Gazzetta n. 234 del 30 settembre 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021, n. 126, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche.», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 224 del 18 settembre 2021).

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Dichiarazione stato di emergenza nazionale

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.
 
ALLEGATO A
(art. 6)

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole «fino al 31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
2. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 16 le parole «e sue eventuali modificazioni» sono sostituite dalle seguenti «da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
b) il comma 16-quinquies e' abrogato;
c) il comma 16-septies e' sostituito dal seguente:
«16-septies. Sono denominate:
a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 15 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti e destinati ad altre attivita';
b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);
2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti e destinati ad altre attivita';
c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);
d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:
1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 per cento;
2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia' esistenti e destinati ad altre attivita'.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19). - 1. Per contenere e contrastare i rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a
cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu'
volte fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di
emergenza, e con possibilita' di modularne l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento
epidemiologico del predetto virus.»
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, e dell'art.
1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante
«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Disposizioni finali). - 1. Le misure di cui al
presente decreto si applicano dal 18 maggio 2020 al 31
dicembre 2021, fatti salvi i diversi termini previsti
dall'art. 1.»
«Art. 1 (Misure di contenimento della diffusione del
COVID-19). - 1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di
avere effetto tutte le misure limitative della circolazione
all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2
e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e tali
misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli
stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche
aree del territorio medesimo interessate da particolare
aggravamento della situazione epidemiologica.
2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti,
con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione
diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova,
salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta
urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso
consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza.
3. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti
interregionali possono essere limitati solo con
provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche
aree del territorio nazionale, secondo principi di
adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico
effettivamente presente in dette aree.
4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti
da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e
privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di
assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli
ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai
sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020; resta
in ogni caso consentito il rientro presso il proprio
domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno
2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere
limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
2 del decreto-legge n. 19 del 2020, anche in relazione a
specifici Stati e territori, secondo principi di
adeguatezza e proporzionalita' al rischio epidemiologico e
nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento
dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.
5. Gli spostamenti tra lo Stato della Citta' del
Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni con
essi rispettivamente confinanti non sono soggetti ad alcuna
limitazione.
6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria
abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura
della quarantena per provvedimento dell'autorita' sanitaria
in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino
all'accertamento della guarigione o al ricovero in una
struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata.
7. Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con
soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri
soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, con
provvedimento dell'autorita' sanitaria e' applicata la
quarantena precauzionale o altra misura ad effetto
equivalente, preventivamente approvata dal Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio
2020.
8. E' vietato l'assembramento di persone in luoghi
pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli
eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza
di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale,
ludico, sportivo e fieristico, nonche' ogni attivita'
convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al
pubblico, si svolgono, ove ritenuto possibile sulla base
dell'andamento dei dati epidemiologici, con le modalita'
stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2
del decreto-legge n. 19 del 2020.
9. Il sindaco puo' disporre la chiusura temporanea di
specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia
impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro.
11. Le funzioni religiose con la partecipazione di
persone si svolgono nel rispetto dei protocolli
sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni
contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di
contagio.
12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono
attuate con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020, che possono anche stabilire
differenti termini di efficacia.
13. Le attivita' dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita'
scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi
per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
nonche' i corsi professionali e le attivita' formative
svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali
e da soggetti privati, sono svolte con modalita' definite
con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge n. 19 del 2020.
14. Le attivita' economiche, produttive e sociali
devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di
contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi,
adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di
quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le
linee guida adottati a livello nazionale. Le misure
limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali
possono essere adottate, nel rispetto dei principi di
adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati
ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del
comma 16.
15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o
delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di
cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di
protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al
ripristino delle condizioni di sicurezza.
16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di
sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali,
le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento
della situazione epidemiologica nei propri territori e, in
relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza
del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero
della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al
comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio
2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione
all'andamento della situazione epidemiologica sul
territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio
2020, da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more
dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 19 del
2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro
della salute, puo' introdurre misure derogatorie
restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del
medesimo art. 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei
criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il
Ministro della salute, anche ampliative.
16-bis. Il Ministero della salute, con frequenza
settimanale, pubblica nel proprio sito internet
istituzionale e comunica ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati i risultati del
monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del
Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020. Il Ministro
della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti
delle regioni interessate, puo' individuare, sulla base dei
dati in possesso ed elaborati dalla cabina di regia di cui
al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,
sentito, ove ritenuto necessario, il Comitato tecnico
scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o
piu' regioni nel cui territorio si manifesta un piu'
elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente,
si applicano le specifiche misure individuate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, aggiuntive rispetto a quelle applicabili
sull'intero territorio nazionale. Lo scenario e'
parametrato all'incidenza dei contagi sul territorio
regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul territorio
regionale unitamente alla percentuale di occupazione dei
posti letto in area medica e in terapia intensiva per
pazienti affetti da COVID-19 e determina la collocazione
delle regioni in una delle zone individuate dal comma
16-septies. Le ordinanze di cui al secondo periodo sono
efficaci per un periodo minimo di quindici giorni, salvo
che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria
l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque meno
allo scadere del termine di efficacia dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri sulla base dei quali
sono adottate, salva la possibilita' di reiterazione.
L'accertamento della permanenza per quattordici giorni in
uno scenario inferiore a quello che ha determinato le
misure restrittive comporta in ogni caso la nuova
classificazione. Con ordinanza del Ministro della salute,
adottata d'intesa con i Presidenti delle regioni
interessate, in ragione dell'andamento del rischio
epidemiologico certificato dalla cabina di regia di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, puo'
essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche
parti del territorio regionale, l'esenzione
dall'applicazione delle misure di cui al secondo periodo. I
verbali del Comitato tecnico scientifico e della cabina di
regia di cui al presente articolo sono pubblicati per
estratto in relazione al monitoraggio dei dati nel sito
internet istituzionale del Ministero della salute. Ferma
restando l'ordinanza del Ministro della salute del 4
novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276
del 5 novembre 2020, i dati sulla base dei quali la stessa
e' stata adottata sono pubblicati entro tre giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
16-ter. L'accertamento della permanenza per quattordici
giorni in uno scenario inferiore a quello che ha
determinato le misure restrittive, effettuato ai sensi del
comma 16-bis, come verificato dalla cabina di regia,
comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di
quattordici giorni, delle misure relative allo scenario
immediatamente inferiore, salvo che la cabina di regia
ritenga congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli
atti gia' adottati conformemente ai principi definiti dal
presente comma.
16-quater. Il Ministro della salute, con propria
ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e
16-ter, applica alle regioni che, ai sensi del comma
16-bis, si collocano in una delle zone di cui alle lettere
b), c) e d) del comma 16-septies, le misure individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra
quelle di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35, aggiuntive e progressive
rispetto a quelle applicabili nell'intero territorio
nazionale.
16-quinquies. (abrogato)
16-sexies. Con ordinanza del Ministro della salute,
adottata ai sensi del comma 16-bis sono individuate le
regioni che si collocano nella zona bianca di cui alla
lettera a) del comma 16-septies, all'interno delle quali
cessano di applicarsi le misure determinate ai sensi
dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35, e le attivita' sono disciplinate dai
protocolli individuati con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri. Con i medesimi decreti possono
essere adottate, in relazione a determinate attivita'
particolarmente rilevanti dal punto di vista
epidemiologico, specifiche misure restrittive fra quelle di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020.
16-septies. Sono denominate:
a) «Zona bianca»: le regioni nei cui territori
alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore
a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane
consecutive;
2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o
superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una
delle due seguenti condizioni:
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in
area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o
inferiore al 15 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in
terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e'
uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati
alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della
salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione
puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di
posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'
esistenti e destinati ad altre attivita';
b) «Zona gialla»: le regioni nei cui territori
alternativamente:
1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o
superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella
lettera a);
2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o
superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica
una delle due seguenti
2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in
area medica per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o
inferiore al 30 per cento;
2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in
terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e'
uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati
alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. La
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile
sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su
quelli gia' esistenti e destinati ad altre attivita';
c) «Zona arancione»: le regioni nei cui territori
l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a
150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le
condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);
d) «Zona rossa»: le regioni nei cui territori
l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a
150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le
seguenti condizioni:
1) il tasso di occupazione dei posti letto in area
medica per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40
per cento;
2) il tasso di occupazione dei posti letto in
terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e'
superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla
predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione
puo' essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di
posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'
esistenti e destinati ad altre attivita'.»
 
