Gazzetta n. 240 del 7 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 23 settembre 2021
Requisiti di qualita' dell'offerta formativa delle Scuole Superiori d'Ateneo.


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito dalla legge 11 luglio 2003, n. 170 e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale e' stata istituita la «Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante modifiche al regolamento sulle norme per l'autonomia didattica degli Atenei approvato con decreto ministeriale n. 509/1999, e, in particolare:
l'art. 3, comma 9 che prevede la possibilita' da parte degli Atenei ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 di istituire e attivare servizi didattici integrativi, rilasciando al termine di tali corsi appositi attestati, ivi compresi corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello;
l'art. 5, comma 4, che prevede altresi' l'acquisizione di crediti formativi universitari da parte degli studenti con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto delle attivita' formative cui lo stesso partecipa;
l'art. 7, comma 4, che prevede che per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario, e in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e il comma 3 del medesimo art. 5 che detta i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante disposizioni in relativo alla introduzione di un sistema di accreditamento periodico delle universita' e dei corsi di studio di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, a norma dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ed in particolare il capo III;
Considerato che tra i corsi di studio di cui all'art. 3 del decreto ministeriale n. 270/2004 sono ricompresi anche i servizi didattici integrativi erogati dalle Scuole e dai collegi superiori istituti dalle universita';
Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2013, n. 338 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure relative all'accreditamento inziale e periodico di tali Scuole e collegi superiori;
Visto il decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge dell'11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, l'art. 19, comma 3, che prevede «Nelle Scuole superiori a ordinamento speciale, il titolo finale rilasciato al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di secondo livello dell'ordinamento universitario, nonche' ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, e' equiparato, agli effetti di legge, al master di secondo livello di cui all'art. 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270. Sono, in ogni caso, ammessi, agli esami finali dei corsi delle Scuole superiori a ordinamento speciale, i candidati che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale o la laurea magistrale a ciclo unico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corsi analoghi, attivati dalle Scuole superiori istituite presso gli Atenei, che rispettino i requisiti di qualita' dell'offerta formativa indicati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto ministeriale del 25 marzo 2021, n. 289, relativo alle linee generali d'indirizzo della programmazione delle universita' 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati e in particolare l'art. 8 (Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi), comma 2, lettera c, il quale prevede che «con apposito decreto, su proposta dell'ANVUR, sono definiti, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, i criteri, le modalita' e gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico, tenuto conto delle linee di indirizzo riportate nell'allegato 4 e degli indicatori riportati nell'allegato 2 del presente decreto (....) delle Scuole e dei collegi superiori costituiti dagli Atenei, in sostituzione del decreto n. 338 del 24 aprile 2013, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;
Ritenuto di dovere definire, su proposta dell'ANVUR, con successivo decreto gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle Scuole e dei collegi superiori in sostituzione del citato decreto ministeriale n. 338/2013, al fine di dare attuazione anche per tali strutture d'Ateneo a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;
Ritenuto di dovere definire, nelle more dell'avvio del processo di accreditamento delle Scuole, i requisiti di qualita' della loro offerta formativa per consentire l'equiparazione al master di secondo livello agli effetti di legge dei titoli rilasciati al termine dei corsi ordinari di durata corrispondente ai corsi di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico, in attuazione a quanto previsto dal citato art. 19, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2020;

Decreta:

Art. 1

Istituzione e attivita' delle Scuole

1. Le universita', nell'ambito della propria autonomia organizzativa e didattica, al fine di valorizzare la qualita' della propria offerta didattica e favorire lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, il riconoscimento del merito e lo sviluppo di attivita' di alta formazione, possono prevedere nel loro statuto l'istituzione al proprio interno di scuole superiori (d'ora in avanti: «Scuole») ai quali sono ammessi gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell'universita' medesima.
2. Le Scuole si dotano di regolamenti e definiscono annualmente la propria offerta didattica e i propri programmi di internazionalizzazione, di tutorato e placement. L'offerta didattica delle Scuole, erogata in misura media annua di almeno settanta ore, e' integrativa di quella prevista dai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico cui sono iscritti gli studenti ammessi. A tal fine, l'offerta didattica delle Scuole e' organizzata in corsi ordinari con obiettivi formativi specifici relativi all'area disciplinare di riferimento dei corsi di laurea o laurea magistrale, ivi inclusa la laurea magistrale a ciclo unico, a cui sono iscritti gli studenti frequentanti la scuola, con l'eventuale coinvolgimento di altre aree al fine di integrare la formazione disciplinare.
3. Per la partecipazione con profitto alle attivita' della scuola e' prevista l'attribuzione di CFU annui, proporzionati al numero di ore di didattica comprensive dello studio individuale, aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento del titolo di studio. Agli studenti che portano a termine nei tempi e con le votazioni previste il percorso formativo della scuola o del collegio e' rilasciato apposito diploma che contiene l'indicazione dei CFU supplementari conseguiti.
 
