIP; n) (soppressa); o) vigila sull'ordinamento e sulla gestione finanziario-contabile degli istituti di patronato e di assistenza sociale; p) vigila sull'applicazione della normativa nazionale di sicurezza sociale per i lavoratori italiani all'estero e i lavoratori stranieri in Italia; q) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.». |
| Art. 9 Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale»; b) al comma 1: 1) nell'alinea, le parole «per l'inclusione e le politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale»; 2) alla lettera b), le parole «il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,» sono soppresse; 3) dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) e' responsabile dell'attuazione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, svolgendo le funzioni del servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico, di cui all'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in raccordo con la Direzione generale delle politiche attive del lavoro;»; 4) alla lettera d), il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «E' responsabile dell'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.»; 5) alla lettera g), le parole «le politiche per l'infanzia» sono sostituite dalle seguenti: «le politiche sociali per l'infanzia»; 6) dopo la lettera h), e' inserita la seguente: «h-bis) e' responsabile della segreteria tecnica della Rete dell'inclusione e della protezione sociale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e della predisposizione dello schema del Piano sociale nazionale e del Piano per la non autosufficienza;»; 7) la lettera i) e' soppressa; 8) alla lettera l), le parole «del Casellario dell'assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «Sistema informativo unitario dei servizi sociali».
Note all'art. 9: - Si riporta l'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 9 (Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale). - 1. La Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale si articola in cinque uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) gestisce i trasferimenti di natura assistenziale agli enti previdenziali, anche in relazione alla tutela dei diritti soggettivi. Svolge l'attivita' di coordinamento e di applicazione della normativa relativa alle prestazioni assistenziali erogate dagli enti previdenziali, con particolare riferimento alla pensione e all'assegno sociale e trattamenti di invalidita'; b) gestisce il Fondo nazionale per le politiche sociali, il Fondo nazionale per le non autosufficienze, il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e gli altri fondi di finanziamento delle politiche sociali. Svolge attivita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse trasferite; c) cura la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei connessi costi e fabbisogni standard nell'area delle politiche sociali; c-bis) e' responsabile dell'attuazione del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza, svolgendo le funzioni del servizio di informazione, promozione, consulenza e supporto tecnico, di cui all'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in raccordo con la Direzione generale delle politiche attive del lavoro; d) promuove le politiche di contrasto alla poverta', alla esclusione sociale e alla grave emarginazione. E' responsabile dell'attuazione del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Svolge attivita' di indirizzo e vigilanza, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, in ordine all'attuazione del programma "carta acquisti"; e) coordina i programmi nazionali finanziati dal Fondo sociale europeo in materia di inclusione sociale e dal Fondo di aiuti europei agli indigenti; assicura assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per progetti relativi allo sviluppo di servizi sociali alla persona e alla comunita'; f) cura l'attuazione della disciplina in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE); g) promuove e monitora le politiche sociali per l'infanzia e l'adolescenza nonche' per la tutela dei minori e per il contrasto al lavoro minorile, la promozione delle azioni di prevenzione e quelle alternative all'istituzionalizzazione dei minori e allo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; h) promuove e monitora le politiche in favore delle persone non autosufficienti e coordina le politiche per l'inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti e delle opportunita' delle persone con disabilita'; h-bis) e' responsabile della segreteria tecnica della Rete dell'inclusione e della protezione sociale, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e della predisposizione dello schema del Piano sociale nazionale e del Piano per la non autosufficienza; i) (soppressa); l) cura l'attuazione Sistema informativo unitario dei servizi sociali e la definizione dei flussi informativi del Sistema informativo dei servizi sociali; m) monitora la spesa sociale e valuta l'efficacia e l'efficienza delle politiche sociali; n) svolge attivita' di studio, ricerca e indagine in materia di politiche sociali; o) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.». |
| Art. 10 Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera b), le parole «Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione generale delle politiche attive del lavoro»; b) alla lettera c), le parole «ai flussi dei lavoratori stranieri» sono sostituite dalle seguenti: «ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri»; c) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e provvede, con riferimento ai minori non accompagnati, al loro censimento e monitoraggio attraverso l'utilizzo del Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 aprile 2017, n. 47»; d) alla lettera h), le parole «e comunitari» sono soppresse; e) dopo la lettera m), e' inserita la seguente: «m-bis) coordina, con funzioni di segreteria, le attivita' del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito dall'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e le attivita' dei relativi Gruppi di lavoro, curando anche la gestione ed il monitoraggio degli interventi finanziati in attuazione del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato;».