Art. 3

Impiego certificazioni verdi COVID-19

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Impiego certificazioni verdi COVID-19). - 1. A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita':
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attivita' al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attivita' riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attivita' al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attivita' di ristorazione;
g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;
h) attivita' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casino', di cui all'articolo 8-ter;
i) concorsi pubblici.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalita' di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.
4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.
5. Il Ministro della salute con propria ordinanza puo' definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.»
2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-bis e' sostituito dal seguente: «10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5 e 9-bis del presente decreto, nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 e' disposto esclusivamente con legge dello Stato».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
aprile 2021, n. 96, recante «Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9 (Certificazioni verdi COVID-19). - 1. Ai fini
del presente articolo valgono le seguenti definizioni:
a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni
comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il
SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2,
ovvero l'effettuazione di untestantigenico rapido o
molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
b) vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARSCoV-2
effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei
vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
c) test molecolare: test molecolare di amplificazione
dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a
catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR),
amplificazione isotermica mediata da loop (LAMP) e
amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato
per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del
SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorita' sanitaria ed
effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti
reputati idonei dal Ministero della salute;
d) test antigenico rapido: test basato
sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante
immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto
dall'autorita' sanitaria ed effettuato da operatori
sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero
della salute;
e) Piattaforma nazionale digital green certificate
(Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione
delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo
nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di
certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale
ed europeo realizzato, attraverso l'infrastruttura del
Sistema Tessera Sanitaria, dalla societa' di cui all'art.
83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e gestito dalla stessa societa' per conto del
Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati
raccolti e generati dalla medesima piattaforma.
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle
seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine
del prescritto ciclo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale
cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad
infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai
criteri stabiliti con le circolari del Ministero della
salute;
c) effettuazione di test antigenico rapido o
molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel
rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero
della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
3. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera a), ha
una validita' di dodici mesi a far data dal completamento
del ciclo vaccinale ed e' rilasciata automaticamente
all'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla
struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione
sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente
alla stessa, al termine del prescritto ciclo. La
certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e'
rilasciata anche contestualmente alla somministrazione
della prima dose di vaccino e ha validita' dal quindicesimo
giorno successivo alla somministrazione fino alla data
prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale
deve essere indicata nella certificazione all'atto del
rilascio. La certificazione verde COVID-19 di cui al primo
periodo e' rilasciata altresi' contestualmente all'avvenuta
somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una
precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validita' dal
quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.
Contestualmente al rilascio, la predetta struttura
sanitaria, ovvero il predetto esercente la professione
sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi
regionali, provvede a rendere disponibile detta
certificazione nel fascicolo sanitario elettronico
dell'interessato. La certificazione di cui al presente
comma cessa di avere validita' qualora, nel periodo di
vigenza della stessa, l'interessato sia identificato come
caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera b), ha
una validita' di sei mesi a far data dall'avvenuta
guarigione di cui al comma 2, lettera b), ed e' rilasciata,
su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o
digitale, dalla struttura presso la quale e' avvenuto il
ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i
pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e
dai pediatri di libera scelta nonche' dal dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente
competente, ed e' resa disponibile nel fascicolo sanitario
elettronico dell'interessato. La certificazione di cui al
presente comma cessa di avere validita' qualora, nel
periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le
certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella
certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente
identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
5. La certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla
base della condizione prevista dal comma 2, lettera c), ha
una validita' di quarantotto ore dall'esecuzione del test
ed e' prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato
cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche,
da quelle private autorizzate o accreditate e dalle
farmacie che svolgono i test di cui al comma 1, lettere c)
e d), ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di
libera scelta.
6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma
10, le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai sensi
del comma 2 riportano i dati indicati nelle analoghe
certificazioni rilasciate secondo le indicazioni dei
diversi servizi sanitari regionali.
6-bis. L'interessato ha diritto di chiedere il rilascio
di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati
personali riportati nella certificazione non sono, o non
sono piu', esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione
non e' piu' a sua disposizione.
6-ter. Le informazioni contenute nelle certificazioni
verdi COVID-19 di cui al comma 2, comprese le informazioni
in formato digitale, sono accessibili alle persone con
disabilita' e sono riportate, in formato leggibile, in
italiano e in inglese.
7. Coloro che abbiano gia' completato il ciclo di
vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono richiedere la certificazione verde
COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento
sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in
cui ha sede la struttura stessa.
8. Le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate in
conformita' al diritto vigente negli Stati membri
dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a
quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini
del presente decreto se conformi ai criteri definiti con
circolare del Ministero della salute. Le certificazioni
rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione
riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato
membro dell'Unione sono riconosciute come equivalenti a
quelle disciplinate dal presente articolo e valide ai fini
del presente decreto se conformi ai criteri definiti con
circolare del Ministero della salute.
8-bis. Per garantire che le famiglie in viaggio negli
Stati membri dell'Unione europea restino unite, i minori
che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a
sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di
viaggio se tale obbligo non e' imposto al genitore o ai
genitori perche' in possesso di un certificato di
vaccinazione o di un certificato di guarigione. L'obbligo
di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per
motivi di viaggio non si applica ai bambini di eta'
inferiore a sei anni.
9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad
applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953
e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14
giugno 2021.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute,
per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, sono individuate le
specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilita' tra
le certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale
-DGC, nonche' tra questa e le analoghe piattaforme
istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea,
tramite il Gateway europeo. Con il medesimo decreto sono
indicati i dati trattati dalla piattaforma e quelli da
riportare nelle certificazioni verdi COVID-19, le modalita'
di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e
le modalita' di funzionamento della Piattaforma nazionale
-DCG, la struttura dell'identificativo univoco delle
certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre
interoperabile che consente di verificare l'autenticita',
la validita' e l'integrita' delle stesse, l'indicazione dei
soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i
tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini
dell'emissione delle certificazioni, e le misure per
assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle
certificazioni. Per le finalita' d'uso previste per le
certificazioni verdi COVID-19 sono validi i documenti
rilasciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ai sensi dei commi 3, 4 e 5, dalle
strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie,
dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale
e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano
una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e
c).
10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere
utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2,
comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5 e 9-bisdel presente
decreto, nonche' all'art. 1-bisdeldecreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dallalegge 28
maggio 2021, n. 76.Ogni diverso o nuovo utilizzo delle
certificazioni verdi COVID-19 e' disposto esclusivamente
con legge dello Stato.
11. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni
interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti
delle risorse disponibili a legislazione vigente.»
 
Art. 4

Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati;
b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole «e dei reparti di pronto soccorso» sono inserite le seguenti: «nonche' dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilita' dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso e' sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare»;
c) all'articolo 5:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso e' consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo' comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonche' le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.
2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puo' essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.»;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «In zona» sono inserite le seguenti: «bianca e» e il secondo periodo e' soppresso;
3) i commi 2-bis e 4 sono abrogati;
d) all'articolo 5-bis, comma 1, dopo le parole «In zona» sono inserite le seguenti: «bianca e»;
d-bis) all'articolo 8-bis:
1) al comma 2, le parole: «e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto» sono soppresse;
2) il comma 2-bis e' abrogato;
e) all'articolo 9:
01) al comma 1, lettera a), le parole da: «ovvero» fino a: «SARS-CoV-2» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2»;
02) al comma 2, lettera c), dopo la parola: «molecolare» sono inserite le seguenti: «, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute,»;
1) al comma 3, al primo periodo, le parole: «validita' di nove mesi» sono sostituite dalle seguenti: «validita' di dodici mesi» e dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo e' rilasciata altresi' contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validita' dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.»;
2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
«9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021.»;
3) al comma 10, terzo periodo, le parole «Nelle more dell'adozione del predetto decreto» sono soppresse;
f) all'articolo 13:
1) al comma 1, le parole «e 8-ter» sono sostituite dalle seguenti: «, 8-ter e 9-bis», ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da uno a dieci giorni.»;
2) al comma 2 le parole «di cui all'articolo 9, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «in formato digitale o analogico».

