Gazzetta n. 240 del 7 ottobre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 9 settembre 2021 |
Modalita' attuative connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alle attivita' economiche chiuse. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un «Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse», con una dotazione di euro 140.000.000,00 per l'anno 2021, finalizzato a favorire la continuita' delle attivita' economiche per le quali, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni; Visto, altresi', il comma 2 del sopra citato art. 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede che, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, sono determinati, tenendo conto delle misure di ristoro gia' adottate per specifici settori economici nonche' dei contributi a fondo perduto concessi ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dell'art. 1 del medesimo decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i soggetti beneficiari del «Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse», l'ammontare dell'aiuto e modalita' di erogazione tali da garantire il pagamento entro i successivi trenta giorni; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021"»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID"»; Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto l'art. 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», che prevede che una quota pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 73 del 2021 e' destinata, in via prioritaria, alle attivita' che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 105 del 2021, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; Considerato che il sopra richiamato art. 11 del decreto-legge n. 105 del 2021 prescrive, altresi', che per l'attuazione della medesima disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative previste dal predetto art. 2 del decreto-legge n. 73 del 2021; Tenuto conto dei seguenti provvedimenti: a) decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; b) decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»; c) decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; d) decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, recante «Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; e) decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; f) legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» che ha disposto l'abrogazione del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, del decreto-legge 23 novembre 2020, n. 154, e del decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge; g) decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19»; Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; Dato atto dell'avvio della procedura relativa alla notifica del regime di aiuti alla Commissione europea; Considerata, pertanto, la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del sopra citato decreto-legge n. 73 del 2021;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) «comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020»: la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni; b) «decreto-legge 25 maggio 2021»: il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; c) «decreto-legge 23 luglio 2021»: il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105; d) «Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse»: il fondo istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021; e) «regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE; f) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni. |
| Allegato 1 - Tabella dei codici ATECO prevalenti (articolo 4, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Finalita'
1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, il presente decreto individua i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse, l'ammontare dell'aiuto concedibile e le relative modalita' di erogazione. 2. Il presente decreto definisce, altresi', ulteriori elementi utili per l'attuazione della misura, anche tenuto conto delle disposizioni previste dall'art. 11 del decreto-legge 23 luglio 2021. |
| Art. 3
Risorse finanziarie disponibili
1. Per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto sono disponibili le risorse finanziarie stanziate dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, pari a euro 140.000.000,00 per l'anno 2021, fatti salvi eventuali incrementi disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi. 2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 del decreto-legge 23 luglio 2021, una quota pari a euro 20.000.000,00 delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e' destinata, in via prioritaria, in favore delle attivita' che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge 23 luglio 2021, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate sulla contabilita' speciale n. 1778, rubricata «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto. |
| Art. 4
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente decreto i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte e professione che: a) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, svolgono, come attivita' prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, un'attivita' che risulta chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, rappresentate dalle attivita' individuate dal codice ATECO 2007 «93.29.10 - Discoteche, sale da ballo night-club e simili»; b) alla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, svolgono, come attivita' prevalente comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633, un'attivita' riferita ai codici ATECO 2007 indicati nell'allegato 1 al presente decreto, rispetto alla quale dichiarano, nell'istanza di accesso al contributo, di aver registrato, per effetto delle misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni. 2. Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente decreto, alla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 6, i soggetti di cui al comma 1 devono: a) essere titolari di partiva IVA attiva prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 23 luglio 2021, ovvero, per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021; b) essere residenti o stabiliti del territorio dello Stato; c) non essere gia' in difficolta' al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. 3. Non possono beneficiare degli aiuti di cui al presente decreto: a) gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR; b) i soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR. |
| Art. 5
Forma e ammontare dell'aiuto
1. L'aiuto e' riconosciuto, nei limiti della dotazione finanziaria di cui all'art. 3, sotto forma di contributo a fondo perduto, con le modalita' riportate nel presente articolo. 2. Successivamente alla chiusura del termine finale per la trasmissione delle istanze di accesso al contributo, fissato con il provvedimento di cui all'art. 6, comma 3, le risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 2, sono prioritariamente ripartite, in egual misura, tra i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), con un limite massimo di contributo, per ciascun soggetto beneficiario, pari a euro 25.000,00. 3. Le rimanenti risorse finanziarie di cui all'art. 3, comma 1, unitamente a eventuali economie derivanti dal riparto di cui al precedente comma 2, sono ripartire tra i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), aventi titolo, con le seguenti modalita': a) euro 3.000,00 (tremila), per i soggetti con ricavi e compensi fino a euro 400.000,00 (quattrocentomila); b) euro 7.500,00 (settemila e cinquecento), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione); c) euro 12.000,00 (dodicimila), per i soggetti con ricavi e compensi superiori a euro 1.000.000,00 (un milione); 4. Ai fini della quantificazione del contributo di cui a comma 3, rilevano i ricavi e i compensi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) e all'art. 54, comma 1, del TUIR, relativi al periodo d'imposta 2019. In caso di soggetto richiedente di nuova costituzione che non abbia dichiarato ricavi e compensi nel predetto periodo di imposta, il contributo di cui al comma 1 si assume convenzionalmente pari a quello previsto al comma 3, lettera a). 5. Qualora la dotazione finanziaria di cui al comma 3 non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di agevolazione riferita a tutte le istanze ammissibili, successivamente al termine ultimo di presentazione delle stesse, fermo restando il riconoscimento di un contributo in egual misura per tutte le istanze ammissibili fino a un importo di euro 3.000,00 (tremila), l'Agenzia delle entrate provvede a ridurre in modo proporzionale il contributo sulla base delle risorse finanziare disponibili e del numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi e compensi. 6. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. |
| Art. 6
Procedura di accesso e modalita' di erogazione del contributo
1. Per ottenere il contributo di cui all'art. 5, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4. 2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate. 3. Le modalita' di effettuazione dell'istanza di cui al comma 1, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Il predetto provvedimento individua, altresi', gli elementi da dichiarare nell'istanza al fine del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 «Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020. 4. Il contributo di cui all'art. 5 e' corrisposto dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale indicato dal richiedente nell'istanza di cui al comma 1. |
| Art. 7
Disposizioni finali
1. L'operativita' delle disposizioni di cui al presente decreto e' subordinata alla notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima. 2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui presente decreto sono tenuti ad adempiere, qualora rientranti nella casistica prevista dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute. 3. Con il provvedimento di cui all'art. 6, comma 3, e' definito l'elenco degli oneri informativi per i cittadini e per le imprese previsti dal presente decreto, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180. 4. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 settembre 2021
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco
Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 876 |
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