Gazzetta n. 241 del 8 ottobre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 12 agosto 2021 |
Disposizioni per la definizione dei criteri minimi nazionali e per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attivita' agropastorali, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, preesistenti per le superfici di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA CULTURA
e
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue modifiche ed integrazioni, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visti in particolare, gli articoli 7, comma 3, e 8, comma 3, del suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, recante «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali», e, in particolare, l'art. 7, comma 11, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della cultura ed il Ministro della transizione ecologica e d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate disposizioni per la definizione di criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attivita' agropastorali preesistenti per le superfici di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo. Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, «Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata»; Tenuto conto delle considerazioni espresse dal tavolo di concertazione tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e le regioni e province autonome di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 26 giugno 2019, n. 6792, e del tavolo di filiera foresta legno di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 34/2018; Tenuto conto della circolare emessa dal MIPAAF in data 22 marzo 2019, recante i criteri per l'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 34/2018; Acquisito il concerto del Ministero della cultura e del Ministero della transizione ecologica; Acquisita l'intesa in data 4 agosto 2021 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
Decreta:
Art. 1
Generalita'
1. Sono di seguito definiti, ai sensi dell'art. 7, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, ed esclusivamente ai fini del ripristino delle attivita' agricole e pastorali preesistenti, della conservazione della biodiversita' e della qualita' del paesaggio, i criteri minimi nazionali per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attivita' agropastorali preesistenti per le superfici escluse dalla definizione di bosco ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera a) del medesimo decreto, fatte salve le esclusioni gia' disposte al comma 1 del medesimo articolo. 2. Le regioni, per quanto di loro competenza e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, nell'adozione delle disposizioni del presente decreto possono adottare criteri piu' restrittivi e integrativi con cui procedere all'accertamento dello stato di abbandono, purche' non venga diminuito il livello di tutela e conservazione delle foreste come presidio fondamentale della qualita' della vita. 3. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti. |
| Art. 2
Superfici meritevoli di tutela e ripristino
1. Le superfici ritenute meritevoli di tutela e ripristino di cui all'art. 5, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, devono essere individuate dal Piano paesaggistico regionale, fatta salva ogni eventuale verifica necessaria in caso di discrepanza tra cartografia e stato dei luoghi, ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalle strutture regionali compenti in materia agro-silvo-pastorale, ambientale e paesaggistica e dai competenti organi territoriali del Ministero della cultura. 2. Sono prioritariamente ricomprese tra le superfici di cui al comma 1, in quanto gia' riconosciute meritevoli di tutela, quelle individuate come paesaggi rurali di interesse storico e inserite nel «Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali», istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070, qualora si rilevi che, per mutate condizioni, non rispondano piu' ai requisiti di persistenza, unicita' e integrita' che hanno costituito il presupposto per l'iscrizione nel medesimo registro. 3. Le regioni, attraverso gli strumenti di cui al comma 1, possono dettare specifiche norme d'uso coerenti con le finalita' di tutela e ripristino. Le superfici individuate continuano ad essere considerate bosco sino all'avvio dell'esecuzione degli interventi di ripristino e recupero delle attivita' agricole e pastorali autorizzati dalle strutture competenti. Sono fatte salve, se presenti, le ulteriori misure di tutela di cui all'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 4. Sono fatte salve le disposizioni regionali vigenti, ai sensi degli articoli 1 e 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel caso di terreni soggetti a vincolo idrogeologico. 5. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE, nel caso di terreni ricadenti in siti della rete Natura 2000. 6. Le superfici meritevoli di tutela per il ripristino delle attivita' agricole e pastorali preesistenti tornano ad essere considerate bosco, a seguito di abbandono o qualora si intenda attuare una forma di gestione diversa da quella autorizzata. |
| Art. 3
Criteri minimi
1. Nel rispetto dei principi di esclusione dettati al comma 2, le superfici in stato di abbandono colturale di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), possono essere riconosciute meritevoli di tutela e ripristino delle attivita' agricole e pastorali preesistenti secondo le disposizioni previste all'art. 2 del presente decreto, o, in assenza degli strumenti di cui all'art. 2, comma 1, per un'estensione non superiore ai tre ettari, previo accertamento da parte delle autorita' competenti sulla base di una o piu' delle seguenti documentazioni utili a dimostrare la presenza stabile e continuativa di precedenti colture agro-silvo-pastorali sulle superfici oggetto di eventuale ripristino: a) fotografie aeree precedenti al 1990 a partire del volo GAI del 1954; b) documenti fotografici e di archivio non antecedenti al 1954, diversi dalle foto aeree, autentici e databili con certezza; c) decreti ministeriali e delibere regionali ex art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di dichiarazione di notevole interesse pubblico, che individuino aree meritevoli di tutela per la presenza di specifiche attivita' agricole e pastorali; in tale caso si potra' prescindere dal limite di superficie di cui al comma 1, fatte salve le specifiche esigenze di tutela dettate dal suddetto vincolo; d) indagini storico-ambientali svolte tramite consolidate metodologie scientifiche su dati non antecedenti al 1954 quali ad esempio indagini palinologiche, dendrocronologiche, storico archivistiche che dimostrino la presenza stabile e continuativa di precedenti attivita' colturali, agricole o pascolive; e) presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, terrazzamenti, muri a secco, ciglioni o manufatti destinati a colture agricole o pastorale ed altre lavorazioni del terreno chiaramente identificabili che testimoniano la precedente stabile e continuativa attivita' non antecedentemente al 1954, attestati da apposita perizia giurata; f) colture agricole e pastorali tuttora rilevabili, ancorche' invase da vegetazione arborea, arbustiva o entrambe, attestati da perizia giurata; g) contratti notarili di compravendita e dati contenuti nel fascicolo aziendale, purche' non in contrasto con altri atti pubblici, in cui sia descritta la qualita' di coltura presente al momento della stesura dell'atto; non sono considerati validi gli atti antecedenti al 1954 e i soli documenti catastali; h) inserimento negli elenchi di cui l'art. 3, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 2. Non possono essere riconosciute, ai fini del ripristino delle attivita' agricole e pastorali di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, le seguenti aree: a) superfici forestali in cui siano presenti habitat e specie di interesse comunitario: o inclusi nei siti della rete Natura 2000 o di particolare interesse ecologico riconosciuti dalla normativa vigente o dalla pianificazione territoriale o ricadenti in aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; b) superfici con formazioni forestali aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche di cui all'art. 3, comma 2, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e riconosciuti dalla normativa regionale vigente; c) formazioni forestali ricadenti in aree tutelate ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle aree ricadenti nella casistica indicata al comma 1, lettera c); d) superfici oggetto di interventi diretti e volontari di rimboschimento o imboschimento, derivanti da procedure di compensazione, anche ai fini dell'art. 8 del decreto legislativo n. 34/2018. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 agosto 2021
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Patuanelli
Il Ministro della cultura Franceschini
Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 858 |
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