Riferimenti normativi

- Per il testo dell'art. 9 del citato DL n. 52 del
2021, convertito, con modificazioni dalla legge n. 87 del
2021, come modificato dalla presente legge, si veda nei
riferimenti normativi all'art. 3.
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2-bis, 5,
5-bis, 8-bis e 13, del citato decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87, come modificato dalla presente legge:
«Art. 1 (Ripristino della disciplina delle zone gialle
e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19). - In vigore dal 23 luglio 2021
1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente
decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le
misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in
attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35.
2. Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le
disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge
1° aprile 2021, n. 44, e sono conseguentemente consentiti
gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano che
si collocano nelle zone bianca e gialla.
3. (abrogato)
4. (abrogato)»
«Art. 2-bis (Misure concernenti gli accessi nelle
strutture sanitarie e socio-sanitarie). - 1. E' consentito
agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19,
muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art.
9, nonche' agli accompagnatori dei pazienti in possesso del
riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita'
ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti
d'emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso
nonche' dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri
di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi i
casi di oggettiva impossibilita' dovuta all'urgenza,
valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle
prestazioni di pronto soccorso e' sempre necessario
sottoporsi altestantigenico rapido o molecolare. La
direzione sanitaria della struttura e' tenuta ad adottare
le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di
infezione.
2. Agli accompagnatori dei pazienti in possesso del
riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita'
ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e' sempre consentito prestare assistenza, anche nel
reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del
direttore sanitario della struttura.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti
provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»
«Art. 5 (Spettacoli aperti al pubblico ed eventi
sportivi). - 1. In zona bianca e in zona gialla, gli
spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento
e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche
all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere
preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto
della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per
gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia
per il personale, e l'accesso e' consentito esclusivamente
ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi
COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2. In zona bianca, la
capienza consentita non puo' essere superiore al 50 per
cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per
cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di
spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e
2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non
puo' essere superiore al 50 per cento di quella massima
autorizzata e il numero massimo di spettatori non puo'
comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli
all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi,
per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel
rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'art. 1,
comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,
n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico
quando non e' possibile assicurare il rispetto delle
condizioni di cui al presente articolo, nonche' le
attivita' che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e
locali assimilati.
2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si
applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli
eventi e alle competizioni di livello agonistico
riconosciuti di preminente interesse nazionale con
provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP),
riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati
dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline
sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da
organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle
competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati.
In zona bianca, la capienza consentita non puo' essere
superioreal50 per cento di quella massima autorizzata
all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la
capienza consentita non puo' essere superiore al 25 per
cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero
massimo di spettatori non puo' essere superiore a 2.500 per
gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al
chiuso. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto delle
linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la
Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri
definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non e'
possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al
presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si
svolgono senza la presenza di pubblico.
2-bis. (abrogato)
3. In zona bianca e gialla, in relazione all'andamento
della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei
siti e degli eventi all'aperto, puo' essere stabilito un
diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei
principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, con
linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di
contagio, adottate, per gli spettacoli all'aperto di cui al
comma 1, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome e, per gli eventi e le competizioni all'aperto di
cui al comma 2, dal Sottosegretario di Stato con delega in
materia di sport.
4.(abrogato)»
«Art. 5-bis (Musei e altri istituti e luoghi della
cultura). - In zona bianca e gialla, il servizio di
apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a
condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al
pubblico nonche' dei flussi di visitatori, garantiscano
modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da
evitare assembramenti di persone e da consentire che i
visitatori possano rispettare la distanza interpersonale di
almeno un metro. Per gli istituti e i luoghi della cultura
che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori
superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il
servizio e' assicurato a condizione che l'ingresso sia
stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un
giorno di anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle
disposizioni dell'art. 4, comma 2, secondo periodo, del
regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in materia
di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della
cultura statali la prima domenica del mese. Alle medesime
condizioni di cui al presente comma sono altresi' aperte al
pubblico le mostre.»
«Art. 8-bis (Centri culturali, centri sociali e
ricreativi, feste e cerimonie). - 1. Dal 1° luglio 2021, in
zona gialla, sono consentite le attivita' dei centri
culturali, dei centri sociali e ricreativi e dei circoli
associativi del Terzo settore, nel rispetto di protocolli e
linee guida adottati ai sensi dell'art. 1, comma 14, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
2. Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite
le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose,
anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di
catering e banqueting, nel rispetto di protocolli e linee
guida adottati ai sensi dell'art. 1, comma 14, del
decreto-legge n. 33 del 2020.
2-bis. (abrogato)»
«Art. 13 (Sanzioni). - 1. La violazione delle
disposizioni di cui articoli 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5,
6, 6-bis, 7, 8, 8-bis, 8-ter e 9-bis e' sanzionata ai sensi
dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma
2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Dopo
due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4
dell'art. 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica,
a partire dalla terza violazione, la sanzione
amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o
dell'attivita' da uno a dieci giorni.
2. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479,
480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai
documenti informatici di cui all'art. 491-bis del medesimo
codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19
in formato digitale o analogico, si applicano le pene
stabilite nei detti articoli.»
 
Art. 4 - bis
Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76

1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilita' di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente».
 
Art. 5
Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e
per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 novembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di eta' compresa tra i 12 e i 18 anni.
2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al comma 1, e' autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3.
3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole «2021 e 2022» sono sostituite dalle parole «2021, 2022 e 2023»;
b) al secondo periodo, le parole: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «, a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4-bis. Al fine di rafforzare la prossimita' e la tempestivita' dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanita', concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di eta' non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma e' definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale standard. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresi' le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Per l'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,
n. 87, si veda nei riferimenti normativi all'art. 3.
- Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, reca: «Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e
i servizi territoriali».
- Si riporta il comma 394 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 2015, n. 302, S.O., recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2016)», come modificato dalla
presente legge:
«394. Agli enti di cui al comma 392 e' riconosciuto un
contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75
per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al
medesimo comma 392, negli anni 2016, 2017 e 2018 e pari al
65 per cento negli anni 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Il
contributo e' assegnato, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, a 55 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45 milioni di euro
per l'anno 2023 secondo l'ordine temporale in cui le
fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti
individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma
393. Il credito e' riconosciuto dall'Agenzia delle entrate
con apposita comunicazione che da' atto della trasmissione
della delibera di impegno irrevocabile al versamento al
Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e
secondo le modalita' previsti nel protocollo d'intesa.
Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme
indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente
tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito e'
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di riconoscimento e puo' essere
utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo
d'imposta nel quale lo stesso e' stato riconosciuto. Il
credito d'imposta di cui al presente comma e' cedibile dai
soggetti di cui al comma 392, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del
codice civile e previa adeguata dimostrazione
dell'effettivita' del diritto al credito medesimo, a
intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La
cessione del credito d'imposta e' esente dall'imposta di
registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni.»
- Si riporta il comma 200 dell'art. 1 della legge della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, S.O., recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)»:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.»
- Si riporta l'art. 10 del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
novembre 2004, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307, recante «Disposizioni
urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica»:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'art. 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.»
- Si riporta l'articolo l'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202, recante:
«Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»:
«Art. 3(Intese). - 1. Le disposizioni del presente
articolo si applicano a tutti i procedimenti in cui la
legislazione vigente prevede un'intesa nella Conferenza
Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive.»
- Si riporta il comma 471 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 2020, n. 322, S.O., recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»:
«471. In attuazione di quanto previsto dall'art. 11,
comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n.
69, e dall'art. 3, comma 3, lettera b), del decreto del
Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto
delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti
all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del
ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, e' consentita,
in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione
di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al
pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati
con le modalita' di cui al comma 465, anche con specifico
riferimento alla disciplina del consenso informato che gli
stessi provvedono ad acquisire direttamente,
subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con
le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie,
sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito
dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti
relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la
somministrazione dei vaccini, nonche' le opportune misure
per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di
assicurare il puntuale adempimento degli obblighi
informativi di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge
14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a
trasmettere, senza ritardo e con modalita' telematiche
sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla
regione o alla provincia autonoma di riferimento,
attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste
ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria.»
 
