Gazzetta n. 233 del 29 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 28 settembre 2021
Misure urgenti per la sperimentazione di «Corridoi turistici Covid-free».


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 9, relativo alle «certificazioni verdi COVID-19»;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», e, in particolare, l'art. 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021»;
Visto, in particolare, l'art. 12, comma 2, del citato decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020»;
Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante «Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"», e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 29 luglio 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 luglio 2021, n. 181;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 agosto 2021, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30 agosto 2021, n. 207;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;
Vista la nota prot. n. 128 del 2 agosto 2021 di ASTOI-Confindustria Viaggi, contenente proposte per la realizzazione di corridoi turistici controllati al fine di favorire la ripresa in sicurezza dei flussi turistici verso alcuni paesi al di fuori dell'area Schengen;
Visti la nota prot. n. 17502 del 28 settembre 2021 con la quale la Direzione generale della prevenzione sanitaria ha espresso le proprie valutazioni in merito alla situazione epidemiologica delle possibili mete per corridoi turistici Covid-free e l'allegato documento recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free»;
Considerato l'andamento nazionale e internazionale della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2, caratterizzato dalla prevalente circolazione della variante B.1.617.2, classificata come VOC dal World Health Organization;
Ritenuta l'iniziativa coerente con le misure di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 attuate in materia di limitazione degli spostamenti da e per l'estero;
Ritenuto, in considerazione dell'approccio sperimentale dell'iniziativa, di circoscrivere l'operativita' del progetto, in sede di prima attuazione, agli spostamenti con destinazione Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam);
Sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del turismo e delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

Sperimentazione «Corridoi turistici Covid-free»

1. Sono considerati «Corridoi turistici Covid-free», ai fini della presente ordinanza, tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale finalizzati a consentire la realizzazione di viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture ricettive selezionate, secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria idonee a garantire che i servizi fruiti siano resi nel rispetto delle norme e cautele per la prevenzione dal rischio di contagio da COVID-19, come individuati dalla presente ordinanza e dal documento recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free», che ne costituisce parte integrante.
2. In via sperimentale, i «Corridoi turistici Covid-free» di cui al comma 1, sono operativi verso Aruba, Maldive, Mauritius, Seychelles, Repubblica Dominicana, Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam).
 
Allegato

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione generale della Prevenzione Sanitaria
Ufficio 3 Coordinamento USMAF-SASN
«Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di
contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free»