Note all'art. 10: - Si riporta l'articolo 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 10 (Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione). - 1. La Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) programma i flussi, gestisce e monitora le quote di ingresso dei lavoratori stranieri e cura la cooperazione bilaterale con i paesi d'origine, curando la interconnessione dei sistemi informativi in materia di trattamento dei dati sull'immigrazione; b) promuove e cura le iniziative afferenti alle politiche attive e al coinvolgimento dei servizi competenti nelle attivita' di inserimento e reinserimento lavorativo dei lavoratori stranieri, sentita la Direzione generale delle politiche attive del lavoro; c) monitora il mercato del lavoro con riferimento ai flussi di ingresso per motivi di lavoro e di formazione professionale dei lavoratori stranieri; d) coordina le politiche per l'integrazione sociale e lavorativa degli stranieri immigrati e le iniziative volte a prevenire e a contrastare la discriminazione, la xenofobia e il fenomeno del razzismo; e) gestisce le risorse finanziarie per le politiche migratorie; f) cura la tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati; g) coordina le attivita' relative alle politiche di tutela dei minori stranieri, vigila sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e dei minori stranieri accolti temporaneamente e provvede, con riferimento ai minori non accompagnati, al loro censimento e monitoraggio attraverso l'utilizzo del Sistema informativo nazionale dei minori non accompagnati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 aprile 2017, n. 47; h) vigila sui flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; i) cura lo sviluppo e la gestione del sistema riguardante l'anagrafe internazionale dei lavoratori extra-comunitari prevista dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; l) promuove e coordina gli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; m) cura lo sviluppo della cooperazione internazionale nell'ambito delle attivita' di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali e occupazionali, nonche' delle iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro; m-bis) coordina, con funzioni di segreteria, le attivita' del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituito dall'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e le attivita' dei relativi Gruppi di lavoro, curando anche la gestione ed il monitoraggio degli interventi finanziati in attuazione del Piano Triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato; n) cura, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera m), le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.». |
| Art. 11 Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) promuove, sviluppa e sostiene le attivita' di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, con le imprese e gli enti di ricerca;»; b) alla lettera c), le parole «, anche mediante la predisposizione di documentazione, consulenza e assistenza tecnica per le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le imprese sociali e per le altre organizzazioni di terzo settore» sono soppresse; c) dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) cura la tenuta del Registro unico nazionale del terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in coordinamento con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e verifica il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del terzo settore e del sistema dei controlli sugli stessi, di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; c-ter) rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' di controllo sugli enti del terzo settore, di cui all'articolo 93, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e all'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112;»; d) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) vigila sull'Organismo nazionale di controllo sui Centri di servizio per il volontariato (ONC), sulla Fondazione Italia sociale e sugli enti di cui all'articolo 95, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;»; e) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) coordina le attivita' del Consiglio nazionale del terzo settore;»; f) alla lettera f), le parole «e all'imprenditoria sociale» sono sostituite dalle seguenti: «ed esercita, anche attraverso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017, la vigilanza sulle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di societa' cooperativa».