Art. 6

Proroga dei termini correlati con lo stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
 
Art. 6 - bis
Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle
qualifiche professionali sanitarie

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2022 e' consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020,
n. 70, edizione straordinaria, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27:
«Art. 13 (Deroga alle norme in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e
in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze
della pubblica amministrazione). - 1. Fino al 31 dicembre
2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito
l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali
sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai
professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o
dipendente, nel territorio nazionale, anche presso
strutture sanitarie private o accreditate, purche'
impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione
sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in
base a una qualifica professionale conseguita all'estero
regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli
interessati presentano istanza, corredata di un certificato
di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle
regioni e alle province autonome, che possono procedere al
reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi
degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto.
2. Per la medesima durata indicata al comma 1,
l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione
nonche' presso strutture sanitarie private autorizzate o
accreditate, purche' impegnate nell'emergenza da COVID-19,
per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica
di operatore socio-sanitario e' consentita, in deroga
all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione
europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta
di svolgere attivita' lavorativa, fermo restando ogni altro
limite di legge.»
 
Art. 7

Misure urgenti in materia di processo civile e penale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione e' fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 221, del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio
2020, n. 128, S.O., convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 221 (Modifica all'art. 83 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27, e disposizioni in materia di
processo civile e penale). - 1. All'art. 83, comma 2, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il periodo
compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si
considera sospeso il decorso del termine di cui all'art.
124 del codice penale».
2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti
dalla diffusione del COV1D-19, fino al 31 ottobre 2020 si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10.
3. Negli uffici che, hanno la disponibilita' del
servizio di deposito telematico, anche gli atti e i
documenti di cui all'art. 16-bis, comma 1-bis, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono
depositati esclusivamente con le modalita' previste dal
comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento
del contributo unificato previsto dall'art. 14 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del medesimo
testo unico, connessi al deposito degli atti con le
modalita' previste dal primo periodo del presente comma,
sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche
tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'art. 5,
comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Quando i
sistemi informatici del dominio giustizia non sono
funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo
dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non
telematica.
4. Il giudice puo' disporre che le udienze civili che
non richiedono la presenza di soggetti diversi dai
difensori delle parti siano sostituite dal deposito
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e
conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta
giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa
e' sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle
parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta
data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle
parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro
cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il
giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se
nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note
scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma
dell'art. 181 del codice di procedura civile.
5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di
cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte
degli avvocati puo' avvenire in modalita' telematica nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente
la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici. L'attivazione del servizio e'
preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia che accerta l'installazione e l'idoneita' delle
attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalita'
dei servizi di comunicazione dei documenti informatici. Gli
obblighi di pagamento del contributo unificato previsto
dall'art. 14 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche'
l'anticipazione forfettaria di cui all'art. 30 del medesimo
testo unico, connessi al deposito telematico degli atti di
costituzione in giudizio presso la Corte di cassazione,
sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche
tramite la piattaforma tecnologica prevista dall'art. 5,
comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
6. La partecipazione alle udienze civili di una o piu'
parti o di uno o piu' difensori puo' avvenire, su istanza
dell'interessato, mediante collegamenti audiovisivi a
distanza, individuati e regolati con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia. La parte puo' partecipare
all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si
collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in
ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il
contraddittorio e l'effettiva partecipazione. L'istanza di
partecipazione mediante collegamento a distanza e'
depositata almeno quindici giorni prima della data fissata
per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice dispone la
comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle
modalita' del collegamento almeno cinque giorni prima
dell'udienza. All'udienza il giudice da' atto a verbale
delle modalita' con cui accerta l'identita' dei soggetti
partecipanti a distanza e, ove si tratta delle parti, la
loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e'
dato atto nel processo verbale.
7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti,
puo' disporre che l'udienza civile che non richieda la
presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e
dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzata
all'assunzione di informazioni presso la pubblica
amministrazione, si svolga mediante collegamenti
audiovisivi a distanza individuati e regolati con
provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
L'udienza e' tenuta con la presenza del giudice
nell'ufficio giudiziario e con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice
dispone la comunicazione ai procuratori delle parti e al
pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione,
del giorno, dell'ora e delle modalita' del collegamento.
All'udienza il giudice da' atto delle modalita' con cui
accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e, ove si
tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di questa e di
tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo
verbale.
8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del
consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'art. 193 del
codice di procedura civile, il giudice puo' disporre che il
consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni
peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere
alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con
firma digitale da depositare nel fascicolo telematico.
9.
10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali
per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre
persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli
imputati ai sensi degli articoli 18 della legge 26 luglio
1975, n. 354, 37 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19
del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, su
richiesta dell'interessato o quando la misura e'
indispensabile per salvaguardare la salute delle persone
detenute o internate, possono essere svolti a distanza
mediante, ove possibile, le apparecchiature e i
collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria
e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei
casi di cui al presente comma puo' essere autorizzata oltre
i limiti stabiliti dall'art. 39, comma 2, del citato
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 230 del 2000 e dal predetto art. 19, comma 1,
del decreto legislativo n. 121 del 2018.
11. Al fine di consentire il deposito telematico degli
atti nella fase delle indagini preliminari, con decreto del
Ministro della giustizia non avente natura regolamentare e'
autorizzato il deposito con modalita' telematica, presso
gli uffici del pubblico ministero, di memorie, documenti,
richieste e istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, del
codice di procedura penale, nonche' di atti e documenti da
parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria,
secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia, anche in deroga alle
disposizioni del decreto emanato ai sensi dell'art. 4,
comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio
2010, n. 24. Il deposito si intende eseguito al momento del
rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei
sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal
provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. Il
decreto di cui al primo periodo e' adottato previo
accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia
della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici.»
- Si riportano gli articoli 23, 23-bis e 24 del
decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2020, n. 269, edizione
straordinaria, recante «Ulteriori misure urgenti in materia
di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle
imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176:
«Art. 23 (Disposizioni per l'esercizio dell'attivita'
giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19). - 1. Dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 luglio 2021 si applicano le
disposizioni di cui ai commi da 2 a 9-ter. Resta ferma fino
alla scadenza del medesimo termine del 31 luglio 2021
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 221 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ove non
espressamente derogate dalle disposizioni del presente
articolo.
2. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico
ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di
collegamenti da remoto, individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
per compiere atti che richiedono la partecipazione della
persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del
difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone,
salvo che il difensore della persona sottoposta alle
indagini si opponga, quando l'atto richiede la sua
presenza. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono
tempestivamente invitate a presentarsi presso l'ufficio di
polizia giudiziaria piu' vicino al luogo di residenza, che
abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il
collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone
partecipano al compimento dell'atto in presenza di un
ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla
loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con
modalita' idonee a salvaguardarne, ove necessario, la
segretezza e ad assicurare la possibilita' per la persona
sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con
il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto
mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida
di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito.
Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello
stesso delle modalita' di collegamento da remoto
utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita'
dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori
operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi
dell'art. 137, comma 2, del codice di procedura penale. La
partecipazione delle persone detenute, internate o in stato
di custodia cautelare e' assicurata con le modalita' di cui
al comma 4. Con le medesime modalita' di cui al presente
comma il giudice puo' procedere all'interrogatorio di cui
all'art. 294 del codice di procedura penale.
3. Le udienze dei procedimenti civili e penali alle
quali e' ammessa la presenza del pubblico possono
celebrarsi a porte chiuse, ai sensi, rispettivamente,
dell'art. 128 del codice di procedura civile e dell'art.
472, comma 3, del codice di procedura penale.
4. La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone
detenute, internate, in stato di custodia cautelare,
fermate o arrestate, e' assicurata, ove possibile, mediante
videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e
regolati con provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della
giustizia. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il comma 9 dell'art.
221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e'
abrogato.
5. Le udienze penali che non richiedono la
partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero,
dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli
ausiliari del giudice possono essere tenute mediante
collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalita' idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva
partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice
fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico
ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la
partecipazione giorno, ora e modalita' del collegamento. I
difensori attestano l'identita' dei soggetti assistiti, i
quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse
dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo
dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.
In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei
luoghi indicati dall'art. 284, comma 1, del codice di
procedura penale, la persona arrestata o fermata e il
difensore possono partecipare all'udienza di convalida da
remoto anche dal piu' vicino ufficio della polizia
giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando
disponibile. In tal caso, l'identita' della persona
arrestata o fermata e' accertata dall'ufficiale di polizia
giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa
all'udienza dall'ufficio giudiziario e da' atto nel verbale
d'udienza delle modalita' di collegamento da remoto
utilizzate, delle modalita' con cui si accerta l'identita'
dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori
operazioni, nonche' dell'impossibilita' dei soggetti non
presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi
dell'art. 137, comma 2, del codice di procedura penale, o
di vistarlo, ai sensi dell'art. 483, comma 1, del codice di
procedura penale. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano, qualora le parti vi acconsentano, anche alle
udienze preliminari e dibattimentali. Resta esclusa, in
ogni caso, l'applicazione delle disposizioni del presente
comma alle udienze nelle quali devono essere esaminati
testimoni, parti, consulenti o periti, nonche' alle ipotesi
di cui agli articoli 392, 441 e 523 del codice di procedura
penale.
6. Il giudice puo' disporre che le udienze civili in
materia di separazione consensuale di cui all'art. 711 del
codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui
all'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 siano
sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui
all'art. 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, nel caso in cui tutte le parti che avrebbero
diritto a partecipare all'udienza vi rinuncino
espressamente con comunicazione, depositata almeno quindici
giorni prima dell'udienza, nella quale dichiarano di essere
a conoscenza delle norme processuali che prevedono la
partecipazione all'udienza, di aver aderito liberamente
alla possibilita' di rinunciare alla partecipazione
all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel
ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non
volersi conciliare.
7. In deroga al disposto dell'art. 221, comma 7, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
giudice puo' partecipare all'udienza anche da un luogo
diverso dall'ufficio giudiziario.
8. Per la decisione sui ricorsi proposti per la
trattazione a norma degli articoli 127 e 614 del codice di
procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera
di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e
dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti
private o il procuratore generale faccia richiesta di
discussione orale. Entro il quindicesimo giorno precedente
l'udienza, il procuratore generale formula le sue richieste
con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di
posta elettronica certificata. La cancelleria provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto
contenente le richieste ai difensori delle altre parti che,
entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono
presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della
corte a mezzo di posta elettronica certificata, le
conclusioni. Alla deliberazione si procede con le modalita'
di cui al comma 9; non si applica l'art. 615, comma 3, del
codice di procedura penale e il dispositivo e' comunicato
alle parti. La richiesta di discussione orale e' formulata
per iscritto dal procuratore generale o dal difensore
abilitato a norma dell'art. 613 del codice di procedura
penale entro il termine perentorio di venticinque giorni
