Gazzetta n. 234 del 30 settembre 2021 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 30 settembre 2021, n. 132
Misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonche' proroghe in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di garantire la possibilita' di acquisire dati relativi al traffico telefonico e telematico per fini di indagine penale nel rispetto dei principi enunciati dalla Grande sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, e in particolare di circoscrivere le attivita' di acquisizione ai procedimenti penali aventi ad oggetto forme gravi di criminalita' e di garantire che dette attivita' siano soggette al controllo di un'autorita' giurisdizionale;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 36, paragrafo 4 e 57, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' ed urgenza di integrare le disposizioni sul procedimento di nomina del Capo di stato maggiore della difesa, anche in considerazione dell'imminente scadenza dell'attuale mandato, al fine di consentire una piu' ampia possibilita' di scelta per il conferimento di tale carica di vertice delle Forze armate;
Ritenuta parimenti la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare i termini per il deposito delle richieste di referendum annunciate dopo il 15 giugno 2021, per la concomitanza con le elezioni amministrative e il conseguente rischio che i promotori non possano depositare le richieste di referendum entro la data prevista del 30 settembre 2021, a causa del ritardo degli apparati amministrativi di numerosi Comuni nel rilascio dei prescritti certificati elettorali;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare i termini di cui all'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, in materia di assegno temporaneo per figli minori e di cui all'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di versamenti IRAP;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e per le pari opportunita' e la famiglia;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Disposizioni in materia di acquisizione dei dati di traffico
telefonico e telematico per fini di indagine penale

1. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Entro il termine di conservazione imposto dalla legge, se sussistono sufficienti indizi di reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, e di reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia e il disturbo sono gravi, ove rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.»;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Quando ricorrono ragioni di urgenza e vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati con decreto motivato che e' comunicato immediatamente, e comunque non oltre quarantotto ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, nelle quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non e' convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.
3-ter. Rispetto ai dati conservati per le finalita' indicate al comma 1 i diritti di cui agli articoli da 12 a 22 del Regolamento possono essere esercitati con le modalita' di cui all'articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo.».
 
Art. 2

Disposizioni urgenti in materia di difesa

1. All'articolo 25, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «tra gli ufficiali» sono soppresse le seguenti: «in servizio permanente»;
b) dopo le parole «dell'Aeronautica militare,» sono inserite le seguenti: «in servizio permanente ovvero richiamati ai sensi dell'articolo 1094, comma 4,».
 
Art. 3

Proroga di termini in materia di referendum

1. Per le richieste di referendum previsto dall'articolo 75 della Costituzione, annunciate nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, dopo il 15 giugno 2021 ed entro la data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dagli articoli 32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono prorogati di un mese.
 
Art. 4

Proroga di termini in materia
di assegno temporaneo per figli minori

1. All'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2021».
 
Art. 5

Proroga di termini in materia di versamenti IRAP

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2021».
 
Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 30 settembre 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

>Cartabia, Ministro della giustizia

Guerini, Ministro della difesa

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bonetti, Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia
Visto, il Guardasigilli: Cartabia