Gazzetta n. 235 del 1 ottobre 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 agosto 2021 |
Modalita' di applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»; Visto, in particolare, l'art. 3 rubricato «Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi», cosi' come modificato dall'art. 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dall'art. 224, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto-legge del 29 settembre 2019, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, concernente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» e, in particolare, l'art. 1 con cui sono trasferite al Ministero per i beni e le attivita' culturali le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2020, n. 79 recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 4 dicembre 2020, n. 9361300, di individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27, recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorita' amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, recante attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi; Considerato che ai sensi del comma 3, del citato art. 3, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, le modalita' di applicazione devono essere stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 4 agosto 2021;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto definisce le modalita' di applicazione degli obblighi di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, relativi alle dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari nel settore ovi-caprino. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Definizioni
1. Per «latte» si intende il latte ovino e caprino. 2. Per «primo acquirente» si intende un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori per: a) sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione; b) cederlo ad una o piu' imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari. 3. Per «prodotti lattiero caseari semilavorati» si intendono i prodotti derivati dal latte destinati a subire una manipolazione o una trasformazione. 4. Per «piccoli produttori» si intendono i produttori di latte che effettuano la trasformazione e la successiva vendita del proprio latte e dei prodotti da esso ottenuti. 5. Per «organizzazioni e associazioni degli acquirenti» si intendono le organizzazioni e le associazioni legalmente costituite. 6. Per «organizzazioni di produttori» si intendono le organizzazioni di produttori e loro associazioni, di cui all'art. 161 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 7. ICQRF: il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 8. AGEA: Agenzia per le erogazioni in agricoltura istituita con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. 9. SIAN: Sistema informativo agricolo nazionale istituito con legge 4 giugno 1994, n. 194. 10. UVAC: gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari individuati all'allegato A del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27. 11. PIF: i Posti di ispezione frontaliera di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80. 12. Per «vendita diretta» si intende la cessione diretta dal produttore, al consumatore finale, di latte o prodotti lattiero-caseari ottenuti dal latte della propria azienda. 13. Per «azienda che produce prodotti lattiero caseari» si intende una qualsiasi impresa singola o associata che fabbrica prodotti lattiero-caseari. |
| Art. 3
Riconoscimento dei primi acquirenti
1. I primi acquirenti di latte sono preventivamente riconosciuti dalle regioni competenti per territorio, in relazione alla sede legale del primo acquirente ove sono rese disponibili le scritture contabili. 2. Il riconoscimento e' concesso a condizione che il primo acquirente: a) disponga di locali in cui l'autorita' competente possa consultare la contabilita' di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali; b) disponga di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN o, in alternativa, aderisca ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, cosi' come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, oppure dalle organizzazioni e associazioni degli acquirenti; c) disponga, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto; d) si impegni ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3 e a mettere a disposizione la documentazione necessaria per l'esecuzione dei controlli; e) si impegni a comunicare tempestivamente, alla regione competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi. 3. Al fine del riconoscimento, ogni primo acquirente e' tenuto a presentare, alla competente regione, apposita domanda. 4. In caso di mutamento nella conduzione o nella forma giuridica, il primo acquirente presenta apposita comunicazione alla regione competente per la verifica del mantenimento dei requisiti di cui al comma 2. 5. Le regioni e province autonome registrano i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche, nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN. Tale albo e' reso pubblico ed accessibile per gli utenti interessati. 6. Qualora il primo acquirente non acquisti latte dai produttori per un periodo superiore a dodici mesi, il riconoscimento si considera decaduto e le regioni registrano l'avvenuta decadenza nell'apposito albo di cui al comma 5. |
| Art. 4
Sistema informativo agricolo nazionale
1. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) rende disponibili i servizi attraverso il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), determinando le modalita' di accesso telematico. 2. Le regioni si avvalgono del SIAN per tutti gli adempimenti previsti dal presente decreto; a tal fine possono consultare i dati relativi a tutti i primi acquirenti, a tutte le altre aziende che producono prodotti lattiero-caseari e a tutti i produttori in esso registrati. 3. I dati presenti nel SIAN e comunicati da ciascun soggetto per la parte di propria competenza, fanno fede ad ogni effetto per gli adempimenti previsti dal presente decreto. I primi acquirenti riconosciuti si avvalgono del SIAN e possono consultare i dati relativi ai propri conferenti. 4. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti che intendono effettuare le comunicazioni in qualita' di acquirenti si avvalgono del SIAN e, a tal fine, presentano all'Agea un'apposita richiesta, comunicando codice fiscale, denominazione, sede e rappresentante legale. 5. I primi acquirenti comunicano alla regione che li ha riconosciuti l'adesione ed il recesso da una associazione o organizzazione di acquirenti. 6. Le associazioni o organizzazioni di acquirenti registrate nel SIAN possono consultare i dati relativi ai primi acquirenti loro associati che hanno comunicato la propria adesione. 7. Le regioni registrano nel SIAN le organizzazioni di produttori da loro riconosciute sulla base della vigente normativa. 8. Le organizzazioni di produttori riconosciute e registrate nel SIAN possono consultare i dati relativi ai produttori associati e aggiornano l'elenco dei soci. |
| Art. 5
Classificazione delle aziende di produzione di latte
1. Ogni azienda di produzione di latte viene identificata, conformemente a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, attraverso il codice unico delle aziende agricole (CUAA) e ogni sua unita' tecnico-economica attraverso il comune di ubicazione; le unita' produttive con medesimo conduttore e ubicate nello stesso comune sono pertanto considerate unitariamente. 2. Il centro aziendale e' identificato attraverso la particella catastale su cui e' ubicata la stalla e il codice aziendale assegnato dall'Azienda sanitaria locale (ASL) competente, tenendo conto anche delle specificita' del catasto ex austro-ungarico, nelle zone in cui esso e' ancora vigente. 3. I produttori di latte effettuano gli aggiornamenti del proprio fascicolo aziendale, conformemente a quanto prescritto all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503. |
| Art. 6 Adempimenti degli acquirenti di latte e dei fabbricanti di prodotti lattiero-caseari
1. I primi acquirenti preventivamente riconosciuti possono acquistare latte dai produttori, in vista degli utilizzi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b). I produttori devono consegnare il latte da loro prodotto, solo ai primi acquirenti preventivamente riconosciuti. A tal fine si avvalgono dell'albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN. 2. Entro il giorno 20 di ogni mese i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN gli estremi identificativi dei fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione e, per ognuno di essi, separatamente per specie animale ed origine geografica, i seguenti dati relativi al mese di calendario precedente: a) i quantitativi di latte crudo, consegnati direttamente dai singoli produttori di latte ubicati in Italia, con l'indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine; b) i quantitativi di latte crudo biologico, consegnati direttamente dai singoli produttori di latte ubicati in Italia, con l'indicazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine; c) i quantitativi di latte acquistati direttamente dai produttori situati in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi; d) i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori, situati in Italia; e) i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori situati in altri Paesi dell'Unione europea o in Paesi terzi con l'indicazione del Paese di provenienza; f) i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti dall'Italia; g) i quantitativi di prodotti lattiero-caseari semilavorati provenienti da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi, con l'indicazione del Paese di provenienza. Al fine di ridurre l'onere amministrativo in capo ai diversi soggetti, le registrazioni di cui ai punti e) e g) sono effettuate in automatico attraverso il SIAN, utilizzando i dati gia' comunicati agli UVAC ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e quelli comunicati ai PIF ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80, acquisendoli dalla banca dati istituita presso il Ministero della salute. 3. Le registrazioni sono sottoscritte dall'acquirente con l'apposizione della propria firma digitale, secondo le modalita' di trasmissione telematica che saranno indicate da Agea. 4. Sono fatte salve le disposizioni della legge 11 aprile 1974, n. 138. 5. Entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, le aziende che producono prodotti lattiero-caseari registrano nella banca dati del SIAN, previo accreditamento secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, registrati nel trimestre precedente. Le registrazioni sono sottoscritte dal dichiarante con l'apposizione della propria firma digitale, secondo le modalita' di trasmissione telematica che saranno indicate da Agea. 6. Entro il giorno 20 del mese di gennaio i piccoli produttori registrano nella banca dati del SIAN, oltre ai dati di cui al comma 5, i quantitativi di latte venduto direttamente ed i quantitativi di latte utilizzato per la fabbricazione dei prodotti lattiero-caseari venduti direttamente, nell'anno precedente. 7. Per le registrazioni di cui al comma 5, i prodotti sono raggruppati conformemente a quanto indicato all'allegato I. 8. Il SIAN mette a disposizione dei primi acquirenti e delle aziende che producono prodotti lattiero-caseari, per via telematica, le informazioni dagli stessi dichiarate. I produttori di latte e le loro associazioni ed organizzazioni, registrati nel SIAN, accedono alla banca dati del medesimo SIAN al fine di consultare i dati relativi ai primi acquirenti, in ordine ai propri quantitativi di latte registrati e i dati aggregati delle consegne effettuate nella regione di appartenenza. 9. I dati comunicati ai sensi del comma 8 sono resi noti da Agea. 10. Agea, entro il 25 di ogni mese, comunica al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed alle regioni, i dati relativi alle dichiarazioni di cui ai commi 2, 5 e 6, riferiti rispettivamente al mese, al trimestre e all'anno precedente ed i dati cumulativi calcolati in base all'anno solare. |
| Art. 7
Tenore di materia grassa e proteine
1. Ai fini della determinazione del tenore di materia grassa e del tenore di proteine l'acquirente effettua mensilmente almeno due prelievi sul latte consegnato da ciascun produttore. Per le aziende ubicate in zone di montagna, ai sensi della direttiva 75/268/CEE, art. 3, paragrafo 3 e successive modificazioni e integrazioni, nonche' ai sensi del regolamento UE n. 1305/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, puo' essere effettuata una sola analisi al mese. 2. I certificati delle analisi effettuate sono conservati presso il primo acquirente, unitamente alla documentazione di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) del presente decreto, per almeno tre anni. |
| Art. 8
Controlli
1. Le regioni, per ogni anno solare, effettuano i controlli volti a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6. I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso i primi acquirenti, presso i produttori di latte e di prodotti lattiero caseari, ivi compresi quelli che effettuano vendite dirette e, ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti. 2. Al fine di assicurare la completezza e correttezza delle registrazioni previste dal presente decreto, conformemente a quanto previsto dal decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'Agea, sulla base di criteri e modalita' concordati con le regioni e con l'ICQRF, individua per ogni anno solare i soggetti da sottoporre a controllo e determina le modalita' operative per la rendicontazione dei controlli medesimi. 3. Ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al presente decreto le regioni e le autorita' di controllo si avvalgono anche della Banca dati nazionale (BDN), istituita dal Ministero della salute presso il Centro servizi nazionale dell'Istituto «G. Caporale» di Teramo. 4. I controlli da parte delle regioni riguardano almeno il 10% del latte raccolto dai primi acquirenti di ciascuna regione, riferito all'anno solare conclusosi, per quanto riguarda le consegne e almeno il 5% delle aziende interessate per quanto riguarda le registrazioni di cui all'art. 6, commi 5 e 6. 5. L'ICQRF e le altre autorita' di controllo di cui all'art. 3, comma 6, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, accedono al SIAN ed effettuano nell'ambito delle rispettive competenze, controlli inerenti ai propri compiti istituzionali. 6. Per la violazione degli obblighi di registrazione di cui ai commi 2, 5 e 6 dell'art. 6, si applicano le sanzioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. 7. Ove ne ricorrano le condizioni, si applica la diffida di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 8. Le regioni, gli enti locali e le altre autorita' di controllo che accertano le violazioni degli obblighi previsti dal presente decreto trasmettono ai sensi della legge n. 689/1981 gli atti di accertamento con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni all'ICQRF, per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. 9. Le regioni, gli enti locali, l'ICQRF e le altre autorita' di controllo comunicano ad Agea, anche per via telematica, l'esito dei controlli ai fini dell'aggiornamento della banca dati del SIAN e della programmazione dei controlli. 10. Tutti i soggetti componenti della filiera lattiero casearia sono tenuti a consentire l'accesso alle proprie sedi, nonche' alla documentazione contabile ed amministrativa, ai funzionari addetti ai controlli di cui al presente decreto. |
| Art. 9
Disposizioni finali e transitorie
1. Gli adempimenti prescritti all'art. 6 sono espletati conformemente alle modalita' operative impartite da AGEA e concordate con le regioni e l'ICQRF, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. |
| Art. 10
Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 agosto 2021
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 846 |
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