liberi prima dell'udienza e presentata, a mezzo di posta
elettronica certificata, alla cancelleria. Le previsioni di
cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per
i quali l'udienza di trattazione ricade entro il termine di
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Per i procedimenti nei quali l'udienza ricade tra
il sedicesimo e il trentesimo giorno dall'entrata in vigore
del presente decreto la richiesta di discussione orale deve
essere formulata entro dieci giorni dall'entrata in vigore
del presente decreto.
8-bis. Per la decisione sui ricorsi proposti per la
trattazione in udienza pubblica a norma degli articoli 374,
375, ultimo comma, e 379 del codice di procedura civile, la
Corte di cassazione procede in camera di consiglio senza
l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle
parti, salvo che una delle parti o il procuratore generale
faccia richiesta di discussione orale. Entro il
quindicesimo giorno precedente l'udienza, il procuratore
generale formula le sue conclusioni motivate con atto
spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta
elettronica certificata. La cancelleria provvede
immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l'atto
contenente le conclusioni ai difensori delle parti che,
entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono
depositare memorie ai sensi dell'art. 378 del codice di
procedura civile con atto inviato alla cancelleria a mezzo
di posta elettronica certificata. La richiesta di
discussione orale e' formulata per iscritto dal procuratore
generale o dal difensore di una delle parti entro il
termine perentorio di venticinque giorni liberi prima
dell'udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica
certificata, alla cancelleria. Le previsioni di cui al
presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali
l'udienza di trattazione ricade entro il termine di
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Per i procedimenti nei
quali l'udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo
giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto la richiesta di
discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni
dalla predetta data di entrata in vigore.
9. Nei procedimenti civili e penali le deliberazioni
collegiali in camera di consiglio possono essere assunte
mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con
provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato
Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei
procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente
del collegio o il componente del collegio da lui delegato
sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e
il provvedimento e' depositato in cancelleria ai fini
dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile. Nei
procedimenti penali le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle
udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in
camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento
da remoto.
9-bis. La copia esecutiva delle sentenze e degli altri
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria di cui all'art.
475 del codice di procedura civile puo' essere rilasciata
dal cancelliere in forma di documento informatico previa
istanza, da depositare in modalita' telematica, della parte
a favore della quale fu pronunciato il provvedimento. La
copia esecutiva di cui al primo periodo consiste in un
documento informatico contenente la copia, anche per
immagine, della sentenza o del provvedimento del giudice,
in calce ai quali sono aggiunte l'intestazione e la formula
di cui all'art. 475, terzo comma, del codice di procedura
civile e l'indicazione della parte a favore della quale la
spedizione e' fatta. Il documento informatico cosi' formato
e' sottoscritto digitalmente dal cancelliere. La firma
digitale del cancelliere tiene luogo, ai sensi dell'art.
24, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del sigillo
previsto dall'art. 153, primo comma, secondo periodo, delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto
18 dicembre 1941, n. 1368. Il difensore o il dipendente di
cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in
giudizio possono estrarre dal fascicolo informatico il
duplicato e la copia analogica o informatica della copia
esecutiva in forma di documento informatico. Le copie
analogiche e informatiche, anche per immagine, della copia
esecutiva in forma di documento informatico estratte dal
fascicolo informatico e munite dell'attestazione di
conformita' a norma dell'art. 16-undecies del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, equivalgono
all'originale.
9-ter. In ragione delle limitazioni poste dalle misure
antipandemiche, l'incolpato e il suo difensore possono
partecipare all'udienza di cui all'art. 18 del decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mediante collegamento
da remoto, a mezzo dei sistemi informativi individuati e
resi disponibili con provvedimento del direttore
dell'ufficio dei sistemi informativi del Consiglio
superiore della magistratura. Prima dell'udienza, la
sezione disciplinare fa comunicare all'incolpato e al
difensore, che abbiano fatto richiesta di partecipare da
remoto, giorno, ora e modalita' del collegamento.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo,
nonche' quelle di cui all'art. 221 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77, in quanto compatibili, si
applicano altresi' ai procedimenti relativi agli arbitrati
rituali e alla magistratura militare.
10-bis. All'allegato 1 al decreto-legge 30 luglio 2020,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
settembre 2020, n. 124, il numero 33-bis e' abrogato.
10-ter. All'art. 190 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
«1-bis. Nel processo amministrativo le modalita' di
pagamento telematico dei diritti di copia sono quelle
previste nelle forme e con le modalita' disciplinate dalle
regole tecniche del processo amministrativo telematico, con
decreto del Presidente del Consiglio di Stato».
10-quater. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla
relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.»
«Art. 23-bis (Disposizioni per la decisione dei giudizi
penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica
da COVID-19). - In vigore dal 1° aprile 2021. 1. A
decorrere dal 9 novembre 2020 e fino al 31 luglio 2021,
fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione
dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti
contro le sentenze di primo grado la corte di appello
procede in camera di consiglio senza l'intervento del
pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle
parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di
discussione orale o che l'imputato manifesti la volonta' di
comparire.
2. Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il
pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto
trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via
telematica ai sensi dell'art. 16, comma 4, del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o a
mezzo dei sistemi che sono resi disponibili e individuati
con provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati. La cancelleria invia l'atto
immediatamente, per via telematica, ai sensi dell'art. 16,
comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, ai difensori delle altre parti che, entro il
quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le
conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria
della corte di appello per via telematica, ai sensi
dell'art. 24 del presente decreto.
3. Alla deliberazione la corte di appello procede con
le modalita' di cui all'art. 23, comma 9. Il dispositivo
della decisione e' comunicato alle parti.
4. La richiesta di discussione orale e' formulata per
iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il
termine perentorio di quindici giorni liberi prima
dell'udienza ed e' trasmessa alla cancelleria della corte
di appello attraverso i canali di comunicazione,
notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma
2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime
modalita' l'imputato formula, a mezzo del difensore, la
richiesta di partecipare all'udienza.
5. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano nei procedimenti nei quali l'udienza per il
giudizio di appello e' fissata entro quindici giorni a far
data dal 9 novembre 2020.
6. In deroga alla disposizione di cui al comma 4, nei
procedimenti nei quali l'udienza e' fissata tra il
sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data del 9 novembre
2020, la richiesta di discussione orale o di partecipazione
dell'imputato all'udienza e' formulata entro il termine
perentorio di cinque giorni a far data dal 9 novembre 2020.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti di
cui agli articoli 10 e 27 del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e agli articoli 310 e
322-bis del codice di procedura penale. In quest'ultimo
caso, la richiesta di discussione orale di cui al comma 4
deve essere formulata entro il termine perentorio di cinque
giorni liberi prima dell'udienza.»
«Art. 24 (Disposizioni per la semplificazione delle
attivita' di deposito di atti, documenti e istanze nella
vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19). - In
vigore dal 31 luglio 20211. In deroga a quanto previsto
dall'art. 221, comma 11, del decreto-legge n. 34 del 2020
convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020,
fino al 31 luglio 2021, il deposito di memorie, documenti,
richieste ed istanze indicate dall'art. 415-bis, comma 3,
del codice di procedura penale presso gli uffici delle
procure della repubblica presso i tribunali avviene,
esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo
penale telematico individuato con provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
del Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite
nel medesimo provvedimento, anche in deroga alle previsioni
del decreto emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il
deposito degli atti si intende eseguito al momento del
rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei
sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal
provvedimento. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito
entro le ore 24 del giorno di scadenza.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia,
saranno indicati gli ulteriori atti per quali sara' reso
possibile il deposito telematico nelle modalita' di cui al
comma 1.
2-bis. Il malfunzionamento del portale del processo
penale e' attestato dal Direttore generale per i servizi
informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel
Portale dei servizi telematici del Ministero della
giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali
ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti
di cui ai commi 1 e 2 e' prorogato di diritto fino al
giorno successivo al ripristino della funzionalita' del
Portale.
2-ter. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare il
deposito di singoli atti e documenti in formato analogico
per ragioni specifiche.
3. Gli uffici giudiziari, nei quali e' reso possibile
il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono
autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessita' di
ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore
generale dei servizi informativi automatizzati.
4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque
denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino
al 31 luglio 2021, e' consentito il deposito con valore
legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica
certificata inserito nel Registro generale degli indirizzi
certificati di cui all'art. 7 del regolamento di cui al
decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n.
44. Il deposito con le modalita' di cui al periodo
precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC
degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito
provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei
servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono
indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli
atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori
modalita' di invio. Quando il messaggio di posta
elettronica certificata eccede la dimensione massima
stabilita nel provvedimento del Direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati di cui al presente
comma, il deposito puo' essere eseguito mediante l'invio di
piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito
e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno
di scadenza.
5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti
dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata
ai sensi del comma 4, il personale di segreteria e di
cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare
nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel
fascicolo telematico. Ai fini della continuita' della
tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresi',
all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica
dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di
ricezione nella casella di posta elettronica certificata
dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta
elettronica certificata di provenienza.
6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che
saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite
posta elettronica certificata non e' consentito e non
produce alcun effetto di legge.
6-bis. Fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582,
comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il
deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione,
l'atto in forma di documento informatico e' sottoscritto
digitalmente secondo le modalita' indicate con il
provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la
specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in
copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente
dal difensore per conformita' all'originale.
6-ter. L'impugnazione e' trasmessa tramite posta
elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica
certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha
emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del
comma 4, con le modalita' e nel rispetto delle specifiche
tecniche ivi indicate. Non si applica la disposizione di
cui all'art. 582, comma 2, del codice di procedura penale.
6-quater. I motivi nuovi e le memorie sono proposti,
nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalita'
indicate nei commi 6-bis e 6-ter, con atto in formato
elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata
dall'indirizzo di posta elettronica certificata del
difensore a quello dell'ufficio del giudice
dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 4.
6-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 6-bis,
6-ter e 6-quater si applicano a tutti gli atti di
impugnazione, comunque denominati, e, in quanto
compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 410, 461
e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami
giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n.
354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro
ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali,
l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal
comma 6-ter, e' trasmesso all'indirizzo di posta
elettronica certificata del tribunale di cui all'art. 309,
comma 7, del codice di procedura penale.
6-sexies. Fermo quanto previsto dall'art. 591 del
codice di procedura penale, nel caso di proposizione
dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione e'
altresi' inammissibile:
a) quando l'atto di impugnazione non e' sottoscritto
digitalmente dal difensore;
b) quando le copie informatiche per immagine di cui
al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal
difensore per conformita' all'originale;
c) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di
posta elettronica certificata che non e' presente nel
Registro generale degli indirizzi certificati di cui al
comma 4;
d) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di
posta elettronica certificata che non e' intestato al
difensore;
e) quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di posta
elettronica certificata diverso da quello indicato per
l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal
provvedimento del Direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso
di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in
materia di misure cautelari personali e reali, a un
indirizzo di posta elettronica certificata diverso da
quello indicato per il tribunale di cui all'art. 309, comma
7, del codice di procedura penale dal provvedimento del
Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati
di cui al comma 4.
6-septies. Nei casi previsti dal comma 6-sexies, il
giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara,
anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilita'
dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento
impugnato.
6-octies. Le disposizioni del comma 6-sexies si
applicano, in quanto compatibili, agli atti indicati al
comma 6-quinquies.
6-novies. Ai fini dell'attestazione del deposito degli
atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai
sensi dei commi da 6-bis a 6-quinquies e della continuita'
della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria
provvede ai sensi del comma 5.
6-decies. Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a
6-novies si applicano agli atti di impugnazione di
qualsiasi tipo, agli atti di opposizione e ai reclami
giurisdizionali proposti successivamente alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Fino alla suddetta data conservano efficacia gli
atti di impugnazione di qualsiasi tipo, gli atti di
opposizione e i reclami giurisdizionali in formato
elettronico, sottoscritti digitalmente, trasmessi a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto alla casella di posta elettronica certificata del
giudice competente, ai sensi del comma 4.
6-undecies. Dall'attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla
relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
vigente.»
 