26 Settembre 2021

Il presente documento contiene le indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free alle quali devono fare riferimento gli operatori turistici e i soggetti che a vario titolo prendono parte ai viaggi turistici controllati. A) Protocollo per soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale
o siano guariti a seguito dell'infezione:
test molecolare o antigenico da effettuarsi nelle quarantotto ore prima della partenza e che abbia dato esito negativo;
test molecolare o antigenico da effettuarsi a meta' soggiorno se il soggiorno e' superiore a sette giorni;
test molecolare o antigenico da effettuarsi nelle quarantotto ore prima del rientro in Italia. Protocollo vettori aerei-aeroporti.
Nella selezione dei vettori aerei e degli aeroporti di partenza e di arrivo gli operatori (tour operator e agenzie di viaggio) terranno conto dell'adozione e del rispetto da parte degli stessi di misure atte a ridurre il rischio di infezione da COVID-19 e, in particolare, terranno conto della presenza dei seguenti elementi:
applicazione linee guida di EASA, IATA, ENAC;
possibilita' di effettuare il check-in on-line per poter accelerare le operazioni ai banchi accettazione in aeroporto ed evitare assembramenti;
verifica da parte del vettore della documentazione richiesta per uscire dal paese di origine ed entrare a destinazione (Certificazione verde COVID-19, moduli, QR code, PCR ecc.);
utilizzo obbligatorio a bordo di mascherina per tutta la durata del viaggio e sostituzione mascherina dopo quattro ore di utilizzo. Durante il volo sono richiesti dispositivi di protezione certificati quali mascherine chirurgiche o superiori (FFP2/FFP3), non saranno ammesse mascherine non certificate (es. home made, lavabili, ecc.). Ne sono esentati dall'utilizzo i bambini di eta' inferiore a 6 anni e persone affette da patologie certificate che non ne consentono l'utilizzo;
adozione da parte degli aeroporti di procedure di pulizia e sanificazione in tutte le aree, equipaggiamenti e mezzi di scalo;
presenza su tutti i banchi check-in/imbarco/informazioni di schermi di protezione;
misurazione della temperatura corporea in partenza e arrivo ove richiesto dalla normativa vigente (in presenza di un valore superiore a 37,5° sara' vietato l'imbarco);
utilizzo obbligatorio di mascherina in aeroporto;
monitoraggio da parte del personale del rispetto delle regole e ausilio ai passeggeri per fasi di check-in e consegna bagaglio;
effettuazione di annunci di imbarco per file al gate;
effettuazione fasi di imbarco e sbarco dall'aeromobile per file;
sanificazione aeromobile ogni ventiquattro ore come standard minimo o ad ogni rientro in base, se minore di ventiquattro ore (Conforme a EASA Directive Coronavirus);
disponibilita' di disinfettanti mani nelle toilette;
presenza sistema di ventilazione con flusso verticale e utilizzo dei filtri antiparticolato ad elevata efficienza (HEPA) che garantiscono aria pura al 99,7%. in ottemperanza alle normative vigenti.
Si specifica che i voli per raggiungere le destinazioni oggetto di sperimentazione potranno essere sia diretti sia con transito. Protocollo strutture ricettive all'estero.
Nella selezione delle strutture ricettive all'estero che sono comunque tenute all'osservanza delle misure di prevenzione del contagio da COVID-19 indicate dalla normativa sanitaria locale - gli operatori (tour operator e agenzie di viaggio) terranno conto dell'adozione e del rispetto da parte delle stesse di misure atte a ridurre il rischio di infezione e, in particolare, terranno conto della presenza dei seguenti elementi:
presentazione al check-in di certificazione attestante l'avvenuta guarigione o l'aver completato il ciclo vaccinale: EU Digital Covid Certificate per cittadini UE o dell'area economica europea o di certificazione rilasciata dall'Autorita' sanitaria competente per cittadini di Paesi terzi;
controllo della temperatura dei clienti al momento del check-in e in almeno una volta al giorno;
lo staff delle strutture ricettive deve essere vaccinato;
osservanza di idonee misure igienico sanitarie da parte dei clienti (utilizzo mascherine, igienizzazione mani, osservanza distanza interpersonale);
utilizzo da parte dello staff di mascherine e dispositivi di protezione individuale durante la preparazione dei pasti, la pulizia degli ambienti e nelle occasioni di interazione con i clienti (reception, boutique, spa, palestra, etc);
presenza diffusa nella struttura di dispenser contenenti prodotti per igienizzazione mani;
adeguata pulizia, igienizzazione e sanificazione di ambienti, superfici e attrezzature (stanze degli ospiti, ristoranti, ascensori, maniglie, banconi, attrezzatura sportiva, attrezzature spiaggia e piscine, etc.);
ristoranti con orari atti ad evitare il sovraffollamento, applicazione distanza di sicurezza tra i tavoli e, ove presente, buffet solo servito;
adozione di idonee procedure di isolamento e gestione dei casi di positivita' in ottemperanza alle normative emanate dalle autorita' sanitarie locali;
dottore/staff medico disponibile 24h die. Protocollo escursioni all'estero.
Nella selezione dei fornitori - che sono comunque tenuti all'osservanza delle misure di prevenzione del contagio da COVID-19 indicate dalla normativa sanitaria locale - e nella selezione del personale preposto alla gestione delle escursioni all'estero, gli operatori (tour operator e agenzie di viaggio) terranno conto dell'adozione e del rispetto da parte degli stessi di misure atte a ridurre il rischio di infezione e, in particolare, terranno conto della presenza dei seguenti elementi:
adozione da parte dei fornitori utilizzati di misure idonee a garantire la prevenzione del contagio da COVID-19 durante l'escursione;
elaborazione del programma delle escursioni attraverso la consultazione della normativa locale e delle informative specifiche di prevenzione del contagio da COVID-19;
effettuazione prima della partenza di un «safety briefing» in cui vengono riportate le informazioni relative alle misure anti contagio, quelle di sicurezza generale e quelle specifiche dei luoghi dell'escursione;
promozione da parte del personale addetto alle escursioni (guida turistica e/o accompagnatore) del rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di assembramento;
in caso venissero riscontrate problematiche tali da pregiudicare la sicurezza dei turisti presso i luoghi interessati dalle escursioni (es. assembramenti eccessivi, assenza di modalita' organizzative per mantenere il distanziamento, etc.), il personale addetto (guida e/o accompagnatore), puo' modificare l'itinerario in accordo con l'operatore (tour operator/agenzia di viaggi). Protocollo transfer all'estero.
Nella selezione dei fornitori che gestiscono i transfer all'estero - che sono comunque tenuti all'osservanza delle misure di prevenzione del contagio da COVID-19 indicate dalla normativa sanitaria locale - gli operatori (tour operator e agenzie di viaggio) terranno conto dell'adozione e del rispetto da parte degli stessi di misure atte a ridurre il rischio di infezione e, in particolare, terranno conto della presenza dei seguenti elementi:
adozione da parte dei fornitori utilizzati di misure idonee a garantire la prevenzione del contagio da COVID-19 e, in particolare, adozione dell'obbligo di mascherina a bordo dei mezzi di trasporto e rispetto della distanza interpersonale. Coperture assicurative.
Obbligo di adozione di specifiche polizze «Covid» che prevedano l'eventuale rimpatrio sanitario protetto e l'assistenza sanitaria in loco.
 
