Gazzetta n. 229 del 24 settembre 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 2021
Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennita' del personale di magistratura ed equiparati.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97, recante norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato, e, in particolare, gli articoli 11 e 12, come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ove si prevede che la percentuale dell'adeguamento triennale delle retribuzioni del predetto personale e' determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che stabilisce che dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi delle categorie di personale statale non contrattualizzato sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;
Visto il comma 4 del citato art. 24 della legge n. 448 del 1998, che dispone che il criterio previsto dal predetto comma 1 si applica anche al personale di magistratura e agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato, le disposizioni dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego;
Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 ottobre 2012, n. 223;
Vista la nota dell'11 gennaio 2021, protocollo generale n. SP/336599/21, avente ad oggetto «Adeguamento triennale stipendi e indennita' del personale di magistratura ed equiparati - art. 2 della legge n. 27 del 1981 e art. 24 della legge n. 448 del 1998», con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato di aver «predisposto la metodologia per calcolare il nuovo indicatore per l'adeguamento triennale di stipendi e indennita' del personale di magistratura e equiparati», condivisa dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota prot. RGS n. 222779 del 24 novembre 2020;
Visto il decreto in data 25 gennaio 2021 del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo all'adeguamento degli stipendi e delle indennita' del personale in riferimento, per il triennio 2018-2020, con il quale il trattamento economico del personale stesso e' stato aumentato dello 0,62 per cento complessivo a decorrere dal 1° gennaio 2018 e, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, nella misura dello 0,19 per cento, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020;
Preso atto che, con nota in data 1° aprile 2021, protocollo generale n. 1082041/21, l'Istat ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri che, in accordo con quanto previsto dalla metodologia condivisa dalla Ragioneria generale dello Stato con la predetta nota del 24 novembre 2020, la variazione della retribuzione media pro capite complessiva dei pubblici dipendenti, esclusi il personale di magistratura e i dirigenti non contrattualizzati, nel triennio 2018-2020, e' pari a + 4,85 per cento;
Rilevato che il citato odierno adeguamento triennale nella misura del 4,85 per cento va applicato a decorrere dal 1° gennaio 2021 alle misure della retribuzione in vigore al 1° gennaio 2018, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2021, degli acconti corrisposti negli anni 2019 e 2020;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, gli acconti per gli anni 2022 e 2023 vanno determinati nella misura del 30 per cento della variazione percentuale dell'adeguamento triennale da applicare dal 1° gennaio 2021, pari al 4,85 per cento e che da tale determinazione risulta una percentuale di ulteriore aumento, arrotondata alla seconda cifra decimale, pari all'1.46 per cento per ciascuno dei predetti anni, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2023;
Considerato che agli oneri derivanti dal presente decreto si fa fronte, ai sensi dell'art. 3, mediante apposito decreto di variazione di bilancio, in applicazione dell'art. 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni;
Di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2018, sono incrementate del 4,85 per cento, con decorrenza 1° gennaio 2021, con conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2021, degli acconti corrisposti negli anni 2019 e 2020.
 
Art. 2

1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2021, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, dell'1,46 per cento, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2023, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo.
 
Art. 3

1. Al relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, si provvede a valere sulle disponibilita' dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro della giustizia
Cartabia

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2243