Art. 7 - bis

Misure urgenti in materia di processo amministrativo

1. Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorita' per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non e' possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalita' di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 13-quater delle norme di attuazione
del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato
2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104:
«Art. 13-quater (Trattazione da remoto). - 1. Fermo
quanto previsto dall' art. 87, comma 4-bis, del codice, in
tutti i casi di trattazione di cause da remoto la
segreteria comunica, almeno tre giorni prima della
trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalita' di
collegamento. Si da' atto nel verbale dell'udienza delle
modalita' con cui si accerta l'identita' dei soggetti
partecipanti e della libera volonta' delle parti, anche ai
fini della disciplina sulla protezione dei dati personali.
I verbali e le decisioni deliberate all'esito dell'udienza
o della camera di consiglio si considerano,
rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede
dell'ufficio giudiziario presso il quale e' stato iscritto
il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i
magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano
personalmente e il personale addetto e' considerato aula di
udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla
partecipazione alla discussione da remoto, il difensore
puo' chiedere il passaggio della causa in decisione fino
alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello
dell'udienza stessa; il difensore che deposita tale
richiesta e' considerato presente a ogni effetto. Ai
magistrati che partecipano alla trattazione di cause da
remoto non spetta alcun trattamento di missione ne' alcun
rimborso di spese.»
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 85 del
decreto-legge n. 18 del 2020

1. All'articolo 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attivita' istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 dicembre 2021, e' composto dai presidenti di coordinamento e da quindici magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.».