Art. 2

Obblighi «Corridoi turistici Covid-free»

1. Sono autorizzati allo spostamento, per motivi di turismo, verso le mete di cui all'art. 1, comma 2, esclusivamente i soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di certificazioni equivalenti secondo la normativa vigente.
2. I soggetti di cui al comma 1, in partenza dal territorio nazionale, sono, altresi', tenuti a presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque e' deputato a effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti alla partenza, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo, nonche' a sottoporsi, se la permanenza presso lo stato estero e' pari o superiore a sette giorni, a ulteriore test molecolare o antigenico da effettuarsi nel corso del periodo di soggiorno.
3. I soggetti di cui al comma 1 che fanno rientro nel territorio nazionale sono esentati dal rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di cui all'art. 51, commi da 1 a 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e alle ordinanze del Ministro della salute successivamente adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, laddove abbiano presentato, all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la certificazione attestante l'esito negativo di un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone nelle quarantotto ore antecedenti all'imbarco, e si sottopongano, all'arrivo all'aeroporto nazionale, a ulteriore test molecolare o antigenico.
 
Art. 3

Misure di sicurezza «Corridoi turistici Covid-free»

1. Al fine di garantire condizioni di massima sicurezza nel corso degli spostamenti per motivi di turismo, e durante la permanenza presso le mete di cui all'art. 1, comma 2, gli operatori turistici sono tenuti ad assicurare il rispetto delle misure di sicurezza di cui al documento recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free», che costituisce parte integrante della presente ordinanza.
 
Art. 4

Disposizioni finali

1. E' istituito presso il Ministero della salute un tavolo tecnico di monitoraggio e coordinamento, composto da rappresentanti del Ministero della salute, del turismo e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche' da rappresentanti delle aziende turistiche e delle societa' aeroportuali che partecipano alla sperimentazione dei «Corridoi turistici Covid-free», per il monitoraggio dell'effettiva applicazione delle misure previste dalla presente ordinanza e dal documento recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free», che ne costituisce parte integrante.
2. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e comunque non oltre il 31 gennaio 2022, salvo eventuali proroghe.
3. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
4. Le misure di cui alla presente ordinanza non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2021

Il Ministro: Speranza

Avvertenza:
_______

A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del controllo preventivo della Corte dei conti, e' provvisoriamente efficace, esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.