Gazzetta n. 233 del 29 settembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2021, n. 131
Recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 e rettificato in data 23 novembre 2020.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 2018, n. 3 recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute», che all'articolo 7 individua nell'ambito delle professioni sanitarie la professione dell'osteopata;
Visto in particolare il comma 2 del menzionato articolo 7, il quale prevede che con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti l'ambito di attivita' e le funzioni caratterizzanti la professione dell'osteopata, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonche' i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti;
Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanita', sezione II, reso nella seduta dell'8 ottobre 2019;
Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 (Rep. Atti n. 185/CSR), successivamente rettificato, relativamente al comma 1 dell'articolo 2, con Atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020 (Rep. Atti n. 190/CSR);
Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43 e successive modificazioni, il quale prevede che gli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di istituzione di nuove professioni sanitarie sono recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;
Visto l'articolo 6 del citato Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 5 novembre 2020 (Rep. Atti n. 185/CSR) che, in aderenza a quanto previsto dal richiamato articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il relativo recepimento;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 maggio 2021;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto recepisce l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata, sancito il 5 novembre 2020 (Rep. Atti n. 185/CSR), successivamente rettificato, relativamente al comma 1 dell'articolo 2, con Atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020 (Rep. Atti n. 190/CSR), di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 luglio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Speranza, Ministro della salute

Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, registrazione n. 2426

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 11
febbraio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia
di sperimentazione clinica dei medicinali nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e
per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»:
«Art. 7 (Individuazione e istituzione delle
professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico). -
1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate
le professioni dell'osteopata e del chiropratico, per
l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui
all'art. 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43,
come sostituito dall'art. 6 della presente legge.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti l'ambito di attivita' e le funzioni
caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del
chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza
professionale nonche' i criteri per il riconoscimento dei
titoli equipollenti. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, acquisito il parere del Consiglio universitario
nazionale e del Consiglio superiore di sanita', sono
definiti l'ordinamento didattico della formazione
universitaria in osteopatia e in chiropratica nonche' gli
eventuali percorsi formativi integrativi.».
- L'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione
della professione sanitaria dell'Osteopata, e' stato
sancito il 5 novembre 2020 (Rep. Atti n. 185/CSR),
successivamente e' stato rettificato, relativamente al
comma 1 dell'art. 2, con Atto della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano in data 23 novembre 2020 (Rep.
Atti n. 190/CSR).
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 2, della legge
1° febbraio 2006, n. 43 e successive modificazioni, recante
«Disposizioni in materia di professioni sanitarie
infermieristiche, ostetrica, riabilitative,
tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo
per l'istituzione dei relativi ordini professionali:
«Art. 5 (Individuazione e istituzione di nuove
professioni sanitarie). - Omissis.
2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie e'
effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla presente legge, previo parere
tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanita',
mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
Omissis.».
 
Allegato 1

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano
Accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio
2018, n. 3, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione
sanitaria dell'Osteopata. (Rep. Atti n. 185/CSR del 5 novembre
2020).
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 5 novembre 2020:
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute che, all'articolo 7, comma 1, prevede l'individuazione delle professioni dell'osteopata e del chiropratico per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5 comma 2 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificata dalla presente legge;
Visto in particolare il comma 2 del medesimo articolo 7, il quale prevede che con accordo stipulato in questa Conferenza sono stabiliti ambito di attivita' e funzioni caratterizzanti tali professioni, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale, nonche' i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti;
Vista la nota del 30 gennaio 2020, con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di accordo in argomento, diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza il 31 gennaio 2020;
Vista la nota del 30 giugno, con la quale l'Ufficio di Segreteria ha chiesto alle Regioni gli intendimenti sul provvedimento;
Vista la nota del 16 settembre 2020, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha convocato una riunione tecnica per l'esame del provvedimento per il giorno 23 settembre 2020 in modalita' videoconferenza, nel corso della quale il rappresentante del Coordinamento regionale, Regione Veneto, ha consegnato un documento di osservazioni e proposte di modifica del testo dell'accordo, sul quale il rappresentante del Ministero della salute ha espresso la disponibilita' a rivedere il testo dell'accordo;
Vista la nota del 14 ottobre 2020, con la quale il Coordinamento della Commissione ha trasmesso all'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza una proposta di modifica del testo dell'accordo, a seguito delle interlocuzioni delle Regioni con il Ministero della salute;
Vista la nota del 4 novembre 2020, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la nuova versione dell'accordo con recepimento delle proposte di modifica delle Regioni, tempestivamente diramata alle Regioni e Province autonome dall'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza;
Acquisito, in corso di seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:
Visto il parere reso dal Consiglio Superiore di Sanita' - Sezione II - nella seduta dell'8 ottobre 2019;
Considerato che allo stato attuale i trattamenti osteopatici non sono riconosciuti quali prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale;
Ritenuto pertanto che la professione sanitaria dell'Osteopata potra' operare nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche solo allorquando le relative prestazioni saranno inserite nei Lea e fermo restando l'individuazione di adeguate risorse finanziarie aggiuntive del Fondo sanitario nazionale a fronte dei relativi costi sorgenti;

SI CONVIENE

Art. 1.

Individuazione della figura e del profilo dell'osteopata

1. L'osteopata e' il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'apparato muscolo scheletrico.

 
Art. 2.

Ambiti di attivita' e competenza

1. L'osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all'indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraversa l'osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico.
2. L'osteopata opera con le seguenti modalita':
a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalita' di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente ed al contesto clinico;
b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignita' e della sensibilita' del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;
c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica l'appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti sanitari;
d) al fine di prevenire alterazioni dell'apparato muscolo scheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in trattamento, verso la famiglia e la collettivita'; educa il paziente nelle abilita' di autogestione dell'organismo e ne pianifica il percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti; a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale; reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.

 
Art. 3.

Contesto operativo

1. L'osteopata svolge attivita' professionale, di ricerca, di formazione, di autoformazione e di consulenza, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le sue competenze professionali, in regime di dipendenza o libero-professionale.

 
Art. 4.

Valutazione dell'esperienza professionale
ed equipollenza dei titoli

1. Con successivo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonche' i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico e' definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 7, della legge 11 febbraio 2018, n. 3.

 
Art. 5.

Clausola di invarianza

1. Con il presente Accordo non si da' luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 
Art. 6.

Recepimento

1. Il presente Accordo e' recepito con Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente: Boccia Il Segretario: Grande

 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano
Atto di rettifica dell'Atto Repertorio n. 185/CSR del 5 novembre 2020
«Accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio
2018, n. 3, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione
sanitaria dell'Osteopata». (Repertorio Atti n. 190/CSR del 23
novembre 2020).
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'Atto di questa Conferenza del 5 novembre 2020, Rep. Atti n. 185/CSR «Accordo, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'istituzione della professione sanitaria dell'Osteopata»;
Considerato che il suddetto atto presenta un refuso al comma 1 dell'articolo 2, in quanto il contenuto di detto comma non riporta esattamente quanto indicato nel testo dell'Accordo diramato con nota DAR Prot. n. 17870 del 4 novembre 2020;
Ritenuto, pertanto, necessario procedere ad una rettifica del citato Atto Rep. n. 185/CSR al comma 1 dell'articolo 2;

RETTIFICA
il comma 1 dell'articolo 2 del citato Atto Rep. n. 185/CSR come segue:
«1. L'osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza medica, e all'indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver interpretato i dati clinici, riconosce l'indicazione o la controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraverso l'osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico».

Il Presidente: Boccia
Il Segretario: Grande