Gazzetta n. 234 del 30 settembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 agosto 2021
Modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri».


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n, 543, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 4;
Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo il quale il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretario generale o dei Ministri e sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni e integrazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e, in particolare, l'art. 25 concernente l'Ufficio per il programma di Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2021, con il quale il Presidente di sezione del Consiglio di Stato Roberto Garofoli e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2021, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Presidente Roberto Garofoli, con il quale il Sottosegretario e' altresi' delegato ad esercitare le funzioni di impulso, coordinamento, monitoraggio, verifica e valutazione, nonche' ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione ed all'aggiornamento del programma di Governo;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante disposizioni in materia di Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, ed in particolare l'art. 2 che istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (c.d. «PNRR»), che esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi previsti dal predetto Piano;
Considerato che la suddetta Cabina di regia, avvalendosi anche dell'Ufficio per il programma di Governo, effettua il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unita' per la razionalizzazione e miglioramento della regolazione l'eventuale necessita' di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;
Visto il citato decreto-legge n. 77 del 2021, il quale all'art. 4 istituisce una segreteria tecnica a supporto della Cabina di regia, che opera in raccordo con Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di Governo;
Ritenuto necessario potenziare le funzioni di monitoraggio e controllo svolte dall'Ufficio per il programma di Governo e, pertanto, procedere alla ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in modo da adeguarne le previsioni rispetto alle funzioni previste dall'art. 4 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;
Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1
Modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° ottobre 2012

1. L'art. 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e' sostituito dal seguente:
«Art. 25 (Ufficio per il programma di Governo). - 1. L'Ufficio per il programma di Governo e' la struttura di supporto al Presidente che opera nell'area funzionale della programmazione strategica, del monitoraggio e dell'attuazione delle politiche governative compresa l'attuazione dei provvedimenti legislativi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. L'Ufficio, in particolare, monitora la puntuale adozione dei provvedimenti attuativi contenuti in disposizioni legislative e cura: a) l'analisi del prograrnma di Governo e la ricognizione degli irnpegni assunti in sede parlamentare, nell'ambito dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali; b) la gestione e lo sviluppo di iniziative, finanziate anche con fondi europei, in materia di monitoraggio del programma di Governo; c) l'analisi delle direttive ministeriali attuazione degli indirizzi politico-amministrativi delineati dal programma di Governo; d) l'impulso e il coordinamento delle attivita' necessarie per l'attuazione e l'aggiornamento del programma e il conseguimento degli obiettivi stabiliti; e) la predisposizione di strumenti di monitoraggio connessi alle politiche settoriali e agli stanziamenti previsti dai provvedimenti attuativi delle leggi di iniziativa governativa.
3. L'Ufficio provvede, inoltre, alla segnalazione all'Autorita' politica dei ritardi, delle difficolta' o degli scostamenti eventualmente rilevati; cura l'informazione, la comunicazione e la promozione delle attivita' e delle iniziative del Governo relative all'attuazione del programma mediante periodici rapporti, pubblicazioni e strumenti di comunicazione di massa. In particolare, l'Ufficio pubblica on-line relazioni trimestrali sullo stato di attuazione ed aggiorna con cadenza almeno settimanale il motore di ricerca per i provvedimenti attuativi, pubblicato sul sito dell'Ufficio medesimo.
4. L'Ufficio provvede, altresi', alle funzioni di supporto all'Autorita' politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, gia' devolute al soppresso Comitato tecnico-scientifico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315.
5. L'Ufficio si articola in non piu' di due servizi.».
 
Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Entro trenta giorni dalla registrazione presso i competenti organi di controllo del presente decreto, e' adottato il decreto di riorganizzazione interna dell'Ufficio per il programma di Governo.
2. L'organizzazione dell'Ufficio per il programma di Governo, come regolata ai sensi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, resta ferma fino all'emanazione del decreto di organizzazione interna di cui al comma l.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2104