Note all'art. 11: - Si riporta l'articolo 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 11 (Direzione generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese). - 1. La Direzione generale del terzo settore e della responsabilita' sociale delle imprese si articola in tre uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) promuove, sviluppa e sostiene le attivita' di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore, anche in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, con le imprese e gli enti di ricerca; b) svolge le attivita' di competenza dell'ex Agenzia per il terzo settore come previsto dall'articolo 8, comma 23, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; c) cura la diffusione dell'informazione in materia di terzo settore; c-bis) cura la tenuta del Registro unico nazionale del terzo settore di cui agli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in coordinamento con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, e verifica il funzionamento del sistema di registrazione degli enti del terzo settore e del sistema dei controlli sugli stessi, di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; c-ter) rilascia le autorizzazioni per lo svolgimento delle attivita' di controllo sugli enti del terzo settore, di cui all'articolo 93, comma 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e all'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112; d) vigila sull'Organismo nazionale di controllo sui Centri di servizio per il volontariato (ONC), sulla Fondazione Italia sociale e sugli enti di cui all'articolo 95, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117; e) coordina le attivita' del Consiglio nazionale del terzo settore; f) promuove e sviluppa le attivita' di sostegno all'impresa sociale - inclusa l'attuazione della normativa di riferimento - ed esercita, anche attraverso l'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017, la vigilanza sulle imprese sociali, ad esclusione di quelle aventi la forma di societa' cooperativa; g) promuove, sviluppa e coordina le politiche, le iniziative e le attivita' di sostegno alla diffusione della responsabilita' sociale d'impresa e delle organizzazioni (CSR); h) programma, sviluppa e attua le attivita' relative ai finanziamenti previsti dai Fondi strutturali comunitari per la realizzazione di iniziative e progetti di integrazione tra le politiche sociali e le politiche attive del lavoro; i) svolge le attivita' riguardanti la corresponsione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinato dai contribuenti alle organizzazionI del terzo settore previste dalle normative vigenti, curando altresi' i rapporti con l'Agenzia delle entrate; l) cura per le materie di propria competenza le relazioni con organismi europei e internazionali, nel rispetto delle disposizioni indicate nel citato articolo 3, comma 2, lettera m).». |
| Art. 12 Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo la Tabella di cui all'Allegato A.».
Note all'art. 12: - Si riporta l'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 12 (Dotazioni organiche). - 1. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero sono determinate secondo la Tabella di cui all'Allegato A.
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, i contingenti di personale appartenenti alle aree prima, seconda e terza sono ripartiti nei profili professionali. 3. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale sono ripartiti nell'ambito delle strutture in cui si articola l'amministrazione.». |
| Art. 13 Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, le parole «di numero complessivo pari a cinquanta posti funzione,» sono soppresse.
Note all'art. 13: - Si riporta l'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2017, come modificato dal presente decreto: «Art. 13 (Uffici di livello dirigenziale non generale). - 1. All'individuazione delle funzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentite le Direzioni generali interessate, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni.». |
| Art. 14 Inserimento della Tabella A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, e' aggiunta l'allegata Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 15
Uffici di livello dirigenziale non generale
1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, di numero complessivo pari a cinquantuno posti funzione, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Segretario generale, sentite le Direzioni generali interessate, previa informativa alle organizzazioni sindacali, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 2. Con decreto del Ministro, da adottarsi entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti di cui al comma 1, sono ripartiti i contingenti di organico del personale dirigenziale e non dirigenziale nell'ambito delle strutture in cui si articola il Ministero.
Note all'art. 15: - Per il testo dell'articolo 17 della citata legge 400 del 1988 si vedano note alle premesse. - Si riportano i commi 4 e 4 bis dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999. «4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonche' la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero.». |
| Art. 16
Disposizioni transitorie e finali
1. Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto seguendo le modalita', le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli gia' conferiti. 2. Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 15, comma 1, e alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo ufficio di livello dirigenziale generale si avvale dei preesistenti uffici dirigenziali non generali, in relazione alle competenze prevalenti degli stessi. 3. L'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 899, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' efficace a decorrere dal 1° ottobre 2021. Fino a tale data, in luogo della Tabella A allegata al presente decreto, resta in vigore la tabella di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, e i posti funzione di livello dirigenziale non generale incardinati presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati in numero pari a cinque. 4. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 giugno 2021
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Visto, il Gurdasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg.ne n. 2480
Note all'art. 16: - Si riporta l'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art. 19 del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D.Lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D.Lgs n. 387 del 1998). In vigore dal 19 agosto 2014. - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.». - Per il testo dell'articolo 1, comma 899, della citata legge n. 178 del 2020 si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 12, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2017 si veda nelle note all'articolo 12. |
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