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 85, comma 6, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17
marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e recante
«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»:
«Art. 85 (Nuove misure urgenti per contrastare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia contabile). - Omissis.
6. Per il controllo preventivo di legittimita' non si
applica alcuna sospensione dei termini. In caso di
deferimento alla sede collegiale di atti delle
amministrazioni centrali dello Stato, il collegio, fino al
31 dicembre 2021, delibera in adunanze organizzabili
tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle
esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attivita'
istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle
sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 dicembre
2021, e' composto dai presidenti di coordinamento e da
quindici magistrati, individuati, in relazione alle
materie, con specifici provvedimenti del presidente della
Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati,
in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via
telematica. Alla individuazione di cui al periodo
precedente si provvede secondo criteri, fissati dal
presidente della Corte dei conti, sentito il Consiglio di
presidenza, che assicurino adeguata proporzione fra
magistrati relatori, magistrati in servizio presso gli
uffici centrali e magistrati operanti negli uffici
territoriali.
7. Ai fini del computo di cui all'art. 2 della legge 24
marzo 2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze
sono rinviate a norma del presente articolo non si tiene
conto del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31
agosto 2020.
8.
8-bis. In deroga alle disposizioni recate dall'art.
20-bis, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e fino al
31 luglio 2021 i decreti del presidente della Corte dei
conti, con cui sono stabilite le regole tecniche ed
operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione nelle attivita' di controllo e nei
giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti,
acquistano efficacia dal giorno successivo a quello della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le udienze, le
adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte
mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle
vigenti disposizioni di legge, secondo le modalita'
tecniche definite ai sensi dell'art. 6 del codice di cui al
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.
8-ter. Ai fini del contenimento della diffusione del
Covid-19, il pubblico ministero puo' avvalersi di
collegamenti da remoto, individuati e regolati con decreto
del presidente della Corte dei conti da emanarsi ai sensi
dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, nel rispetto delle garanzie di
verbalizzazione in contraddittorio, per audire, al fine di
acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e
alla individuazione delle personali responsabilita', i
soggetti informati di cui all'art. 60 del codice di
giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26
agosto 2016, n. 174 e il presunto responsabile che ne abbia
fatta richiesta ai sensi dell'art. 67 del codice medesimo.
Il decreto del presidente della Corte dei conti
disciplinante le regole tecniche entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.»
 
Art. 9

Proroga delle misure emergenziali in
materia di disabilita'

1. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «fino al 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 ottobre 2021».
2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come modificato dal presente articolo.
3. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, le parole «157 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «173,95 milioni di euro».
4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 16,950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:
a) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 26, comma 2-bis, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», come modificato dalla presente legge:
«Art. 26 (Misure urgenti per la tutela del periodo di
sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato). -
Omissis.
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 31
ottobre 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2
svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita'
agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione
ricompresa nella medesima categoria o area di
inquadramento, come definite dai contratti collettivi
vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita' di
formazione professionale anche da remoto.»
- Si riporta il comma 483 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 2020, n. 322, S.O., recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», come
modificato dalla presente legge:
«483. Al fine di garantire la sostituzione del
personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e
ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei
benefici di cui al comma 481, e' autorizzata la spesa di
173,95 milioni di euro per l'anno 2021.»
- Si riporta il comma 200 dell'art. 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2014, n. 300, S.O., recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilita' 2015)»:
«200. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far
fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel
corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di
euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.»
 
Art. 10

Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate
in servizi antipirateria

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 marzo 2022 non e' richiesto il corso previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica il regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 107 del 2011.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 5, comma 5, primo e secondo
periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2011, n. 160,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011,
n. 130 e recante «Proroga delle missioni internazionali
delle forze armate e di polizia e disposizioni per
l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011)
adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite,
nonche' degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a
sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure
urgenti antipirateria»:
«Art. 5 (Ulteriori misure di contrasto alla pirateria).
- Omissis.
5. L'impiego di cui al comma 4 e' consentito
esclusivamente a bordo delle navi predisposte per la difesa
da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una
delle vigenti tipologie ricomprese nelle «best management
practices» di autoprotezione del naviglio definite
dall'IMO, nonche' autorizzate alla detenzione delle armi ai
sensi del comma 5-bis, attraverso il ricorso a guardie
giurate individuate preferibilmente tra quelle che abbiano
prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari,
con esclusione dei militari di leva, e che abbiano superato
i corsi teorico-pratici di cui all'art. 6 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre
2009, n. 154, adottato in attuazione dell'art. 18 del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al
30 giugno 2021 possono essere impiegate anche le guardie
giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi
teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per
un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle
Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi
operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero
della difesa.»
 
Art. 11

Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse

1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attivita' economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' destinata in via prioritaria alle attivita' che alla data di entrata del vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative previste dal predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Riferimenti normativi