Art. 2
Requisiti di qualita' dell'offerta formativa e valore dei titoli
rilasciati

1. Per le finalita' di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, costituiscono requisiti di qualita' dei corsi ordinari erogati dalle Scuole:
a) disponibilita' e gratuita' delle strutture convittuali e residenziali, da acquisire anche tramite convenzioni con altri enti pubblici o privati adeguate alla numerosita' degli studenti, specificatamente per un numero di posti letto pari a quello degli studenti iscritti, al fine di consentire un'effettiva collegialita' dell'esperienza e del percorso formativo offerto agli studenti. Tali strutture si devono qualificare come strutture residenziali universitarie ai sensi di quanto previsto all'art. 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
b) disponibilita' di un corpo docente, composto da professori e ricercatori dell'universita' sede della scuola e di altre istituzioni universitarie nonche' da studiosi di elevata qualificazione scientifica, dedicato alla supervisione degli studenti e all'erogazione dell'offerta didattica della scuola;
c) presenza di requisiti di accesso e di verifica dei risultati ottenuti dagli studenti da cui si attesti la qualita' delle procedure di ammissione e di permanenza nella scuola relativamente ai seguenti criteri:
selettivita' delle procedure di ammissione mediante procedure ad evidenza pubblica;
votazione minima non inferiore a 24 e media non inferiore a 27 degli esami sostenuti dallo studente nel corso di studio, ai fini della ammissione agli anni successivi;
previsione di una prova finale per il conseguimento del diploma dei corsi ordinari delle scuole, cui sono in ogni caso ammessi, in relazione al livello del corso stesso, coloro che hanno acquisito la laurea, la laurea magistrale e la laurea magistrale a ciclo unico secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
d) disponibilita' di servizi specifici destinati agli studenti: programmi di tutorato e placement, opportunita' di mobilita' internazionale nel corso degli studi, servizi integrativi per la didattica e la ricerca;
e) relazione positiva del Nucleo di valutazione sui requisiti di cui ai precedenti punti.
2. Il diploma acquisito al termine di un corso ordinario che rispetti i requisiti di qualita' di cui al comma 1, che preveda almeno 60 CFU e con durata pari a quella di un corso di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico rilasciato da una scuola e' equiparato, agli effetti di legge, al master di secondo livello di cui all'art. 3, comma 9, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
3. Nelle more della adozione e della attuazione del decreto di cui al successivo art. 3, comma 2 l'equiparazione dei titoli di cui al comma 2 viene dichiarata con provvedimento della competente Direzione generale del Ministero, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al precedente comma 1.
4. Per le finalita' di cui al comma 3, nonche' al fine di rendere disponibile un quadro conoscitivo unitario delle attivita' delle Scuole per l'orientamento degli studenti, le universita' provvedono a comunicare al Ministero e ad aggiornare annualmente, secondo modalita' definite con provvedimento della competente Direzione generale, le informazioni relative all'offerta formativa attivata presso le Scuole. I dati relativi agli studenti iscritti e diplomati sono inseriti nell'Anagrafe nazionale degli studenti.
 
Art. 3
Accreditamento iniziale e periodico delle Scuole e dei collegi
d'Ateneo

1. L'attivita' didattica delle Scuole e' sottoposta ad accreditamento, iniziale e periodico, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
2. Con successivo decreto, su proposta dell'ANVUR, sono definiti i criteri, le modalita' e gli indicatori per l'accreditamento iniziale e per l'accreditamento periodico delle scuole nonche' dei collegi istituiti presso le universita' in sostituzione del decreto ministeriale n. 338 del 24 aprile 2013.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 settembre 2021

Il Ministro: Messa