- Si riporta l'art. 2 del decreto-legge 25 maggio 2021,
n. 73, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2021,
n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
luglio 2021, n. 106 e recante «Misure urgenti connesse
all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali»:
«Art. 2 (Fondo per il sostegno delle attivita'
economiche chiuse). - 1. Al fine di favorire la continuita'
delle attivita' economiche per le quali, per effetto delle
misure adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto
legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sia stata disposta, nel
periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno
cento giorni, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato «Fondo
per il sostegno delle attivita' economiche chiuse», con una
dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2021.
2. I soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono
determinati, nei limiti della dotazione finanziaria di cui
al comma 1, sulla base dei criteri individuati, tenendo
conto delle misure di ristoro gia' adottate per specifici
settori economici nonche' dei contributi a fondo perduto
concessi ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
maggio 2021, n. 69, e dell'art. 1 del presente decreto, con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto si
provvede altresi' ad individuare modalita' di erogazione
della misura tali da garantire il pagamento entro i
successivi trenta giorni.
3. I contributi sono concessi nel rispetto della
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020
C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di
aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del COVID-19», e successive modificazioni.
4. Alla copertura degli oneri del presente articolo,
pari a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai
sensi dell'art. 77.
4-bis. La dotazione del fondo di cui all' art. 38,
comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021,
n. 69, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno
2021 al fine di provvedere, nel limite di spesa autorizzato
ai sensi del presente comma che costituisce tetto massimo
di spesa, al ristoro delle perdite derivanti
dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in
seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19, delle
fiere nonche' al ristoro dei soggetti erogatori di servizi
di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una
quota superiore al 51 per cento dei ricavi derivante da
attivita' riguardanti fiere e congressi.
4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 50
milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all' art. 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come
rifinanziato dall'art. 77, comma 7, del presente decreto.
4-quater. L'efficacia delle disposizioni del comma
4-bis e' subordinata all'autorizzazione della Commissione
europea ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea.»
- Si riportano gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, dall'
art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35,
recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»:
«Art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del
COVID-19). - 1. Per contenere e contrastare i rischi
sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero,
occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere
adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una
o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a
cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche piu'
volte fino al 31 dicembre 2021, termine dello stato di
emergenza, e con possibilita' di modularne l'applicazione
in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento
epidemiologico del predetto virus.
2. Ai sensi e per le finalita' di cui al comma 1,
possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e
proporzionalita' al rischio effettivamente presente su
specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla
totalita' di esso, una o piu' tra le seguenti misure:
a) limitazione della circolazione delle persone,
anche prevedendo limitazioni alla possibilita' di
allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se
non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello
spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di
necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre
specifiche ragioni. Ai soggetti con disabilita' motorie o
con disturbi dello spettro autistico, con disabilita'
intellettiva o sensoriale o con problematiche psichiatriche
e comportamentali con necessita' di supporto, certificate
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' consentito
uscire dall'ambiente domestico con un accompagnatore
qualora cio' sia necessario al benessere psico-fisico della
persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni
di sicurezza sanitaria;
b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi,
aree da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi
pubblici;
c) limitazioni o divieto di allontanamento e di
ingresso in territori comunali, provinciali o regionali,
nonche' rispetto al territorio nazionale;
d) applicazione della misura della quarantena
precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti
con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che
entrano nel territorio nazionale da aree ubicate al di
fuori del territorio italiano;
e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria
abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura
della quarantena, applicata dal sindaco quale autorita'
sanitaria locale, perche' risultate positive al virus;
f);
g) limitazione o sospensione di manifestazioni o
iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra
forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico o
privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo,
ricreativo e religioso;
h) sospensione delle cerimonie civili e religiose,
limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
h-bis) adozione di protocolli sanitari, d'intesa con
la Chiesa cattolica e con le confessioni religiose diverse
dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie
ai fini dello svolgimento delle funzioni religiose in
condizioni di sicurezza;
i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto, sale
da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale
bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
o altri analoghi luoghi di aggregazione;
l) sospensione dei congressi, ad eccezione di quelli
inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di educazione
continua in medicina (ECM), di ogni tipo di evento sociale
e di ogni altra attivita' convegnistica o congressuale,
salva la possibilita' di svolgimento a distanza;
m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni
sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o
privati, ivi compresa la possibilita' di disporre la
chiusura temporanea di palestre, centri termali, centri
sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi,
anche se privati, nonche' di disciplinare le modalita' di
svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli
stessi luoghi;
n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche,
ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in
luoghi aperti al pubblico, garantendo comunque la
possibilita' di svolgere individualmente, ovvero con un
accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria,
purche' nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e
ricreative;
o) possibilita' di disporre o di demandare alle
competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la
riduzione o la sospensione di servizi di trasporto di
persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonche'
di trasporto pubblico locale; in ogni caso, la prosecuzione
del servizio di trasporto delle persone e' consentita solo
se il gestore predispone le condizioni per garantire il
rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio;
p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di ogni
ordine e grado, nonche' delle istituzioni di formazione
superiore, comprese le universita' e le istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, di corsi
professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
universita' per anziani, nonche' dei corsi professionali e
delle attivita' formative svolti da altri enti pubblici,
anche territoriali e locali, e da soggetti privati, o di
altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame,
ferma la possibilita' del loro svolgimento di attivita' in
modalita' a distanza;
q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle
iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e
delle uscite didattiche comunque denominate, programmate
dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia
sul territorio nazionale sia all'estero;
r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura
al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e
luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia
delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o
gratuito a tali istituti e luoghi;
s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti
negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte
comunque salve le attivita' indifferibili e l'erogazione
dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso
a modalita' di lavoro agile;
t) limitazione o sospensione delle procedure
concorsuali e selettive, ad esclusione dei concorsi per il
personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate
all'assunzione di personale presso datori di lavoro
pubblici e privati, con possibilita' di esclusione dei casi
in cui la valutazione dei candidati e' effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a
distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di
dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la
conclusione delle procedure per le quali risulti gia'
ultimata la valutazione dei candidati e la possibilita' di
svolgimento dei procedimenti per il conferimento di
specifici incarichi;
u) limitazione o sospensione delle attivita'
commerciali di vendita al dettaglio o all'ingrosso, a
eccezione di quelle necessarie per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare
assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore
di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di
una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e
adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
v) limitazione o sospensione delle attivita' di
somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche'
di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e
ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, a condizione che sia
garantita la distanza di sicurezza interpersonale di almeno
un metro, e della ristorazione con consegna a domicilio
ovvero con asporto, nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie previste per le attivita' sia di
confezionamento che di trasporto, con l'obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di
almeno un metro, con il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali e con il divieto di sostare nelle
immediate vicinanze degli stessi;
z) limitazione o sospensione di altre attivita'
d'impresa o professionali, anche ove comportanti
l'esercizio di pubbliche funzioni, nonche' di lavoro
autonomo, con possibilita' di esclusione dei servizi di
pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale
predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio
di contagio come principale misura di contenimento, con
adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
aa) limitazione o sospensione di fiere e mercati, a
eccezione di quelli necessari per assicurare la
reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima
necessita';
bb) specifici divieti o limitazioni per gli
accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei
dipartimenti di emergenza-urgenza e accettazione e dei
reparti di pronto soccorso (DEA/PS);
cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e
visitatori in strutture di ospitalita' e lungodegenza,
residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture
riabilitative, strutture residenziali per persone con
disabilita' o per anziani, autosufficienti e no, nonche'
istituti penitenziari e istituti penitenziari per minori;
sospensione dei servizi nelle strutture semiresidenziali e
residenziali per minori e per persone con disabilita' o non
autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per
persone con dipendenza patologica; sono in ogni caso
garantiti gli incontri tra genitori e figli autorizzati
dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni
sanitarie o, ove non possibile, in collegamento da remoto;
dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario
nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e
hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come
identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o
dal Ministro della salute;
ee) adozione di misure di informazione e di
prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile,
anche in deroga alla disciplina vigente;
gg) previsione che le attivita' consentite si
svolgano previa assunzione da parte del titolare o del
gestore di misure idonee a evitare assembramenti di
persone, con obbligo di predisporre le condizioni per
garantire il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o
ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica
necessita', laddove non sia possibile rispettare tale
distanza interpersonale, previsione di protocolli di
sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di
protezione individuale;
hh) eventuale previsione di esclusioni dalle
limitazioni alle attivita' economiche di cui al presente
comma, con verifica caso per caso affidata a autorita'
pubbliche specificamente individuate;
hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' di
prevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al
chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto,
sia garantita in modo continuativo la condizione di
isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque
con salvezza dei protocolli e delle linee guida
anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee
guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da
detti obblighi:
1) i soggetti che stanno svolgendo attivita'
sportiva;
2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita'
incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro
che per interagire con i predetti versino nella stessa
incompatibilita'.
3. Per la durata dell'emergenza di cui al comma 1, puo'
essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto
di sospensione in conseguenza dell'applicazione di misure
di cui al presente articolo, ove cio' sia assolutamente
necessario per assicurarne l'effettivita' e la pubblica
utilita', con provvedimento del prefetto, assunto dopo
avere sentito, senza formalita', le parti sociali
interessate.»
«Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento). -
1. Le misure di cui all'art. 1 sono adottate con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
decreti di cui al presente comma possono essere altresi'
adottati su proposta dei presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,
sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto
dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma,
al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni
di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare,
riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo
periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati sentito, di norma, il
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2020.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e con
efficacia limitata fino a tale momento, in casi di estrema
necessita' e urgenza per situazioni sopravvenute le misure
di cui all'art. 1 possono essere adottate dal Ministro
della salute ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti
adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati
ai sensi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
13, ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre
1978, n. 833. Continuano ad applicarsi nei termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con i
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati
in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22
marzo 2020, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, n. 62 del 9 marzo 2020,
n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76 del 22 marzo 2020, come
ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre misure ancora vigenti alla stessa data
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci
giorni.
4. Per gli atti adottati ai sensi del presente decreto
i termini per il controllo preventivo della Corte dei
conti, di cui all'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre
2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso i provvedimenti
adottati in attuazione del presente decreto, durante lo
svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte
dei conti, sono provvisoriamente efficaci, esecutori ed
esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e
21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente
articolo sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicati alle Camere entro il
giorno successivo alla loro pubblicazione. Il Presidente
del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato
riferisce ogni quindici giorni alle Camere sulle misure
adottate ai sensi del presente decreto.»
 
Art. 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021.
2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 621, e' inserito il seguente:
«621-bis. La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Per il servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 1 milione di euro.».
4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Riferimenti normativi

- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2020, n. 79, convertito,
con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della legge 22
maggio 2020, n. 35, reca: «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19».
- Il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2020, n. 125,
convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, della
legge 14 luglio 2020, n. 74.
- Il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, reca:
«Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita'
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021, pubblicato nel s. o. 17 alla Gazzetta
Ufficiale 2 marzo 2021, n. 52, reca «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,
n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul
territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19».
- Si riporta l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25
marzo del 2020, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
25 marzo 2020, n. 79, convertito, con modificazioni, dall'
art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 e
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»:
«Art. 2 (Attuazione delle misure di contenimento). - 1.
Le misure di cui all'art. 1 sono adottate con uno o piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro
dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri ministri
competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I
decreti di cui al presente comma possono essere altresi'
adottati su proposta dei presidenti delle regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una
regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente
della Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale,
sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno,
il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle
finanze e gli altri ministri competenti per materia. Il
Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui
delegato illustra preventivamente alle Camere il contenuto
dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente comma,
al fine di tenere conto degli eventuali indirizzi dalle
stesse formulati; ove cio' non sia possibile, per ragioni
di urgenza connesse alla natura delle misure da adottare,
riferisce alle Camere ai sensi del comma 5, secondo
periodo. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni
di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui
al presente comma sono adottati sentito, di norma, il
Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020,
n. 630, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8
febbraio 2020.»
Per il comma 200 dell'art. 1 della citata legge 23
dicembre 2014, n. 190 si veda nei riferimenti normativi
all'art. 9.
 
Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 13 - bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
 
Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.